martedì 18 aprile 2017

L’ASSEMBLEA NON APPROVA IL CONSUNTIVO MA DELIBERA DI RISCUOTERE I CONGUAGLI

Legittima la delibera assembleare che approvi il bilancio consuntivo senza prendere in esame la situazione finanziaria relativa al periodo precedente, atteso che i criteri di semplicità e snellezza che presidiano alle vicende dell'amministrazione condominiale consentono, senza concreti pregiudizi per la collettività dei comproprietari, la possibilità di regolarizzazione successiva delle eventuali omissioni nell'approvazione dei rendiconti.
Trattasi comunque di una approvazione di un rendiconto del 2015 di fatto anteriore all’entrata in vigore della legge 220/2012.
La Corte, nel decidere si riporta ad un principio già enunciato in precedenza (Cass. n. 11526/99 e n. 13100/97), secondo cui, in assenza di norme codicistiche che impongano una determinata successione temporale nell'approvazione dei rendiconti da parte dell'assemblea condominiale alla luce dei criteri di snellezza e semplicità che caratterizzano la materia della gestione condominiale, può legittimamente una delibera approvare la gestione relativa ad un determinato periodo senza o prima di prendere in considerazione la gestione di un periodo precedente; detto esame può infatti sopraggiungere anche dopo.

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