L’Inps con la circolare n. 38 del 27 febbraio 2017, ha fornito chiarimenti in merito agli effetti della nuova disciplina sulle unioni civili sulla concessione dei permessi Legge 104 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato, , alla luce delle disposizioni di cui alla Legge n. 76/2016 che disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto.In particolare, l’INPS precisa che:
- la parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte può usufruire dei permessi ex lege n. 104/1992 e del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, D.Lgs n. 151/2001;
- il convivente di fatto che presti assistenza all’altro convivente può usufruire unicamente dei permessi ex lege n. 104/1992.
SR08 (Domanda di permessi per l’assistenza ai familiari
disabili in situazione di gravità);
SR64 (Domanda di congedo straordinario per assistere
il coniuge/ la parte dell’unione civile disabile
in situazione di gravità).
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