lunedì 14 agosto 2017

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 LUGLIO 2017


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 LUGLIO 2017
Differimento dei termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni fiscali.
(Gazzetta Ufficiale n.175 del 28-07-2017)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'articolo 12,  comma  5,  il  quale  prevede  che,  con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  tenendo  conto delle  esigenze  generali  dei  contribuenti,  dei  sostituti  e  dei responsabili    d'imposta    o    delle    esigenze     organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti  relativi  a  imposte  e  contributi dovuti in base allo stesso decreto;  
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;  
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  le modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto l'articolo 3-quater del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  aprile  2012,  n.  44 riguardante i termini per gli adempimenti fiscali; 
  Visto il decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106, che  all'articolo 7, comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed  i  versamenti previsti  da  disposizioni  relative  a   materie   amministrate   da articolazioni del Ministero dell'economia e delle  finanze,  comprese le  Agenzie  fiscali,  ancorche'  previsti  in   via   esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei  confronti  delle medesime articolazioni o presso i  relativi  uffici,  i  cui  termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo; 
  Vista la legge 27 luglio 2000, n.  212,  recante  «Disposizioni  in materia di statuto dei diritti del contribuente»;  
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2017, pubblicato  sul  sito  internet  dell'Agenzia  delle entrate nella medesima data, con il quale e' stato approvato, con  le 
relative istruzioni, il modello 770/2017 relativo all'anno 2016; 
  Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate  con i quali sono stati  approvati  i  modelli  di  dichiarazione  con  le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2017, per il periodo d'imposta 2016,  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
  Considerate le  esigenze  generali  rappresentate  dalle  categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali  da  porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta;  
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
Decreta:
Art. 1
 
Proroga di termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni  o   altri elementi 
 
  1. E' disposta la proroga dei seguenti termini: 
    a) la dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui  all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  luglio 1998,  n.  322,  relativa  all'anno  2016,  e'  presentata   in   via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di  cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del  Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 31 ottobre 2017; 
    b) le dichiarazioni in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di imposta regionale sulle attivita' produttive  dei  soggetti  indicati nell'articolo 2, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che devono essere presentate dal 1 luglio 2017 ed entro il 30 settembre 2017, nonche' dei soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 83 del Testo unico delle  imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, che devono essere  presentate  dal  1°  luglio 2017  ed  entro  il  termine  di   cui   all'articolo   13-bis,   del decreto-legge   30   dicembre   2016,   n.   244,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,  sono  presentate entro il 31 ottobre 2017. 

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 26 luglio 2017 
 
                                                                          p. il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                                                                                 Boschi                  
 
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2017, n. 1636

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