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lunedì 30 ottobre 2017

Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo: c’è tempo fino al 31 dicembre per rispondere al Fisco



I contribuenti che in questi mesi hanno ricevuto una lettera che li informava su anomalie relative ai redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2013 hanno ancora tempo fino al 31 dicembre 2017 per correggere gli errori o fornire chiarimenti all’Agenzia, evitando così un accertamento vero e proprio. Il termine di fine anno, entro il quale valutare le potenziali incongruenze nella propria posizione fiscale, riguarda le comunicazioni inviate via Pec o tramite posta ordinaria a maggio, giugno e settembre di quest’anno a circa 300.000 persone fisiche titolari di varie tipologie di reddito percepite nel corso del 2013. 

Cosa fare in caso di errori o dimenticanze - Chi ha ricevuto una di queste comunicazioni e valuta che la richiesta del Fisco sulla presenza di redditi non dichiarati sia fondata, può rimediare all’errore o alla dimenticanza inviando agli uffici dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione che integri quella originaria, beneficiando di una notevole riduzione delle sanzioni. Per inviare la dichiarazione integrativa e stampare l’F24 per versare gli importi dovuti si può utilizzare il servizio Fisconline: molti destinatari troveranno nel proprio cassetto fiscale la dichiarazione integrativa 2014 già compilata, disponibile solo per alcune tipologie di reddito; per le altre fattispecie, invece, la dichiarazione integrativa dovrà essere compilata con l’ausilio di un prospetto di dettaglio, presente anch’esso sul cassetto fiscale. 

Se il Fisco si è sbagliato - Nel caso in cui, invece, si ritenga che l’errore sia del Fisco, è possibile inviare i documenti giustificativi direttamente agli uffici o tramite il canale Civis, documenti che, dopo essere stati opportunamente valutati, consentiranno di chiudere la posizione del contribuente, evitando così la successiva fase dell’accertamento, che comporterebbe l’applicazione di interessi e sanzioni più elevate.

Cam e uffici pronti ad assistere i cittadini - I cittadini che ricevono una di queste comunicazioni possono chiedere chiarimenti rivolgendosi a uno dei Centri di assistenza multicanale (Cam) dell’Agenzia, che rispondono ai numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore - comunicazione direzione centrale accertamento”. In alternativa, è possibile rivolgersi alla Direzione Provinciale di competenza o, ancora, a uno degli uffici territoriali della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate. Tutte le informazioni sulle lettere per la compliance sono disponibili anche in una nuova sezione dedicata, sul sito dell’Agenzia, raggiungibile seguendo il percorso: Cosa devi fare > Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi > Attività per la promozione della compliance. 

Roma, 29 ottobre 2017
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lunedì 14 agosto 2017

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 LUGLIO 2017


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 LUGLIO 2017
Differimento dei termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni fiscali.
(Gazzetta Ufficiale n.175 del 28-07-2017)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'articolo 12,  comma  5,  il  quale  prevede  che,  con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  tenendo  conto delle  esigenze  generali  dei  contribuenti,  dei  sostituti  e  dei responsabili    d'imposta    o    delle    esigenze     organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti  relativi  a  imposte  e  contributi dovuti in base allo stesso decreto;  
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;  
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  le modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto l'articolo 3-quater del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  aprile  2012,  n.  44 riguardante i termini per gli adempimenti fiscali; 
  Visto il decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106, che  all'articolo 7, comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed  i  versamenti previsti  da  disposizioni  relative  a   materie   amministrate   da articolazioni del Ministero dell'economia e delle  finanze,  comprese le  Agenzie  fiscali,  ancorche'  previsti  in   via   esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei  confronti  delle medesime articolazioni o presso i  relativi  uffici,  i  cui  termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo; 
  Vista la legge 27 luglio 2000, n.  212,  recante  «Disposizioni  in materia di statuto dei diritti del contribuente»;  
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2017, pubblicato  sul  sito  internet  dell'Agenzia  delle entrate nella medesima data, con il quale e' stato approvato, con  le 
relative istruzioni, il modello 770/2017 relativo all'anno 2016; 
  Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate  con i quali sono stati  approvati  i  modelli  di  dichiarazione  con  le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2017, per il periodo d'imposta 2016,  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
  Considerate le  esigenze  generali  rappresentate  dalle  categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali  da  porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta;  
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
Decreta:
Art. 1
 
Proroga di termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni  o   altri elementi 
 
  1. E' disposta la proroga dei seguenti termini: 
    a) la dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui  all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  luglio 1998,  n.  322,  relativa  all'anno  2016,  e'  presentata   in   via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di  cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del  Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 31 ottobre 2017; 
    b) le dichiarazioni in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di imposta regionale sulle attivita' produttive  dei  soggetti  indicati nell'articolo 2, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che devono essere presentate dal 1 luglio 2017 ed entro il 30 settembre 2017, nonche' dei soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 83 del Testo unico delle  imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, che devono essere  presentate  dal  1°  luglio 2017  ed  entro  il  termine  di   cui   all'articolo   13-bis,   del decreto-legge   30   dicembre   2016,   n.   244,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,  sono  presentate entro il 31 ottobre 2017. 

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 26 luglio 2017 
 
                                                                          p. il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                                                                                 Boschi                  
 
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2017, n. 1636
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venerdì 21 luglio 2017

Chiarimenti sulla presentazione del modello 770/2017 da parte delle Amministrazioni dello Stato

RISOLUZIONE N. 95/E

Oggetto: Chiarimenti sulla presentazione del modello 770/2017 da parte delle Amministrazioni dello Stato

Il modello 770/2017 (dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari), relativo al periodo d’imposta 2016, attraverso il quale è possibile l’invio delle informazioni fiscali prima gestite nei modelli 770 Semplificato e 770 Ordinario, è stato fortemente semplificato, anche alla luce del nuovo comma 6-quinquies dell’articolo 4 del DPR n. 322 del 1998, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha attribuito valenza dichiarativa alle certificazioni uniche (contenenti tutte le informazioni relative ai percipienti) che i sostituti d’imposta hanno già trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo.

Il nuovo modello 770/2017, oltre ai quadri relativi alle informazioni sui redditi di natura finanziaria, precedentemente indicati nel modello “ordinario”, si compone dei quadri ST, SV, SX e del prospetto SY, nei quali sono esposti i dati relativi:
  • ai versamenti (quadri ST e SV);
  • al riepilogo dei crediti e delle compensazioni (quadro SX);
  • alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, alle ritenute ex articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010 e ai percipienti esteri privi di codice fiscale (prospetto SY).
Con riferimento alle Amministrazioni dello Stato, nelle istruzioni per la compilazione del modello 770/2017 è precisato che queste ultime non sono tenute alla compilazione dei quadri ST, SV e SX, pur essendo ricomprese tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, qualora abbiano effettuato i versamenti esclusivamente tramite Tesoreria.

Ciò premesso, alcune Amministrazioni dello Stato, che hanno già inviato le certificazioni uniche entro lo scorso 7 marzo, hanno rappresentato dei dubbi sull’adempimento relativo alla trasmissione del modello 770, chiedendo se, in mancanza di altre informazioni da comunicare all’Agenzia delle Entrate, siano comunque tenute all’invio del solo frontespizio. 

Al riguardo, si precisa che, nell’ipotesi sopra descritta, le Amministrazioni dello Stato che abbiano già inviato le certificazioni uniche, relative ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, e che non abbiano effettuato versamenti tramite il modello F24 o F24EP, non sono obbligate ad inviare il modello 770 con il solo frontespizio, avendo esaurito l’adempimento dichiarativo dei sostituti d’imposta con l’invio telematico delle citate certificazioni uniche.

Resta inteso che la presentazione del Modello 770/2017 risulta comunque obbligatoria per le Amministrazioni dello Stato che devono compilare altri quadri del predetto modello, come ad esempio in presenza di operazioni da dichiarare nel prospetto SY “Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi” qualora l’Amministrazione abbia erogato somme a favore di un creditore pignoratizio - persona giuridica - ovvero abbia corrisposto delle somme a percipienti esteri privi di codice fiscale. In tal caso, in presenza dei presupposti che esonerano il sostituto dalla compilazione dei quadri riepilogativi (ossia l’invio delle certificazioni uniche e i versamenti esclusivamente in Tesoreria), sarà cura dell’Amministrazione inserire il codice “1” nella casella “Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX” del Frontespizio del Modello 770/2017.

IL DIRETTORE CENTRALE 
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lunedì 17 luglio 2017

TUTTO SU STUDI DI SETTORE – periodo di imposta 2016.

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giovedì 13 luglio 2017

16 ottobre: termine per rispondere alle segnalazioni su omesse o tardive dichiarazioni

COMUNICATO STAMPA

Fissato al 16 ottobre il termine per rispondere alle segnalazioni su omesse o tardive dichiarazioni

Confermata la sospensione feriale dei termini L’Agenzia delle Entrate renderà disponibili agli intermediari le segnalazioni sulle omesse o tardive trasmissioni delle dichiarazioni fiscali relative all’anno 2013.

La scadenza per fornire un riscontro è stata fissata al prossimo 16 ottobre 2017. Anche per questi adempimenti è quindi confermata la sospensione feriale dei termini.

Roma, 12 luglio 2017
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Fisco: boom precompilata 2017

COMUNICATO STAMPA

Fisco, boom precompilata 2017, già 2 milioni “fai da te”

È un vero e proprio boom, già oltre il dato complessivo dell’anno precedente, il trend relativo alla precompilata 2017. Mancano ancora due settimane al termine ultimo, fissato al 24 luglio, per l’invio del 730, ma è già stato superato, con 2,1 milioni di modelli trasmessi in autonomia dai cittadini, il risultato definitivo del 2016. Sempre più contribuenti scelgono di gestire da soli l’appuntamento annuale con il fisco, anche grazie alla presenza di tutte le spese sanitarie nei modelli predisposti dall’Agenzia. In particolare, secondo i dati registrati dal partner tecnologico Sogei, fino al 10 luglio, sono stati già trasmessi autonomamente dai cittadini circa 2 milioni di dichiarazioni 730 e circa 100mila modelli Redditi PF. Al dato parziale 2017 vanno potenzialmente sommati oltre 381mila modelli che risultano salvati e pronti per il click finale. Per la presentazione del 730 precompilato direttamente tramite l’applicazione web l’ultimo giorno utile è il 24 luglio, mentre per il modello Redditi precompilato c’è tempo fino al 2 ottobre 2017.

Zero controlli documentali per i 730 accettati in autonomia e senza modifiche - Chi accetta e invia il 730 precompilato senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta non sarà sottoposto a controllo formale sui documenti relativi alle spese riportate nella dichiarazione. I benefici relativi ai controlli si aggiungono ai vantaggi connessi all’uso del modello 730, che consente di ottenere il rimborso dell’imposta subito in busta paga o nella rata di pensione; se invece sono dovute imposte, queste verranno trattenute, sempre direttamente in busta paga, dalla retribuzione o dalla pensione.

Assistenza a tutto campo per le prossime settimane - I cittadini che non si sono ancora cimentati con la propria precompilata e coloro che non hanno ancora premuto “invio” a causa di qualche dubbio possono sfruttare tutti i canali di assistenza dell’Agenzia. È attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.30, lo sportello social di informazione attraverso il canale Messenger di Facebook, che fornisce supporto sull’uso dell’applicazione e risposte su problematiche di carattere generale. Inoltre, è a disposizione un sito internet dedicato, raggiungibile all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it, dove sono presenti anche le risposte alle domande più frequenti. Infine, sono sempre disponibili i numeri 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06 966.689.33 per chi chiama dall’estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13.

Roma, 11 luglio 2017
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giovedì 4 maggio 2017

Precompilata 2017, si parte: da oggi è possibile inviare online la dichiarazione dei redditi. Zero controlli sui documenti per chi la accetta in autonomia e senza modifiche

COMUNICATO STAMPA

Precompilata 2017, si parte
Da oggi è possibile inviare online la dichiarazione dei redditi
Zero controlli sui documenti per chi la accetta in autonomia e senza modifiche

Dichiarazione precompilata 2017, si apre il canale per l’invio. Da adesso è possibile spedire online la dichiarazione dei redditi predisposta dall’Agenzia con l’ausilio del partner tecnologico Sogei e chiudere con pochi passaggi l’appuntamento annuale con il Fisco. Niente più carta né scontrini e ricevute da conservare per chi restituisce in autonomia e senza modifiche il modello 730 digitale compilato dal Fisco: se la dichiarazione è accettata “in toto”, infatti, l’Agenzia non potrà più chiedere al cittadino di presentare la documentazione che giustifica le somme portate in detrazione, come le spese sanitarie, universitarie, quelle per ristrutturazioni e gli altri sconti fiscali. In queste due settimane dall’apertura della precompilata in modalità consultazione (dal 18 aprile alle ore 7 di oggi) sono stati registrati più di 1 milione e 400mila accessi all’applicazione da parte di 962.508 utenti distinti. Chi ha già controllato la dichiarazione e acquisito dimestichezza con il sistema che, schermata dopo schermata, guida all’invio, lo ha fatto entrando sul sito delle Entrate perlopiù con le credenziali Fisconline (52% dei casi) e Inps (39%). La dichiarazione 730 potrà essere modificata, integrata e spedita fino al 24 luglio; per il modello Redditi, invece, c’è tempo fino al 2 ottobre 2017.

Precompilata 2017, da oggi è possibile accettare o modificare e inviare - Da oggi sono online e pronti per essere inviati, con o senza modifiche, circa 20 milioni di 730. Da oggi è possibile anche modificare 10 milioni di modelli Redditi che potranno essere inviati a partire dall’11 maggio. In totale, se si contano anche i familiari a carico, i dati precaricati dall’Agenzia riguardano oltre 59 milioni e 700mila cittadini, praticamente l’intera platea dei residenti italiani. E’ uno sforzo enorme quello che ha visto l’Agenzia raccogliere, in vista di questo terzo anno di sperimentazione, quanti più dati per poter consegnare ai contribuenti un modello il più possibile completo. Con il supporto di Sogei, la società generale d’informatica partecipata interamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la collaborazione di tutti i soggetti chiamati a trasmettere le informazioni da precaricare nelle dichiarazioni, quest’anno sono confluiti nei server del Fisco oltre 800 milioni di dati. Tra questi, 690 milioni di documenti fiscali relativi a spese sanitarie, compresi gli scontrini dei farmaci da banco; circa 94 milioni di dati relativi a premi assicurativi; più di 7 milioni e 600mila bonifici per ristrutturazioni, arredo e risparmio energetico. E ancora: oltre 8 milioni di interessi passivi sui mutui contratti dagli italiani; circa 5 milioni e 600 mila dati relativi a ristrutturazioni condominiali e quasi 4 milioni e mezzo di dati relativi a contributi previdenziali.

Bonus al riparo dai controlli documentali per le dichiarazioni accettate in autonomia - Con la versione 2017 si chiude il terzo anno di sperimentazione. Dal 2015, grazie alla precompilata, l’approccio alla dichiarazione è radicalmente cambiato: dal vecchio schema “tu cittadino dichiari e io amministrazione, poi, controllo”, si è passati infatti a una modalità che, al contrario, prevede che sia il cittadino a controllare i dati precaricati dal Fisco e, se tutto va bene, ad accettarli o, viceversa, a integrarli o modificarli. Una nuova impostazione che, oltre al vantaggio di una maggiore semplicità, porta con sé anche degli evidenti benefici lato controlli. Il Fisco infatti rinuncia a controllare la documentazione a supporto delle detrazioni in caso di dichiarazione 730 accettata in autonomia e senza modifiche. Un beneficio che si estende anche alle dichiarazioni 730 inviate, con o senza modifiche, tramite Caf e professionisti: saranno questi ultimi, infatti, in caso di controllo documentale, a dover esibire la documentazione al posto dei loro assistiti.
Come fare per: breve guida all’accesso
Per visualizzare la propria dichiarazione dei redditi è necessario collegarsi alla pagina https://dichiarazioneprecompilata.agenziaentrate.gov.it e inserire il proprio codice fiscale, la password e il pin Fisconline. Le credenziali per l’accesso sono strettamente personali e non vanno comunicate a terzi. Per accedere alla dichiarazione precompilata 2017 è necessario utilizzare un browser che supporta uno specifico protocollo di sicurezza: i contribuenti che utilizzano una versione di browser inferiore saranno quindi prima di tutto indirizzati a scaricare, gratuitamente, la versione aggiornata.
Password e pin Fisconline possono essere richiesti direttamente online sul sito internet dell’Agenzia, a questo indirizzo: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp. Il sistema fornisce subito le prime 4 cifre del pin a 10 cifre, mentre le ultime 6 vengono spedite per posta, insieme alla password, entro 15 giorni. In alternativa, le credenziali Fisconline possono essere richieste utilizzando l’app “AgenziaEntrate” o presso gli uffici dell’Agenzia. In quest’ultimo caso, il contribuente riceve subito le prime 4 cifre del codice pin, la password di primo accesso e le istruzioni per ottenere la seconda parte del pin direttamente sul sito delle Entrate.
In alternativa, è possibile accedere alla dichiarazione dei redditi anche tramite le credenziali Inps. Eseguita l’autenticazione, il sistema reindirizza l’utente all’area riservata dell'Agenzia delle Entrate. Maggiori informazioni e il pulsante diretto per accedere al servizio tramite le credenziali Inps sono disponibili a questo link: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50609
L’accesso è garantito infine anche con le credenziali Spid, il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un’identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati, oltre che tramite Carta nazionale dei servizi. La Carta Nazionale dei Servizi o Cns è una smart card o una chiavetta Usb che contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale, utile per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Aprono le porte della precompilata anche le credenziali del portale NoiPa (per i dipendenti pubblici) e quelle riservate agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza.
In tutti i casi, una volta entrati, il sistema offre una serie di possibilità. In particolare, da oggi è possibile, oltre che visualizzare i dati utilizzati per predisporre la dichiarazione per controllare che siano completi e corretti:
1) scegliere il modello per predisporre la dichiarazione e decidere se accettare o modificare la precompilata
2) modificare o accettare i dati. Visualizzare, stampare e inviare la dichiarazione
3) consultare le dichiarazioni inviate e le ricevute degli invii. Effettuare i versamenti F24.
Tra le novità di quest’anno anche la possibilità di consultare e, se necessario, correggere, la dichiarazione precompilata 2016, purché sia stata inviata tramite l’applicazione web. Per le eventuali modifiche della dichiarazione precompilata 2016 i contribuenti devono utilizzare il modello Unico 2016 integrativo, disponibile online selezionando la funzione “cambia anno di dichiarazione”, all’interno dell’applicazione, che consente di selezionare la dichiarazione su cui si intende intervenire.

L’assistenza del Fisco - L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini un sito internet dedicato, raggiungibile all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it, dove sono presenti anche le risposte alle domande più frequenti. Inoltre, sono sempre disponibili i numeri dell’assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall’estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13.

Roma, 2 maggio 2017
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martedì 18 aprile 2017

Online da oggi la dichiarazione dei redditi precompilata per 30 mln di contribuenti

COMUNICATO STAMPA

Online da oggi la dichiarazione dei redditi precompilata per 30 mln di contribuenti
Da quest’anno inserite spese per farmaci e quelle per psicologi, ottici e radiologi
Ecco come visualizzarla in pochi click

La dichiarazione dei redditi precompilata è disponibile da oggi per 30 milioni di contribuenti che, accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, possono consultare le informazioni già inserite dal Fisco. Dal prossimo 2 maggio sarà possibile integrarla o modificarla ed inviarla entro il 24 luglio, nel caso del modello 730, o entro il 2 ottobre, nel caso del modello Redditi. Tra le principali novità, la presenza delle spese sanitarie relative ai farmaci acquistati e quelle relative alle prestazioni di psicologi, infermieri, ostetriche, radiologi e strutture autorizzate non accreditate.

Molti più dati sulle spese sanitarie - Da quest’anno si arricchisce la sezione sulle spese sanitarie che è possibile detrarre. In particolare, nel terzo anno di sperimentazione, entrano nella dichiarazione precompilata sia le spese per l’acquisto di farmaci presso farmacie e parafarmacie, sia le spese sanitarie sostenute per le prestazioni di ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e strutture autorizzate a fornire i servizi sanitarie ma non accreditate. Spazio anche alle spese veterinarie comunicate da farmacie, parafarmacie e veterinari e alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dei condomini, comunicate dagli amministratori di condominio.

Gli altri dati già precompilati - Oltre a queste new entry, sono confermati i dati già presenti negli anni scorsi, come gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi, i contributi previdenziali e assistenziali, i contributi versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie e i relativi rimborsi, le spese funebri, i contributi versati alla previdenza complementare e i bonifici riguardanti le spese per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici.

Le altre novità: integrazione della dichiarazione 2016, platea più ampia ed eredi - Quest’anno, oltre a visualizzare, accettare (nel caso del modello 730), modificare, integrare e inviare la dichiarazione precompilata 2017, è possibile consultare e, se necessario, correggere la dichiarazione precompilata 2016, purché sia stata inviata tramite l’applicazione web.
Porte aperte anche per i contribuenti che non possono avere a disposizione la precompilata. Adesso, infatti, è possibile presentare la dichiarazione dei redditi attraverso la stessa applicazione web, compilando un modello senza alcun dato precompilato, ad eccezione di quelli anagrafici.
Dal 2 maggio gli eredi, dopo aver effettuato l’accesso all’applicazione con le proprie credenziali (Fisconline o Entratel), potranno indicare il codice fiscale della persona deceduta per la quale intendono presentare la dichiarazione. L’Agenzia metterà a disposizione dell’erede un modello Redditi senza alcun dato precompilato, a eccezione dei suoi dati anagrafici e di quelli della persona deceduta, in modo che si possa inviare, dopo averlo compilato, direttamente tramite l’applicazione web.

Come accedere alla propria dichiarazione - Per visualizzare il proprio modello 730 o il modello Redditi, basta entrare nell’area riservata del sito delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, e inserire il nome utente, la password e il pin dei servizi online dell’Agenzia. È possibile accedere alla propria dichiarazione anche utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi, le credenziali rilasciate dall’Inps, quelle del portale NoiPa (per i dipendenti pubblici) oppure tramite Spid, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. Resta ferma la possibilità di delegare un professionista o di rivolgersi ad un Caf.

Come richiedere il pin - Per richiedere le proprie credenziali di accesso, basta collegarsi al sito delle Entrate, nella sezione Fisconline, e seguire la procedura di registrazione: il sistema fornirà immediatamente le prime 4 cifre del codice Pin, mentre le altre sei cifre e la password per il primo accesso saranno spediti direttamente al domicilio conosciuto dall’Agenzia. Pin e password possono essere richiesti anche presso gli uffici: in questo caso, i funzionari del Fisco consegneranno le prime 4 cifre del codice Pin e la password di primo accesso, insieme alle istruzioni da seguire per ottenere la seconda parte del codice Pin accedendo al sito internet delle Entrate.

L’assistenza del Fisco - L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini diversi canali di assistenza, tra cui un sito internet dedicato, raggiungibile all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it, dove sono presenti anche le Faq con le risposte alle domande più frequenti. Inoltre, sono sempre disponibili i numeri dell’assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall’estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13. Per le informazioni sintetiche che non prevedono risposte articolate, è possibile mandare un sms al numero 320.430.84.44. Infine, è possibile prenotare un appuntamento in ufficio, anche tramite il sito dell’Agenzia.

Roma, 18 aprile 2017
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giovedì 2 febbraio 2017

STUDI DI SETTORE SEMPLIFICATI - Debutto per i nuovi modelli, più snelli e con meno dati


COMUNICATO STAMPA

Studi di settore all’insegna della semplificazione
Debutto per i nuovi modelli, più snelli e con meno dati
Adempimenti ridotti per i contribuenti, 5.300 le variabili eliminate

Non si ferma la semplificazione degli studi di settore. Continua infatti la riduzione dei dati richiesti per la compilazione, con conseguente alleggerimento di quadri e variabili. Online i nuovi modelli, 193, da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e alle attività professionali. Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate li approva infatti definitivamente, da oggi, nella loro veste finale. Anche quest’anno ulteriori passi avanti sono stati registrati in direzione d’una sempre maggiore semplificazione in particolare, si è dato corso ad una significativa attività volta a diminuire e comprimere le informazioni richieste nei modelli degli studi di settore, riducendole, fondamentalmente, solo a quelle necessarie per l’applicazione degli stessi e a quelle individuate per l’elaborazione dei nuovi indici di affidabilità.
Tale operazione ha comportato, nella quasi totalità dei casi, una consistente riduzione delle informazioni, circa 5.300 righi in meno nei modelli di quest’anno, con un evidente beneficio in termini di riduzione degli adempimenti per i contribuenti.

Studi di settore, grazie alla semplificazione quasi 1/4 delle informazioni non più necessarie – Dunque, studi di settore a dieta, in quanto a dati e numeri da inserire a cura dei contribuenti. In generale, infatti, si rileva una contrazione rispetto alla precedente annualità di più del 25% delle informazioni.

Focus sui nuovi modelli - Nel dettaglio, i modelli riguardano 50 studi per il settore delle manifatture, 53 studi per il settore dei servizi, 24 studi per i professionisti e 66 studi per il settore del commercio. Devono essere presentati dai contribuenti, cui si applicano gli studi di settore che, nel periodo d’imposta 2016, hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche nei diversi settori per le quali risultano approvati gli studi di settore, indicati nell’allegato 1 del provvedimento. I modelli vanno inviati per via telematica insieme alla dichiarazione annuale dei redditi. La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline, o tramite intermediari incaricati. I nuovi modelli contengono anche le informazioni relative ai correttivi crisi, individuate sulla base della metodologia presentata alla Commissione degli esperti nella seduta del 7 dicembre 2016.

Le altre novità - Al fine di semplificare ulteriormente la struttura della modulistica degli studi di settore, ed evitare possibili errori di compilazione, è proseguito il processo di omogeneizzazione delle informazioni presenti nei quadri A – Personale addetto all’attività - dei diversi studi. In particolare, per il periodo d’imposta 2016 sono state predisposte due sole strutture di quadro A: una per le attività esercitate in forma di impresa; una per le attività esercitate in forma di lavoro autonomo. Naturalmente, entrambe le strutture sono state previste negli studi relativi ad attività che possono essere esercitate sia in forma di impresa che di lavoro autonomo (cosiddetti studi con “doppio quadro contabile”).

Eventi sismici succedutisi a partire dal 24 agosto 2016 – Tra le criticità che possono alterare l’attività economica ordinaria, gli studi di settore tornano quest’anno a ricomprendere anche l’eventualità degli eventi sismici. In particolare, ad essere integrate sono le cause di esclusione relative al “periodo di non normale svolgimento dell’attività” con la fattispecie richiamata al paragrafo 8 della circolare n. 30/E del 19 settembre 2013. L’elenco delle fattispecie riportate nelle istruzioni sono state, infatti, modificate con l’aggiunta specifica della lettera h): nel caso di eventi sismici, il periodo in cui si verificano le fattispecie analizzate al paragrafo 8 della circolare n. 30/E del 2013. La precisazione in argomento consente di chiarire che anche i soggetti interessati dagli eventi sismici del 2016 se ricadono nelle circostanze richiamate nella citata circolare, possono invocare la causa di esclusione dall’applicazione degli studi legata al “periodo di non normale svolgimento dell’attività”.

Negli studi di settore spazio ai voucher - Inoltre, nelle istruzioni relative al quadro A, è stato precisato che i prestatori di lavoro accessorio remunerati a voucher sono da riportare, rispettivamente, per le imprese, nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro”) e per il lavoro autonomo, nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro”). In entrambi i casi è stato precisato che il numero delle giornate retribuite relativo al personale che ha prestato lavoro accessorio remunerato a voucher, da indicare nel rigo A02, deve essere comunque determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate.

Dove trovare i modelli - Il testo del provvedimento è disponibile nella sezione Normativa e Prassi del sito internet www.agenziaentrate.gov.it, mentre i modelli sono consultabili sullo stesso sito seguendo il percorso: Cosa devi fare > Dichiarare > Studi di settore e parametri > Studi di settore.

Roma, 31 gennaio 2017
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martedì 10 gennaio 2017

Online la bozza e le istruzioni del modello 730/2017

COMUNICATO STAMPA

Online la bozza e le istruzioni del modello 730/2017
Da quest’anno più spazio per le agevolazioni

Da oggi è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, la bozza del 730/2017 con le relative istruzioni. Diverse le novità che entrano nel modello dichiarativo, tra cui l’agevolazione sui premi di risultato dei dipendenti del settore privato e il regime speciale previsto per i lavoratori impatriati.

Premi di risultato - Da quest’anno è prevista una tassazione agevolata per i dipendenti del settore privato che percepiscono premi di risultato d’importo non superiore a 2.000 euro o a 2.500 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. In particolare, se i premi di risultato sono percepiti in denaro, si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali pari al 10%; se i premi invece sono percepiti sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore, non si applica alcuna imposta.

Regime speciale per i lavoratori impatriati - Per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70% del reddito di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese.

Agevolazioni previste dalla “legge dopo di noi”- Dal periodo d’imposta 2016, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, l’importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19% è elevato a 750 euro. Sempre a partire dall’anno d’imposta 2016, è possibile fruire della deduzione del 20% di erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficienza.

School bonus - Per le erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d’istruzione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate, che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

Spese arredo immobili giovani coppie - Alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale.

Spese per canoni di leasing per abitazione principale - È riconosciuta la detrazione del 19% dell’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto, avevano un reddito non superiore a 55.000 euro. L’importo dei canoni di leasing per cui si può fruire della detrazione non può essere di importo superiore a 8.000 euro se, alla data di stipula del contratto, si hanno meno di 35 anni o di 4.000 euro se alla stessa data si hanno 35 anni o più. L’agevolazione spetta anche se nel 2016 sono stati pagati i prezzi di riscatto: in tal caso il prezzo del riscatto non può essere superiore a 20.000 euro se si aveva meno di 35 anni, a 10.000 euro se si aveva 35 anni o più.

Iva pagata nel 2016 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B - A chi lo scorso anno ha acquistato un’abitazione di classe energetica A o B è riconosciuta la detrazione del 50% dell’Iva pagata nel 2016. Dispositivi multimediali per il controllo da remoto - È riconosciuta la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative.

Roma, 5 gennaio 2017
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Modello Redditi 2017 - Società di persone, pronta la bozza con le novità

COMUNICATO STAMPA

Modello Redditi 2017 Società di persone, pronta la bozza con le novità
C’è più tempo per la dichiarazione integrativa a favore

Disponibile, a partire da oggi, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, la bozza di dichiarazione Redditi SP da utilizzare per il periodo d’imposta 2016 con le relative istruzioni. Fanno il loro ingresso nel nuovo modello l’agevolazione Branch exemption, il bonus domotica e un’imposta sostitutiva in caso di assegnazione o cessione dei beni ai soci. A partire da quest’anno il nome del modello è stato modificato in Redditi SP 2017 poiché la dichiarazione Iva non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi.

Come cambia la disciplina dei costi “black list” - Tra le novità viene prevista l’abrogazione della disciplina di indeducibilità parziale per le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (quadro RF e quadro RG), pertanto, sono stati eliminati i righi relativi a queste spese e a questi componenti negativi.

Agevolazione Branch exemption - Da quest’anno le società di persone possono optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero. Per le stabili organizzazioni già esistenti occorre indicare in dichiarazione i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna di esse nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello in cui l’opzione ha avuto effetto.

Bonus domotica - Sono detraibili nella misura del 65 per cento le spese sostenute dalla società, da imputare ai soci, per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

Assegnazioni o cessioni dei beni ai soci - Le società che assegnano o cedono ai soci beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa possono applicare un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni - Anche per quest’anno le società di persone possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali; questa facoltà è consentita anche ai contribuenti che intendono riallineare i valori dei medesimi beni. È possibile, inoltre, affrancare il saldo attivo di rivalutazione o la riserva da riallineamento.

Agevolazione c.d. “ACE” (aiuto alla crescita economica) - Sono state recepite le novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2017 che hanno modificato le modalità di determinazione dell’agevolazione riconosciuta alle imprese individuali, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, equiparandole a quelle previste per le società di capitali e per gli enti commerciali.

Più tempo per inviare la dichiarazione integrativa a favore - L’articolo 5 del decreto legge n. 193/2016 ha esteso il termine entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione in proprio favore, equiparandola, sotto tale profilo, alla dichiarazione integrativa in favore dell’Amministrazione, ovvero entro i termini stabiliti dall’articolo 43 del DPR n. 600/1973. Nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio è stata, pertanto, eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”, poiché, nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, non occorre più segnalare se si tratta di integrativa a favore o a sfavore. Il nuovo termine è applicabile anche alle dichiarazioni integrative di annualità pregresse per le quali non siano ancora decorsi i termini di decadenza per l’accertamento con la conseguente eliminazione del prospetto “Errori contabili” del quadro RS. L’articolo 5 del decreto legge n. 193/2016 stabilisce inoltre che nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine è stato introdotto il nuovo quadro DI.

Roma, 5 gennaio 2017
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lunedì 9 gennaio 2017

Redditi delle Società di persone 2017: nuovo modello in bozza

Direttamente dall'Agenzia delle Entrate la pubblicazione del modello di Redditi SP, da usare per il periodo d'imposta del 2016 con tutte le relative istruzioni per la compilazione. Cambia il nome del modello, che prende il nome di Redditi SP 2017: questo perché la dichiarazione IVA non può essere presentata in forma unificata assieme alla dichiarazione dei redditi.

L'agenzia delle Entrate ha messo online il modello (bozza) e le  le istruzioni per la compilazione (bozza).

Nel modello diverse novità, come il bonus domotica, la branch exemption, l'imposta sostitutiva in caso di assegnazione o cessione di beni ai soci. C'è l'abrogazione della disciplina di indeducibilità parziale per le spese e altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con aziende residenti, cioè localizzate in Nazioni o Territori a fiscalità privilegiata.
Inoltre è prevista la detrazione del 65% per le spese sostenute imputabili ai soci per l'installazione di dispositivi per il controllo degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria (questo per incentivare la consapevolezza riguardo ai consumi energetici!).

Anche quest anno le società di persone hanno il diritto di rivalutare i beni d'impresa oltre che le partecipazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP. E' possibile anche affiancare il saldo attivo di rivalutazione o la riserva da riallineamento.

Nel riquadro Tipo di dichiarazione in frontespizio, è stata eliminata la casella Dichiarazione integrativa a favore perché se si presenta una dichiarazione integrativa, non occorre più segnalare se si tratta di integrativa a favore o a sfavore.


La bozza del modello:




Le istruzioni per la compilazione:

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giovedì 22 dicembre 2016

School bonus, arriva il codice tributo per utilizzare il credito d’imposta

COMUNICATO STAMPA

School bonus, arriva il codice tributo per utilizzare il credito d’imposta

Pronte le istruzioni per l’utilizzo in compensazione del cosiddetto school bonus, il credito riservato a chi effettua erogazioni in denaro destinate agli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, introdotto dalla legge 107/2015 e modificato dalla Legge di Stabilità 2016. La risoluzione n. 115/E pubblicata oggi istituisce, infatti, il codice tributo 6873 che potrà essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 2017, dai soggetti titolari di reddito d’impresa.

Cos’è lo school bonus – Lo school bonus è riconosciuto in relazione alle erogazioni effettuate nei confronti degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per il miglioramento dell’occupabilità degli studenti.
Ai contribuenti che sceglieranno di aderire, verrà riconosciuto un credito pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate nei periodi d’imposta 2016 e 2017 e al 50% di quelle effettuate nel periodo d’imposta 2018. L’importo massimo delle erogazioni ammesso all’agevolazione fiscale è pari a 100mila euro per ciascun periodo d’imposta e il relativo credito viene ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito internet http://www.schoolbonus.gov.it/.

Come utilizzare lo school bonus – Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono effettuate le erogazioni. Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo e la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti senza alcun limite temporale.
Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi, ai fini del versamento delle relative imposte.
Per i soggetti titolari di reddito di impresa, invece, il credito d’imposta è utilizzabile, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali, esclusivamente in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo 6873 nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione, come “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta nel quale sono state effettuate le erogazioni liberali, nel formato “AAAA”.

Roma, 19 dicembre 2016
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martedì 20 dicembre 2016

Certificazione Unica 2017, online la bozza Slitta al 31 marzo il termine per la consegna al lavoratore

COMUNICATO STAMPA

Certificazione Unica 2017, online la bozza
Slitta al 31 marzo il termine per la consegna al lavoratore

Disponibile da oggi sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it la bozza della Certificazione Unica 2017 relativa ai redditi 2016. Per la consegna del modello al soggetto che percepisce le somme i sostituti d’imposta avranno tempo fino al 31 marzo (e non più fino al 28 febbraio), mentre rimane ferma la scadenza del 7 marzo per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche da parte dei datori di lavoro e degli enti pensionistici. Fanno il loro ingresso nuove sezioni per l’inserimento dei premi di risultato e per la gestione dei rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione.

Spazio anche ai premi di risultato - Entra nel nuovo modello una sezione ad hoc per gestire le somme erogate per premi di risultato. La legge di Stabilità 2016 ha, infatti, previsto, a decorrere dal 2016, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali del 10 per cento per i premi di risultato; il beneficio riguarda, inoltre, la partecipazione agli utili d’impresa da parte dei lavoratori. Possono fruire dell’agevolazione i titolari di reddito di lavoro dipendente, del settore privato, di importo non superiore a 50mila euro nell’anno precedente a quello in cui le somme agevolate sono state percepite.

Lavoratori “impatriati” e rimborsi - Tra le novità compaiono, inoltre, appositi campi per gestire il regime speciale, introdotto dal D.lgs. n. 147/2015, relativo ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e che concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70 per cento del suo ammontare. È stata infine introdotta una nuova sezione per gestire i dati relativi ai rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione effettuati dal datore di lavoro.

Roma, 15 dicembre 2016
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venerdì 22 luglio 2016

IN ARRIVO LA PROROGA DEL MODELLO 770/2016: la conferma del viceministro Luigi Casero

La proroga del modello 770/2016 al prossimo 15 settembre è in arrivo, lo conferma direttamente il viceministro Luigi Casero.

Si tratta del modello 770 ordinario e semplificato cioè di quel documento che i sostituti d’imposta, e dunque datori di lavoro ed enti di previdenza che sostituiscono i contribuenti nel rapporto con il Fisco devono presentare ogni anno all’Agenzia delle Entrate, comunicando i dati relativi alle ritenute operate nel periodo d’imposta di riferimento, i totali imponibili ed i contributi versati ai fini pensionistici, di TFR e TFS, del Fondo Credito, dell’Enpdep.

Modello 770: la proroga delle scadenze
In base a quanto stabilito originariamente, la scadenza prevista per la presentazione del modello 770 al 31 luglio cadeva di domenica e per questo motivo, il termine sarebbe dovuto slittare al 1° agosto rientrando così nell’ambito del differimento dei termini tributari stabilito per il mese di agosto; infatti il Governo ha stabilito una moratoria estiva riguardante il mese più caldo dell’anno, nel quale non si dovranno trasmettere documenti e dichiarazioni al Fisco.
Ricadendo il modello 770 nell’ambito di applicazione dello slittamento dei termine, la scadenza sarebbe slitatta al 22 agosto, data che in ogni caso avrebbe rappresentato la solita e naturale scadenza e non avrebbe, pertanto, costituito una vera a propria “proroga”; ed ecco quindi che il termine, ipotesi confermata direttamente dal viceministro Casero, appare molto probabile verrà ulteriormente posticipato al prossimo 15 settembre tramite un apposito decreto del Consiglio dei Ministri.
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Rush finale per il 730 precompilato. Domani ultimo giorno per presentare il modello

COMUNICATO STAMPA

C’è tempo fino a domani, 22 luglio, per presentare il 730/2016 precompilato ed usufruire dei vantaggi previsti per chi utilizza questo modello. È possibile farlo direttamente via web, grazie ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate, oppure ci si può rivolgere al proprio sostituto d’imposta, se presta assistenza fiscale, a un Caf o a un professionista abilitato.

I vantaggi - Chi presenta il 730 precompilato (direttamente o tramite il sostituto d’imposta) senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non sarà sottoposto a controllo formale sui documenti relativi agli oneri indicati nella dichiarazione, forniti alle Entrate dai soggetti terzi. Inoltre, utilizzando il modello 730, il contribuente potrà ottenere il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione; nel caso in cui debba versare delle somme, queste verranno invece trattenute dalla retribuzione o dalla pensione direttamente in busta paga.

Come accedere al proprio 730 precompilato - È possibile accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it, tramite le credenziali Fisconline dell’Agenzia o tramite le credenziali dell’Inps: in quest’ultimo caso occorre essere in possesso del cosiddetto “pin dispositivo”. Inoltre, è possibile accedere utilizzando la Carta nazionale dei servizi (CNS) e, da quest’anno, anche attraverso Spid, il Sistema pubblico di identità digitale che permetterà di usufruire, con credenziali uniche, di tutti i servizi online della Pubblica amministrazione. Infine, è possibile utilizzare le credenziali per i servizi del portale NoiPa, riservato ai dipendenti pubblici. 

Assistenza anche in ufficio - I contribuenti possono ottenere chiarimenti consultando il portale dedicato alla dichiarazione precompilata, disponibile all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.it, e attraverso i videotutorial presenti sul canale Youtube dell’Agenzia. Inoltre, è possibile ricevere assistenza tramite call center, webmail o sms, tramite i servizi di assistenza in ufficio, con la possibilità di prenotare un appuntamento, o utilizzando le postazioni web self service attivate presso gli uffici delle Entrate. Si tratta di postazioni messe a disposizione dei cittadini per accedere alla propria dichiarazione, da soli o con l’aiuto di un funzionario dell’Agenzia. Per fruire del servizio i contribuenti potranno richiedere le credenziali direttamente in ufficio. Questa ulteriore forma di assistenza è rivolta a chi non ha una particolare propensione per gli strumenti informatici, ma vuole comunque usufruire della possibilità di inviare in autonomia la propria dichiarazione. La mappa degli uffici dove sono presenti le postazioni, insieme agli orari degli sportelli, è disponibile all’indirizzo http://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/postazioni-di-assistenza.

Roma, 21 luglio 2016
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mercoledì 13 luglio 2016

Vuoi inviare la tua precompilata da solo? C’è tempo fino al 22 luglio


COMUNICATO STAMPA

Vuoi inviare la tua precompilata da solo? C’è tempo fino al 22 luglio Gli uffici delle Entrate sono pronti a fornire assistenza a chi non ha dimestichezza con il Pc

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un nuovo servizio di assistenza dedicato alla precompilata, in vista della scadenza del 22 luglio, ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione dei redditi. Sono state attivate, infatti, diverse postazioni web self service in molti uffici territoriali per fornire ai cittadini assistenza per l’invio della dichiarazione. La mappa degli uffici dove sono presenti le postazioni, insieme agli orari degli sportelli, è disponibile all’indirizzo: http://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/postazioni-di-assistenza. Il servizio è rivolto ai cittadini che non hanno confidenza con gli strumenti informatici che potranno così accedere ai servizi telematici, alla propria dichiarazione e ricevere allo stesso tempo, in caso di difficoltà, supporto da parte dei funzionari del Fisco.

Le postazioni self service - Tramite le postazioni self service, il contribuente, in possesso delle credenziali di accesso (codice Pin o Spid o credenziali Inps), in autonomia o con l’aiuto di un funzionario, potrà accedere alla dichiarazione precompilata, visualizzare i dati, modificarla o accettarla e inviarla. Attraverso la postazione self service il contribuente potrà accedere anche al proprio cassetto fiscale, controllare i dati della propria dichiarazione e verificare le anomalie segnalate dall’Agenzia.

L’assistenza online – È sempre attivo il sito dell’Agenzia delle Entrate dedicato all’assistenza sulla precompilata, all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.it. All’interno sono disponibili le informazioni su come visualizzare, compilare, integrare o modificare e trasmettere la dichiarazione e, nella sezione delle Faq, le risposte alle domande più frequentemente poste dai contribuenti. Sul canale Youtube dell’Agenzia è disponibile anche un video tutorial all’indirizzo https://www.youtube.com/user/Entrateinvideo, tradotto anche nel linguaggio dei segni a cura dell’Ente nazionale sordi (ENS), che illustra passo dopo passo tutte le operazioni da effettuare per accedere all’area autenticata, visualizzare le informazioni disponibili e operare all’interno della dichiarazione.

Roma, 13 luglio 2016

fonte: agenziaentrate.gov
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lunedì 27 giugno 2016

SHOCK Amministratori di condominio: qualcosa non torna!

In un recente articolo su “Il Sole 24 Ore”, datato 1/6/2016, si sono analizzate le dichiarazioni dei redditi dei professionisti per l’anno 2015, confrontando i dati e le variazioni dal 2014/2013 (Fonte MEF).
Tra i professionisti che hanno avuto il maggior calo del reddito dichiarato ci sono i Laboratori di analisi cliniche con un meno 24,80% e gli amministratori di condominio con uno sconfortante secondo posto a meno 10,80%.
Ma, leggendo i numeri, la domanda sorge spontanea: come è possibile che siano 10.626 gli amministratori di condominio che hanno fatto la propria dichiarazione dei redditi?
E’ bene infatti ricordare come da alcuni studi sui numeri relativi agli amministratori esistenti sul territorio nazionale, gli amministratori che gestiscono almeno uno stabile siano circa 250.000 mentre, così come risulta dai codici fiscali attribuiti agli stabili in condominio, emersi dai modelli 770 che ogni condominio è obbligato a presentare all’Agenzia delle Entrate, gli amministratori che gestiscono più stabili, circa 35.000 siano gli amministratori di condominio che esercitano l’attività in maniera professionale.
ANACI ha, unica tra tutte le associazioni di categoria, un bilancio certificato da una primaria Società di Revisione e recentemente ha pubblicato il dato ufficiale di 8.395 iscritti alla data del 31/12/2015.
I conti non tornano, è evidente e la trasparenza e cristallinità nei confronti del fisco, a quanto pare, è lontana dal venire!
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