In tema di condominio androne e terrazzo di copertura, sono pacificamente parti comuni ai sensi e per gli effetti dell’art. 1117 c.c. e quindi non è possibile escludere alcuni proprietari dal godimento di detti beni. Nel caso in questione un condomino agiva in giudizio richiedendo di sanzionare gli altri proprietari per aver modificato la serratura del portone d’ingresso del palazzo impedendo l’accesso sia all’androne che al terrazzo. La Corte distrettuale sovverte le valutazioni del giudice di prime cure, accertando, la destinazione all’uso comune dell’area di ingresso e del terrazzo. La Cassazione conferma la condominialità dei beni a prescindere dalle obiettive caratteristiche strutturali dell’immobile.
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