"L’amministratore di condominio, in quanto custode dei beni comuni ed esecutore della volontà assembleare del condominio, non è un soggetto direttamente, personalmente e civilmente responsabile delle violazioni e delle sanzioni contenute nel d.lgs. n. 31/2001 qualora abbia tempestivamente informato il condominio"
In tema di furti agevolati dai ponteggi installati in esecuzione di un appalto in un edificio in condominio la S.C. ha iniziato con affermare che in tema di responsabilità civile ex art. 2051 cod. civ., allorquando un ponteggio sia sistemato in aderenza ad un fabbricato per la esecuzione di lavori di riparazione in tale edificio, per ciò stesso questo ponteggio si trova a ricadere nell’ambito della custodia dei proprietari dell’edificio, cui accede, salvo prova contraria , e poi che è astrattamente ipotizzabile una responsabilità ex art.2051 cod. civ. a carico dello stesso, trovandosi il ponteggio nella sua sfera di custodia.
E’ evidente la contraddizione tra le due affermazioni,
in quanto in un caso si presume una situazione
di custodia, mentre nell’altro viene semplicemente
ipotizzata tale situazione; non viene,
poi, chiarito quale sarebbe il contenuto della prova
contraria per superare la presunzione di custodia,
né quale sarebbe il contenuto della prova diretta
a dimostrare che la possibilità astratta della
custodia si è, in concreto, realizzata.
Ciò premesso, va, poi, ricordato che in dottrina
si sostiene che ai fini dell’applicazione dell’art.
2051 cod. civ. occorre che la cosa si trovi nella disponibilità
materiale del soggetto e tale rapporto
con la cosa fonda l’obbligo di custodia materiale
della stessa ed il connesso dovere di vigilare oppure
che la relazione tra il soggetto e la cosa che
legittima la pronuncia di responsabilità è caratterizzata
dalla sussistenza di un potere in capo
al soggetto stesso di escludere qualsiasi terzo
dall’ingerenza sulla cosa nel momento il cui si è
prodotto il danno.
Non si vede come il condominio possa, allora, essere
considerato custode dei ponteggi installati
dall’appaltatore.
Non si può, poi, non ricordare che la stessa S.C.
ha affermato che elemento indispensabile, ai fini
della configurabilità della responsabilità ex art.
2051 cod. civ., è la relazione diretta tra la cosa in
custodia e l’evento dannoso, intesa nel senso che
la prima abbia prodotto direttamente il secondo
e non abbia, invece, costituito lo strumento mediante
il quale l’uomo abbia causato il danno con
la sua azione od omissione.
In altri termini, anche volendo ipotizzare che il
condominio è custode dei ponteggi, non è configurabile
la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. quando
la cosa sia uno strumento con cui l’azione od
omissione dell’uomo causa il danno, per cui esso
sia cagionato non “dalla cosa” ma ”con la cosa”.
Se si estendessero gli obblighi del custode fino
a comprendere anche una attività di prevenzione
rispetto all’altrui attività illecita,si assimilerebbe
in pratica la disciplina prevista da due tipologie
diverse,contro la lettera e la ratio delle rispettive
disposizioni normative.
Si è anche prospettata la responsabilità del condominio
sotto il profilo della culpa in eligendo
per essere stata affidata l’opera ad un’impresa
assolutamente inidonea ovvero quando l’appaltatore
– in base ai patti contrattuali – sia stato un
semplice esecutore degli ordini del committente
ed abbia agito quale nudus minister attuandone
specifiche direttive.
Non viene spiegato, però, come sia configurabile
una responsabilità del condominio sotto il profilo
della culpa in eligendo per il furto compiuto dal
ladro che abbia utilizzato i ponteggi il cui montaggio
a regola d’arte non sia contestato o per il
fatto che nel montaggio di tali ponteggi l’appaltatore
sia stato un c.d. nudus minister, cioè si sia
limitato ad eseguire le direttive del committente.
Si è anche affermato che il condominio dovrebbe
rispondere del montaggio della impalcatura senza
luci esterne e della mancanza di strutture di sicurezza
per l’inviolabilità degli appartamenti ; in tal
modo, però, si danno per scontati:
- l’obbligo dell’appaltatore di munire le impalcature di luci esterne e di non meglio precisate “strutture di sicurezza per l’inviolabilità degli appartamenti”;
- l’esistenza di un obbligo di controllo del committente sull’operato dell’appaltatore che, invece, in linea di principio è da escludere, che la stessa S.C. ha escluso, affermando che il committente non è né obbligato a sorvegliare l’esecuzione del contrato di appalto – che normalmente avviene con piena autonomia dell’imprenditore – né tanto meno a cooperare con questi nella realizzazione di esso; conseguentemente la corresponsabilità del committente non può fondarsi sull’omessa vigilanza, nel suo interesse, sull’appaltatore, nel caso di danni derivati a terzi.
In una siffatta ipotesi, la responsabilità del condominio
committente può essere affermata esclusivamente
ai sensi dell’art. 2043 c.c., in concorso
con quella dell’appaltatore, per omissione degli
obblighi di vigilanza sull’attività di quest’ultimo.
Ed in tale ottica costituisce questione di fatto
stabilire in quali limiti ed in quali termini lo stesso
condominio disponga, nella vicenda concreta,
di tali poteri di vigilanza, ed eventualmente anche
in che termini ed in che limiti sia comunque
esigibile, secondo l’ordinaria diligenza che,
nell’affidamento a terzi di lavori in appalto da
svolgersi sulle parti comuni dell’edificio, esso si
riservi in ogni caso siffatti poteri, a tutela dei
condomini e dei terzi ai quali dai lavori stessi
possano derivare eventuali pregiudizi.
In definitiva viene ipotizzata una astratta corresponsabilità
del condominio, la quale, però, è
subordinata a presupposti concreti che ben difficilmente
sarà possibile accertare.
di Roberto Triola
già Presidente della Seconda Sezione Civile della Cassazione
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