martedì 12 dicembre 2017

Responsabilità del condominio per furti da ponteggi

"L’amministratore di condominio, in quanto custode dei beni comuni ed esecutore della volontà assembleare del condominio, non è un soggetto direttamente, personalmente e civilmente responsabile delle violazioni e delle sanzioni contenute nel d.lgs. n. 31/2001 qualora abbia tempestivamente informato il condominio"



In tema di furti agevolati dai ponteggi installati in esecuzione di un appalto in un edificio in condominio la S.C. ha iniziato con affermare che in tema di responsabilità civile ex art. 2051 cod. civ., allorquando un ponteggio sia sistemato in aderenza ad un fabbricato per la esecuzione di lavori di riparazione in tale edificio, per ciò stesso questo ponteggio si trova a ricadere nell’ambito della custodia dei proprietari dell’edificio, cui accede, salvo prova contraria , e poi che è astrattamente ipotizzabile una responsabilità ex art.2051 cod. civ. a carico dello stesso, trovandosi il ponteggio nella sua sfera di custodia.
E’ evidente la contraddizione tra le due affermazioni, in quanto in un caso si presume una situazione di custodia, mentre nell’altro viene semplicemente ipotizzata tale situazione; non viene, poi, chiarito quale sarebbe il contenuto della prova contraria per superare la presunzione di custodia, né quale sarebbe il contenuto della prova diretta a dimostrare che la possibilità astratta della custodia si è, in concreto, realizzata.
Ciò premesso, va, poi, ricordato che in dottrina si sostiene che ai fini dell’applicazione dell’art. 2051 cod. civ. occorre che la cosa si trovi nella disponibilità materiale del soggetto e tale rapporto con la cosa fonda l’obbligo di custodia materiale della stessa ed il connesso dovere di vigilare oppure che la relazione tra il soggetto e la cosa che legittima la pronuncia di responsabilità è caratterizzata dalla sussistenza di un potere in capo al soggetto stesso di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa nel momento il cui si è prodotto il danno.
Non si vede come il condominio possa, allora, essere considerato custode dei ponteggi installati dall’appaltatore.
Non si può, poi, non ricordare che la stessa S.C. ha affermato che elemento indispensabile, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., è la relazione diretta tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, intesa nel senso che la prima abbia prodotto direttamente il secondo e non abbia, invece, costituito lo strumento mediante il quale l’uomo abbia causato il danno con la sua azione od omissione.
In altri termini, anche volendo ipotizzare che il condominio è custode dei ponteggi, non è configurabile la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. quando la cosa sia uno strumento con cui l’azione od omissione dell’uomo causa il danno, per cui esso sia cagionato non “dalla cosa” ma ”con la cosa”.
Se si estendessero gli obblighi del custode fino a comprendere anche una attività di prevenzione rispetto all’altrui attività illecita,si assimilerebbe in pratica la disciplina prevista da due tipologie diverse,contro la lettera e la ratio delle rispettive disposizioni normative.
Si è anche prospettata la responsabilità del condominio sotto il profilo della culpa in eligendo per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea ovvero quando l’appaltatore – in base ai patti contrattuali – sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive.
Non viene spiegato, però, come sia configurabile una responsabilità del condominio sotto il profilo della culpa in eligendo per il furto compiuto dal ladro che abbia utilizzato i ponteggi il cui montaggio a regola d’arte non sia contestato o per il fatto che nel montaggio di tali ponteggi l’appaltatore sia stato un c.d. nudus minister, cioè si sia limitato ad eseguire le direttive del committente. 
Si è anche affermato che il condominio dovrebbe rispondere del montaggio della impalcatura senza luci esterne e della mancanza di strutture di sicurezza per l’inviolabilità degli appartamenti ; in tal modo, però, si danno per scontati:
  1. l’obbligo dell’appaltatore di munire le impalcature di luci esterne e di non meglio precisate “strutture di sicurezza per l’inviolabilità degli appartamenti”;
  2. l’esistenza di un obbligo di controllo del committente sull’operato dell’appaltatore che, invece, in linea di principio è da escludere, che la stessa S.C. ha escluso, affermando che il committente non è né obbligato a sorvegliare l’esecuzione del contrato di appalto – che normalmente avviene con piena autonomia dell’imprenditore – né tanto meno a cooperare con questi nella realizzazione di esso; conseguentemente la corresponsabilità del committente non può fondarsi sull’omessa vigilanza, nel suo interesse, sull’appaltatore, nel caso di danni derivati a terzi.
Recentemente la S.C. ha mutato orientamento affermando che è da escludere, in linea di principio, che - in caso di furto reso possibile dall’omessa adozione delle necessarie misure di sicurezza in relazione all’impalcatura di proprietà e/o installata dall’appaltatore per effettuare lavori nello stabile condominiale - possa automaticamente affermarsi sussistere a carico del condominio committente, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., una responsabilità oggettiva o presunta, “da custodia” della struttura, della quale quest’ultimo ha semplicemente consentito l’installazione, laddove si riconosca a carico dello stesso appaltatore (proprietario e/o quanto meno diretto installatore e utilizzatore della predetta struttura) esclusivamente una responsabilità ordinaria per colpa, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.
In una siffatta ipotesi, la responsabilità del condominio committente può essere affermata esclusivamente ai sensi dell’art. 2043 c.c., in concorso con quella dell’appaltatore, per omissione degli obblighi di vigilanza sull’attività di quest’ultimo. Ed in tale ottica costituisce questione di fatto stabilire in quali limiti ed in quali termini lo stesso condominio disponga, nella vicenda concreta, di tali poteri di vigilanza, ed eventualmente anche in che termini ed in che limiti sia comunque esigibile, secondo l’ordinaria diligenza che, nell’affidamento a terzi di lavori in appalto da svolgersi sulle parti comuni dell’edificio, esso si riservi in ogni caso siffatti poteri, a tutela dei condomini e dei terzi ai quali dai lavori stessi possano derivare eventuali pregiudizi.
In definitiva viene ipotizzata una astratta corresponsabilità del condominio, la quale, però, è subordinata a presupposti concreti che ben difficilmente sarà possibile accertare.

di Roberto Triola
già Presidente della Seconda Sezione Civile della Cassazione

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