In data 30 giugno 2017 è scaduto il termine per dotare gli impianti di riscaldamento centralizzati dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
L’obbligo è previsto dal D. Lgs. 102/2014 (successivamente
modificato dal D. Lgs. 141/2016)
articolo 9 comma 5 lettera b) (per i sistemi di
contabilizzazione diretta nei così detti impianti a
distribuzione ad anello o orizzontale) e lettera c)
(per i sistemi di contabilizzazione indiretta con
contestuale installazione di valvole termostatiche
nei così detti impianti a distribuzione verticale).
Non si ritiene condivisibile l’interpretazione secondo
la quale sia sufficiente la sola delibera di
dare incarico all’impresa al fine di evitare l’irrogazione
della sanzione amministrativa. Per quanto
giuridicamente non vincolante, anche il Ministero
dello Sviluppo Economico, nella FAQ del mese di
giugno 2017 al punto n. 7, ha precisato che la
sola delibera non assolve all’obbligo di legge.
Ciò che rileva è se il termine sia o meno stato
rispettato.
L’obbligo di adozione dei sistemi di contabilizzazione
e di termoregolazione riguarda i condominii
e gli edifici polifunzionali.
Sin dalla pubblicazione del Decreto Legislativo
12/2014 sono emersi dubbi interpretativi circa il
termine “edifici polifunzionali” così come definito
nell’articolo 2 secondo il quale trattasi di “edificio
destinato a scopi diversi e occupato da almeno
due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura
dell’energia acquistata”.
Lo stesso MISE (pur sempre con i limiti della valenza
giuridica di una FAQ ai fini interpretativi)
ha ritenuto che con il termine “edifici polifunzionali”
devono essere intesi quegli edifici appartenenti
ad un solo proprietario le cui unità immobiliari
sono occupate da soggetti diversi (ad
esempio in forza di contratti di locazione o di
comodato) tra i quali deve essere ripartita la spesa
del riscaldamento.
Non vi è un limite numerico minimo e, pertanto,
parrebbero ricompresi sia gli edifici composti da
due unità immobiliari abitate, magari, da due fratelli con le rispettive famiglie, così come il grattacielo
le cui unità immobiliari sono concesse in
locazioni a varie società.
Sul punto non vi è alcuna eccezione nemmeno
nelle leggi regionali. Ne consegue che anche gli
edifici di edilizia popolare devono essere adeguati.
In caso di mancato adeguamento, trovano pertanto
applicazione i commi 6 e 7 dell’articolo 16
del citato D. Lgs. 12/2014 i quali, testualmente,
recitano: comma 6. Nei casi di cui all’articolo 9,
comma 5, lettera b), il proprietario dell’unità immobiliare
che non installa, entro il termine ivi
previsto, un sotto-contatore di cui alla predetta
lettera b), è soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna
unità immobiliare. La disposizione di cui
al presente comma non si applica quando da una
relazione tecnica di un progettista o di un tecnico
abilitato risulta che l’installazione del contatore
individuale non è tecnicamente possibile o non è
efficiente in termini di costi o non è proporzionata
rispetto ai risparmi energetici potenziali.
Comma 7. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5,
lettera c) il proprietario dell’unità immobiliare, che
non provvede ad installare sistemi di termoregolazione
e contabilizzazione del calore individuali per
misurare il consumo di calore in corrispondenza di
ciascun corpo scaldante posto all’interno dell’unità
immobiliare, è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna
unità immobiliare. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica quando da una relazione
tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato
risulta che l’installazione dei predetti sistemi non
e’ efficiente in termini di costi.
La relazione così detta “esimente” prevista nell’articolo
9 comma 5 lettera c) consente al condominio
di non effettuare alcun tipo di intervento.
Differentemente, però, dalla versione iniziale
della norma, la modifica introdotta con il D. Lgs.
141/2016 non prevede il caso di impossibilità
tecnica ma solo la non efficienza in termini di
costi con riferimento esclusivamente alla metodologia
indicata nella norma UNI EN 15459.
Il professionista abilitato deve quindi effettuare
una relazione basata esclusivamente sulla richiamata
norma UNI senza aggiungere ulteriori dati.
In questo caso la relazione deve essere firmata ma
non asseverata.
Tale ultimo requisito è invece obbligatorio per la
relazione necessaria ai fini della non applicazione
della norma tecnica UNI 10200 per la ripartizione
della spesa del riscaldamento. In assenza di questo
requisito formale si possono avanzare dubbi
sulla validità della delibera stessa. Sarà la giurisprudenza
a chiarire se il requisito richiesto sia ad
substantiam oppure ad probationem.
L’asseverazione è la procedura che dà valore tra
privati o tra privati e la Pubblica Amministrazione
alla perizia stragiudiziale, per mezzo del giuramento
davanti al Cancelliere presso il Tribunale.
Si ricordi che ai sensi dell’art. 26 co. 5 L. 10/1991,
gli interventi volti all’adozione dei sistemi di termoregolazione
sono “innovazioni”. Ne consegue
che di questi deve esserne data notizia presso il
catasto degli impianti termici che le Regioni e
le Province autonome, devono avere istituito ai
sensi del DPR 74/2013 art. 10 co. 4.
Al momento dell’inserimento dell’informazione
circa l’avvenuta installazione, occorrerà anche inserire
la data.
Non è pertanto certo se la sanzione possa essere
irrogata a tutti i condomini che non abbiano
eseguito l’intervento entro la data indicata dalla legge (riportata nel CIT) oppure se sia sufficiente
che l’intervento sia stato eseguito al momento
dell’accertamento da parte dell’ente abilitato dalla
Regione.
Ai sensi dell’art. 16 co. 14 D. Lgs. 102/2014, le
sanzioni sono irrogate dalle Regioni e dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano o Enti da
esse delegati.
Ciascuna Regione ha quindi regolamentato le modalità
di inserimento di tali informazioni.
In caso di mancata effettuazione degli interventi
stante la relazione “esimente”, occorre verificare
cosa prevede la piattaforma informatica.
In caso di relazione così detta “esimente”, il documento
in originale deve essere conservato dall’amministratore
e reso disponibile per eventuali verifiche
ispettive da parte degli Enti abilitati.
La sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro
per la ripartizione della spesa del riscaldamento
non effettuata in base alla norma tecnica UNI
10200 (ad oggi la versione in vigore è quella del
2015) o al criterio indicato nello stesso D. Lgs.
102/2014 art. 9 co. 5 lettera d) è invece riferita
al condominio e non a ciascun proprietario.
In ogni caso, oltre alla sanzione amministrativa,
il condominio sarà diffidato a provvedere alla regolarizzazione
entro il termine di quarantacinque
giorni. Termine, quest’ultimo, sicuramente troppo
ristretto per il condominio che non si era adeguato
nei termini.
di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico CSN
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