martedì 26 dicembre 2017

È scaduto il termine per la termoregolazione e contabilizzazione



In data 30 giugno 2017 è scaduto il termine per dotare gli impianti di riscaldamento centralizzati dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

L’obbligo è previsto dal D. Lgs. 102/2014 (successivamente modificato dal D. Lgs. 141/2016) articolo 9 comma 5 lettera b) (per i sistemi di contabilizzazione diretta nei così detti impianti a distribuzione ad anello o orizzontale) e lettera c) (per i sistemi di contabilizzazione indiretta con contestuale installazione di valvole termostatiche nei così detti impianti a distribuzione verticale). Non si ritiene condivisibile l’interpretazione secondo la quale sia sufficiente la sola delibera di dare incarico all’impresa al fine di evitare l’irrogazione della sanzione amministrativa. Per quanto giuridicamente non vincolante, anche il Ministero dello Sviluppo Economico, nella FAQ del mese di giugno 2017 al punto n. 7, ha precisato che la sola delibera non assolve all’obbligo di legge.
Ciò che rileva è se il termine sia o meno stato rispettato.

L’obbligo di adozione dei sistemi di contabilizzazione e di termoregolazione riguarda i condominii e gli edifici polifunzionali.
Sin dalla pubblicazione del Decreto Legislativo 12/2014 sono emersi dubbi interpretativi circa il termine “edifici polifunzionali” così come definito nell’articolo 2 secondo il quale trattasi di “edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata”.
Lo stesso MISE (pur sempre con i limiti della valenza giuridica di una FAQ ai fini interpretativi) ha ritenuto che con il termine “edifici polifunzionali” devono essere intesi quegli edifici appartenenti ad un solo proprietario le cui unità immobiliari sono occupate da soggetti diversi (ad esempio in forza di contratti di locazione o di comodato) tra i quali deve essere ripartita la spesa del riscaldamento.
Non vi è un limite numerico minimo e, pertanto, parrebbero ricompresi sia gli edifici composti da due unità immobiliari abitate, magari, da due fratelli con le rispettive famiglie, così come il grattacielo le cui unità immobiliari sono concesse in locazioni a varie società.
Sul punto non vi è alcuna eccezione nemmeno nelle leggi regionali. Ne consegue che anche gli edifici di edilizia popolare devono essere adeguati.
In caso di mancato adeguamento, trovano pertanto applicazione i commi 6 e 7 dell’articolo 16 del citato D. Lgs. 12/2014 i quali, testualmente, recitano: comma 6. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera b), il proprietario dell’unità immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un sotto-contatore di cui alla predetta lettera b), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.
Comma 7. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera c) il proprietario dell’unità immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all’interno dell’unità immobiliare, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione dei predetti sistemi non e’ efficiente in termini di costi.
La relazione così detta “esimente” prevista nell’articolo 9 comma 5 lettera c) consente al condominio di non effettuare alcun tipo di intervento. Differentemente, però, dalla versione iniziale della norma, la modifica introdotta con il D. Lgs. 141/2016 non prevede il caso di impossibilità tecnica ma solo la non efficienza in termini di costi con riferimento esclusivamente alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.
Il professionista abilitato deve quindi effettuare una relazione basata esclusivamente sulla richiamata norma UNI senza aggiungere ulteriori dati. In questo caso la relazione deve essere firmata ma non asseverata.
Tale ultimo requisito è invece obbligatorio per la relazione necessaria ai fini della non applicazione della norma tecnica UNI 10200 per la ripartizione della spesa del riscaldamento. In assenza di questo requisito formale si possono avanzare dubbi sulla validità della delibera stessa. Sarà la giurisprudenza a chiarire se il requisito richiesto sia ad substantiam oppure ad probationem.
L’asseverazione è la procedura che dà valore tra privati o tra privati e la Pubblica Amministrazione alla perizia stragiudiziale, per mezzo del giuramento davanti al Cancelliere presso il Tribunale. Si ricordi che ai sensi dell’art. 26 co. 5 L. 10/1991, gli interventi volti all’adozione dei sistemi di termoregolazione sono “innovazioni”. Ne consegue che di questi deve esserne data notizia presso il catasto degli impianti termici che le Regioni e le Province autonome, devono avere istituito ai sensi del DPR 74/2013 art. 10 co. 4.
Al momento dell’inserimento dell’informazione circa l’avvenuta installazione, occorrerà anche inserire la data.
Non è pertanto certo se la sanzione possa essere irrogata a tutti i condomini che non abbiano eseguito l’intervento entro la data indicata dalla legge (riportata nel CIT) oppure se sia sufficiente che l’intervento sia stato eseguito al momento dell’accertamento da parte dell’ente abilitato dalla Regione.
Ai sensi dell’art. 16 co. 14 D. Lgs. 102/2014, le sanzioni sono irrogate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano o Enti da esse delegati.
Ciascuna Regione ha quindi regolamentato le modalità di inserimento di tali informazioni.
In caso di mancata effettuazione degli interventi stante la relazione “esimente”, occorre verificare cosa prevede la piattaforma informatica.
In caso di relazione così detta “esimente”, il documento in originale deve essere conservato dall’amministratore e reso disponibile per eventuali verifiche ispettive da parte degli Enti abilitati.
La sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro per la ripartizione della spesa del riscaldamento non effettuata in base alla norma tecnica UNI 10200 (ad oggi la versione in vigore è quella del 2015) o al criterio indicato nello stesso D. Lgs. 102/2014 art. 9 co. 5 lettera d) è invece riferita al condominio e non a ciascun proprietario.
In ogni caso, oltre alla sanzione amministrativa, il condominio sarà diffidato a provvedere alla regolarizzazione entro il termine di quarantacinque giorni. Termine, quest’ultimo, sicuramente troppo ristretto per il condominio che non si era adeguato nei termini.

di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico CSN 

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