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martedì 26 dicembre 2017

È scaduto il termine per la termoregolazione e contabilizzazione



In data 30 giugno 2017 è scaduto il termine per dotare gli impianti di riscaldamento centralizzati dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

L’obbligo è previsto dal D. Lgs. 102/2014 (successivamente modificato dal D. Lgs. 141/2016) articolo 9 comma 5 lettera b) (per i sistemi di contabilizzazione diretta nei così detti impianti a distribuzione ad anello o orizzontale) e lettera c) (per i sistemi di contabilizzazione indiretta con contestuale installazione di valvole termostatiche nei così detti impianti a distribuzione verticale). Non si ritiene condivisibile l’interpretazione secondo la quale sia sufficiente la sola delibera di dare incarico all’impresa al fine di evitare l’irrogazione della sanzione amministrativa. Per quanto giuridicamente non vincolante, anche il Ministero dello Sviluppo Economico, nella FAQ del mese di giugno 2017 al punto n. 7, ha precisato che la sola delibera non assolve all’obbligo di legge.
Ciò che rileva è se il termine sia o meno stato rispettato.

L’obbligo di adozione dei sistemi di contabilizzazione e di termoregolazione riguarda i condominii e gli edifici polifunzionali.
Sin dalla pubblicazione del Decreto Legislativo 12/2014 sono emersi dubbi interpretativi circa il termine “edifici polifunzionali” così come definito nell’articolo 2 secondo il quale trattasi di “edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata”.
Lo stesso MISE (pur sempre con i limiti della valenza giuridica di una FAQ ai fini interpretativi) ha ritenuto che con il termine “edifici polifunzionali” devono essere intesi quegli edifici appartenenti ad un solo proprietario le cui unità immobiliari sono occupate da soggetti diversi (ad esempio in forza di contratti di locazione o di comodato) tra i quali deve essere ripartita la spesa del riscaldamento.
Non vi è un limite numerico minimo e, pertanto, parrebbero ricompresi sia gli edifici composti da due unità immobiliari abitate, magari, da due fratelli con le rispettive famiglie, così come il grattacielo le cui unità immobiliari sono concesse in locazioni a varie società.
Sul punto non vi è alcuna eccezione nemmeno nelle leggi regionali. Ne consegue che anche gli edifici di edilizia popolare devono essere adeguati.
In caso di mancato adeguamento, trovano pertanto applicazione i commi 6 e 7 dell’articolo 16 del citato D. Lgs. 12/2014 i quali, testualmente, recitano: comma 6. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera b), il proprietario dell’unità immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un sotto-contatore di cui alla predetta lettera b), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.
Comma 7. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera c) il proprietario dell’unità immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all’interno dell’unità immobiliare, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione dei predetti sistemi non e’ efficiente in termini di costi.
La relazione così detta “esimente” prevista nell’articolo 9 comma 5 lettera c) consente al condominio di non effettuare alcun tipo di intervento. Differentemente, però, dalla versione iniziale della norma, la modifica introdotta con il D. Lgs. 141/2016 non prevede il caso di impossibilità tecnica ma solo la non efficienza in termini di costi con riferimento esclusivamente alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.
Il professionista abilitato deve quindi effettuare una relazione basata esclusivamente sulla richiamata norma UNI senza aggiungere ulteriori dati. In questo caso la relazione deve essere firmata ma non asseverata.
Tale ultimo requisito è invece obbligatorio per la relazione necessaria ai fini della non applicazione della norma tecnica UNI 10200 per la ripartizione della spesa del riscaldamento. In assenza di questo requisito formale si possono avanzare dubbi sulla validità della delibera stessa. Sarà la giurisprudenza a chiarire se il requisito richiesto sia ad substantiam oppure ad probationem.
L’asseverazione è la procedura che dà valore tra privati o tra privati e la Pubblica Amministrazione alla perizia stragiudiziale, per mezzo del giuramento davanti al Cancelliere presso il Tribunale. Si ricordi che ai sensi dell’art. 26 co. 5 L. 10/1991, gli interventi volti all’adozione dei sistemi di termoregolazione sono “innovazioni”. Ne consegue che di questi deve esserne data notizia presso il catasto degli impianti termici che le Regioni e le Province autonome, devono avere istituito ai sensi del DPR 74/2013 art. 10 co. 4.
Al momento dell’inserimento dell’informazione circa l’avvenuta installazione, occorrerà anche inserire la data.
Non è pertanto certo se la sanzione possa essere irrogata a tutti i condomini che non abbiano eseguito l’intervento entro la data indicata dalla legge (riportata nel CIT) oppure se sia sufficiente che l’intervento sia stato eseguito al momento dell’accertamento da parte dell’ente abilitato dalla Regione.
Ai sensi dell’art. 16 co. 14 D. Lgs. 102/2014, le sanzioni sono irrogate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano o Enti da esse delegati.
Ciascuna Regione ha quindi regolamentato le modalità di inserimento di tali informazioni.
In caso di mancata effettuazione degli interventi stante la relazione “esimente”, occorre verificare cosa prevede la piattaforma informatica.
In caso di relazione così detta “esimente”, il documento in originale deve essere conservato dall’amministratore e reso disponibile per eventuali verifiche ispettive da parte degli Enti abilitati.
La sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro per la ripartizione della spesa del riscaldamento non effettuata in base alla norma tecnica UNI 10200 (ad oggi la versione in vigore è quella del 2015) o al criterio indicato nello stesso D. Lgs. 102/2014 art. 9 co. 5 lettera d) è invece riferita al condominio e non a ciascun proprietario.
In ogni caso, oltre alla sanzione amministrativa, il condominio sarà diffidato a provvedere alla regolarizzazione entro il termine di quarantacinque giorni. Termine, quest’ultimo, sicuramente troppo ristretto per il condominio che non si era adeguato nei termini.

di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico CSN 
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venerdì 15 aprile 2016

Nuovi sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore: cosa sono, rischi del mancato adeguamento, come operare al meglio, scadenze

È giunto il termine ultimo per adottare i nuovi sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore. È oggi possibile garantire l’adeguamento degli impianti di riscaldamento, trasformando gli obblighi di legge in opportunità di risparmio.


Vediamo come

LE SCADENZE

I nuovi sistemi di gestione per gli impianti con riscaldamento centralizzato devono essere adottati dai condomini entro il 31 Dicembre 2016 (art. 9 del D.Lgs 102/2014). 

Per farlo ci sarà bisogno di due assemblee condominiali, la prima per assegnare l’incarico al progettista e la seconda per deliberare i lavori. 

Tutto questo deve avvenire prima del mese di novembre, periodo di accensione dell’impianto di riscaldamento, al fine di evitare il blocco momentaneo degli impianti con conseguenti disagi agli inquilini.

È quindi oggi il termine ultimo per avviare il percorso di adeguamento.


COSA È IL NUOVO SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE E REGOLAZIONE DEL CALORE?

È il nuovo sistema di gestione per gli impianti con riscaldamento centralizzato che sostituisce le vecchie tabelle millesimali per spese di riscaldamento (fuori norma da Gennaio 2017).

Introduce un nuovo criterio di ripartizione delle spese che prevede (UNI 10200):
  • la misurazione dei CONSUMI VOLONTARI (legati alle scelte autonome del singolo inquilino);
  • la stima del CONSUMI INVOLONTARI (legati a dispersioni ed inefficienze di edificio/impianti).
Permette inoltre di impostare liberamente l’orario di accensione della caldaia.



COSA ACCADE A CHI NON SI METTE IN REGOLA?


Sono previsti fino a 5.000,00 euro (art. 16 del D.Lgs 102/2014) per la doppia sanzione:
  • mancata ripartizione delle spese secondo i nuovi criteri;
  • mancata installazione dei misuratori di consumo.
Inoltre, per i condomini che non si mettono in regola, la gestione della spesa di riscaldamento può divenire difficoltosa per l’assenza di criteri di ripartizione regolari, possono quindi generarsi spiacevoli controversie anche di tipo legale.


MA COSA FARE PER METTERSI IN REGOLA?

Adeguarsi alla norma significa operare a regola d’arte, seguendo:

  • PROGETTO TECNICO che prevedere le specifiche delle apparecchiature di regolazione e misurazione o i nuovi criteri di contabilizzazione e riparto delle spese.
  • INSTALLAZIONE delle apparecchiature di regolazione del calore e di misurazione dei consumi.
  • DELIBERA ASSEMBLEARE per nominare il tecnico incaricato del servizio di contabilizzazione, adottare il nuovo criterio di riparto delle spese, scegliere l’orario di accensione della caldaia.
  • AVVIARE IL SERVISIO DI CONTABILIZZAZIONE fornendo bollette personalizzate per ogni appartamento in base a consumi volontari e involontari.
Anche chi ha da tempo installato i contabilizzatori deve far redigere ad un soggetto abilitato i nuovi criteri di ripartizione dei consumi secondo la norma UNI 10200

QUALI SONO I VANTAGGI?
  • RISPARMIO: si può risparmiare dal 15% ad oltre il 30% dopo l’installazione, regolando la temperatura nelle stanze meno utilizzate o più calde, evitando di riscaldare quando non si è in casa.
  • COMFORT: la regolazione del riscaldamento diventa autonoma, si scelgono gli orari di accensione più consoni al condominio, si regolano le temperature più adatte, si riscalda solamente dove e quando serve.
  • AMBIENTE: un impianto efficiente diminuisce le emissioni inquinanti, contribuendo a migliorare la qualità dell’ambiente



LE SOLUZIONI
  1. CONSULENZA QUALIFICATA: ditte che possano guidarvi a prendere le scelte migliori tra le tante soluzioni disponibili.
  2. GARANZIA DI RISULTATO: ditte che possano garantirvi che il nuovo sistema di contabilizzazione e regolazione del calore sia il più adatto alle vostre esigenze, verificandone nel tempo la reale efficacia e funzionalità.
  3. RISPARMIO ENERGETICO: ditte che possano supportarvi nell’individuazione e realizzazione delle più convenienti soluzioni di risparmio energetico senza rinunciare al comfort.
Il fine è quello di garantire l’adeguamento degli impianti di riscaldamento e trasformare gli obblighi di legge in opportunità di risparmio.

I CONDOMINI SCELGONO DITTE SPECIALIZZATE PER

PROFESSIONALITÀ:
  • Accertarsi che le attività siano curate da tecnici abilitati e certificati EGE (Esperto Gestione Energetica).
  • Le convenienze per gli inquilini nelle possibili alternative di regolazione e contabilizzazione del calore che siano valutate accuratamente.
  • Le scelte effettuate dai condòmini che siano tradotte in specifiche tecniche e verificate con il collaudo delle installazioni, al fine di garantire risparmio e confort.
AFFIDABILITÀ:
  • Deve essere fornito il supporto per un corretto e completo disbrigo delle pratiche amministrative, compresa la delibera assembleari.
  • Garantire l’impostazione di una corretta ed equa ripartizione delle spese di riscaldamento.
  • Chiarire a tutti gli inquilini il nuovo funzionamento, evitando dubbi ed incertezze.
  • Fornire i trend storici dei consumi per vigilare su anomalie di funzionamento.
INNOVAZIONE:
  • Attraverso un portale WEB e report periodici è possibile monitorare il comportamento energetico dell’edificio e degli impianti per individuare modalità più efficaci di esercizio.
  • È possibile verificare la corrispondenza tra consumi effettivi e quelli fatturati dai fornitori per evitare di pagare ciò che ancora non si è consumato.
  • Consente di valutare sistematicamente le condizioni di mercato per eventuali ri-contrattazioni delle forniture energetiche.
  • Individua le convenienze, sulla base del monitoraggio energetico, ad adottare soluzioni tecniche e di finanziamento (pubblico e/o privato) per l'efficientamento energetico.
SPECIFICHE DEL SERVIZIO
Il servizio si articola in quattro applicazioni attivabili anche separatamente:

1) PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE E REGOLAZIONE DEL CALORE:
  •  Analisi delle caratteristiche tecniche dell’impianto e delle esigenze dei condòmini.
  • Verifica che l’intero impianto possa funzionare correttamente anche dopo l’installazione del sistema di contabilizzazione.
  • Valutazione delle possibili alternative per la regolazione e contabilizzazione del calore e redazione delle relative specifiche tecniche delle apparecchiature.
  • Supporto nell’esame tecnico-qualitativo delle offerte di fornitura/installazione delle apparecchiature (rispondenza alle specifiche), che possono così essere selezionate al minor prezzo.
  • Collaudo delle installazioni eseguite.
  • Elaborazione del nuovo criterio di riparto delle spese di riscaldamento (sulla base della norma tecnica vigente, attualmente la UNI 10200, che prevede l’esecuzione di una diagnosi energetica per calcolare i consumi involontari in relazione ai fabbisogni energetici).
  • Supporto alla redazione delle delibere condominiali.
  • Fornitura di brochure che illustra il funzionamento della termoregolazione agli inquilini. 



2) SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE BASE:
  • Acquisizione dei dati di consumo dai contabilizzatori una volta l’anno.
  •  Fornitura delle schede di ripartizione dei costi in base alle letture e ai criteri definiti nel progetto.




3) SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE PLUS:
  • Acquisizione dei dati di consumo dai contabilizzatori individuali, fino ad una volta alla settimana.
  • Installazione del software web di monitoraggio energetico, che permette al condominio di registrare (via web o tramite dedicata APP per smartphone):
- valori dei contatori di acqua, energia elettrica e gas;
- eventi straordinari o interruzioni nel funzionamento degli impianti;
- consumi ed importi riportati in fattura dai fornitori di acqua ed energia.
  • Visualizzazione (anche grafica) tramite software web dei dati storici di consumo (sia dei contabilizzatori individuali che dei contatori dei fornitori) e degli eventi registrati nel sito web.
  • Fornitura di un Rapporto Energetico annuale, comprensivo di trend storici dei consumi, evidenziazione di eventuali anomalie di funzionamento del sistema di contabilizzazione e degli impianti di riscaldamento, verifica della corrispondenza tra consumi effettivi e quelli fatturati dai fornitori.
4) SERVIZIO DI ENERGY MANAGEMENT:
  • Valutazione delle condizioni di mercato per eventuali ri-contrattazioni delle forniture energetiche.
  • Valutazione del comportamento energetico di strutture ed impianti condominiali per individuare le azioni più efficaci di intervento ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti condominiali e/o per l’adozione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili.
  • Progetto di miglioramento dell’edificio che indica gli interventi realizzabili in funzione dei contributi pubblici disponibili per l’efficienza energetica e che valuta preventivamente l’efficacia e la convenienza di ciascun intervento mettendo in condizione il condominio di decidere un piano di investimenti e miglioramenti nel breve, medio e lungo termine (Business Plan e ritorno economico investimento).
Articolo redatto da:

Tel: 06 85 41 719
Mail: info@planergy.it






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