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lunedì 14 ottobre 2019

A Vicenza “ING 4 FUTURE green”

Lo scorso 4 ottobre si è tenuto a Vicenza l’evento “ING for FUTURE green”, organizzato dall’Ordine Ingegneri della Provincia di Vicenza, col patrocinio del Consiglio Nazionale Ingegneri. 

L’incontro è partito dall’universo professionale degli ingegneri per poi allargarsi ad altre voci dal mondo della scienza, dello sport e dell’arte, portando esempi concreti di impegni e ricerche, finalizzate a garantire un futuro più “verde”. L’impegno a prendersi cura dell’ambiente è diventato un imperativo non più differibile. Molto si sta facendo dietro le quinte e “ING FOR FUTURE green” ha dato un contributo per portare alla luce una parte di questa attività, quella riguarda gli ingegneri, dando però anche spazio anche ad altri ambiti perché la collaborazione è fondamentale. In rappresentanza del Consiglio Nazionale Ingegneri sono intervenuti il Consigliere Luca Scappini e Gianni Massa (Vice Presidente Vicario) che si è soffermato sul rapporto tra l’ingegneria e la creatività. “Nel nostro tempo contemporaneo – ha detto Massa - in cui la tecnologia diviene strumento che amplifica l’azione dell’uomo sull’ambiente, il ruolo dell’ingegneria è divenuto fondamentale. Da tempo il CNI sta lavorando, insieme alla Rete Professioni Tecniche, alla valorizzazione del rapporto tra ingegneria e ambiente. La costruzione di una carta ecoetica delle professioni va in questa direzione”. 

“Abbiamo voluto questo evento – spiega Paolo Lucente, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Vicenza - per raccontare come la professione sta agendo per garantire un futuro più ‘verde’, cercando i primi interlocutori nei giovani e allargandosi a tutta la cittadinanza, sempre più consapevole e sensibile al tema, di quotidiana attualità”.


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venerdì 13 settembre 2019

L’ACCESSIBILITÀ DEL NOSTRO PAESE È OPERA DEI #FUTURIGEOMETRI

Nella V edizione il concorso nazionale promosso da CNGeGL e CIPAG, in collaborazione con FIABA Onlus, volta pagina e si caratterizza per la nuova sezione “Lavori in ConCorso”, composta dai progetti attualmente in cantiere, accolti dalle pubbliche amministrazioni e dalle imprese italiane.


Giunge alla V edizione il concorso nazionale “I futuri geometri progettano l’accessibilità” e, quale migliore tributo alla riuscita dell’iniziativa, nel 2017 viene proclamata la nuova sezione ‘di cantiere’ dei progetti degli studenti: uno speciale elenco denominato “Lavori in ConCorso”, che annovera le proposte accolte dalle pubbliche amministrazioni e dalle imprese, illustrando il cammino virtuoso intrapreso dagli studenti degli istituti tecnici CAT (Costruzioni Ambiente e Territorio), frutto della fattiva sinergia che la categoria professionale dei Geometri Italiani riesce a innescare con la pubblica amministrazione, il mondo delle imprese, la realtà del lavoro.


Questi i progetti: 

a) “Lo sbarrieramento della Stazione ferroviaria di Rovereto” presentato dai ragazzi dell’ITET “Felice e Gregorio Fontana” di Rovereto e adottato da Rete Ferroviaria Italiana per alcuni accorgimenti suggeriti dai giovani; 

b) “Abbattimento delle barriere architettoniche presso il campo sportivo Fontanassa” di Savona, presentato dagli studenti dell’ISS “Boselli” e finanziato dal Comune con 300mila euro; 

c) “Giostre inclusive” nel Parco Bramante di Asti, presentato dagli studenti dell’IIS Giobert e adottato dal Comune che ha realizzato alcune parti del progetto; 

d) “Viabilità e Accessibilità di Viale Roma e Viale Vittorio Veneto”, presentato dagli studenti dell’ITTS “Odone Belluzzi” di Rimini e adottato dal Comune di San Giovanni in Marignano; 

e) “Un banale scalino…un ostacolo insormontabile”, presentato dai ragazzi dell’ITG “Manetti” di Grosseto e adottato dal Comune per migliorare l’accessibilità della viabilità per raggiungere la scuola; 

f) “Una scuola per tutti”, presentato dagli studenti dell’IIS “Volta” di Pavia, sul quale l’amministrazione provinciale si è impegnata a recuperare i fondi necessari per la completa fruibilità da parte di tutti gli utenti della struttura scolastica.


Per celebrare il raggiungimento di un obiettivo così importante, per la prima volta nella storia del concorso “I futuri geometri progettano l’accessibilità” viene consegnato un attestato dall’Ing. Umberto Lebruto, Direttore produzione di Rete Ferroviaria Italiana – RFI agli studenti dell’ITET “Felice e Gregorio Fontana” di Rovereto. A questi risultati si aggiungono le premiazioni per le nuove proposte 2017. Nella sede dell’Archivio Centrale di Stato di Roma, sono state oggi accolte dal Presidente di FIABA Giuseppe Trieste le delegazioni delle 11 scuole premiate. Agli ‘onori di casa’, a cura del Sovrintendente Eugenio Lo Sardo, e ai saluti istituzionali del Presidente della Fondazione Patrimonio Comune Anci Alessandro Cattaneo, del Sottosegretario del Ministero della Difesa Domenico Rossi, del Consigliere CNGeGL Marco Nardini, sono seguiti gli interventi dell’amministratore delegato di GEOWEB Antonio Bottaro, del Consigliere CIPAG Carmelo Garofalo, dell’accessibility segment manager di KONE Giorgio Fermanelli e dell’amministratore unico della Vittorio Martini 1866 Barbara Borsari. Il Consigliere nazionale CNGeGL Marco Nardini ha voluto esprimere un plauso a tutti i partecipanti al concorso da parte dell’intera Categoria e un augurio per affrontare la loro professione futura con lo stesso entusiasmo e lo stesso impegno: “Di anno in anno l’attenzione nei confronti di questa iniziativa cresce e ne siamo orgogliosi – ha dichiarato Nardini – e oggi abbiamo di fronte molti progetti di grande qualità, che non sono più incentrati soltanto sull’abbattimento delle barriere architettoniche ma anche sui possibili interventi sul costruito, per migliorare la qualità della vita e del vivere”.
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martedì 26 dicembre 2017

È scaduto il termine per la termoregolazione e contabilizzazione



In data 30 giugno 2017 è scaduto il termine per dotare gli impianti di riscaldamento centralizzati dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

L’obbligo è previsto dal D. Lgs. 102/2014 (successivamente modificato dal D. Lgs. 141/2016) articolo 9 comma 5 lettera b) (per i sistemi di contabilizzazione diretta nei così detti impianti a distribuzione ad anello o orizzontale) e lettera c) (per i sistemi di contabilizzazione indiretta con contestuale installazione di valvole termostatiche nei così detti impianti a distribuzione verticale). Non si ritiene condivisibile l’interpretazione secondo la quale sia sufficiente la sola delibera di dare incarico all’impresa al fine di evitare l’irrogazione della sanzione amministrativa. Per quanto giuridicamente non vincolante, anche il Ministero dello Sviluppo Economico, nella FAQ del mese di giugno 2017 al punto n. 7, ha precisato che la sola delibera non assolve all’obbligo di legge.
Ciò che rileva è se il termine sia o meno stato rispettato.

L’obbligo di adozione dei sistemi di contabilizzazione e di termoregolazione riguarda i condominii e gli edifici polifunzionali.
Sin dalla pubblicazione del Decreto Legislativo 12/2014 sono emersi dubbi interpretativi circa il termine “edifici polifunzionali” così come definito nell’articolo 2 secondo il quale trattasi di “edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata”.
Lo stesso MISE (pur sempre con i limiti della valenza giuridica di una FAQ ai fini interpretativi) ha ritenuto che con il termine “edifici polifunzionali” devono essere intesi quegli edifici appartenenti ad un solo proprietario le cui unità immobiliari sono occupate da soggetti diversi (ad esempio in forza di contratti di locazione o di comodato) tra i quali deve essere ripartita la spesa del riscaldamento.
Non vi è un limite numerico minimo e, pertanto, parrebbero ricompresi sia gli edifici composti da due unità immobiliari abitate, magari, da due fratelli con le rispettive famiglie, così come il grattacielo le cui unità immobiliari sono concesse in locazioni a varie società.
Sul punto non vi è alcuna eccezione nemmeno nelle leggi regionali. Ne consegue che anche gli edifici di edilizia popolare devono essere adeguati.
In caso di mancato adeguamento, trovano pertanto applicazione i commi 6 e 7 dell’articolo 16 del citato D. Lgs. 12/2014 i quali, testualmente, recitano: comma 6. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera b), il proprietario dell’unità immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un sotto-contatore di cui alla predetta lettera b), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.
Comma 7. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera c) il proprietario dell’unità immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all’interno dell’unità immobiliare, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione dei predetti sistemi non e’ efficiente in termini di costi.
La relazione così detta “esimente” prevista nell’articolo 9 comma 5 lettera c) consente al condominio di non effettuare alcun tipo di intervento. Differentemente, però, dalla versione iniziale della norma, la modifica introdotta con il D. Lgs. 141/2016 non prevede il caso di impossibilità tecnica ma solo la non efficienza in termini di costi con riferimento esclusivamente alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.
Il professionista abilitato deve quindi effettuare una relazione basata esclusivamente sulla richiamata norma UNI senza aggiungere ulteriori dati. In questo caso la relazione deve essere firmata ma non asseverata.
Tale ultimo requisito è invece obbligatorio per la relazione necessaria ai fini della non applicazione della norma tecnica UNI 10200 per la ripartizione della spesa del riscaldamento. In assenza di questo requisito formale si possono avanzare dubbi sulla validità della delibera stessa. Sarà la giurisprudenza a chiarire se il requisito richiesto sia ad substantiam oppure ad probationem.
L’asseverazione è la procedura che dà valore tra privati o tra privati e la Pubblica Amministrazione alla perizia stragiudiziale, per mezzo del giuramento davanti al Cancelliere presso il Tribunale. Si ricordi che ai sensi dell’art. 26 co. 5 L. 10/1991, gli interventi volti all’adozione dei sistemi di termoregolazione sono “innovazioni”. Ne consegue che di questi deve esserne data notizia presso il catasto degli impianti termici che le Regioni e le Province autonome, devono avere istituito ai sensi del DPR 74/2013 art. 10 co. 4.
Al momento dell’inserimento dell’informazione circa l’avvenuta installazione, occorrerà anche inserire la data.
Non è pertanto certo se la sanzione possa essere irrogata a tutti i condomini che non abbiano eseguito l’intervento entro la data indicata dalla legge (riportata nel CIT) oppure se sia sufficiente che l’intervento sia stato eseguito al momento dell’accertamento da parte dell’ente abilitato dalla Regione.
Ai sensi dell’art. 16 co. 14 D. Lgs. 102/2014, le sanzioni sono irrogate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano o Enti da esse delegati.
Ciascuna Regione ha quindi regolamentato le modalità di inserimento di tali informazioni.
In caso di mancata effettuazione degli interventi stante la relazione “esimente”, occorre verificare cosa prevede la piattaforma informatica.
In caso di relazione così detta “esimente”, il documento in originale deve essere conservato dall’amministratore e reso disponibile per eventuali verifiche ispettive da parte degli Enti abilitati.
La sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro per la ripartizione della spesa del riscaldamento non effettuata in base alla norma tecnica UNI 10200 (ad oggi la versione in vigore è quella del 2015) o al criterio indicato nello stesso D. Lgs. 102/2014 art. 9 co. 5 lettera d) è invece riferita al condominio e non a ciascun proprietario.
In ogni caso, oltre alla sanzione amministrativa, il condominio sarà diffidato a provvedere alla regolarizzazione entro il termine di quarantacinque giorni. Termine, quest’ultimo, sicuramente troppo ristretto per il condominio che non si era adeguato nei termini.

di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico CSN 
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lunedì 30 ottobre 2017

Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo: c’è tempo fino al 31 dicembre per rispondere al Fisco



I contribuenti che in questi mesi hanno ricevuto una lettera che li informava su anomalie relative ai redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2013 hanno ancora tempo fino al 31 dicembre 2017 per correggere gli errori o fornire chiarimenti all’Agenzia, evitando così un accertamento vero e proprio. Il termine di fine anno, entro il quale valutare le potenziali incongruenze nella propria posizione fiscale, riguarda le comunicazioni inviate via Pec o tramite posta ordinaria a maggio, giugno e settembre di quest’anno a circa 300.000 persone fisiche titolari di varie tipologie di reddito percepite nel corso del 2013. 

Cosa fare in caso di errori o dimenticanze - Chi ha ricevuto una di queste comunicazioni e valuta che la richiesta del Fisco sulla presenza di redditi non dichiarati sia fondata, può rimediare all’errore o alla dimenticanza inviando agli uffici dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione che integri quella originaria, beneficiando di una notevole riduzione delle sanzioni. Per inviare la dichiarazione integrativa e stampare l’F24 per versare gli importi dovuti si può utilizzare il servizio Fisconline: molti destinatari troveranno nel proprio cassetto fiscale la dichiarazione integrativa 2014 già compilata, disponibile solo per alcune tipologie di reddito; per le altre fattispecie, invece, la dichiarazione integrativa dovrà essere compilata con l’ausilio di un prospetto di dettaglio, presente anch’esso sul cassetto fiscale. 

Se il Fisco si è sbagliato - Nel caso in cui, invece, si ritenga che l’errore sia del Fisco, è possibile inviare i documenti giustificativi direttamente agli uffici o tramite il canale Civis, documenti che, dopo essere stati opportunamente valutati, consentiranno di chiudere la posizione del contribuente, evitando così la successiva fase dell’accertamento, che comporterebbe l’applicazione di interessi e sanzioni più elevate.

Cam e uffici pronti ad assistere i cittadini - I cittadini che ricevono una di queste comunicazioni possono chiedere chiarimenti rivolgendosi a uno dei Centri di assistenza multicanale (Cam) dell’Agenzia, che rispondono ai numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore - comunicazione direzione centrale accertamento”. In alternativa, è possibile rivolgersi alla Direzione Provinciale di competenza o, ancora, a uno degli uffici territoriali della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate. Tutte le informazioni sulle lettere per la compliance sono disponibili anche in una nuova sezione dedicata, sul sito dell’Agenzia, raggiungibile seguendo il percorso: Cosa devi fare > Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi > Attività per la promozione della compliance. 

Roma, 29 ottobre 2017
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