mercoledì 23 febbraio 2011

Codice Penale - Libro primo: TITOLO V - Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena.

LIBRO PRIMO
DEI REATI IN GENERALE

TITOLO V
Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena.

CAPO I
Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena

Articolo n. 131 bis
Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
1. Nei reati per i quali é prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità é esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa é di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
2. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
3. Il comportamento é abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
4. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.
5. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

Articolo n. 132
Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti.
1. Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tal potere discrezionale.
2. Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena , salvi i casi espressamente determinati dalla legge .

Articolo n. 133
Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena.
1. Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente , il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:
1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
2. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole , desunta:
1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo .

Articolo n. 133 bis
Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria.
1. Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo .
2. Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa .

Articolo n. 133 ter
Pagamento rateale della multa o dell'ammenda.
1. Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale , può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta . Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a 15 euro.
2. In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.

Articolo n. 134
Computo delle pene.
1. Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.
2. Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di lire.

Articolo n. 135
Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive.
1. Quando, per qualsiasi effetto giuridico , si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

Articolo n. 136
Modalità di conversione di pene pecuniarie.
1. Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di legge.

Articolo n. 137
Custodia cautelare.
1. La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria .
2. La custodia cautelare è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.

Articolo n. 138
Pena e custodia cautelare per reati commessi all'estero.
1. Quando il giudizio seguito all'estero è rinnovato nello Stato , la pena scontata all'estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all'estero custodia cautelare, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Articolo n. 139
Computo delle pene accessorie.
1. Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tien conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva , né del tempo in cui egli si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza .

Articolo n. 140
Abrogato

CAPO II
Della esecuzione della pena

Articolo n. 141
Abrogato

Articolo n. 142
Abrogato

Articolo n. 143
Abrogato

Articolo n. 144
Abrogato

Articolo n. 145
Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato.
1. Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.
2. Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:
1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno ;
2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato ;
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento .
3. .

Articolo n. 146
Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena.
1. L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:
1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno;
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
2. Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.

Articolo n. 147
Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena.
1. L'esecuzione di una pena può essere differita :
1) se è presentata domanda di grazia , e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente;
2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;
3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.
2. Nel caso indicato nel numero 1, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile , anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.
3. Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre.
4. Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.

Articolo n. 148
Infermità psichica sopravvenuta al condannato.
1. Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica , il giudice, qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un ospedale psichiatrico giudiziario, sia ricoverato in un ospedale psichiatrico civile, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale o di delinquente per tendenza .
2. Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto all'esecuzione della pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.
(N.B.) La Corte Costituzionale (sent. 19 giugno 1975, n. 146), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui prevede che il giudice, nel disporre il ricovero in manicomio giudiziario del condannato caduto in stato di infermità psichica durante l'esecuzione di pena restrittiva della libertà personale, ordini che la pena medesima sia sospesa" e "nella parte in cui prevede che il giudice ordini la sospensione della pena anche nel caso in cui il condannato sia ricoverato in una casa di cura e di custodia ovvero in un manicomio comune (ospedale psichiatrico)". La stessa sentenza ha, invece, dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, un'altra questione di legittimità dell'art. 148, sottolineando che "la disciplina degli incidenti di esecuzione (nel cui ambito bene potrebbe essere inquadrato il procedimento in questione) garantisce ormai pienamente l'intervento e l'assistenza dell'imputato".

Articolo n. 149
Abrogato




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