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martedì 19 luglio 2016

Corte di Cassazione Sezione III Sentenza 15 aprile – 19 maggio 2014: L’auto abbandonata in cortile costituisce rifiuto speciale



Corte di Cassazione
Sezione Terza
sentenza 15 aprile – 19 maggio 2014, n. 20492
Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 22 gennaio 2013 il Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, ha condannato P.M. ‐ imputato per il delitto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), l. 210/2008 per avere abbandonato un rifiuto pericoloso (un'automobile) su un'area pubblica ‐ alla pena di € 2.000 di multa, riqualificando il reato nella fattispecie di cui agli articoli 184, 256 e 192 d.lgs. 152/2006. 2. Ha presentato ricorso il difensore sulla base di due motivi. Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 2 c.p., 3, comma 2, e 13, comma 1, d.lgs. 209/2003, 184, 256 e 192 d.lgs. 152/2006, 530 c.p.p., nonché vizio motivazionale, contestando la qualificazione del reato operata dal giudice. Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 162 bis c.p., 178, lettera c), 516, 517, 522, 525, comma 3, c.p.p. e 141, comma 4 bis, disp. att. c.p.p., non essendo stato l'imputato ammesso ad oblazione, nonostante la riqualificazione da delitto a contravvenzione oblabile, ex articolo 141, comma 4 bis, disp. att. c.p.p.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1 Il primo motivo contesta la riqualificazione dei reato operata dal giudice di merito, avendo quest'ultimo definito la carcassa dell'auto abbandonata in modo incontrollato nel settembre 2008 quale "veicolo fuori uso" e "rifiuto speciale" con conseguente richiamo al d.lgs. 152/2006. Su questo argomenta il ricorrente, omettendo però uno specifico confronto con quanto correttamente evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata, che ha richiamato una pertinente giurisprudenza di questa Suprema Corte per qualificare il veicolo come "fuori uso" e quindi come "rifiuto speciale", così da applicare appunto la fattispecie di cui agli articoli 184, 256 e 192 d.lgs. 152/2006 (abbandono incontrollato di veicoli fuori uso costituenti rifiuti speciali), come vigente nel settembre 2008 quando fu consumato il reato, e precisamente applicando l'articolo 256, comma 1, lettera a), del citato decreto non avendo ritenuto certa la natura pericolosa del rifiuto. Nel caso di specie, invero, si trattava di un'automobile, risultata di proprietà dell'imputato, trovata in pessimo stato di conservazione e priva di vari componenti il 17 settembre 2010 presso il parcheggio di un campo sportivo. Al riguardo, dunque, il giudice di merito ha richiamato la giurisprudenza di legittimità in ordine appunto alla categorizzazione in rifiuto speciale, che insegna come, per qualificare un veicolo "fuori uso" e quindi "rifiuto speciale", rilevano la volontà di abbandono da parte del proprietario e la oggettiva inidoneità del veicolo a svolgere la sua funzione (oltre a Cass. sez. III, 20 dicembre 2011‐20 febbraio 2012 n. 6667 e a Cass. sez. III, 13 aprile 2010 n. 22035, citate dal Tribunale, si veda la recente Cass. sez. III, 2 aprile 2013 n. 40747, per cui "in tema di gestione dei rifiuti, deve essere considerato "fuori uso" in base alla disciplina di cui all'art. 3 D.Lgs. 209/2003, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata"). La conseguentemente esatta applicazione, alla luce della giurisprudenza nomofilattica, della normativa pertinente operata dal Tribunale rende quindi inconsistente il primo motivo.

3.2 Il secondo motivo lamenta la mancata fruizione dell'oblazione come conseguenza della riqualificazione del delitto di cui al capo di imputazione in una fattispecie contravvenzionale oblabile. Ad avviso del ricorrente, operata la riqualificazione il Tribunale avrebbe dovuto sospendere la decisione e con ordinanza ad hoc applicare a suo favore il combinato disposto di cui agli articoli 162 bis c.p.p. e 141, comma 4 bis, disp. att. c.p.p., rimettendo in termini l'imputato perché si avvalesse dell'oblazione. Ciò tanto più considerato il fatto che la riqualificazione era stata espletata dal giudice in modo del tutto autonomo nella sentenza, senza specifica istanza in tal senso della difesa.

La prospettazione del ricorrente non tiene conto della giurisprudenza di questa Suprema Corte sull'argomento. In particolare, quanto all'ammissione all'oblazione a seguito di modifica dell'originaria imputazione, S.U. 28 febbraio 2006 n. 7645 impongono per adire alla procedura oblativa la specifica istanza della parte, che nel caso di specie, come ammette lo stesso ricorrente, non è stata mai proposta prima della decisione del giudice ("Nel caso in cui l'imputato, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, abbia presentato istanza di oblazione subordinata ad una diversa e più favorevole qualificazione giuridica del fatto, dalla quale discenda la possibilità di essere ammesso all'oblazione stessa, il giudice, se effettivamente procede a tale modifica, deve attivare il meccanismo di cui all'art. 141, comma quarto bis, c, p. p., anche all'esito dell'istruttoria dibattimentale; nel caso in cui ometta di pronunciarsi sull'istanza o si pronunci applicando erroneamente la legge penale, tale omissione o errore potrà essere fatta rilevare in appello, attraverso il meccanismo di cui all'art. 604, comma settimo, c, p. p., ovvero, in caso di sentenza inappellabile, con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. c), c.p.p."; cfr. pure Cass. sez. III, 26 agosto 1999 n. 10634). Se, dunque, il giudice opera la riqualificazione giuridica del fatto nella sentenza, anche in difetto di preventiva istanza in tal senso dell'imputato, non si configurano i presupposti della restituzione nel termine dell'imputato stesso per la richiesta di oblazione, il che non integra, d'altronde, alcuna lesione del suo diritto di difesa (cfr. Cass. sez. III, 19 ottobre 2011‐2 aprile 2012 n. 12284, che per un caso di tal specie ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 162, 162 bis c.p., 521 c.p.p. e 141 disp. att. c.p.p. in relazione agli articoli 3 e 24 Cost. laddove non prevedono tale restituzione nel termine). Anche il secondo motivo risulta pertanto manifestamente infondato.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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L’auto abbandonata in cortile costituisce rifiuto speciale

Sono numerose le pronunce della Cassazione che chiariscono come e quando una vettura possa qualificarsi "rifiuto".

Una delle più recenti è la nr. 20492 del 19-05-2014 che stabilisce come il veicolo costituisca un rifiuto speciale e che “lasciarlo parcheggiato per mesi in stato di abbandono nasconda, di fatto, la volontà di abbandonarlo”.

In altra sentenza la Cassazione Penale, Sezione III, nr. 40747 del 02/04/2013 dispone chiaramente che “deve essere considerato fuori uso in base alla disciplina di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 209 del 2003, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione”

La stessa pronuncia chiarisce poi che per auto destinata alla demolizione si debba intendere tanto quella “ufficialmente priva delle targhe di immatricolazione” quanto “quella che risulti in evidente stato di abbandono”


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Cassazione Penale Sezione III nr. 40747 del 02/04/2013: L’auto abbandonata in cortile costituisce rifiuto speciale



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da *omissis*, 
avverso la sentenza del 21/10/2013 del Tribunale di *omissis*;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere *omissis*;
udito il Pubblico Ministero, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. *omissis* ricorre per l'annullamento della sentenza del 21/10/2013 del Tribunale di *omissis* che l'ha condannato alla pena di € 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, perché, quale titolare dell'omonima impresa individuale esercente 
attività di officina meccanica, aveva effettuato il deposito incontrollato di due veicoli fuori uso; fatto accertato il 29/07/2010.

1.1.Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 256, d.lgs. 152 del 2006 e deduce, a tal fine, che i due mezzi, privi di motore e di parti meccaniche, erano costituiti da telai con sovrastanti cassoni nei quali conservava gli attrezzi che non trovavano più
spazio all'interno dell'officina. Si trattava, insomma, di beni utilizzati quotidianamente e che non potevano essere considerati rifiuti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

3. A norma dell'art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. 24/06/2003, n. 209, sono definiti «veicoli fuori uso» i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 e N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore, a fine vita che costituiscono un rifiuto ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (oggi 183, lett. a, d.lgs. 152 del 2006).
A norma dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 209 del 2003, un veicolo è classificato fuori uso, ai sensi del precedente comma 1, lett. b): 
« a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'autornercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore; 
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati; 
e) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria; 
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono».

Il successivo comma 3 aggiunge che «non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, <<i veicoli d'epoca e i veicoli di interesse storico o collezionistico o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati.
L'art. 1, D.M. (Ministero dell'Interno) 22 ottobre 1999, n. 460, considera in stato di abbandono i veicoli a motore privi di parti essenziali per l'uso o la conservazione, rinvenuti in aree ad uso pubblico e non oggetto di denunzia di furto.

Ne consegue che i veicoli fuori uso, come definiti dall'art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. 209 del 2003, sono sempre considerati rifiuti (arg. ex comma 3 stesso articolo), anche quando non siano stati ancora materialmente consegnati dal detentore ad un centro di raccolta e siano in evidente stato di abbandono.
3.1.Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo il quale in tema di gestione dei rifiuti, deve essere considerato "fuori uso" in base alla disciplina di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 209 del 2003, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata (Sez. 3, n. 40747 del 02/04/2013, De Mariani, Rv. 257283; Sez. 3, n. 04/03/2005, D'Agostino, Rv. 231639; Sez. 3, n. 33789 del 23/06/2005, Bedini, Rv. 232480; Sez. 3, n. 22035 del 13/04/2010, Brilli, Rv. 247625).

3.2.Prima ancora dell'entrata in vigore del d.lgs. 203 del 2009, peraltro, questa Corte aveva precisato che rientrano nella nozione di rifiuti speciali i veicoli a motore, i rimorchi e loro parti e che a tal fine è necessario che si tratti di mezzi non più usabili come tali, anche se ancora non privi di valore economico. È cioè sufficiente che si tratti di oggetti abbandonati o destinati all'abbandono, non nel senso di "res nullius", bensì in quello traslato - funzionale di cosa (o parte di cosa) non più idonea allo scopo per il quale era stata originariamente costruita (Sez. 3, n. 4362 del 18/03/1991, Gallello, Rv. 186811).

3.3. Nel caso di specie si tratta di due autocarri, ormai privi di motore e di parti meccaniche, appoggiati su pannelli di legno, situati nell'area antistante l'officina meccanica ed utilizzati come deposito degli attrezzi di lavoro, di veicoli non più destinati al loro uso e dunque in evidente stato di abbandono.

3.4.Lo stato di abbandono deve essere valutato in relazione alle condizioni oggettive del veicolo che lo rendono non più idoneo all'uso, non al diverso utilizzo che il detentore ne faccia.

3.5.Ne consegue che costituisce reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 152 del 2006, l'utilizzo, da parte del titolare di un'impresa, della carcassa di un veicolo a motore come ricovero per gli strumenti di lavoro.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20/01/2015
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