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martedì 16 maggio 2017

Obbligo di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli entro il 31/12/2017

Sembrano poche se paragonate a quelle in altri Paesi europei, ma le macchine elettriche in Italia stanno cominciando a entrare nel mercato, grazie anche alla recente legislazione.

Tutti i Comuni entro il 31 dicembre 2017 hanno l’obbligo di adeguare il regolamento edilizio prevedendo che il conseguimento del titolo abilitativo per i nuovi edifici sia vincolato alla predisposizione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli. Lo impone il Dlgs 257/2016, pubblicato in Gazzetta il 13 gennaio che, andando a modificare il Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001, stabilisce i requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale liquefatto, idrogeno e GPL.
Tale obbligo riguarderà gli edifici di nuova costruzione a uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e relativi interventi di ristrutturazione profonda, e gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e i relativi interventi di ristrutturazione profonda.
Le infrastrutture elettriche predisposte dovranno permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali.
Questo tipo di interventi senz’altro serviranno per abbattere in parte l’”ansia da ricarica” di molti potenziali clienti, anche in assenza di colonnine nelle vicinanze della propria abitazione. Con il 90% della popolazione che non percorre più di 30 km al giorno, e vetture ormai abbastanza economiche con range facilmente oltre i 100 km, sono molti gli automobilisti che potrebbero guardare con interesse a questo mercato.

Ma il mercato esiste?
Uno studio dell’ Energy&Strategy Group del Politecnico di Milano, l’“E-Mobility Report 2016”, ha stimato che il mercato potenziale delle auto elettriche potrebbe passare da 75 milioni di euro attuali a 4,5 miliardi. Per realizzare questo obiettivo però bisogna cambiare strategia, adottando una visione di sistema e spostando risorse dagli incentivi per i punti di ricarica a quelli per l’acquisto dei veicoli.
L’Italia - si legge nel Report – ora pesa solamente per circa l’1% nel mercato europeo. Nel 2016 sono state vendute 2.560 auto elettriche, circa lo 0,1% dell’intero mercato italiano dell’auto e il trend è stabile (e in controtendenza sul dato globale) rispetto al 2015.
La quota di mercato dell’auto elettrica è in Italia circa un decimo di quella degli altri grandi Paesi europei. Tale divario diventa è ancora più ampio se paragonato ai Paesi del Nord: in Svezia le immatricolazioni di veicoli elettrici sono 2,4% del totale, in Olanda il 9,7% e in Norvegia addirittura il 23,3%. A spiegare la differenza – sottolineano i ricercatori dell’E&S Group - è la presenza negli altri Paesi di meccanismi di incentivazione che in Italia mancano.
Infatti, in Norvegia si hanno incentivi per circa 20.000 euro se il mezzo è totalmente elettrico (BEV) e per circa 13.000 per le motorizzazioni ibride. In Italia invece siamo a circa 3.000 euro per un’auto full electric e 2.000 per un’ibrida (PHEV). Anche sull’infrastruttura di ricarica - con un indice di 0,66 veicoli elettrici/punti di ricarica – l’Italia è ancora indietro. Nel nostro Paese, infatti, mostra il report, si possono stimare circa 9.000 punti di ricarica: 7.000-7.500 privati (circa l’80%) e 1.750 pubblici (circa il 20%).
Le installazioni comunque sono complessivamente cresciute nel corso dell’ultimo anno di circa 2.500 unità. I punti di ricarica pubblica in particolare hanno fatto segnare un +28% segnando un certo livello di fermento ed invertendo drasticamente un trend rimasto piatto dal 2013 al 2015.
A governare lo sviluppo dell’infrastruttura di ricarica, si ricorda, in Italia c’è il cosiddetto PNIRE (Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica) del Ministero delle Infrastrutture, che ha come target 2020 l’installazione di 4.500-13.000 punti di ricarica normal power (ossia con un potenza pari o inferiore a 22 kW) e di 2.000-6.000 punti di ricarica high power (ossia con una potenza superiore a 22 kW) e che conta su un fondo di 33,3 milioni di euro.

Il potenziale al 2020
Lo studio si chiude con una stima del potenziale dell’e-mobility in Italia.
Due i possibili scenari di sviluppo al 2020:
  • “EV pull”, ipotizza che il traino venga dalle vendite di auto elettriche attese per i prossimi anni, la stima dei veicoli elettrici che verranno immatricolati tra il gennaio del 2017 e il dicembre del 2020 in Italia, su cui hanno convenuto gli operatori intervistati, vede circa 70.000 unità, con un quota di mercato per le auto elettriche che parte dallo 0,3% del 2017 (aumento del 300% rispetto al 2016) e arriva a circa il 2% rispetto alle immatricolazioni annuali nel 2020. Ciò vuol dire che nell’orizzonte 2017-2020 un controvalore derivante dall’acquisto di veicoli elettrici compreso tra 1,75 miliardi e 2,45 miliardi di euro (contro i circa 75 milioni di euro del 2016) e per gli investimenti in colonnine di ricarica tra 225 e 384 milioni di euro.
  • “PNIRE push”, ipotizza che sia invece l’infrastruttura di ricarica a comandare i volumi del mercato, gli investimenti in infrastrutture di ricarica sarebbero compresi tra 337 e 577 milioni di euro, mentre per quanto riguarda l’acquisto di veicoli ci si attende un controvalore compreso tra 3,25 e 4,55 miliardi euro.
Si nota uno scostamento importante tra i due scenari: la differenza sul totale (acquisto veicoli + infrastruttura) è di quasi 2 miliardi di euro. La ragione è in una diversa visione dell’andamento del mercato.
Il Piano Nazionale ha l’ambizione di preparare una infrastruttura per oltre 130.000 veicoli elettrici, mentre il mercato delle auto sembra non ritenere possibile andare oltre le 70.000 unità immatricolate nei prossimi 4 anni, forse perché si riscontra un invenduto delle auto tradizionali e il mercato spinge su quelle? Questo di certo non lo sapremo mai. Comunque quale delle due visioni è corretta? “Forse non è questa la domanda giusta da porsi.
Anzi è proprio l’assenza di coerenza a dover porre qualche preoccupazione”, spiegano gli autori del report. Gli esempi di altri Paesi virtuosi (come Giappone e Cina) – commentano dall’E&S Group - dovrebbero portare a riflettere sulla necessità di un riallineamento che può passare da: un “ridimensionamento” del PNIRE verso un obiettivo legato alle infrastrutture più in linea con quanto ci si attende dal mercato delle auto elettriche; un “rafforzamento” dei sistemi di incentivazione per l’acquisto di veicoli oppure una soluzione “ibrida” – che preveda l’impiego di risorse già destinate al PNIRE per l’incentivazione dell’acquisto di auto elettriche – in modo da ottenere un bilanciamento degli obiettivi.
La strada assolutamente da evitare, si avverte, “è quella di attendere per capire quale scenario avrà più probabilità di accadimento. È una strada pericolosa, che può forse essere percorsa ancora nel 2017, ma che deve essere quanto prima abbandonata, rispondendosi alla domanda critica di quale ruolo vuole giocare il nostro Paese nella mobilità elettrica”.
Ma forse non ci sarà bisogno di aspettare che, come al solito, le cose cadano dall’alto, perché i cittadini che ogni giorno prendono l’auto per recarsi al lavoro, si stanno stancando di subire il “balletto” dei costi del petrolio.
di Annalisa Galante
Membro del Comitato Scientifico Abitare Biotech
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martedì 18 ottobre 2016

Usucapione delle aree destinate a parcheggio anche se vi è vincolo

La proprietà delle aree interne o circostanziali ai fabbricati di nuova costruzione su cui grava il vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio, può essere acquistata per usucapione, non comportando tale vincolo indisponibilità, inalienabilità e incommerciabilità.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 8 marzo – 22 aprile 2016, n. 8220
Presidente Matera – Relatore Scarpa

Una massima semplice per una vicenda assai complessa in fatto e in diritto. Il fatto: “Gli attori assumevano di aver acquistato dalla costruttrice S.r.l. Edilizia Egeria i loro rispettivi appartamenti in un complesso di tre edifici, siti in (…) ed aventi accesso da Via (omissis), da Via (omissis), e da Via (omissis) ; e che la S.r.l. Edilizia Egeria, in violazione dei cinque patti d’obbligo presentati al Comune per ottenere la licenza edilizia, non aveva destinato a parcheggio l’area di mq. 6.354,90, sottostante gli edifici e i cortili, avendo in detto spazio costruito posti auto, box e sottonegozi alienati a condomini degli edifici stessi. Aggiungevano gli attori che contro la S.r.l. Edilizia Egeria essi avevano iniziato altro giudizio, in esito al quale la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 388/1992, aveva accertato il loro diritto reale all’uso dell’area destinata a parcheggio e condannato la S.r.l. Edilizia Egeria al rilascio della stessa. Poiché, nonostante le numerose richieste inoltrate agli attuali possessori, non era stato possibile ottenerne la consegna dell’area, la citazione era volta, in attuazione della citata sentenza, a conseguire la condanna dei convenuti al relativo rilascio… Costituitosi il contraddittorio, i convenuti in via preliminare chiedevano il rigetto della domanda, eccependo che la richiamata sentenza della Corte di Appello, svoltasi contra la S.r.l. Edilizia Egeria, era loro inopponibile, in quanto rimasti estranei a tale giudizio. Nel merito, i convenuti deducevano d’aver utilizzato le porzioni immobiliari, rispettivamente acquistate, secondo la destinazione urbanistica di cui alle licenze edilizie, ovvero alle concessioni in variante o in sanatoria, e aggiungevano che per tutte le porzioni era stata rilasciata la conforme certificazione di abitabilità. In via riconvenzionale, i medesimi convenuti chiedevano, quindi, che fosse accertato l’avvenuto acquisto per usucapione delle rispettive porzioni immobiliari, ai sensi dell’articolo 1159 c.c. ovvero dell’articolo 1158 c.c.; in via subordinata, domandavano che venisse determinata l’integrazione del prezzo d’acquisto, ovvero l’indennità loro spettante per la perdita del diritto sui locali acquistati.” Le questioni di diritto risolte sono molteplici. In primo luogo la Corte rileva che ove all’epoca dei fatti sussistesse regime vincolistico in ordine al trasferimento non può applicarsi la disciplina più favorevole intervenuta successivamente: “Basta ribadire, in proposito, come, secondo il costante orientamento di questa Corte, l’art.12, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, che ha modificato l’art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ed in base al quale gli spazi per parcheggio possono essere trasferiti in modo autonomo rispetto alle altre unità immobiliari, non ha effetto retroattivo, né natura imperativa; ne consegue che nei casi in cui, come quello in esame, al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina risultassero già stipulati gli atti di vendita delle singole unità immobiliari, trova applicazione la disciplina anteriore, di cui al citato art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942 (Cass. 5 giugno 2012, n. 9090; Cass. 1 agosto 2008, n. 21003).” in secondo luogo si afferma l’assolutezza del vincolo di destinazione che può essere fatto valere, alla stregua di un diritto reale, nei conforti di qualunque terzo: “ il vincolo di destinazione impresso agli spazi per parcheggio dall’art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, secondo il testo introdotto dalla legge 6 agosto 1967 n. 765, art. 18, norma di per sé imperativa, non può subire deroghe mediante atti privati di disposizione degli stessi spazi, le cui clausole difformi sono perciò sostituite di diritto dalla medesima norma imperativa. Tale vincolo si traduce in una limitazione legale della proprietà, che può essere fatta valere, con l’assolutezza tipica dei diritti reali, nei confronti dei terzi che ne contestino l’esistenza e l’efficacia. Pertanto coloro che abbiano acquistato le singole unità immobiliari dall’originario costruttore - venditore, il quale, eludendo il vincolo, abbia riservato a sé la proprietà di detti spazi, ben possono agire per il riconoscimento del loro diritto reale d’uso direttamente nei confronti dei terzi ai quali l’originario costruttore abbia alienato le medesime aree destinate a parcheggio. In un tale giudizio (qual è quello in esame), intercorrente tra gli acquirenti degli immobili illegittimamente privati del diritto all’uso dell’area pertinente a parcheggio ex art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ed i terzi che abbiano acquistato porzioni di tale area, la nullità dei negozi stipulati dai primi, nella parte in cui sia stata omessa tale inderogabile destinazione, con conseguente loro integrazione “ope legis”, è rilevabile anche “incidenter tantum”, sicché non deve necessariamente correlarsi alla verifica della sussistenza e dell’opponibilità, in via immediata o, appunto, riflessa, di un giudicato conseguito nei confronti dell’originario costruttore - venditore. Come pure, in un giudizio così congegnato, non si impone nemmeno che sia convenuto il costruttore - venditore, pur spettando a questo l’eventuale diritto (personale) a conseguire l’integrazione del prezzo di acquisto da coloro che agiscano per ottenere il riconoscimento del loro diritto d’uso sugli spazi vincolati a parcheggio (Cass. 14 novembre 2000, n. 14731; Cass. 25 marzo 2004, n. n. 5755).” Ulteriore statuizione sussiste circa la natura del vincolo di destinazione e la legittimazione della sola P.A. a variarne natura e caratteristiche per i profili di rilievo pubblicistico: “Per la concreta attuazione, invece, della costituzione del diritto reale di uso per parcheggio, soltanto in assenza di relativa previsione nell’atto concessorio, o nel regolamento condominiale, o negli atti di acquisto dei singoli appartamenti, è consentito chiedere al giudice tale identificazione (Cass. 11 agosto 1997, n. 7474). Ai fini del rispetto del vincolo di destinazione impresso agli spazi per parcheggio dall’art. 41 sexies citato, infatti, il rapporto tra la superficie delle aree destinate a parcheggio e la volumetria del fabbricato, così come richiesto dalla legge, va effettivamente verificato a monte dalla P.A. nel rilascio della concessione edilizia. La rimozione del vincolo a parcheggio sulle aree individuate in sede di rilascio della concessione edilizia come condizione essenziale per lo stesso rilascio, può tuttavia avvenire tramite una nuova concessione in variante, al fine di trasferirlo su altre zone riconosciute idonee. L’art. 41 sexies della Legge urbanistica opera, pertanto, come norma di relazione nei rapporti privatistici e come norma di azione nel rapporto pubblicistico con la P.A., la quale non può autorizzare nuove costruzioni che non siano corredate di dette aree, costituendo l’osservanza della norma condizione di legittimità della licenza (o concessione) di costruzione, e alla quale esclusivamente spetta l’accertamento della conformità degli spazi alla misura proporzionale stabilita dalla legge e della loro idoneità ad assicurare concretamente la prevista destinazione.“ Di grande interesse anche la notazione circa la natura dell’atto con cui il costruttore vincola quelle aree e il diritto dei condomini ad azionare i diritti derivanti, che può trarre origine non direttamente dall’atto amministrativo ma da una eventuale disciplina negoziale che lo recepisca: “l’atto con il quale un proprietario costruttore si sia impegnato nei confronti del Comune, ai fini del rilascio della concessione edilizia, a conferire una particolare destinazione a determinate superfici, non è riconducibile alla figura del contratto a favore di terzi, di cui all’art. 1411 c.c., sia perché non costituisce un contratto di diritto privato, sia perché non ha neppure la specifica autonomia e natura di fonte negoziale di un regolamento dei contrapposti interessi delle parti stipulanti, caratterizzandosi, piuttosto, come atto intermedio del procedimento amministrativo volto al conseguimento del provvedimento concessorio finale, dal quale promanano soltanto poteri autoritativi della P.A. e non la possibilità per i terzi privati di accampare diritti sulla sua base. Ne consegue che, per il rispetto dell’obbligo di destinazione assunto dal proprietario-costruttore, salva l’ipotesi che esso sia stato trasfuso in una disciplina negoziale all’atto del trasferimento della singola unità immobiliare da lui realizzata, i singoli condomini non hanno alcuna azione, fermo il diritto al risarcimento del danno qualora l’inosservanza dell’obbligo concreti una violazione delle norme urbanistiche (Cass. 20 novembre 2006, n. 24572; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2742). infine la statuizione relativa alla usucapione, che deve essere ritenuta ammissibile anche per tali beni e avrebbe anche effetto estintivo del vincolo “La Corte d’appello ha, in estrema sintesi e facendo salve le diversità delle singole posizioni scrutinate, riconosciuto in favore degli appellanti principali ed incidentali l’acquisto dei rispettivi beni per usucapione decennale, fermo restando il vincolo di destinazione a parcheggio. Ora, questa Corte ha effettivamente più volte riconosciuto come “la proprietà delle aree interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, su cui grava il vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio, può essere acquistata per usucapione, non comportandone tale vincolo indisponibilità, inalienabilità e incommerciabilità” (Cass. 15 novembre 2002, n. 16053; Cass. 7 giugno 2002, n. 8262). Tale possesso utile a fini di usucapione decorre in danno del proprietario dal momento dell’atto di acquisto, essendo soltanto a far tempo da esso possibile considerare distintamente il diritto dominicale (trasferito) e quello al parcheggio (non trasferito) sull’area destinata a parcheggio. Non è stata oggetto di censura la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha riconosciuto l’usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. in favore degli appellanti. La soluzione adottata avrebbe dovuto indurre, in verità, ad affrontare il profilo della configurabilità dell’usucapione decennale, ai sensi dell’art. 1159 c.c., in favore di colui che abbia acquistato, come nella specie, un’area di parcheggio asseritamente vincolata al diritto d’uso “ex lege”, quanto, in particolare, alla sussistenza del requisito del titolo idoneo a trasferire la proprietà, trattandosi di atto nullo per contrarietà a norme imperative (cfr., in senso contrario all’ammissibilità, Cass. 24 maggio 2013, n. 12996). La questione è tuttavia sottratta all’esame di questa Corte giacché, come detto, non oggetto di gravame. Ora, è evidente che la ravvisata usucapione in favore dei terzi acquirenti dell’area di parcheggio, a differenza di quanto afferma la sentenza della Corte di Roma, avrebbe effetto estintivo anche del vincolo pubblicistico di destinazione, in forza dell’efficacia retroattiva reale dell’usucapione stessa.” La sentenza è densa di moltissimi spunti di riflessione ed affronta ancora diverse questioni, assai rilevanti, così che - per coloro che siano interessati al tema - se ne consiglia comunque la lettura integrale.

di Massimo Ginesi
Coordinatore giuridico CSN ANACI
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martedì 27 settembre 2016

A maggioranza si può decidere all’uso turnario, non quello esclusivo

Mentre è legittima la delibera, anche assunta a maggioranza, che permette l’utilizzo turnario dei posti auto tra i vari condomini, non lo è quella che delibera la trasformazione del cortile comune in posto auto riservato perennemente ad un singolo condomino o in favore di un gruppo specifico di condomini in quanto, in questo caso, viene leso il diritto di ciascun condomino di utilizzare i beni comuni. La delibera assunta a maggioranza, che riserva solo in favore di alcuni condomini l’utilizzo esclusivo del cortile deve essere dichiarata nulla e, come tale, può essere impugnata ben oltre il termine dei trenta giorni previsto per l’impugnativa delle delibere nulle. diritto di condominio ha il suo fondamento nel fatto che le parti siano necessarie per l’esistenza, ovvero che siano permanentemente destinate all’uso o al godimento comune.

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Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 18 dicembre 2015 – 27 maggio 2016, n. 11034

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 18 dicembre 2015 – 27 maggio 2016, n. 11034 

Presidente Mazzacane – Relatore Falabella

Un principio pacifico e non controverso ma che spesso, nelle assemblee di condominio, tanto pacifico non è. Nel lontano 1980 il condominio, con delibera a maggioranza, attribuisce ad alcuni condomini l’uso esclusivo di alcuni posti auto nel cortile comune. Dodici anni dopo, nel 1992, l’assemblea conferisce mandato all’amministratore di verificare se l’utilizzo di tali posti auto sia legittimo, ritenendo la nullità della delibera del 1980. Una delle beneficiarie delle assegnazioni del 1980 conviene in giudizio il condominio per sentir accertare la nullità della delibera del 1992 (e la legittimità di quella del 1980). “Il Condominio si costituiva in giudizio deducendo che il verbale di assemblea approvato da ultimo non avesse alcun valore e concordava con l’attrice circa la validità della suddetta delibera relativa ai posti auto” (sic!). Altri condomini, successivamente, citano il Condominio e alcuni assegnatari per sentir dichiarare nulla la delibera del 1980 ed illegittimo l’uso esclusivo dei parcheggi. Le cause vengono riunite ed in primo grado il Tribunale di Roma “accertava che le aree a cortile e il giardino risultavano di proprietà condominiale e di uso comune: per conseguenza - affermava - le medesime non potevano essere destinate al godimento anche di un solo condomino. Rilevava inoltre che l’assemblea del 29 giugno 1980, con cui era stato concesso a quattro condomini il diritto di parcheggio esclusivo della loro autovettura, con esclusione del concorrente diritto degli altri, non era stata adottata all’unanimità. Concludeva nel senso che la delibera stessa dovesse considerarsi affetta la nullità: invalidità, questa, che escludeva la decadenza per il decorso del termine previsto dall’art. 1137”. Dopo una parziale riforma in appello, la causa approda in CAssazione, ove si afferma che, astrattamente, la decisione con cui l’assemblea regolamenta la fruizione dei posti auto “in quanto disciplina le modalità di uso e di godimento del bene comune, è validamente approvata con la maggioranza prevista dall’art. 1136, 5 co. c.c., non essendo all’uopo necessaria l’unanimità dei consensi “ Tale facoltà di disciplina incontra un limite netto nell’art. 1120 cod.civ.:“Tuttavia, la proposizione in tanto vale in quanto la delibera regolamenti l’uso e il godimento nel senso di disporre una innovazione diretta al miglioramento, all’uso più comodo, o al maggior rendimento delle cose comuni a norma dell’art. 1120, 1 co. cod.civ. … È lo stesso art. 1120 a marcare il limite che si frappone all’attuazione di innovazioni che abbiano un diverso effetto: il secondo (ora quarto) comma dell’articolo prevede infatti che sono vietate le innovazioni “che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”. Il divieto di tali innovazioni ha proprio lo scopo di evitare che il singolo condomino veda contrarsi il suo diritto di godere, entro i limiti della propria quota, di parti del condominio che sono comuni, e quindi destinate alla fruizione collettiva. Sul punto, la disposizione replica il precetto, di carattere più generale, dettato in materia di comunione dall’art. 1102 c.c.: precetto che trae origine dalla medesima ragione ispiratrice e che fa infatti divieto a ciascun comunista di impedire agli altri partecipanti della comunione di fare parimenti uso della cosa secondo il loro diritto. In tal modo, deve negarsi che l’utilizzo che il singolo condomino faccia del bene comune possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, degli altri.” La corte dunque giunge ad un giudizio di censura delle decisioni di merito: “Sulla base delle considerazioni che precedono si deve allora riconoscere che l’assegnazione, in via esclusiva e per un tempo indefinito (al di fuori, dunque, da ogni logica di turnazione), di posti macchina all’interno di un’area condominiale sia illegittima, in quanto determina una limitazione dell’uso e del godimento che gli altri condomini hanno diritto di esercitare sul bene comune…In sintesi, dunque, la predetta assegnazione è di per sé lesiva di un uso e godimento paritario del bene: uso e godimento che va apprezzato sulla scorta di un’astratta valutazione del rapporto di equilibrio che deve essere mantenuto fra tutte le possibili concorrenti fruizioni del bene stesso da parte dei partecipanti al condominio… Ha errato quindi la corte territoriale nel ritenere che la delibera del 26 settembre 1980, adottata a maggioranza, potesse assegnare l’uso, in via esclusiva, di posti macchina ad alcuni dei condomini. E sul punto va rammentato che è nulla (e non soltanto annullabile) la deliberazione dell’assemblea presa a maggioranza che approvi una utilizzazione particolare da parte di un singolo condomino di un bene comune, qualora tale diversa utilizzazione - senza che sia dato distinguere tra parti principali e secondarie dell’edificio condominiale - rechi pregiudizievoli invadenze nell’ambito dei coesistenti diritti altrui”.
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martedì 19 luglio 2016

Corte di Cassazione Sezione III Sentenza 15 aprile – 19 maggio 2014: L’auto abbandonata in cortile costituisce rifiuto speciale



Corte di Cassazione
Sezione Terza
sentenza 15 aprile – 19 maggio 2014, n. 20492
Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 22 gennaio 2013 il Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, ha condannato P.M. ‐ imputato per il delitto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), l. 210/2008 per avere abbandonato un rifiuto pericoloso (un'automobile) su un'area pubblica ‐ alla pena di € 2.000 di multa, riqualificando il reato nella fattispecie di cui agli articoli 184, 256 e 192 d.lgs. 152/2006. 2. Ha presentato ricorso il difensore sulla base di due motivi. Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 2 c.p., 3, comma 2, e 13, comma 1, d.lgs. 209/2003, 184, 256 e 192 d.lgs. 152/2006, 530 c.p.p., nonché vizio motivazionale, contestando la qualificazione del reato operata dal giudice. Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 162 bis c.p., 178, lettera c), 516, 517, 522, 525, comma 3, c.p.p. e 141, comma 4 bis, disp. att. c.p.p., non essendo stato l'imputato ammesso ad oblazione, nonostante la riqualificazione da delitto a contravvenzione oblabile, ex articolo 141, comma 4 bis, disp. att. c.p.p.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1 Il primo motivo contesta la riqualificazione dei reato operata dal giudice di merito, avendo quest'ultimo definito la carcassa dell'auto abbandonata in modo incontrollato nel settembre 2008 quale "veicolo fuori uso" e "rifiuto speciale" con conseguente richiamo al d.lgs. 152/2006. Su questo argomenta il ricorrente, omettendo però uno specifico confronto con quanto correttamente evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata, che ha richiamato una pertinente giurisprudenza di questa Suprema Corte per qualificare il veicolo come "fuori uso" e quindi come "rifiuto speciale", così da applicare appunto la fattispecie di cui agli articoli 184, 256 e 192 d.lgs. 152/2006 (abbandono incontrollato di veicoli fuori uso costituenti rifiuti speciali), come vigente nel settembre 2008 quando fu consumato il reato, e precisamente applicando l'articolo 256, comma 1, lettera a), del citato decreto non avendo ritenuto certa la natura pericolosa del rifiuto. Nel caso di specie, invero, si trattava di un'automobile, risultata di proprietà dell'imputato, trovata in pessimo stato di conservazione e priva di vari componenti il 17 settembre 2010 presso il parcheggio di un campo sportivo. Al riguardo, dunque, il giudice di merito ha richiamato la giurisprudenza di legittimità in ordine appunto alla categorizzazione in rifiuto speciale, che insegna come, per qualificare un veicolo "fuori uso" e quindi "rifiuto speciale", rilevano la volontà di abbandono da parte del proprietario e la oggettiva inidoneità del veicolo a svolgere la sua funzione (oltre a Cass. sez. III, 20 dicembre 2011‐20 febbraio 2012 n. 6667 e a Cass. sez. III, 13 aprile 2010 n. 22035, citate dal Tribunale, si veda la recente Cass. sez. III, 2 aprile 2013 n. 40747, per cui "in tema di gestione dei rifiuti, deve essere considerato "fuori uso" in base alla disciplina di cui all'art. 3 D.Lgs. 209/2003, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata"). La conseguentemente esatta applicazione, alla luce della giurisprudenza nomofilattica, della normativa pertinente operata dal Tribunale rende quindi inconsistente il primo motivo.

3.2 Il secondo motivo lamenta la mancata fruizione dell'oblazione come conseguenza della riqualificazione del delitto di cui al capo di imputazione in una fattispecie contravvenzionale oblabile. Ad avviso del ricorrente, operata la riqualificazione il Tribunale avrebbe dovuto sospendere la decisione e con ordinanza ad hoc applicare a suo favore il combinato disposto di cui agli articoli 162 bis c.p.p. e 141, comma 4 bis, disp. att. c.p.p., rimettendo in termini l'imputato perché si avvalesse dell'oblazione. Ciò tanto più considerato il fatto che la riqualificazione era stata espletata dal giudice in modo del tutto autonomo nella sentenza, senza specifica istanza in tal senso della difesa.

La prospettazione del ricorrente non tiene conto della giurisprudenza di questa Suprema Corte sull'argomento. In particolare, quanto all'ammissione all'oblazione a seguito di modifica dell'originaria imputazione, S.U. 28 febbraio 2006 n. 7645 impongono per adire alla procedura oblativa la specifica istanza della parte, che nel caso di specie, come ammette lo stesso ricorrente, non è stata mai proposta prima della decisione del giudice ("Nel caso in cui l'imputato, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, abbia presentato istanza di oblazione subordinata ad una diversa e più favorevole qualificazione giuridica del fatto, dalla quale discenda la possibilità di essere ammesso all'oblazione stessa, il giudice, se effettivamente procede a tale modifica, deve attivare il meccanismo di cui all'art. 141, comma quarto bis, c, p. p., anche all'esito dell'istruttoria dibattimentale; nel caso in cui ometta di pronunciarsi sull'istanza o si pronunci applicando erroneamente la legge penale, tale omissione o errore potrà essere fatta rilevare in appello, attraverso il meccanismo di cui all'art. 604, comma settimo, c, p. p., ovvero, in caso di sentenza inappellabile, con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. c), c.p.p."; cfr. pure Cass. sez. III, 26 agosto 1999 n. 10634). Se, dunque, il giudice opera la riqualificazione giuridica del fatto nella sentenza, anche in difetto di preventiva istanza in tal senso dell'imputato, non si configurano i presupposti della restituzione nel termine dell'imputato stesso per la richiesta di oblazione, il che non integra, d'altronde, alcuna lesione del suo diritto di difesa (cfr. Cass. sez. III, 19 ottobre 2011‐2 aprile 2012 n. 12284, che per un caso di tal specie ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 162, 162 bis c.p., 521 c.p.p. e 141 disp. att. c.p.p. in relazione agli articoli 3 e 24 Cost. laddove non prevedono tale restituzione nel termine). Anche il secondo motivo risulta pertanto manifestamente infondato.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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L’auto abbandonata in cortile costituisce rifiuto speciale

Sono numerose le pronunce della Cassazione che chiariscono come e quando una vettura possa qualificarsi "rifiuto".

Una delle più recenti è la nr. 20492 del 19-05-2014 che stabilisce come il veicolo costituisca un rifiuto speciale e che “lasciarlo parcheggiato per mesi in stato di abbandono nasconda, di fatto, la volontà di abbandonarlo”.

In altra sentenza la Cassazione Penale, Sezione III, nr. 40747 del 02/04/2013 dispone chiaramente che “deve essere considerato fuori uso in base alla disciplina di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 209 del 2003, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione”

La stessa pronuncia chiarisce poi che per auto destinata alla demolizione si debba intendere tanto quella “ufficialmente priva delle targhe di immatricolazione” quanto “quella che risulti in evidente stato di abbandono”


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Cassazione Penale Sezione III nr. 40747 del 02/04/2013: L’auto abbandonata in cortile costituisce rifiuto speciale



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da *omissis*, 
avverso la sentenza del 21/10/2013 del Tribunale di *omissis*;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere *omissis*;
udito il Pubblico Ministero, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. *omissis* ricorre per l'annullamento della sentenza del 21/10/2013 del Tribunale di *omissis* che l'ha condannato alla pena di € 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, perché, quale titolare dell'omonima impresa individuale esercente 
attività di officina meccanica, aveva effettuato il deposito incontrollato di due veicoli fuori uso; fatto accertato il 29/07/2010.

1.1.Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 256, d.lgs. 152 del 2006 e deduce, a tal fine, che i due mezzi, privi di motore e di parti meccaniche, erano costituiti da telai con sovrastanti cassoni nei quali conservava gli attrezzi che non trovavano più
spazio all'interno dell'officina. Si trattava, insomma, di beni utilizzati quotidianamente e che non potevano essere considerati rifiuti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

3. A norma dell'art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. 24/06/2003, n. 209, sono definiti «veicoli fuori uso» i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 e N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore, a fine vita che costituiscono un rifiuto ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (oggi 183, lett. a, d.lgs. 152 del 2006).
A norma dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 209 del 2003, un veicolo è classificato fuori uso, ai sensi del precedente comma 1, lett. b): 
« a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'autornercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore; 
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati; 
e) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria; 
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono».

Il successivo comma 3 aggiunge che «non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, <<i veicoli d'epoca e i veicoli di interesse storico o collezionistico o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati.
L'art. 1, D.M. (Ministero dell'Interno) 22 ottobre 1999, n. 460, considera in stato di abbandono i veicoli a motore privi di parti essenziali per l'uso o la conservazione, rinvenuti in aree ad uso pubblico e non oggetto di denunzia di furto.

Ne consegue che i veicoli fuori uso, come definiti dall'art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. 209 del 2003, sono sempre considerati rifiuti (arg. ex comma 3 stesso articolo), anche quando non siano stati ancora materialmente consegnati dal detentore ad un centro di raccolta e siano in evidente stato di abbandono.
3.1.Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo il quale in tema di gestione dei rifiuti, deve essere considerato "fuori uso" in base alla disciplina di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 209 del 2003, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata (Sez. 3, n. 40747 del 02/04/2013, De Mariani, Rv. 257283; Sez. 3, n. 04/03/2005, D'Agostino, Rv. 231639; Sez. 3, n. 33789 del 23/06/2005, Bedini, Rv. 232480; Sez. 3, n. 22035 del 13/04/2010, Brilli, Rv. 247625).

3.2.Prima ancora dell'entrata in vigore del d.lgs. 203 del 2009, peraltro, questa Corte aveva precisato che rientrano nella nozione di rifiuti speciali i veicoli a motore, i rimorchi e loro parti e che a tal fine è necessario che si tratti di mezzi non più usabili come tali, anche se ancora non privi di valore economico. È cioè sufficiente che si tratti di oggetti abbandonati o destinati all'abbandono, non nel senso di "res nullius", bensì in quello traslato - funzionale di cosa (o parte di cosa) non più idonea allo scopo per il quale era stata originariamente costruita (Sez. 3, n. 4362 del 18/03/1991, Gallello, Rv. 186811).

3.3. Nel caso di specie si tratta di due autocarri, ormai privi di motore e di parti meccaniche, appoggiati su pannelli di legno, situati nell'area antistante l'officina meccanica ed utilizzati come deposito degli attrezzi di lavoro, di veicoli non più destinati al loro uso e dunque in evidente stato di abbandono.

3.4.Lo stato di abbandono deve essere valutato in relazione alle condizioni oggettive del veicolo che lo rendono non più idoneo all'uso, non al diverso utilizzo che il detentore ne faccia.

3.5.Ne consegue che costituisce reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 152 del 2006, l'utilizzo, da parte del titolare di un'impresa, della carcassa di un veicolo a motore come ricovero per gli strumenti di lavoro.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20/01/2015
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lunedì 30 maggio 2016

BOLLO AUTO NON PAGATO NEL 2016: QUALI LE CONSEGUENZE PER CHI NON ADEMPIE?

Dall’anno prossimo sarà possibile pagare in Lombardia il bollo auto con domiciliazione bancaria

La Regione Lombardia ha approvato un provvedimento ad hoc che consente di far pagare il bollo auto con domiciliazione bancaria, accedendo al diritto ad unosconto del 10% sul totale annuo. Tale modello, operativo a partire dal prossimo anno, pensato anche per combattere l’alto tasso evasivo della tassa di circolazione, potrebbe essere seguito da tutte le altre regioni italiane. Ebbene ricordare che il bollo auto, che va pagato anche se l’auto non si usa, si prescrive dopo 3 anni che decorrono dall’anno successivo a quello in cui la tassa deve essere pagata. Se la cartella viene impugnata davanti al giudice e il cittadino perde la causa, la prescrizione diventa di 10 anni dopo che è stata pubblicata la sentenza.

in collaborazione con:
it.blastingnews.com
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giovedì 21 aprile 2016

ENERGIA: La mobilità elettrica nei condomini

Ma chi l’ha detto che le macchine elettriche sono solo per pochi? Il boom (moderato ma costante) negli ultimi tre anni, della mobilità elettrica e ibrida nel nostro Paese ci dimostra che i veicoli stanno diventando sempre di più alla portate delle tasche del cittadino medio (nel 2016 anche Tesla uscirà con un modello entro i 30.000 Euro). Le reticenze verso questo tipo di veicoli sono ancora legate ai pregiudizi (infondati) sull’autonomia delle batterie e sull’inesistenza delle stazioni di ricarica sia cittadine che extraurbane, nonché su un costo dei veicoli ancora poco competitivo rispetto a quelli endotermici.
A livello comunitario Lo sviluppo di una rete transeuropea dei trasporti, che garantisca la mobilità di persone e beni con infrastrutture di qualità, è considerata dalle politiche europee come un’azione prioritaria per il miglioramento della coesione dei territori. Tra gli strumenti normativi europei che indicano la strada per lo sviluppo della mobilità elettrica, citiamo La Direttiva 2014/94/UE del 22 ottobre 2014, nota anche come AFID (Alternative Fuels Infrastructure Directive), che stabilisce una serie di misure per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, per ridurre al minimo la dipendenza del petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti. La Direttiva intende come combustibili alternativi: elettricità, idrogeno, biocarburanti, combustibili sintetici e paraffinici, e gas naturale compreso il biometano. Al suo interno si stabiliscono alcuni requisiti tecnici di base che contribuiscano a rendere l’infrastruttura di ricarica interoperabile a livello europeo, così come si definiscono alcuni compiti e obiettivi in termini di pianificazione e infrastrutturazione per gli Stati Membri.
Tra i principali documenti di programmazione nazionale citiamo il Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati a energia Elettrica (PNIRE) pubblicato in GU il 2 dicembre 2014 dopo quasi 2 anni di consultazioni pubbliche, che definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica nel territorio, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell’effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell’inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale. Il PNIRE istituisce anche la Piattaforma Unica Nazionale (PUN) gestita direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che raccoglierà le informazioni fornite da ogni gestore di infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico per cittadini e operatori.
La Regione Lombardia con la D.G.R. X/4593 del 17 dicembre 2015 ha approvato le “Linee Guida per l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici”, un documento di indirizzo per una corretta e coerente infrastrutturazione del territorio regionale. Oltre alle tipologie di utenti e i requisiti tecnici minimi dei sistemi di ricarica, le Linee Guida – in sintesi - identificano le tipologie di sosta a cui corrispondono altrettanti tipi di ricarica:
- Sosta prolungata, ovvero i parcheggi oltre le 2 ore, in cui si consigliano delle stazioni di ricarica “normal power” con prese per l’alimentazione di più veicoli contemporaneamente;
- Sosta breve, quella compresa tra 30 minuti e 2 ore, tipica dei centri commerciali, cinema, biblioteche, ristoranti, ecc., in questo caso si suggeriscono sistemi di ricarica “normal power” preferibilmente con potenza pari a 7 o 22kW;
- Fermata, ossia una sosta di meno di 30 minuti, tipica delle stazioni di servizio cittadini, estraurbane e autostradali, e in questo caso i sistemi di ricarica dovranno essere “hight power”, ovvero fast o very fast charge.

Regione Lombardia prevede che il processo di infrastrutturazione debba avvenire, coerentemente con il PNIRE, secondo un modello progressivo, basato su due macro-fasi successive:
  • Fase “pioneer”, di sviluppo di uno scenario di base, fino al 2020, che ha come obiettivo principale l’abilitazione, per i primi utenti della mobilità elettrica lombarda, delle funzioni principali dei veicoli, ovvero far sì che vi sia la possibilità per gli utenti di effettuare facilmente la ricarica dei veicoli per gli utilizzi quotidiani, così come di percorrere, saltuariamente, distanze più lunghe dell’autonomia del veicolo lungo i principali assi viari regionali;
  • Fase “a tendere”, di sviluppo di uno scenario evoluto, dal 2020 al 2030 per rendere disponibile, a fronte di un’effettiva transizione all’elettrico di parte del parco circolante, un servizio di ricarica capillare e uniforme su tutto il territorio regionale.
La Regione Lombardia ha fatto anche di più: con la D.G.R. n. X/4769 del 28 gennaio 2016 incentiva l’80% a fondo perduto la diffusione dei sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici e di sistemi di ricarica domestica per veicoli elettrici. Un’occasione d’oro per installare le stazioni nei condomini!


di Annalisa Galante
Membro del Comitato Scientifico Abitare Biotech
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martedì 2 febbraio 2016

Dove la metto l’auto?


Assegnare i posti auto nel cortile comune è una manifestazione del potere di regolamentare l’uso della cosa comune del tutto legittimo per l’assemblea condominiale. Nell’ipotesi in cui non vi sia accordo tra le parti, è altrettanto legittimo ricorrere al giudice per raggiungere lo stesso obiettivo.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 9 settembre – 12 novembre 2015, n. 23118
Presidente Mazzacane – Relatore Lombardo

I posti auto comuni sono una delle maggiori fonti di contrasto fra i condomini. Se non sono sufficienti si deve procedere al godimento turnario, spessissimo - se non sono delineati, comportano usi e abusi da parte dei più prepotenti e non mancano le ipotesi in cui i condomini discutano anche sulla loro assegnazione, ritenendo una collocazione più appetibile di un’altra. Ebbene, il potere di decidere sul punto complete alla assemblea e - ove questa non provveda - ci si può rivolgere al Giudice. Nel caso di specie alcuni condomini, fra le altre domande, avevano chiesto al Giudice “l’individuazione e l’assegnazione, all’interno dell’area comune, dei posti-auto di pertinenza di ciascuna della parti”. Il Tribunale, espletata C.T.U. ha provveduto in tal senso e la sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello.
I condomini insoddisfatti ricorrono in Cassazione lamentando che “si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1102 cod. civ., nonché il vizio di motivazione della sentenza impugnata; si deduce, in particolare, che i giudici di merito, assegnando individualmente ai comproprietari i posti auto nel cortile comune, avrebbero creato un “nuovo” diritto reale, in violazione del principio di tipicità degli stessi, e avrebbero impedito a ciascun condomino l’uso della cosa comune in tutta la sua estensione”.
La tesi ha una sua apparente suggestione, ma risulta infondata. La corte richiama orientamenti precedenti e, con stringata ma chiarissima motivazione, respinge l’impugnazione: “ E invero, l’assegnazione dei posti auto nel cortile comune costituisce manifestazione del potere di regolamentazione dell’uso della cosa comune, consentito all’assemblea del condominio (Sez. 2, Sentenza n. 12485 del 19/07/2012, Rv. 623462); né tale regolamentazione con relativa assegnazione di singoli posti-auto ai vari condomini determina la divisione del bene comune o la nascita di una nuova figura di diritto reale, limitandosi solo a renderne più ordinato e razionale l’uso paritario della cosa comune (Sez. 2, Sentenza n. 6573 del 31/03/2015, Rv. 634794). È evidente, poi, che in mancanza di accordo tra i condomini o di delibera assembleare (o addirittura, come nella specie, ove l’assemblea non sia stata neppure costituita), la regolamentazione dell’uso della cosa comune ben può
essere richiesta al giudice e da lui disposta (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 3937 del 18/02/2008, Rv. 602018)” La sentenza recepisce un orientamento consolidato ed è interessante affiancargli a lettura delle pronunce richiamate dalla corte che, con chiarezza, affermano tale principio anche relativamente al godimento turnario; è proprio la regolamentazione degli spazi comuni che, lungi dal costituire una compressione illecita del diritto dei singoli sulla cosa comune, realizza la piena possibilità di godimento del bene comune prevista dall’art. 1102 cod. civ.: “ Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in tema di condominio, è legittimo, ai sensi dell’art. 1102 c.c., sia l’utilizzazione della cosa comune da parte del singolo condomino con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione, purché nel rispetto delle concorrenti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri condomini, sia l’uso più intenso della cosa, purché non sia alterato il rapporto di equilibrio tra tutti i comproprietari, dovendosi a tal fine avere riguardo all’uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno (Cass. 19-1-2006 n. 972; Cass. 9-11-1998 n. 11268). Nella specie, come è stato esattamente rilevato nella sentenza impugnata, non può ritenersi legittima la pretesa del M. di occupare più di un posto macchina, pur essendo titolare di una sola quota del bene comune; e ciò in quanto, anche in ragione della non coincidenza del numero dei condomini con quello dei posti macchina, l’uso più intenso del ricorrente verrebbe a menomare il pari diritto degli altri condomini all’utilizzazione della cosa comune. Di conseguenza, la delibera assembleare che, in considerazione dell’insufficienza dei posti auto in rapporto al numero dei condomini, ha previsto l’uso turnario e stabilito l’impossibilità, per i singoli condomini, di occupare gli spazi ad essi non assegnati anche se i condomini aventi diritto non occupino in quel momento l’area parcheggio loro riservata, non si pone in contrasto con l’art. 1102 c.c., ma costituisce corretta espressione del potere di regolamentazione dell’uso della cosa comune da parte dell’assemblea. Infatti, se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l’uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento (Cass. 3-12-2010 n. 24647; Cass. 4-12-1991 n. 13036). Pertanto, l’assemblea, alla quale spetta il potere di disciplinare i beni e servizi comuni, al fine della migliore e più razionale utilizzazione (Cass. 11-1-2012 n. 144; Cass. 22-3-2007 n. 6915), ben può stabilire, con deliberazione a maggioranza, il godimento turnario della cosa comune, nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, non sia possibile l’uso simultaneo da parte di tutti i condomini, a causa del numero insufficiente dei posti auto condominiali. L’essenza stessa del turno, d’altro canto, richiede che, nel corso del suo svolgimento, il comunista che ne beneficia, abbia l’esclusività del potere di disposizione della cosa, senza che vi sia sostanziale interferenza degli altri compartecipi con mezzi e strumenti che ne facciano venire meno l’avvicendamento nel godimento o inducano alla incertezza del suo avverarsi (Cass. 10-1-1981 n. 243). Pertanto, la volontà collettiva, regolarmente espressa in assemblea, volta ad escludere l’utilizzazione, da parte degli altri condomini, degli spazi adibiti a parcheggio eventualmente lasciati liberi dai soggetti che beneficiano del turno, non si pone in contrasto con il diritto dei singoli condomini all’uso del bene comune e non comporta una violazione dell’art. 1138 c.c.. Nella specie, infatti, non si tratta di impedire il godimento individuale di un bene comune, ma di evitare che, attraverso un uso più intenso da parte di singoli condomini, venga meno, per gli altri, la possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa comune durante i loro turni, senza subire alcuna interferenza esterna.”




Fonte: Amministrare Immobili
di Massimo Ginesi
Coordinatore giuridico CSN Anaci
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venerdì 22 gennaio 2016

Si può parcheggiare davanti ai box?


Una sentenza del Tribunale di Vicenza mette un po' di chiarezza per la gestione dei posti auto all’interno del Condominio, argomento che è spesso motivo di lite e discordia

La sentenza del 27 maggio 2015 stabilisce che è legittima la delibera che riconosce ai condòmini “la facoltà di parcheggiare le seconde autovetture davanti o in prossimità dei rispettivi garage, a patto che la restante parte dell’area comune risulti liberamente fruibile, anche per il transito delle autovetture, senza eccessive difficoltà o disagi e senza che sulle anzidette (seconde) aree di parcheggio possa essere riconosciuto ai singoli condòmini alcun diritto reale”.

Per il Tribunale di Vicenza la delibera non muta la destinazione del bene comune e non lede i diritti dei singoli, poiché si tratta di un’area comune la cui originaria destinazione era già quella di transito, manovra e sosta per operazioni di carico e scarico.
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domenica 17 gennaio 2016

L’installazione di un sistema di videosorveglianza nell’autorimessa viola la privacy?

Per installare un sistema di videosorveglianza mediante l'utilizzo di telecamere a circuito chiuso con lo scopo di evitare furti e danneggiamenti è sufficiente che a favore si sia espressa la maggioranza dei presenti all'assemblea e che costoro rappresentino la metà dei millesimi non trattandosi di un'innovazione vietata.

Tale sistema di videosorveglianza non va a ledere il diritto alla privacy in quanto le aree condominiali comuni, come il garage ed i parcheggi, non rappresentano luoghi di privata dimora.

La sentenza 44701/08 della Cassazione penale ha stabilito che "l'area condominiale ed il relativo ingresso non rientrano nei concetti di domicilio o di dimora privata ai quali si riferisce l'articolo 614 del codice penale; nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l'ambiente ove egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza: i luoghi sopra menzionati sono, in realtà, destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all'art. 615 bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese".

Anche il Garante per la protezione dei dati personali, in apposita guida stilata a seguito della riforma del condominio, conferma che l'impianto a circuito chiuso, così come l'apposita webcam, che riprendono la zona parcheggio, i box auto o l'ingresso della casa, non sono soggetti alla normativa del codice privacy.

sullo stesso argomento:
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