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martedì 18 aprile 2017

GARANZIA DECENNALE ANCHE SU OPERE DI MANUTENZIONE MA DI LUNGA DURATA

L'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo. In particolare le Sezioni Unite si sono espresse su una questione che vedeva due correnti di pensiero. Esse sono partite dalla consapevolezza che l’art. 1669 c.c. ha cambiato focalizzazione spostandosi dalla tutela della incolumità dei terzi, alla compromissione del godimento del bene. In sostanza, hanno rilevato che l’art. 1669 c.c. è passato “da un’ottica pubblicistica ed aquiliana ad una privatistica contrattuale“.
La Cassazione conclude: "l'art. 1669 c.c., è applicabile, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che presentino gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo".

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CASSAZIONE SEZIONI UNITE 27 MARZO 2017, N. 7756 - Garanzie su opere di manutenzione straordinaria



CASSAZIONE SEZIONI UNITE 27 MARZO 2017, N. 7756

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE CIVILE

                           
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:   
Dott. DI PALMA  Salvatore -  Primo Presidente f.f.  
Dott. AMOROSO  Giovanni -  Presidente di Sezione  
Dott. DIDONE  Antonio -  Presidente di Sezione  
Dott. TRAVAGLINO Giacomo  -  Presidente di Sezione  
Dott. NAPPI  Aniello -  Consigliere 
Dott. CRISTIANO  Magda -  Consigliere  
Dott. CHINDEMI   Domenico  -  Consigliere  
Dott. MANNA   Felice  -  rel. Consigliere  
Dott. BERRINO Umberto -  Consigliere  

ha pronunciato la seguente:       
                                   
SENTENZA

sul ricorso 4435/2013 proposto da: 
L.L.,  R.G.,  G.R.,  A.P.,  RO.LO., P.M.,  r.c., T.O., N.M.A.,  B.M., elettivamente domiciliati in ROMA,  presso lo studio dell'avvocato A. D'., che li rappresenta e difende, per procura speciale del notaio dott.  S.T. di Pesaro, rep. (OMISSIS) del 17/02/2016, in atti; 
- ricorrenti - 

CONTRO
SOCIETA'  & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,  presso lo studio dell'avvocato G. C., rappresentata e difesa dagli avvocati M. D. C. e C. C., per delega in calce al controricorso; 
- controricorrente - 

E CONTRO
F. S. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, EDILCENTRO S.R.L.; 
- intimati - 

avverso la sentenza n. 463/2012 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 12/07/2012; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA; 
uditi gli avvocati A. D.. e C. C.'; 
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
                  
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli odierni ricorrenti, partecipanti tutti al condominio di via (OMISSIS), convenivano in giudizio innanzi al locale Tribunale la società venditrice Fonte Sajano s.r.l. e la società P.F. e C. s.n.c., che su incarico di quest'ultima aveva eseguito sull'edificio interventi di ristrutturazione edilizia. Domandavano la condanna delle società convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni consistenti in un esteso quadro fessurativo esterno ed interno delle pareti del fabbricato ed altri gravi difetti di costruzione.
Nel resistere in giudizio entrambe le convenute chiamavano in causa la società che aveva eseguito gli intonaci, la Edilcentro s.r.l., per esserne tenute indenni.
Nella contumacia della società chiamata in causa, il Tribunale, ritenuta la ricorrenza di gravi difetti dell'opera, accoglieva la domanda e condannava le società convenute al pagamento della somma di Euro 71.503,50, a titolo di responsabilità per danni ex art. 1669 c.c..
Impugnata dalla P.F. e C. s.n.c., tale decisione era ribaltata dalla Corte d'appello di Ancona, che con sentenza pubblicata il 12.7.2012 rigettava la domanda. Richiamato il precedente di Cass. n. 24143/07, la Corte territoriale osservava che ai fini dell'applicazione dell'art. 1669 c.c., la costruzione di un edificio o di altra cosa immobile destinata a lunga durata costituisce presupposto e limite della responsabilità dell'appaltatore. E poichè nella specie erano stati eseguiti solo interventi di ristrutturazione edilizia (con cambiamento di destinazione d'uso da ufficio ad abitazione), comprendenti la realizzazione di nuovi balconi ai primi due piani, di una scala in cemento armato e di nuovi solai ai sottotetti, non si trattava della nuova costruzione di un'immobile, ma di una mera ristrutturazione. Di qui l'inapplicabilità della norma anzi detta.
La cassazione di questa sentenza è chiesta dagli odierni ricorrenti sulla base di un solo motivo.
Vi resiste con controricorso la P.F. & C. s.n.c..
La Fonte Sajano s.r.l. in liquidazione e la Edilcentro s.r.l. non hanno svolto attività difensiva.
La terza sezione civile di questa Corte, ravvisando un contrasto di giurisprudenza sulla riconducibilità all'art. 1669 c.c., anche delle opere edilizie eseguite su di un fabbricato preesistente, ha rimesso la causa al primo Presidente, che l'ha assegnata a queste Sezioni unite.
Entrambe le parti, ricorrente e controricorrente, hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce la "violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5". Espone che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che la ristrutturazione [anaci] edilizia di un fabbricato non possa rientrare nella previsione dell'art. 1669 c.c.; lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di motivare sull'entità dei lavori di ristrutturazione del fabbricato, nonchè sulla consistenza e sulla rilevanza dei vizi accertati dal c.t.u.; deduce che) rispetto al caso esaminato da Cass. n. 24143/07, quello in oggetto concerne interventi edilizi di carattere straordinario riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 1669 c.c.; e richiama, tra altre pronunce di questa Corte, Cass. n. 18046/12 per affermare che la ridetta norma è applicabile non solo alle nuove costruzioni, ma anche alle opere di ristrutturazione immobiliare e a quelle che siano comunque destinate ad avere lunga durata.
2. - Sotto quest'ultimo profilo, quello dell'ambito oggettivo coperto dall'art. 1669 c.c., l'ordinanza interlocutoria della terza sezione rileva un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte (precisamente all'interno della seconda sezione). E senza mostrare di voler prendere partito per l'una o l'altra tesi, quella che esclude o quella che afferma l'applicabilità dell'art. 1669 c.c., anche alle ristrutturazioni immobiliari, ritiene che emerga ad ogni modo un contrasto sui principi di diritto affermati, al di là delle possibili peculiarità "fattuali" delle singole situazioni esaminate.
2.1. - Sulla peculiare questione in oggetto anche la dottrina mostra di dividersi. Pacifica l'applicabilità dell'art. 1669 c.c., ai casi di ricostruzione o di costruzione di una nuova parte dell'immobile, come ad esempio la sopraelevazione, che è essa stessa una "nuova costruzione", prevale l'opinione dell'estensibilità della norma anche alle ipotesi di interventi di tipo manutentivo - modificativo che debbano avere una lunga durata nel tempo. Ciò sia nel caso in cui a seguito delle riparazioni o delle modifiche collassi l'intera e preesistente struttura immobiliare, indipendentemente dall'importanza in sè della parte riparata o modificata, sia ove la rovina o i gravi difetti riguardino direttamente quest'ultima. Ed escluse le riparazioni non di lunga durata, come quelle ordinarie, e quelle aventi ad oggetto parti strutturali anch'esse non destinate a conservarsi nel tempo, deve dunque ammettersi l'applicazione dell'art. 1669 c.c., nelle situazioni inverse. Si osserva da alcuni che, in definitiva, il problema è lo stesso che si presenta allorchè rovini o sia gravemente difettosa soltanto una porzione dell'originario edificio, visto che la stessa norma contempla anche l'ipotesi che l'immobile rovini "in parte". Non solo, ma si ipotizza che la soluzione inversa si presterebbe a dubbi di legittimità costituzionale, considerato che gli artt. 1667 e 1668 c.c., del pari riguardanti la responsabilità dell'appaltatore, si applicano ad opere consistenti in mere modificazioni o riparazioni, mentre l'art. 1669 c.c., restrittivamente inteso condurrebbe, irrazionalmente e in violazione dell'art. 3 Cost., ad applicare l'art. 1667 c.c., ancorchè l'opera consista, previa demolizione, in una ricostruzione totale o parziale, del tutto sovrapponibile ad una costruzione ex novo.
Minoritaria la tesi opposta, che rispetto alla disciplina degli artt. 1667 e 1668 c.c., ravvisa nell'art. 1669 c.c., una norma di carattere speciale. Si afferma che essa, insuscettibile di applicazione analogica, integri una garanzia vera e propria e una disposizione di favore per il committente, motivata dal fatto che nelle opere di lunga durata alcuni difetti possono presentarsi anche a distanza di molto tempo. L'art. 1669 c.c., riguarderebbe, per tale dottrina, le opere eseguite ex novo dalle fondamenta ovvero quelle dotate di propria autonomia in senso tecnico (come ad esempio una sopraelevazione).
3. - La giurisprudenza di questa Corte ha affrontato in maniera esplicita e diretta il tema di cui si discute solo in tre occasioni. O meglio in due, per le- - ragioni che seguono.
3.1. - La prima con sentenza n. 24143/07. Riferita ad un caso di opere d'impermeabilizzazione e pavimentazione del terrazzo condominiale d'un edificio preesistente, detta pronuncia ha osservato che l'art. 1669 c.c., delimita con una certa evidenza il suo ambito di applicazione alle opere aventi ad oggetto la costruzione di edifici o di altri beni immobili di lunga durata, ivi inclusa la sopraelevazione di un fabbricato preesistente, di cui ravvisa la natura di costruzione nuova ed autonoma. Non anche, però, le modificazioni o le riparazioni apportate ad un edificio o ad altre preesistenti cose immobili, da identificare a norma del'art. 812 c.c.. A tale conclusione è pervenuta attraverso l'interpretazione letterale della norma, laddove questa "raccorda il termine "opera" a quello di "edifici o di altre cose immobili, destinate per loro natura a lunga durata", per poi connettere e disciplinare le conseguenze dei vizi costruttivi della medesima opera, così significando che la costruzione di un edificio o di altra cosa immobile, destinata per sua natura a lunga durata, costituisce presupposto e limite di applicazione della responsabilità prevista in capo all'appaltatore". La conseguenza, conclude, è che ove non ricorra la costruzione d'un edificio o di altre cose immobili di lunga durata, ma un'opera di mera riparazione o modificazione su manufatti preesistenti, non è applicabile l'art. 1669 c.c., ma, ricorrendone le condizioni, le norme sulla garanzia ex art. 1667 c.c.. Infine, detta sentenza ha escluso che questa Corte Suprema abbia mai affrontato ex professo la questione, se non nella vigenza del c.c. del 1865, sotto l'art. 1639 (si tratta della sentenza n. 754 del 1934, la quale nell'escludere l'applicabilità della norma alla copertura con asfalto d'un lastrico solare, si limitò, in realtà, ad affermare unicamente che la norma "ha, come è comune insegnamento, carattere eccezionale, e non può perciò essere estesa fuori dei casi ivi preveduti della fabbricazione di un edificio o d'altra opera notabile": n.d.r.).
3.1.1. - In senso puramente adesivo è la n. 10658/15 (massimata in maniera del tutto conforme), avente ad oggetto lavori di consolidamento di una villetta preesistente che avevano provocato gravi fessurazioni su di un corpo di fabbrica aggiuntovi.
A ben vedere, tuttavia, la motivazione chiarisce che il giudice d'appello, ricondotta la fattispecie all'art. 1669 c.c., aveva escluso la responsabilità dell'appaltatore a tale titolo non essendovi prova che questi avesse indicato i lavori da eseguire, nè che fosse stato messo al corrente dei difetti strutturali che avevano determinato le lesioni riscontrate. Sicchè, in definitiva, la Corte territoriale aveva escluso sia il nesso eziologico tra le opere eseguite dall'appaltatore e i danni lamentati, sia una colpa di lui. Il consenso prestato a Cass. n. 24143/07 è frutto, dunque, di una considerazione svolta ad abundantiam rispetto alla ratio decidendi, basata su altro; il che rende dubbio che detto precedente possa effettivamente militare nell'ambito della tesi negativa.
3.2. - Di segno opposto la sentenza più recente, n. 22553/15, secondo cui risponde ai sensi dell'art. 1669 c.c., anche l'autore di opere realizzate su di un edificio preesistente, allorchè queste incidano sugli elementi essenziali dell'immobile o su elementi secondari rilevanti per la funzionalità globale. In quella fattispecie, le opere avevano riguardato lavori di straordinaria manutenzione presso uno stabile condominiale, consistiti nel rafforzamento dei solai e delle rampe delle scale (queste ultime ricostruite completamente).
Nel darsi carico dei due precedenti massimati di segno contrario all'avviso espresso, detta sentenza ravvisa una "diversa valutazione complessiva delle emergenze fattuali", più che un "contrasto sincrono di giurisprudenza". Afferma, quindi, che la lettura della norma giustifica una diversa impostazione ermeneutica, "perchè non a caso il legislatore discrimina tra edificio o altra cosa immobile destinata a lunga durata, da un lato, e opera, dall'altro. L'opera cui allude la norma non si identifica necessariamente con l'edificio o con la cosa immobile destinata a lunga durata, ma ben può estendersi a qualsiasi intervento, modificativo o riparativo, eseguito successivamente all'originaria costruzione dell'edificio, con la conseguenza che anche il termine compimento, ai fini della delimitazione temporale decennale della responsabilità, ha ad oggetto non già l'edificio in sè considerato, bensì l'opera, eventualmente realizzata successivamente alla costruzione dell'edificio". Ha osservato, inoltre, che "l'etimologia del termine costruzione non necessariamente deve essere ricondotta alla realizzazione iniziale del fabbricato, ma ben può riferirsi alle opere successive realizzate sull'edificio pregresso, che abbiano i requisiti dell'intervento costruttivo". Pertanto, anche "gli autori di tali interventi di modificazione o riparazione possono rispondere ai sensi dell'art. 1669 c.c., allorchè le opere realizzate abbiano una incidenza sensibile sugli elementi essenziali delle strutture dell'edificio ovvero su elementi secondari od accessori, tali da compromettere la funzionalità globale dell'immobile stesso". Per contro, prosegue la sentenza, "nessun valore può essere attribuito con riguardo alla responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., alle classificazioni urbanistiche predisposte dal legislatore al diverso fine del recupero di manufatti preesistenti: la differenza dei parametri di riferimento giustifica l'integrale responsabilità dell'appaltatore sia in presenta di interventi di manutenzione straordinaria sia in ipotesi di manutenzione ordinaria ai sensi della L. n. 457 del 1978, art. 31".
3.3. - Invece, Cass. n. 18046/12, richiamata tra altre nel motivo di ricorso, non pare prendere posizione nell'un senso piuttosto che nell'altro, sebbene in quel caso fosse sul tappeto, perchè dedotta dalla ricorrente venditrice - (ri)costruttrice, la differenza tra l'imperfetta realizzazione di immobili di nuova costruzione, rientrante nell'art. 1669 c.c., e i difetti di specifici lavori di ristrutturazione, che sosteneva non riconducibili alla norma. In detta sentenza, infatti, questa Corte ha ritenuto la censura non accoglibile in parte per difetto di autosufficienza, e in parte perchè la pronuncia impugnata faceva riferimento all'inadeguatezza sia dei lavori di completa ristrutturazione compiuti dai venditori a stregua della concessione, sia di quelli di rifinitura, mentre le censure della ricorrente attenevano alla configurabilità, affermata dalla Corte territoriale, della violazione dell'art. 1669 c.c., in relazione solo a tali ultimi lavori.
4. - Queste Sezioni unite aderiscono all'orientamento meno restrittivo, ritenendolo sostenibile sulla base di ragioni d'interpretazione storico-evolutiva, letterale e teleologica.
4.1. - In primo luogo vale premettere e chiarire che anche opere più limitate, aventi ad oggetto riparazioni straordinarie, ristrutturazioni, restauri o altri interventi di natura immobiliare, possono rovinare o presentare evidente pericolo di rovina del manufatto, tanto nella porzione riparata o modificata, quanto in quella diversa e preesistente che ne risulti altrimenti coinvolta per ragioni di statica. L'attenzione va, però, soffermata principalmente sull'ipotesi dei "gravi difetti", sia perchè confinaria rispetto al regime ordinario degli artt. 1667 e 1668 c.c., sia per il rilievo specifico che i "gravi difetti" assumono nel caso in oggetto, sia per le ragioni di carattere generale che emergeranno più chiaramente di seguito.
4.2. - Innumerevoli altre volte la giurisprudenza di questa Corte, pur non esaminando in maniera immediata e consapevole la questione in esame, si è occupata dell'art. 1669 c.c., presupponendone (per difetto di contrasto fra le parli o per altre ragioni) l'applicabilità anche in riferimento ad opere limitate. Ed è pervenuta a soluzioni applicative di detta norma che appaiono poter prescindere dalla necessità logica di un'edificazione ab imo o di una costruzione ex novo.
Si è ritenuto, infatti, che sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.) purchè tali da compromettere la funzionalità globale dell'opera stessa e che, senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con interventi di manutenzione ordinaria ai sensi della L. n. 457 del 1978, art. 31, e cioè con "opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici" o con "opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti" (sentenze nn. 1164/95 e 14449/99; in senso del tutto analogo e con riferimento a carenze costruttive anche di singole unità immobiliari, v. n. 8140/04, che ha ritenuto costituire grave difetto lo scollamento e la rottura, in misura percentuale notevole rispetto alla superficie rivestita, delle mattonelle del pavimento dei singoli appartamenti; da premesse conformi procedono le nn. 11740/03, 81/00, 456/99, 3301/96 e 1256/95; di un apprezzabile danno alla funzione economica o di una sensibile menomazione della normale possibilità di godimento dell'immobile, in relazione all'utilità cui l'opera è destinata, parlano le sentenze nn. 1393/98, 1154/02, 7992/97, 5103/95, 1081/95, 3644/89, 6619/88, 6229/83, 2523/81, 1178/80, 839/80, 1472/75 e 1394/69).
Esemplificando, sono stati inquadrati nell'ambito della norma in oggetto i gravi difetti riguardanti: la pavimentazione interna ed esterna di una rampa di scala e di un muro di recinzione (sentenza n. 2238/12); opere di pavimentazione e di impiantistica (n. 1608/00); infiltrazioni d'acqua, umidità nelle murature e in generale problemi rilevanti d'impermeabilizzazione (nn. 84/13, 21351/05, 117/00, 4692/99, 2260/98, 2775/97, 3301/96, 10218/94, 13112/92, 9081/92, 9082/91, 2431/86, 1427/84, 6741/83, 2858/83, 3971/81, 3482/81, 6298/80, 4356/80, 206/79, 2321/77, 1606/76 e 1622/72); un ascensore panoramico esterno ad un edificio (n. 20307/11); l'inefficienza di un impianto idrico (n. 3752/07); l'inadeguatezza recettiva d'una fossa biologica (n. 13106/95); l'impianto centralizzato di riscaldamento (nn. 5002/94, 7924/92, 5252/86 e 2763/84); il crollo o il disfacimento degli intonaci esterni dell'edificio (nn. 6585/86, 4369/82 e 3002/81, 1426/76); il collegamento diretto degli scarichi di acque bianche e dei pluviali discendenti con la condotta fognaria (n. 5147/87); infiltrazioni di acque luride (n. 2070/78).
Se ne ricava, inconfutabile nella sua oggettività, un dato di fatto.
Nell'economia del ragionamento giuridico sotteso ai casi sopra menzionati, che fa leva sulla compromissione del godimento dell'immobile secondo la sua propria destinazione, è del tutto indifferente che i gravi difetti riguardino una costruzione interamente nuova. La circostanza che le singole fattispecie siano derivate o non dall'edificazione primigenia di un fabbricato non muta i termini logico-giuridici dell'operazione ermeneutica compiuta in ormai quasi mezzo secolo di giurisprudenza, perchè non preordinata al (nè dipendente dal) rispetto dell'una o dell'altra opzione esegetica in esame. Spostando l'attenzione sulle componenti non strutturali del risultato costruttivo e sull'incidenza che queste possono avere sul complessivo godimento del bene, la giurisprudenza ha mostrato di porsi dall'angolo visuale degli elementi secondari ed accessori. Questo non implica di necessità propria che si tratti della prima realizzazione dell'immobile, essendo ben possibile che l'opus oggetto dell'appalto consista e si esaurisca in questi stessi e soli elementi. Ferma tale angolazione, a fortiori deve ritenersi che ove l'opera appaltata consista in un intervento di più ampio respiro edilizio (come, appunto, una ristrutturazione), quantunque non in una nuova costruzione, l'art. 1669 c.c., sia ugualmente applicabile.
In conclusione, considerare anche gli elementi "secondari" ha significato distogliere il focus dal momento "fondativo" dell'opera per direzionarlo sui "gravi difetti" di essa; per desumere i quali è stato necessario indagare altro, vale a dire l'aspetto funzionale del prodotto conseguito.
5. - Come la previsione dei "gravi difetti" dell'opera sia il risultato d'un progressivo allontanamento del precetto dal suo nucleo originario, lo dimostra la storia della norma.
Derivata dall'art. 1792 del codice napoleonico (il quale stabiliva che "Si l'edifice construit a prix fait, perit en tout ou en partie par le vice de la construction, meme par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont roonsables pendant dix ans"), essa così recitava sotto l'art. 1639 c.c. del 1865: "Se nel corso di dieci anni dal giorno in cui fu compiuta la fabbricazione di un edificio o di altra opera notabile, l'uno o l'altra rovina in tutto o in parte, o presenta evidente pericolo di rovinare per difetto di costruzione o per vizio del suolo, l'architetto e l'imprenditore ne sono responsabili". Rispetto all'ascendente francese, la norma aveva, dunque, aggiunto un quid pluris (cioè le altre opere notabili e il pericolo di rovina). Ma - si noti - aveva mantenuto inalterato il soggetto della seconda proposizione subordinata ("...l'uno o l'altra..."), cioè l'edificio, cui appunto aveva aggiunto "altra opera notabile".
Un ulteriore e consapevole passo in avanti è stato operato dal codice civile del 1942, il quale prevede che quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purchè sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Si legge nella relazione del Guardasigilli (par. 704): "Innovando poi al codice del 1865 si è creduto di non dover limitare la sfera di applicazione della norma in questione alle sole ipotesi di rovina di tutto o parte dell'opera o di evidente pericolo di rovina, ma si è estesa la garanzia anche alle ipotesi in cui l'opera presenti gravi difetti. Naturalmente questi difetti devono essere molto gravi, oltre che riconoscibili al momento del collaudo, e devono incidere sempre sulla sostanza e sulla stabilità della costruzione, anche se non minacciano immediatamente il crollo di tutta la costruzione o di una parte di essa o non importano evidente pericolo di rovina. Non vi è dubbio che la giurisprudenza farà un'applicazione cauta di questa estensione, in conseguenza del carattere eccezionale della responsabilità dell'appaltatore". (Il riferimento alla riconoscibilità dei gravi difetti al momento del collaudo è, ad evidenza, un fuor d'opera. Concessa per un decennio, la garanzia ex art. 1669 c.c. copre anche e soprattutto i gravi difetti che si manifestino soltanto in progresso di tempo).
Come si è visto, però, la postulata eccezionalità dell'art. 1669 c.c., non è valsa ad arginarne l'applicazione. Chiamata a dotare il sintagma "gravi difetti" di un orizzonte di senso, la giurisprudenza ha ovviamente seguito l'unica strada percorribile, quella di stemperare la vaghezza del concetto giuridico al calore dei fatti.
5.1. - Il mutamento di prospettiva nel codice del 1942 è evidente per due ragioni. La prima, d'ordine logico, è che la nozione di "gravi difetti" per la sua ampiezza è omogenea a qualunque opera, edilizia e non, per cui meglio si presta al riferimento, del pari generico, alle altre cose immobili. In secondo luogo, e l'argomento è di indole letterale, mentre nel testo del 1865 il soggetto della seconda proposizione subordinata era l'edificio o altra opera notabile ("l'uno o l'altra"), nella frase che vi corrisponde nell'art. 1669 c.c., il soggetto diviene "l'opera", nozione che rimanda al risultato cui è tenuto l'appaltatore (art. 1655 c.c.). E dunque qualsiasi opera su di un immobile destinato a lunga durata, a prescindere dal fatto che, ove di natura edilizia, essa consista o non in una nuova fabbrica.
Ben si comprende, allora, che nell'ampliare il catalogo dei casi di danno rilevante ai sensi dell'art. 1669 c.c., l'aggiunta dei "gravi difetti" ha comportato per trascinamento l'estensione dell'area normativa della disposizione, includendovi qualsiasi opera immobiliare che (per traslato) sia di lunga durata e risulti viziata in grado severo per l'inadeguatezza del suolo o della costruzione. Ne è seguita, coerente nel suo impianto complessivo, l'interpretazione teleologica fornita dalla giurisprudenza, che è andata oltre l'originaria visione dell'art. 1669 c.c., come norma di protezione dell'incolumità pubblica, valorizzando la non meno avvertita esigenza che l'immobile possa essere goduto ed utilizzato in maniera conforme alla sua destinazione.
Completano e confermano la validità di tale esito ermeneutico, l'irrazionalità (non conforme ad un'interpretazione costituzionalmente orientata) di un trattamento diverso tra fabbricazione iniziale e ristrutturazione edilizia, questa non diversamente da quella potendo essere foriera dei medesimi gravi pregiudizi; e la pertinente osservazione (v. la richiamata sentenza n. 22553/15) per cui costruire, nel suo significato corrente (oltre che etimologico) implica non l'edificare per la prima volta e dalle fondamenta, ma l'assemblare tra loro parti convenientemente disposte (cum struere, cioè ammassare insieme).
6. - Così ricomposta (la storia e) l'esegesi della norma, il vincolo letterale su cui l'interpretazione restrittiva dell'art. 1669 c.c. pretende di fondarsi perde la propria base logico-giuridica. Infatti, riferire l'opera alla "costruzione" e questa a un nuovo fabbricato, inteso quale presupposto e limite della responsabilità aggravata dell'appaltatore (come ritiene Cass. n. 24143/07), non sembra possibile proprio dal punto di vista letterale.
Si noti che nel testo della norma il sostantivo "costruzione" rappresenta un nomen actionis, nel senso che sta per "attività costruttiva"; e non potrebbe essere altrimenti, visto che se esso valesse (come mostra d'intendere la sentenza appena citata) quale specificazione riduttiva del soggetto (l'opera) della (terza, nel testo vigente) proposizione subordinata, si avrebbe una duplicazione di concetti ad un tempo inutile e fuorviante. Inoltre, il supposto impiego sinonimico di "costruzione" quale nuovo edificio, porterebbe a intendere la norma come se affermasse che l'opera può rovinare per difetto suo proprio.
Lettura criptica, questa, che restituirebbe inalterato all'interprete il problema ermeneutico, dovendosi stabilire cosa sia il vizio proprio di un'opera; salvo convenire che esso è quello che deriva (da un vizio del suolo o) dal difetto di costruzione, così confermandosi che quest'ultimo sostantivo allude, appunto, all'attività dell'appaltatore.
Non senza aggiungere che supponendo la tesi qui non condivisa, a) sarebbe stato ben più logico un diverso incipit della norma (e cioè, "Quando si tratta (della costruzione) di edifici..."); e b) il termine "costruzione" risulterebbe irriferibile agli altri immobili di lunga durata, pure contemplati dall'art. 1669 c.c., per i quali, paradossalmente, questa sarebbe applicabile solo se rovina, evidente pericolo di rovina o gravi difetti dipendessero da vizio del suolo, cioè da una soltanto delle due cause ivi indicate (e, per soprammercato, proprio quella che naturaliter fa pensare alle opere murarie).
Ancora. Incentrando l'interpretazione dell'art. 1669 c.c., sul concetto di "costruzione" quale nuova edificazione, diverrebbe (se non automatico, almeno) spontaneo il rinvio al concetto normativo di costruzione così come elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di distanze. E, in effetti, Cass. n. 24143/07 sembra presupporlo lì dove afferma (cosa in sè condivisibile) che la norma in commento ricomprende la sopraelevazione, la quale è costruzione nuova ed autonoma rispetto all'edificio sopraelevato. Ma è una tematica del tutto estranea, quella dell'art. 873 c.c. e ss., il rimando alla quale sortirebbe effetti contraddittori e inaccettabili anche per la tesi seguita dal citato precedente, sol che si consideri che ai fini delle distanze è costruzione un balcone (v. sentenza n. 18282/16), ma non la ricostruzione fedele, integrale e senza variazioni plano-volumetriche di un edificio preesistente (v. ordinanza S.U. n. 21578/11 e sentenza n. 3391/09).
6.1. - Non meno controvertibile l'altro argomento - la specialità o l'eccezionalità della norma - utilizzato dall'interpretazione restrittiva dell'art. 1669 c.c., per escluderne l'applicazione analogica.
In disparte il fatto che (i) solo di specialità potrebbe trattarsi, nel senso che la responsabilità aggravata prevista da detta disposizione è speciale rispetto al regime ordinario del risarcimento del danno per colpa ai sensi dell'art. 1668 c.c., comma 1; che (ii) tale specialità si è già attenuata fortemente allorchè la giurisprudenza di questa Corte ha ammesso, oltre all'azione risarcitoria, quella di riduzione del prezzo, di condanna specifica all'eliminazione dei difetti dell'opera e di risoluzione, che costituiscono il contenuto della garanzia ordinaria cui è tenuto l'appaltatore (per l'affermativa, che sembra ormai consolidata, cfr. nn. 815/16, 8140/04, 8294/99, 10624/96, 1406/89 e 2763/84; contra, le più risalenti sentenze nn. 2954/83, 2561/80 e 1662/68); e che (iii) l'analogia serve a disciplinare ciò che non è positivizzato, non a riposizionare i termini di una regolamentazione data; tutto ciò a parte, quanto fin qui considerato dimostra come l'art. 1669 c.c., includa a pieno titolo gli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata, la cui potenziale incidenza tanto sulla rovina o sul pericolo di rovina quanto sul normale godimento del bene non opera in modo dissimile dalle ipotesi di edificazione ex novo. Pertanto, la pur indubbia specialità della protezione di lunga durata accordata al committente (protezione che resiste anche al collaudo: cfr. Cass. nn. 7914/14, 1290/00 e 4026/74), non interferisce con la questione in oggetto.
7. - Poco o punto rilevante, e dunque non decisiva ai fini in esame, la natura extracontrattuale della responsabilità ex art. 1669 c.c. - con carattere di specialità rispetto alla previsione generale dell'art. 2043 c.c. - costantemente affermata dalla giurisprudenza (tanto che Cass. nn. 4035/17 e 1674/12 hanno escluso che la relativa controversia possa rientrare nell'ambito della clausola che si limiti a compromettere in arbitri le liti nascenti da un contratto d'appalto). Tutt'altro che monolitica, invece, è al riguardo la dottrina.
Ammessa anche dalle sentenze nn. 24143/07 e 10658/15, che come detto escludono l'applicazione dell'art. 1669 c.c., alle ipotesi di riparazioni o modificazioni, la tesi della natura extracontrattuale di detta responsabilità; qualificata come ex lege (cfr. Cass. n. 261/70 e il brano della relazione al c.c. del 1942 riportato supra al paragrafo 5) e prevista per ragioni di ordine pubblico e di tutela dell'incolumità personale dei cittadini, quindi, inderogabile e irrinunciabile (v. Cass. n. 81/00), ha anch'essa origini remote, essendo stata altrettanto costantemente affermata dalla giurisprudenza sotto l'impero del c.c. del 1865 a partire dagli anni venti del XX secolo. Ciò allo scopo di riconoscere l'azione risarcitoria anche agli acquirenti del costruttore-venditore, essendo invalsa già in allora, con lo sviluppo delle attività edilizie, l'unificazione delle due figure.
7.1. - Ai limitati fini che qui rilevano può solo osservarsi che, come sopra detto, la categoria dei gravi difetti tende a spostare il baricentro dell'art. 1669 c.c., dall'incolumità dei terzi alla compromissione del godimento normale del bene, e dunque da un'ottica pubblicistica ed aquiliana ad una privatistica e contrattuale. Oltre a ciò, va considerata la maggior importanza che sul tema della tutela dei terzi ha assunto, invece, l'esperienza dell'appalto pubblico; l'espresso riconoscimento dell'azione anche agli aventi causa del committente (i quali possono agire anche contro il costruttore-venditore: fra le tante, v. Cass. nn. 467/14, 9370/13 e 2238/12 e 4622/02), il che ha privato del suo principale oggetto la teoria della responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c.; i più recenti approdi della dottrina sull'efficacia ultra partes del contratto; e - da ultima, ma non ultima - la possibilità che tale efficacia operi in favore dei terzi nei casi previsti dalla legge (art. 1372 cpv. c.c.). Tutto ciò rende ormai meno attuale il tema della natura extracontrattuale della responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., che se non ha esaurito la propria funzione storica (per difetto di rilevanza non è questa la sede per appurarlo), di sicuro ha perso l'originaria centralità che aveva nell'interpretazione della norma.
8. - Per le considerazioni svolte l'unico motivo di ricorso deve ritenersi fondato. Consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Ancona, che nel decidere il merito si atterrà al seguente principio di diritto: "l'art. 1669 c.c., è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo".
9. - Al giudice di rinvio è rimessa, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 3, anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Ancona, che provvederà anche sulle spese di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017
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lunedì 1 febbraio 2016

Il contratto di appalto di realizzazione di opere edili negli immobili e la responsabilità penale del sindaco



Sentenza C.Cass. 46400/2015

Il contratto d’appalto nella normativa di sicurezza sul lavoro.

Il contratto di appalto si differenzia da quello di vendita poiché nel primo (art. 1655 c.c.) l’imprenditore per un compenso mette a disposizione del committente la sua compagine aziendale per
realizzare un’opera o un servizio con l’apporto di capitale, di esperienza tecnica e di lavoro, mentre nel secondo (art. 1470 c.c.) vi è soltanto il trasferimento della proprietà di un bene mobile od immobile verso il corrispettivo di un prezzo. Lo sviluppo della tecnologia ha comportato la realizzazione di opere e di servizi sempre più complessi in cui si succede l’opera di diversi imprenditori, professionisti e tecnici per cui, al fine di tutelare l’incolumità dei lavoratori, l’art. 7 del d.lvo 19/9/1994 n. 626 ha imposto al committente ed agli imprenditori che intervengono nel contratto di appalto gli obblighi della reciproca informazione sulle attività svolte e di coordinamento nelle stesse al fine di ridurre i rischi interferenziali i quali spesso cagionano gravi lesioni ai lavoratori impiegati.
Nei confronti del committente e degli imprenditori interessati al contratto di appalto l’intervento finalizzato a ridurre tali rischi è stato reso più pregnante ed incisivo attraverso una riformulazione dell’art. 7 del d.lvo n. 626/1994 operata dapprima dalla legge finanziaria 2007, poi dall’art. 3 della legge 3/8/2007 n. 123 ed infine dall’art. 26, comma terzo, quarto e quinto, del d.lvo 9/4/2008 n. 81 (modificato dal d.lvo n. 106/2009) per il quale nel contratto di appalto: - il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento tra le imprese incaricate elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze e tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera nei casi previsti dall’art. 26 (ad esempio lavori non intellettuali, lavori da eseguirsi ad oltre due metri di altezza, che durino oltre due giorni, oppure nelle condizioni di pericolosità contemplate dall’allegato XI tra cui si annoverano i lavori che espongono i lavoratori al rischio di caduta dall’alto da un’altezza superiore a due metri o i lavori in prossimità di linee elettriche in aree con conduttori nudi in tensione).
Notasi che qualora non venga redatto il documento di valutazione dei rischi e il contratto di appalto sia comunque messo in opera il committente e l’appaltatore rispondono della contravvenzione prevista e punita dagli articoli 17 e 55, comma primo lettera a), del d.lvo n. 81/2008, sanzionata con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, ed il contratto di appalto è nullo, ai sensi dell’art. 1418, primo comma, c.c., per contrarietà alle norme imperative (ovvero comminanti sanzioni penali).
Aggiungasi che in detta materia deve parimenti citarsi il disposto dell’art. 1374 del codice civile per il quale il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità. Ne consegue che nel contratto di appalto tecnologico il disposto dell’art. 26 del d.lvo n. 81/2008 diventa necessariamente, al di là delle citate conseguenze in caso di violazione della sua disciplina, oggetto normativo del contratto stesso. Inoltre le previsioni della nullità civile dei relativi contratti e come sopra formulate rendono particolarmente incisiva la disciplina del predetto art. 26, poiché le controversie civili tra le parti sono statisticamente più diffuse e ricorrenti della contestazione del reato e della conseguente promozione dell’azione penale ad opera della pubblica accusa. In materia di appalto può citarsi le seguente giurisprudenza:
- a) la sentenza n. 18998 del 27/3/2009 della S.C. relativa alla parificazione, anche nel contratto di appalto, della tutela della sicurezza dei lavoratori autonomi e subordinati. tra l’altro detta sentenza afferma che: “la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore non solo dai rischi derivanti da incidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire dalle sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle istruzioni o prassi raccomandate, perché connesse allo svolgimento delle attività lavorative.”
- b) la sentenza C.Cass. Pen, Sez. 4, Sent. n.18998 del 27/3/2009, dep. il 6/5/2009 che si orienta per un’interpretazione assai estesa della normativa di sicurezza sul lavoro. Invero il caso trattato riguardava un imprenditore che aveva commissionato ad un lavoratore autonomo la pulizia delle gronde poste sul tetto del suo stabilimento e che poi cadeva, da un’altezza di otto metri, al suolo e decedeva. La Corte di Appello confermava la sentenza di condanna dell’imprenditore il quale veniva riconosciuto colpevole di omicidio colposo e di violazione della normativa di sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (articoli 70 e 77 del DPR n. 164/1956) in quanto non aveva predisposto idonei sottopalchi di protezione o elementi di ripartizione del carico sopra il tetto del capannone del suo stabilimento.
- c) la sentenza n. 14440 del 5/3/2009 della S.C. relativa al contratto di appalto negli ascensori. la quale sostiene che non appare giuridicamente configurabile un concorso di colpa del lavoratore nel caso di violazione, da parte di altre persone, di norme espressamente dirette a prevenire proprio le conseguenze di tali suoi comportamenti colposi;
- d) la sentenza della C. Cass. n. 37480 del 1.7.2009 sulla responsabilità erga omnes del committente sotto il profilo della tutela dei lavoratori. In particolare la giurisprudenza prevalente (C.Cass. Pen., sez. 4, Sent. 37480 del 1/7/2009, dep. il 25/9/2009, Rv. 242575) afferma che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro la responsabilità dell’appaltatore non esclude quella del committente che è corresponsabile qualora l’evento si ricolleghi causalmente ad una sua omissione colposa.

L’obbligo civile del committente e dell’appaltatore di cooperare per attuare la sicurezza sul lavoro.

Si afferma ( C. Cass. Pen. IV Sezione, Sent. n. 39388 del 2005 e Sent. n. 41815 del 30/9/2008, dep. 7/11/2008) che l’art. 7 del d.lvo n. 626/1994 impone un obbligo di cooperazione tra il datore di lavoro appaltante e l’appaltatore per quanto riguardi l’osservanza delle misure di prevenzione e di protezione e pertanto la stessa norma può fondare una responsabilità civile dell’appaltante per gli infortuni incorsi a persone che a lui non dipendono. Ma per sostenere tale responsabilità è necessario che dette persone si siano trovate, per qualsiasi ragione, ad operare sul luogo di lavoro e che vi sia stato l’affidamento delle opere appaltate all’interno dell’azienda del committente, ovvero dell’unità produttiva di pertinenza del committente. Invero l’art. 26 del d.lvo n. 81/2008 prevede, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno dell’azienda del committente o di una singola unità produttiva della stessa, l’obbligo dell’appaltante di verificare l’idoneità professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori da compiere; di fornire agli stessi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui andranno ad operare; di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione; di coordinare gli interventi anche al fine di eliminare i pericoli dovuti alle interferenze tra i lavori affidati alle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva, a tal fine elaborando un unico documento di valutazione dei rischi.

La Circolare ministeriale n. 5 del 11.2.2011 sul contratto di appalto.

Gli argomenti relativi alle responsabilità giuridiche inerenti il contratto di appalto hanno formato oggetto della Circolare n. 5 emanata il 11.2.2011 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che nella parte inerente la sicurezza sul lavoro ha estremamente valorizzato il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI). In particolare nella circolare si afferma quanto segue:
“La declinazione più puntuale delle misure di prevenzione e protezione incidenti sulla attività lavorativa oggetto dell’appalto viene realizzata mediante l’elaborazione di uno specifico documento che formalizza tutta l’attività di cooperazione, coordinamento e informazione reciproca alle imprese coinvolte ai fini della eliminazione ovvero della redazione dei possibili rischi legati alla interferenza delle diverse lavorazioni. E’ questa, infatti, la logica del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), che estende la stessa logica del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) previsto per i cantieri temporanei e mobili (Titolo IV del d.lvo n. 81/2008) a tutti i settori di attività, con l’obiettivo di lasciare una traccia precisa e puntuale delle attività prevenzionistiche poste in essere da tutti i soggetti che, a qualunque titolo, interagiscono nell’appalto.
Il DUVRI, elaborato a cura del committente/datore di lavoro, racchiude le linee guida operative che devono essere seguite dalle imprese e dai lavoratori autonomi coinvolti nelle attività oggetto di appalto, con la sola eccezione dei servizi di natura intellettuale, delle mere forniture di materiali o attrezzature e dei lavori o servizi di durata non superiore a due giorni, sempre che gli stessi non comportino i rischi indicati dall’art. 26, comma 3bis, del d.lvo n. 81/2008. Nel contratto di appalto, come già ricordato, vanno anche identificati i costi relativi alla realizzazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, a pena di nullità del contratto stesso come espressamente previsto dall’art. 26, comma quinto, del d.lvo n. 81/2008. Ai dati relativi ai costi delle sicurezza hanno accesso i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente
più rappresentative a livello nazionale.” Assai rilevante per assicurare la sicurezza dei lavoratori nel contratto di appalto è l’analisi dell’idoneità tecnico – professionale delle imprese coinvolte nelle lavorazioni. A tal riguardo la circolare sostiene il seguente principio:
“Sul punto occorre segnalare quanto stabilito dall’art. 26, comma primo lettera a), del d.lvo n. 81/2008 che, nelle more della emanazione di uno specifico DPR che definirà il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all’art. 27 del Testo Unico, richiede una autocertificazione della impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi relativa al possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale. Una previsione più incisiva è, invece, quella dell’art. 27, comma 1 –bis, del d.lvo n. 81/2008 relativa al settore delle imprese edili, cioè quelle inquadrate come tali ai fini previdenziali, che introduce uno strumento idoneo a consentire la continua verifica delle idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, con particolare riferimento alla assenza di violazioni della disciplina prevenzionistica e ai requisiti di formazione previsti. Si tratta del c.d. meccanismo della patente a punti che prevede la decurtazione di un punteggio predeterminato in relazione all’accertamento di violazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, fino ad arrivare ad un vero e proprio divieto di continuare ad operare nel settore edile in caso di azzeramento del punteggio. Tale meccanismo opererà una volta che verrà completata la predisposizione del citato DPR sulla qualificazione delle imprese in avanzata fase istruttoria.” Inoltre la circolare ribadisce quanto affermato dall’art. 26, comma ottavo, del d.lvo n. 81/2008 ovvero dell’obbligo, esteso a tutto il personale occupato dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici coinvolte negli appalti in qualunque settore ed ai lavoratori autonomi, di essere muniti di una apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Al riguardo la circolare ribadisce: “Da ultimo, con la previsione di cui all’art. 5 della legge n. 136/2010, si è previsto che la tessera di riconoscimento deve contenere, oltre gli elementi già specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (ovvero la data di rischiata di autorizzazione di subappalto rispetto alla quale si è formato il silenzio – assenso), mentre la tessera dei lavoratori autonomi deve contenere anche l’indicazione del committente.” Per quanto riguarda la responsabilità del committente in caso di infortunio sul lavoro la circolare precisa:
“Al fine di rafforzare la tutela economica dei lavoratori coinvolti nell’appalto, la disposizione di cui all’art. 26, comma quarto, del d.lvo n. 81/2008 prevede una responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori per gli eventuali danni riportati dai lavoratori in conseguenza degli infortuni sul lavoro non indennizzati dall’INAIL. La disposizione è di particolare rilievo proprio in quanto, in precedenza, in caso di inadempienza del datore di lavoro a fronte dell’obbligo risarcitorio, il lavoratore non poteva avere soddisfazione del suo credito e ciò di fatto penalizzava i dipendenti delle imprese di medie dimensioni e meno strutturate.”

La responsabilità del committente e del subappaltatore nel contratto di appalto e la sentenza C. Cass. 31304/2013

Il d.lvo 9/4/2008 n. 81, modificato dal d.lvo n. 106/2009, recepisce all’art. 16 il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla delega di responsabilità affermando quanto segue: “La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni
delegate.
Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma quarto. “Non sono delegabili (art. 17) le seguenti attività proprie e assolutamente tipiche del datore di lavoro:
- la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento previsto dall’articolo 28;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Contraltare al principio della delega di responsabilità è la previsione, anche essa di origine giurisprudenziale, contenuta nell’art. 299 del testo unico, dell’esercizio di fatto di poteri direttivi, per la quale le posizioni di garanzia rivestite dal datore di lavoro, dal suo delegato e dal suo preposto gravano altresì sul soggetto il quale, pur essendo sprovvisto di regolare investitura da parte del primo soggetto, eserciti in concreto i poteri giuridici relativi a detti soggetti.
La giurisprudenza (C.Cass. pen., Sez. 4, sent. n. 31304 del 19.4.2013, dep. il 22.7.2013) sviluppa il tema della responsabilità penale del committente e del subappaltatore enunciando i seguenti principi.
“Nella giurisprudenza di legittimità la responsabilità del committente viene derivata dalla violazione di alcuni obblighi specifici, quali l’informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro e la cooperazione nell’apprestamento di misure di protezione e prevenzione, ritenendosi che resti ferma la responsabilità dell’appaltatore per l’inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti (Sez. 3, n. 6884 del 18.11.2008 –dep. 18.2.2009, Rappa, Rv. 242735). Ribadito il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, tanto in capo al datore di lavoro (di regola l’appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) che del committente, si è anche richiamata la necessità che tale principio non conosca un’applicazione automatica, "non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori". Ne consegue che, ai fini della configurabilità della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l‘esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo. (Sez. 4, n. 3563 del 18.1.2012, dep. il
30.1.2012, Marangio e altri, RV 25672).
Ciò posto, va ricordato che l’art. 8 d.lvo 494/1996 impone ai datori di lavoro delle imprese esecutrici di osservare, durante l’esecuzione dell’opera, le misure generali di tutela di cui all’art. 3 d.lvo n.626/1994; tra queste, nella presente sede mette conto menzionare in particolare le misure di protezione individuate di cui alla lettera o) del comma 1 dell’art. 3 cit. Ancora: tra gli obblighi che l’art. 9 d.lvo n. 494/1996 pone in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici (quindi di tutte coloro che eseguono parte dei lavori, comprese le subappaltatrici) vi è quello di redigere il piano di sicurezza, che equivale al documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 4 d.lvo n. 626/1994 ( si veda il richiamo operato dall’art. 2, comma 1 f - ter d.lvo n. 494/1996 all’art. 4 d.lvo n. 626/1994). Il suo contenuto è quindi ricavabile da tal ultima previsione. Il datore di lavoro di impresa esecutrice deve pertanto valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed individuare le misure di prevenzione e protezione ed i dispositivi di protezione individuali la cui necessaria adozione è stata definita attraverso la valutazione dei rischi.
E’ principio pacifico che la presenza di più imprese esecutrici non comporta il trasferimento o l’accentramento di siffatto obbligo in capo ad una sola delle più imprese; ognuna di queste è tenuta a redigere un proprio P.O.S. (Cass., sez. 4, n. 43111 del 9.9.2008, Cupidi e altri,, rv. 241369); le ragioni di ciò sono di immediata intuibilità, posto che siffatto documento equivale al documento di valutazione dei rischi, già sopra evocato. Già quanto sin qui espresso rende evidente che il datore di lavoro subappaltatore non può in nessun caso ritenersi esente dall’obbligo di redigere il POS, nell’ambito del quale andavano quindi previste le misure contro il rischio di caduta dall’alto.
La sentenza quindi enuncia il presente importante principio di diritto:
“L’adempimento degli obblighi di sicurezza deve precedere sempre l’esecuzione dei lavori e nel caso
del subappaltatore deve necessariamente precedere l’inizio di ogni lavoro, poiché diversamente sarebbe impossibile dare attuazione all’obbligo di cooperazione tra i datori di lavoro che è prescritto dall’art. 8 cit. tra le misure generali di tutela. Proprio la previsione di tal ultimo obbligo chiarisce che lo stesso POS deve contemplare la presenza, contestuale o successiva, di altre imprese esecutrici, onde individuare gli atti in cui si deve far consistere la menzionata cooperazione. Mancata adozione del POS, conseguente omessa predisposizione di misure ed omesso coordinamento, pertanto, rappresentano violazioni che si pongono in relazione causale con l’evento per cui è processo.”

La responsabilità del sindaco che non emetta un’ordinanza per assicurare la sicurezza dei cittadini: la sentenza C. Cass. n. 46400/2015.

La Corte di Cassazione, Sezione 4, ha emesso in data 4.11.2015 la sentenza n. 46400 che ha riconosciuto la responsabilità penale per omicidio colposo di due passanti travolti dalla caduta al suolo di una piattaforma area, di un sindaco che, in relazione all’esecuzione di un contratto di appalto avente ad oggetto la posa di sagome di illuminazione sulla facciata di una chiesa e del municipio, aveva omesso di mettere un’ ordinanza che, per assicurare la sicurezza dei cittadini, imponesse la deviazione del traffico veicolare e pedonale. La sentenza a tal riguardo enuncia i seguenti principi giuridici. “Giova premettere che il Sindaco è a capo della struttura comunale, ne coordina la attività, provvede con ogni mezzo a sua disposizione ad aiutare la propria cittadinanza ad uscire dalle difficoltà dell’emergenza. E’ un richiamo assai generico ad una funzione che invece secondo alcuni avrebbe avuto bisogno del conferimento di ampi e ben delineati poteri….Il Sindaco si limita dunque a
sovrintendere al lavoro dei dipendenti, ed in generale a tutte le attività che oggi sono fondamentalmente assegnate alla struttura comunale che oggi sono fondamentalmente assegnate alla
struttura comunale e ai responsabili dei servizi; adotta invece ( prendendosene in carico tutte la responsabilità civile e penale senza possibilità – se non parziale – di trasferire su altri soggetti), i provvedimenti contingibili ed urgenti necessari a tutelare l’incolumità dei cittadini. Orbene, è chiaro come l’attribuzione dei reati di omicidio colposo e lesioni al…. sia collegata in buona parte a quello di cui all’art. 328 comma 1 c.p. sub capo c). ….Orbene nelle ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell’art. 54 c.2 TUEL rientra una tipologia di provvedimenti amministrativi aventi un contenuto non previamente determinabile e quindi di atti del tutto atipici ed eccezionali che presuppongono una situazione di estrema gravità dipendente dai fattori più disparati i quali, però, non possono ricondursi solo a fenomeni di dimensioni bibliche (quali terremoti, frane, valanghe, inondazioni, etc) bensì anche ad eventi più modesti, ma comunque idonei a porre in pericolo l’incolumità di un numero indeterminato di persone. Né può ritenersi che l ‘adozione di tali ordinanze presupponga formule o formalità o procedure sacramentali proprio a cagione dell’estrema urgenze che le impone, contando ai fini della legittimità dell’atto precipuamente l’effettiva esistenza di una situazione di pericolo imminente al momento dell’adozione dell’ordinanza (cons. di Stato, n. 125 del 4.2.10998)….Invero, la sicurezza pubblica non coincide con l’incolumità pubblica, anche se sovente i due termini siano adoperati impropriamente in via cumulativa o alternativa. La prima ha portata certamente più vasta ed attiene ad ogni possibile attentato a qualsiasi bene giuridico o materiale facente capo ai cittadini (è stata definita come quella funzione che consente agli individui di viere in tranquillità nella società e di agire in essa per manifestare la loro individualità e per soddisfare i loro interessi), mentre la seconda si riferisce esclusivamente alla preservazione delle condizioni fisiche degli stessi (ovvero anche dell’integrità fisica della popolazione). Sicchè sotto tale profilo è innegabile che il Sindaco, al quale il capo di imputazione ascrive espressamente anche la mancanza di diligenza e, quindi, la colpa generica, dovesse comunque attivarsi, quale massimo rappresentante dell’Ente comunale e della collettività cittadina, non solo e non necessariamente con l’adozione di un’ordinanza ad hoc bensì con qualsiasi altro atto amministrativo o comportamentale (allertamento delle Forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco o della stessa Polizia municipale che da lui dipende, imposizione alla ditta……delle opportune e omesse cautele) idoneo a prevenire il pericolo per la pubblica incolumità e gli infortuni sul lavoro con adozione di ogni mezzo appropriato (almeno transennando la zona ed impedendo il traffico pedonale e veicolare in prossimità ed, ancor più, nello spazio sottostante la pedana mobile).


Fonte: amministrare immobili
di Giulio Benedetti
Sostituto Procuratore Generale Corte d’Appello di Milano
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