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lunedì 9 aprile 2018

Tutto il Fisco a portata di Spid. La chiave unica di accesso alla Pa da oggi apre anche il cassetto fiscale



Registrare un contratto di locazione, consultare i dati catastali, visualizzare la propria posizione nel cassetto fiscale da oggi è ancora più semplice grazie al Sistema pubblico di identità digitale. Tutti i servizi web del Fisco entrano a far parte del mondo Spid, la chiave unica di accesso alla Pubblica amministrazione. Col provvedimento firmato oggi dal direttore di Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, la chiave unica di accesso viene estesa, anche grazie al supporto del partner tecnologico Sogei, a tutti i servizi online offerti dall’Amministrazione finanziaria. L’accesso tramite le credenziali Spid si affianca alle attuali modalità di autenticazione previste per i 7,3 milioni utenti dei servizi telematici dell’Agenzia (di questi 6,7 milioni sono utenti Fisconline).
L’universo Spid – Il Sistema pubblico di identità digitale (Spid) rappresenta il documento di identificazione online del cittadino. Attraverso un unico nome utente e un’unica password i cittadini possono utilizzare in modo semplice, veloce e sicuro i servizi erogati online da oltre 4mila Pubbliche Amministrazioni, connettendosi da computer. Un unico identificativo, quindi, per iscrivere i figli a scuola, prenotare una visita in ospedale, richiedere il Bonus Mamma, registrare un contratto di locazione, presentare la dichiarazione precompilata. E molto altro. Il sistema non consente la profilazione garantendo la protezione dei dati personali. Spid, nato nel marzo 2016, è stato scelto già da 2,3 milioni di persone, di cui il 61% donne e il 39% uomini.
Come ottenere le credenziali di accesso alla Pa web – Per ottenere Spid basta aver compiuto 18 anni ed avere un documento di riconoscimento, la tessera sanitaria con codice fiscale, un indirizzo e-mail valido e un numero di telefono. Bisogna registrarsi a scelta, sul sito di uno degli 8 gestori di identità digitale (Aruba, Infocert, Poste, Sielte, Tim, Register.it, Namirial, Intesa) e seguire i vari step per l’identificazione. Tutte le modalità di registrazione e tutte le possibilità per poter ottenere Spid sono disponibili su https://www.spid.gov.it/richiedi-spid. Il livello di sicurezza adottato (Spid Livello 2) corrisponde ad un’autenticazione forte a due fattori (password e PIN “dinamico”, ossia che cambia sempre ad ogni accesso), ed è lo stesso già implementato in fase di autenticazione ai servizi “Dichiarazione precompilata” e “Fatture e Corrispettivi”.
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venerdì 15 settembre 2017

CASSAZIONE 17 agosto 2017, N. 20136 - Incarico ad un avvocato per redigere un contratto d'appalto necessita di delibera



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE 2


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:   
Dott. PETITTI  Stefano  -  Presidente   
Dott. MANNA  Felice  -  Consigliere  
Dott. D'ASCOLA  Pasquale  -  Consigliere  
Dott. ABETE  Luigi -  Consigliere  
Dott. SCARPA  Antonio  -  rel. Consigliere  

ha pronunciato la seguente:                
                          
ORDINANZA

sul ricorso 12659-2016 proposto da: 
A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato I. I., rappresentato e difeso dall'avvocato M. L.; 
- ricorrente – 

CONTRO
CONDOMINIO, rappresentato e difeso dall'avvocato F. A.; 
- controricorrente – 

avverso la sentenza n. 1698/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 17/11/2015; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

A.G. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1698/2015 del 17 novembre 2015.
Resiste con controricorso il Condominio di (OMISSIS), (OMISSIS).
La sentenza impugnata ha accolto l'appello proposto dal Condominio di (OMISSIS), (OMISSIS), avverso la sentenza resa il 26 giugno 2009 dal Tribunale di (OMISSIS), ed ha perciò revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dello stesso Condominio su domanda dell'avvocato A.G., per l'importo di Euro 10.098,71, a titolo di compenso per l'attività professionale consistente nella stesura di un contratto di appalto relativo alla manutenzione straordinaria dell'edificio. Ha osservato la Corte d'Appello che l'amministratore condominiale, a seguito dell'ordinanza del Comune di Palermo del 17 marzo 2003 che aveva intimato al Condominio di (OMISSIS) l'esecuzione di lavori urgenti di rifacimento dei prospetti, avesse affidato ad un'impresa edile la ristrutturazione dell'intero edificio, nonchè l'incarico all'avvocato A. di predisporre il contratto, senza però premunirsi della necessaria approvazione assembleare ex art. 1135 c.c., così esorbitando dalle sue attribuzioni. Nè, afferma la sentenza impugnata, l'assemblea aveva poi ratificato tali attività dell'amministratore, ed anzi, dopo aver sostituito l'iniziale mandatario, i condomini avevano richiesto al nuovo amministratore di rimodulare il contratto con l'appaltatore.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.
Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., comma 2. In ordine alle considerazioni svolte nella memoria, deve considerarsi che l'art. 380-bis c.p.c., come modificato dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis (conv., con modif., dalla L. n. 197 del 2016), non prevede che la "proposta" del relatore di trattazione camerale possa e debba essere motivata, potendo essa contenere sommarie o schematiche indicazioni, ritenute dal presidente meritevoli di segnalazione alle parti, al momento della trasmissione del decreto di fissazione della camera di consiglio, al fine di una spontanea e non doverosa agevolazione nell'individuazione dei temi della discussione, senza che possa riconoscersi un loro corrispondente diritto (Cass. Sez. 6 - 3, 22/02/2017, n. 4541). I.II primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1131, 75,100 e 156 c.p.c., stante la carenza di legittimazione processuale dell'amministratore alla proposizione dell'appello, in assenza dell'autorizzazione o ratifica dell'assemblea.

Il primo motivo è infondato, atteso che, come da questa Corte già chiarito, l'amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo, nonchè impugnare la decisione del giudice di primo grado, per tutte le controversie che rientrino nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130 c.c., quali quelle aventi ad oggetto, come nella specie, il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari, erogare le spese occorrenti ai fini della manutenzione delle parti comuni o l'esercizio dei servizi condominiali (Cass. Sez. 2, 03/08/2016, n. 16260).

2. Il secondo motivo del ricorso di A.G. denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1130 c.c. e art. 1135 c.c., u.c., nonchè l'omesso esame di fatto decisivo, essendo state accertate, a differenza di quanto affermato dalla Corte d'Appello, la necessità e l'urgenza dei lavori di manutenzione straordinaria dai tecnici di fiducia del condominio, come poi confermato dall'ordinanza comunale del 17 marzo 2003. Il motivo contesta anche che si trattasse di lavori di manutenzione straordinaria, per il loro importo di spesa, avuto riguardo in particolare alla parcella per le attività professionali espletate dal ricorrente.

Anche questo secondo motivo di ricorso è privo di fondamento. E' pacifico che occorra l'autorizzazione dell'assemblea (o, comunque, l'approvazione mediante sua successiva ratifica), ai sensi dell'art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, e con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 c.c., comma 4, per l'approvazione di un appalto relativo a riparazioni straordinarie dell'edificio condominiale (si vedano indicativamente Cass. Sez. 2, 21/02/2017, n. 4430; Cass. Sez. 2, 25/05/2016, n. 10865). La delibera assembleare in ordine alla manutenzione straordinaria deve determinare l'oggetto del contratto di appalto da stipulare con l'impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi ed il prezzo dei lavori, non necessariamente specificando tutti i particolari dell'opera, ma comunque fissandone gli elementi costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa. Non rientra tra i compiti dell'amministratore di condominio neppure il conferimento ad un professionista legale dell'incarico di assistenza nella redazione del contratto di appalto per la manutenzione straordinaria dell'edificio, dovendosi intendere tale facoltà riservata all'assemblea dei condomini, organo cui è demandato dall'art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, il potere di disporre le spese necessarie ad assumere obbligazioni in materia. Ove siano mancate la preventiva approvazione o la successiva ratifica della spesa inerente tale incarico professionale da parte dell'assemblea, a norma dell'art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, e art. 1136 c.c., comma 4, l'iniziativa contrattuale dello stesso amministratore non è sufficiente a fondare l'obbligo di contribuzione dei singoli condomini, salvo che non ricorra il presupposto dell'urgenza nella fattispecie considerata dall'art. 1135 c.c., u.c. (arg. da Cass. Sez. 2, 02/02/2017, n. 2807).

Peraltro, il principio secondo cui l'atto compiuto, benchè irregolarmente, dall'organo di una società resta valido nei confronti dei terzi che abbiano ragionevolmente fatto affidamento sull'operato e sui poteri dello stesso, non trova applicazione in materia di condominio di edifici con riguardo a prestazioni relative ad opere di manutenzione straordinaria eseguite da terzi su disposizione dell'amministratore senza previa delibera della assemblea di condominio, atteso che i rispettivi poteri dell'amministratore e dell'assemblea sono delineati con precisione dagli artt. 1130 e 1135 c.c., limitando le attribuzioni dell'amministratore all'ordinaria amministrazione e riservando all'assemblea dei condomini le decisioni in materia di amministrazione straordinaria (Cass. Sez. 2, 07/05/1987, n. 4232). Nè il terzo, che abbia operato su incarico dell'amministratore, può dedurre che la prestazione da lui adempiuta rivestisse carattere di urgenza, valendo tale presupposto a fondare, in base all'art. 1135 c.c., u.c., il diritto dell'amministratore a conseguire dai condomini il rimborso delle spese nell'ambito interno al rapporto di mandato. Tanto meno può essere oggetto del sindacato di legittimità l'accertamento del carattere urgente dei lavori straordinari, in modo da sovvertire il diverso apprezzamento di fatto che sia stato compiuto, in base alle prerogative ad essi spettanti, dai giudici del merito.

Infine, il criterio discretivo tra atti di ordinaria amministrazione, rimessi all'iniziativa dell'amministratore nell'esercizio delle proprie funzioni e vincolanti per tutti i condomini ex art. 1133 c.c., ed atti di amministrazione straordinaria, al contrario bisognosi di autorizzazione assembleare per produrre detto effetto, salvo quanto previsto dall'art. 1135 c.c., comma 2, riposa sulla "normalità" dell'atto di gestione rispetto allo scopo dell'utilizzazione e del godimento dei beni comuni, sicchè gli atti implicanti spese che, pur dirette alla migliore utilizzazione delle cose comuni o imposte da sopravvenienze normative, comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere economico rilevante, necessitano della delibera dell'assemblea condominiale (Cass. Sez. 2, 25/05/2016, n. 10865). Trattasi, peraltro, di valutazione da compiersi avendo riguardo non alla singola voce di spesa, ma all'intervento complessivamente approvato, sicchè non appare dubitabile che un intervento edilizio per complessivi Euro 232.661,80, quale quello oggetto della vicenda per cui è lite, si connoti come manutenzione straordinaria. Anche l'accertamento della straordinarietà o ordinarietà dell'attività gestoria discende, in ogni caso, dall'apprezzamento di fatto rimesso ai giudici del merito.

3. Il terzo motivo di ricorso denuncia l'omesso esame di fatto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento al dato che i lavori specificamente indicati nel contratto d'appalto predisposto dall'avvocato A. sono stati tutti eseguiti, ed anzi ampliati attraverso un "rimodulazione" dell'accordo con l'impresa, il che vale ratifica.
Il terzo motivo è inammissibile. L'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto questo, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, contempla soltanto il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Non integrano, pertanto, il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le considerazioni svolte nel terzo motivo di ricorso, che si limitano a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti, ovvero una diversa valenza delle risultanze documentali, invitando la Corte di legittimità a svolgere un nuovo giudizio sul merito della causa, in quanto la Corte d'Appello a pagina 4 della sentenza impugnata ha escluso la ravvisabilità di una ratifica del contratto iniziale ed ha, per contro, affermato che l'assemblea avesse dato mandato al nuovo amministratore di rimodulare la prima convenzione intercorsa con l'impresa appaltatrice.
4. Il ricorso va perciò rigettato e il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente Condominio le spese del giudizio di cassazione.
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.



P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile - 2 della Corte suprema di cassazione, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2017

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giovedì 13 luglio 2017

IL MISTERO DEGLI ATTI CONSERVATIVI


di Roberta Nardone
Magistrato Tribunale Roma sez. VI civile

(Relazione tenuta in data 14.10.2016 in occasione del Convegno giuridico 2016 organizzato da ANACI Roma)

  • IMPORTANZA DELLA DELINEAZIONE DEI POTERI SOSTANZIALI E PROCESSUALI DELL'AMMINISTRATORE
Il rapporto intercorrente tra l'amministratore ed i condomini - questo è ormai un principio definitivamente acquisito - va inquadrato giuridicamente come "mandato ex lege" perché è la normativa, segnatamente il codice civile, ad individuare "le attribuzioni dell'amministratore".
L'identificazione dei poteri dei quali dispone il mandatario-amministratore rappresenta un'operazione fondamentale, in quanto, per svolgere correttamente i suoi compiti e, soprattutto, per non rischiare di subire le conseguenze di attività negligenti o concretanti eccesso di potere, l'amministratore deve conoscere con chiarezza i limiti posti dalla legge alla sua attività.
Sappiamo che al potere sostanziale dell'amministratore coincide un potere processuale e di azione in genere (artt. 1130 e 1131 primo comma. c.c), infatti, in tema di controversie condominiali la legittimazione dell'amministratore del condominio dal lato attivo coincide con i limiti delle sue attribuzioni. Pertanto i limiti della rappresentanza processuale attiva dell'amministratore sono circoscritti dall'art. 1131 c.c. che rimanda ai poteri di rappresentanza sostanziale stabiliti dall'art. 1130 c.c. (Cass. n. 3522/2003). Invece, dal lato passivo (art. 1131 II co. c.c.) la legittimazione dell'amministratore non incontra limiti e sussiste in ordine ad ogni azione, anche di carattere reale o possessorio, concernente le parti comuni dell'edificio.
La delineazione dei poteri ha importanti riflessi economici. In materia di mandato, infatti, l'art. 1711 c.c. stabilisce che se il mandatario esorbita dai limiti dei suoi poteri, l'atto "resta a carico del mandatario" stesso. Dunque se l'amministratore mandatario stipula un contratto d'assicurazione del fabbricato senza la previa autorizzazione dell'assemblea, potrà essere chiamato a rispondere del pagamento dei premi in proprio, salva ovviamente la successiva ratifica dell'assemblea stessa.
E' interessante infine notare come la facoltà, riconosciuta all'amministratore ex art. 1130 c.c. n.4, di agire in giudizio per compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, non escluda che ciascun condomino possa provvedervi direttamente: si tratta dell'applicazione dei principi in materia di mandato, nel senso che il diritto conferito all'amministratore si aggiunge a quello dei naturali e diretti interessati ad agire, per il fine indicato, a tutela di beni dei quali sono comproprietari. A ciascun condomino, pertanto, non può essere disconosciuto il potere di agire giudizialmente, in difesa delle cose comuni dell'edificio, insidiate da azioni illegittime di altri condomini o di terzi.
  • GLI ATTI CONSERVATIVI: UNA DELLE ATTRIBUZIONI EX LEGE DELL'AMMINISTRATORE
L'art. 1130 c.c., quantunque esordisca con il verbo "deve", delinea anche i poteri dell'amministratore, l'alveo giuridico, cioè, nel quale lo stesso può muoversi.
Le attribuzioni previste dall'art. 1130 c.c. non possono essere derogate, se non (ed esclusivamente) ad opera dell'assemblea condominiale o del regolamento, che, in taluni casi, possono esonerare l'amministratore dallo svolgere singole funzioni.
Le attribuzioni indicate ai nn. l, 2 e 3 dell'art. 1130 c.c., essendo destinate a regolamentare materie specifiche, non presentano particolari problemi interpretativi: l'amministratore è obbligato a dare esecuzione alla volontà dell'assemblea (formalizzata nelle delibere), vigilare sull'osservanza del regolamento condominiale, disciplinare l'uso delle parti e dei servizi comuni (si pensi al godimento di un locale condominiale o ai rapporti con il portiere) e svolgere le tipiche attività di carattere economico-finanziario, gestendo le entrate (con la riscossione dei contributi) e le uscite (con l'erogazione delle spese).
  • DEFINIZIONE DI "ATTI CONSERVATIVI".
L'art. 1130 c.c. n.4, nella formulazione antecedente la legge di riforma in materia condominiale di cui alla L. n.220/12, annoverava tra le attribuzioni dell'amministratore il compimento di "atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio". La odierna formulazione della norma - "atti conservativi relativi alle parti comuni" - ha ampliato la legittimazione dell'amministratore che può, pertanto, agire ora per la mera conservazione delle parti comuni non solo ove occorra preservare "DIRITTI" del condominio sulle parti comuni.
Un ulteriore ampliamento della legittimazione attiva dell'amministratore per finalità conservative delle parti comuni emerge dalla riscrittura dell'art. 1122 c.c. (relativo alle opere su parti di proprietà o uso individuale) e la previsione dell'obbligo imposto ai singoli condomini di dare all'amministratore preventiva notizia "in ogni caso" degli interventi sulle parti private, perché ne riferisca in assemblea.
Tale iniziativa è finalizzata, infatti, a consentire all'amministratore di determinarsi, se del caso, a sperimentare un azione per la rimozione delle opere e la riduzione in pristino, rientrante, appunto, tra gli atti conservativi da compiere per preservare l'integrità delle cose comuni.
A norma, poi, dell'art. 1117 quater c.c. ove la destinazione d'uso delle parti comuni sia negativamente incisa dall'attività di alcuno dei partecipanti o di terzi, l'amministratore, come anche il singolo condomino, possono diffidare l'esecutore di tali attività pregiudizievoli o anche chiedere la convocazione dell'assemblea per far , semmai, cessare in via giudiziaria, le turbative.
Il riferimento codicistico agli "atti conservativi" ha posto nel tempo problemi interpretativi e difformità di pronunce giurisprudenziali nelle quali tuttavia è possibile scorgere dei principi costantemente ribaditi:
  1. quando si occupa degli "atti conservativi" ex art. 1130 c.c., la giurisprudenza fa riferimento a tutto ciò che mira a preservare l'integrità e l'esistenza del patrimonio comune, a mantenere lo stato di fatto e di diritto inerente alle cose oggetto di comproprietà e quindi anche dell'edificio condominiale, in altre parole prende in considerazione gli atti che siano rivolti a prevenire o rimuovere il pericolo derivante dalla (imminente o già avvenuta) rovina, degrado, scorretto utilizzo di parti comuni;
  2. il potere di compiere "atti conservativi" non si esplica esclusivamente in atti di iniziativa processuale, ma anche in comportamenti di gestione attiva. Sin da Cass. sent. n.1154/74 si é affermato che l'art. 1130 c.c. non può essere inteso nel senso di limitare gli atti conservativi ai soli provvedimenti cautelari: tale interpretazione restrittiva non trova riscontro né nella ratio della legge, né nella stessa formulazione della norma. Non nella ratio della legge perché questa tende a rendere più spedito il meccanismo funzionale dell'ente di gestione e non ad appesantirlo con frequenti convocazioni delle assemblee condominiali; non nella lettera, perchè atto conservativo e azioni cautelari sono sinonimi, ma il primo concetto ha una ampiezza maggiore. Infatti non è la natura dell'azione prescelta che può limitare i poteri dell'amministratore, ma l'intrinseco contenuto dell'azione stessa. Si può dire che ad ogni diritto spettante all'amministratore sul piano materiale corrisponde, sul piano processuale, la facoltà di esercitare le relative azioni: sotto il primo profilo l'amministratore può intervenire presso i condomini per indirizzarli al corretto uso delle cose comuni e, qualora rilevi delle scorrettezze, operare in modo da porvi rimedio, mentre sotto il profilo processuale l'amministratore può assumere iniziative giudiziarie di natura cautelare, quali procedimenti di urgenza, azioni possessorie, denuncia di nuova opera e di danno temuto. Si aggiunga che all'amministratore, oltre al potere di esercitare azioni conservative, viene conferito anche il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, qualora questi appaiano connessi con la conservazione dei diritti sulle parti comuni.
  3. l'obbligo di eseguire gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio si intende riferito agli atti sia materiali (riparazione muri portanti, lastrici, tetti) che giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti o dannosi posti in essere da terzi o dai condomini) necessari per la salvaguardia della integrità dell'immobile.
  • CASISTICA
La Corte di Cassazione, con i suoi interventi giurisprudenziali, ci consente di tentare una classificazione delle attività "conservative" che l'amministratore può esercitare autonomamente senza attendere la preventiva autorizzazione dell'assemblea.
  • MATERIA DEI CONTRATTI
La materia dei contratti appare un terreno minato, nel quale l'amministratore deve muoversi con cautela. In generale è consentito all'amministratore, senza espressa autorizzazione dell'assemblea, stipulare solo quei contratti che non esulino dalle attribuzioni di cui all'art. 1130 c.c., diversamente i contratti stipulati e che esulino da tali poteri non sono efficaci nei confronti del condominio e dei condomini.

Polizze assicurative inerenti l'edificio condominiale.
La giurisprudenza annoverava la stipula del contratto di assicurazione dello stabile condominiale fra gli "atti conservativi" e, di conseguenza, non riteneva necessaria la preventiva autorizzazione della assemblea. Tale attività atteneva, secondo quella giurisprudenza, alla materia della prevenzione dell'integrità del bene comune (rientrando quindi nel novero del n.4 dell'art. 1130 c.c.). In tale senso Cass. sent. n.2757/1963) e, sulla stessa linea, la decisione datata 1.8.88 del Tribunale di Roma, secondo il quale "la stipulazione di contratti di assicurazione del fabbricato condominiale, essendo finalizzata alla conservazione della cosa comune, rientra fra i compiti dell'amministratore del condominio, senza che sia necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea".
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n.8233 del 3 aprile 2007, ha affrontato il problema sempre cercando di stabilire se lo specifico atto di cui si tratta - nella fattispecie la stipulazione del contratto d'assicurazione del fabbricato - avesse o meno come scopo la conservazione della cosa comune e quindi possa dirsi rientrare o meno nel novero degli atti conservativi di cui al n.4 dell'art. 1130 c.c..
La citata sentenza modifica l'orientamento precedente ed afferma che l'amministratore del condominio non è legittimato a concludere il contratto d'assicurazione del fabbricato se non ha ricevuto l'autorizzazione dell'assemblea: il Supremo Collegio ritiene che la statuizione "diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, intende chiaramente riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell'integrità dell'immobile, tra i quali - spiega la Corte - "non può farsi rientrare il contratto d'assicurazione, perché questo non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la norma del'art. 1130 c.c., ma ha come suo unico e diverso fine quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell'edificio danneggiato".

Contratti di appalto (dei servizi di manutenzione del verde condominiale, nonché di derattizzazione e disinfestazione delle aree comuni).
In Cass. n. 10865/2016 si legge che detti contratti - aventi finalità conservative - rientrano in realtà nell'ordinaria amministrazione, in quanto tendono alla conservazione delle cose comuni, e quindi nella competenza dell'amministratore. I contratti conclusi dall'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni ed inerenti alla manutenzione ordinaria dell'edificio ed ai servizi comuni essenziali, ovvero all'uso normale delle cose comuni, sono pertanto vincolanti per tutti i condomini in forza dell'art. 1131 c.c., nel senso che giustificano il loro obbligo di contribuire alle spese, senza necessità di alcuna preventiva approvazione assembleare delle stesse, intervenendo poi tale approvazione utilmente in sede di consuntivo.

Locazioni.
Come si legge in Cass. 25766/09 l'amministratore può locare un bene condominiale (atto di amministrazione ordinaria), per tanto potrà anche pretendere il pagamento dei canoni e agire per il recupero del bene giacché legittimato non solo a compiere atti conservativi necessari ad evitare pregiudizio alle parti comuni, ma a compiere tutti quegli atti funzionali alla salvaguardia dei diritti concernenti le stesse parti comuni.

Mutui:
si esclude che la stipula di un mutuo, anche se necessaria a fare fronte alle spese condominiali ordinarie rientri tra i poteri dell'amministratore (Cass., Sezione 2° Sentenza 5 marzo 1990, n. 1734).
Una parte della dottrina la pensa diversamente ritenendo che la stipula del contratto di mutuo debba essere autorizzata dall'assemblea solo se la somma serve per il pagamento di spese di manutenzione straordinaria (Cfr. Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, V ed., Milano, 1984, pag. 391).
  • LE AZIONI GIUDIZIARIE
L'art. 1130 c.c. n.4 menzionando gli atti conservativi (anche nella precedente formulazione) non si riferisce soltanto alle misure cautelari, ma a tutti gli atti diretti a conservare l'esistenza delle parti comuni dell'edificio condominiale (Cass. n. 2775/1997 con riferimento all'azione ex art. 1669 c.c. contro l'appaltatore per gravi difetti di costruzione.
Pertanto, in linea generale, sono attività conservative quelle che attraverso un'azione giudiziaria mirano:
  1. alla tutela della integrità delle parti comuni (es. avverso la escavazione del sottosuolo effettuata da alcuni condomini proprietari dei locali sotterranei per l'ampliamento e la unificazione degli stessi);
  2. alla salvaguardia del decoro architettonico della facciata dell'edificio (es. per la demolizione di una veranda ricavata dalla trasformazione di un balcone Cass. n. 3510/1980);
  3. alla tutela delle condizioni statiche dell'edificio (es. Cass. 13611/2000 per ottenere la demolizione di un manufatto pregiudizievole dei diritti inerenti le parti comuni, come la sopraelevazione dell'ultimo piano dell'edificio, costruita dal condomino in violazione delle norme e cautele fissate dalle norme speciali antisismiche). Secondo alcuni il potere dell'amministratore deriva dall'art. 1130 n.4 c.c., per altri il potere di agire per il ripristino della cosa comune deriverebbe direttamente dall'art. 1130 n. 2 c.c. ("disciplinare l'uso della cosa comune");
  4. a reprimere gli ABUSI della cosa comune: l'amministratore può (e deve) infatti compiere qualsiasi attività di vigilanza e difesa diretta a preservare la integrità e la sicurezza del bene comune (trasformazione del tetto in terrazza).
  5. al rispetto del regolamento. Premesso, infatti, che nel regolamento di condominio è possibile inserire limitazioni all'uso, alla manutenzione ed alla eventuale modifica delle parti di proprietà esclusiva nei limiti in cui ciò si renda necessario per tutelare gli interessi generali del condominio, l'amministratore è legittimato ad agire per reprimere eventuali violazioni delle relative disposizioni in quanto a tutela dell'interesse generale;
  6. a tutela delle norme relative alla SICUREZZA: in Cass. sent. n. 24391/2008 si legge che ai sensi degli artt. 1130, primo comma, n. 4, e 1131 c.c., l'amministratore del condominio è legittimato, senza necessità di una specifica deliberazione assembleare, ad agire in giudizio, nei confronti dei singoli condomini e dei terzi, per compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni di un edificio, ivi compresa la richiesta delle necessarie misure cautelari (nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito che aveva ritenuto valida la procura alle liti conferita dall'amministratore di condominio ad un avvocato, senza previa autorizzazione dell'assemblea, affinché proponesse un ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. per impedire ai condomini l'uso della rampa garage e dell'autorimessa, dopo che i vigili del fuoco ne avevano accertato l'inidoneità all'uso per motivi di sicurezza).
Più specificamente sono state ritenute azioni conservative le seguenti:
  • Azioni possessorie e quasi possessorie.
Rientrano tra le attribuzioni dell'amministratore ai sensi dell'art. 1130 n4 c.c. in quanto tendenti per definizione al recupero o al mantenimento del godimento della cosa, sottratto illecitamente o molestato dal terzo (Cass. 7063/2002) quindi non necessitano di autorizzazione dell'assemblea.
  • Azione ex art. 1669 c.c.
Contro l'appaltatore per gravi difetti di costruzione dell'opera che ne comportino la rovina totale o parziale, entro dieci anni dal compimento purché l'azione venga proposta entro un anno dalla denunzia (sebbene si tratti di una azione extracontrattuale). In Cass. sent. n. 22656/2010 (conforme la successiva n.217/2015 Pres. Triola) si legge che in tema di condominio, la legittimazione dell'amministratore derivante dall'art. 1130, primo Comma, n. 4, c.c. - a compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio - gli consente di promuovere azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 1669 c.c. nei confronti del costruttore a tutela dell'edificio nella sua unitarietà, ma non di proporre, in difetto di mandato rappresentativo dei singoli condomini, delle azioni risarcitorie per i danni subiti nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva. Nei medesimi termini (Cass. 23693/09): sul presupposto che la disposizione dell'art. 1130 n. 4 c.c. va interpretata nel senso che non ha ad oggetto esclusivamente le misure cautelari, ma si riferisce a tutti gli atti diretti a conservare l'esistenza delle parti comuni, l'amministratore è legittimato a proporre detta azione contro l'appaltatore, diretta a rimuovere gravi difetti di costruzione che possano porre in pericolo la sicurezza dell'edificio condominiale.

  • Azioni di ripristino e di rilascio per abusiva occupazione di beni comuni.
In Cass. sent. n.16230/11, in relazione alla denuncia da parte di un condominio dell'abusiva occupazione da parte del costruttore di una porzione di area (in uso) condominiale, mediante la costruzione di manufatto di proprietà esclusiva, la Corte ha ritenuto sussistere la legittimazione dell'amministratore di condominio ad agire giudizialmente, ai sensi degli artt. 1130, primo comma, n. 4, e 1131 c.c., anche senza il mandato da parte dei condomini, con azione per il ripristino dei luoghi e il risarcimento del danno nei confronti dell'autore dell'opera denunciata e dell'acquirente della stessa. Infatti per Supremo consesso: l'azione era finalizzata al mantenimento dell'integrità materiale dell'area a giardino, di pertinenza del fabbricato, area stravolta dalla nuova costruzione, si trattava di una mera azione di ripristino e quindi non di accertamento dei diritti dominicali.
Parimenti in Cass. sent. n.1 768/12 l'amministratore è stato ritenuto legittimato ad agire per ottenere il rilascio di un immobile condominiale detenuto senza titolo, attesa la natura personale dell'azione (nei medesimi termini anche Trib. Roma sez. VI, est. dott. Nardone sent. n. 18452/2016 con richiami negli stessi termini a Cass. 1768/2012; n. 10865 del 28.05.2016, Cass. n. 23065/09 rel. Triola).

  • ATTIVITA' MATERIALI AVENTI CARATTERE CONSERVATIVO.
In giurisprudenza sono stati qualificati come conservativi:
- la sostituzione di lucchetto al cancello comune come il ripristino delle originarie condizioni dell'illuminazione (alterata abusivamente da un condomino) (Trib. Milano 18 maggio 1992, ALC, 1992, 819; cfr., amplius, il capitolo quinto del volume "La responsabilità nel condominio dopo la riforma", Riccardo Mazzon, 2013);
- la eliminazione di una insidia o trabocchetto (atteso l'obbligo di agire in capo all'amministratore ex art. 40 co. 2 c.p.; Cass. Pen. Sent. 12.1.12 n. 34147).

  • AZIONI NON CONSERVATIVE.
Azioni petitorie. secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza l'amministratore NON è attivamente legittimato, Senza l'autorizzazione dell'assemblea, ad esperire azioni reali contro i singoli condomini o contro terzi dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità o al contenuto di diritti concernenti le parti comuni dell'edificio (Cass. 24764/2005; Cass. 3044/2009).
In Cass. 1547/1981 si precisa che l'azione petitoria contro un terzo, che vanta diritti sulle cose comuni produce effetti definitivi sulla condizione giuridica di queste, per cui non può rientrare nella categoria degli atti conservativi.
Cass. 10616/96 nello stesso ordine di idee: le azioni reali proposte nei confronti di terzi a difesa dei diritti dei condomini sulle parti comuni di un edificio tendono a statuizioni relative alla titolarità e al contenuto dei diritti medesimi e pertanto esulano dall'ambito degli atti meramente conservativi.
Analogamente è stato ribadito per l'azione di rivendicazione (Cass. n.40/2015 e Cass. n.840/98); per l'actio confessoria o negatoria servitutis (Cass. 6119/1994).
In Cass. sent. n.40/2015 (Pres. Triola) si precisa che, in tema di condominio, le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l'amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130, n. 4, c.c.) possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, ex art. 1131, primo comma, c.c., adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c.

  • ATTI CONSERVATIVI E DELIBERA AUTORIZZATIVA
Come ribadito in giurisprudenza - da ultimo cfr. Cass. sent. n. 10865/2016 est. Scarpa - l'amministratore di condominio, per conferire procura al difensore al fine di costituirsi in giudizio nelle cause che rientrano nell'ambito delle proprie attribuzioni, non necessita di alcuna autorizzazione assembleare che, ove anche intervenga, ha il significato di mero assenso alla scelta già validamente compiuta dall'amministratore medesimo.
In precedenza la S.C. ha affermato che se l'amministratore, per imperfetta conoscenza dei limiti della propria potestà di rappresentanza o per motivi di prudenza o di deferenza verso l'assemblea, ritenga necessario provocare il voto dell'assemblea sulla opportunità di intentare il giudizio, impone volontariamente una limitazione al proprio comportamento, condizionando la effettiva proposizione dell'azione al voto favorevole dell'assemblea, impegnandosi a rispettarlo, con la conseguenza che se l'assemblea non dovesse deliberare in tal senso, l'amministratore non potrebbe più intentare il giudizio sulla sola base del potere di rappresentanza legale del condominio cui avrebbe rinunciato.
Aggiungeva la Corte (Cass. n. 65/1958) che solo una nuova delibera contraria poteva riconferire il potere all'amministratore.
Successivamente la S.C. ha mutato orientamento ed ha affermato che l'amministratore può agire in giudizio per la conservazione delle cose comuni e la osservanza del regolamento anche se per tale azione, abbia chiesto il parere favorevole dell'assemblea e questo gli sia stato negato, in quanto se la legge ha inteso conferire all'amministratore determinati poteri, non è concepibile che egli vi rinunci o demandi ad altro organo l'esercizio di quei poteri medesimi. Infatti la conservazione delle cose comuni o la disciplina del loro uso è essenziale ai fini della esistenza del condominio e non può essere rimessa ad una deliberazione dell'assemblea, nella quale, per contingenti circostanze potrebbe formarsi una maggioranza che persegua un determinato interesse contrario a quello della collettività condominiale (Cess. 1068/1968).

  • SUPERCONDOMINIO E ATTI CONSERVATIVI
Come ribadito in Cass. n. 19558/13, nell'ipotesi del supercondominio, la legittimazione degli amministratori di ciascun condominio per gli atti conservativi, riconosciuta dagli artt. 1130 e 1131 c.c., si riflette, sul piano processuale, nella facoltà di richiedere le necessarie misure cautelari soltanto per i beni comuni all'edificio rispettivamente accorpamento di due o più singoli condominii per la gestione di beni comuni, deve essere gestito attraverso le decisioni dei propri organi, e, cioè, l'assemblea composta dai proprietari degli appartamenti che concorrono a formarlo e l'amministratore del supercondominio.
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martedì 16 maggio 2017

Il committente e l’infortunio del subappaltatore non autorizzato

La sentenza di Cassazione Penale, sezione quarta, n.53346 del 15 dicembre 2016 si occupa dell’infortunio di un dipendente di una ditta in subappalto non autorizzato. Il lavoratore, salito su un trabattello non montato in modo corretto, stava stuccando una parete in cartongesso quando è caduto riportando lesioni; la ditta del lavoratore era stata inviata in cantiere in subappalto dall’impresa appaltatrice, con la quale il committente aveva stipulato un contratto che non prevedeva la possibilità di subappalto. Il codice civile all’art.1656 vieta espressamente il subappalto senza l’autorizzazione del committente e il committente è stato assolto sia in primo grado che in appello dall’accusa di lesioni colpose, mentre sono stati condannati sia il datore di lavoro dell’infortunato che il titolare dell’impresa appaltatrice. La parte civile fa ricorso contro l’assoluzione del committente, sostenendo una sua responsabilità relativa alla sicurezza dei cantieri edili. Spazio al dispositivo di sentenza.
“La Corte territoriale, dopo avere argomentato in ordine alla responsabilità dei titolari delle imprese appaltatrice e subappaltatrice dei lavori…, ha affermato che nessuna responsabilità era ravvisabile in capo al committente… non essendo stato provato che l’omessa verifica dell’idoneità dell’impresa esecutrice dei lavori abbia avuto rilevanza causale in ordine al verificarsi dell’evento lesivo. Di quest’ultima statuizione si duole la parte civile per il tramite del suo difensore e ai soli effetti della responsabilità civile, mediante ricorso articolato in un unico, ampio motivo, nel quale l’esponente deduce violazione di legge (in riferimento all’art. 90, D.Lgs. 81/2008) e vizio di motivazione in ordine all’esclusione della responsabilità del [committente] in ordine all’infortunio. Secondo il ricorrente, la Corte [d’appello] ha fornito una motivazione apparente a sostegno di tale statuizione, pur a fronte del principio di corresponsabilità tra committente e datore di lavoro di cui all’art. 90 comma 9 e all’art. 26 D.Lgs. 81/2008 cit, nonché del fatto che la disponibilità del luogo di lavoro era in capo alla ditta [committente]: questi non aveva verificato l’idoneità tecnica degli addetti alle lavorazioni, né li aveva avvertiti dei rischi connessi alle opere da eseguire, né conosceva le attrezzature utilizzate e la loro conformità alle vigenti normative, ed inoltre si era disinteressato del luogo di lavoro ove avvenne l’infortunio, e che era incustodito. Oltre a ciò, il [committente] non aveva nominato un responsabile dei lavori, né aveva elaborato il documento di valutazione del rischio interferenziale a norma dell’art. 26, comma 3, del citato D.Lgs., né infine aveva vigilato affinché i lavori venissero svolti in condizioni di sicurezza.”
Per quale motivo dovrebbe rilevare la mancanza del DUVRI (il documento di valutazione dei rischi interferenziali sopra citato) per una caduta da un trabattello? Nessuno, ed infatti.
“Il ricorso è infondato. Conviene muovere dalla considerazione in base alla quale, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nel panorama delle posizioni di garanzia per la prevenzione degli infortuni sul lavoro quella del committente può definirsi come una funzione tecnica di “alta vigilanza” sulla sicurezza del cantiere che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non il puntuale e continuo controllo di esse, né la specificità di determinati rischi connessi alla particolarità o complessità della lavorazione, controlli facenti capo ad altri soggetti, destinatari di ben più pregnanti obblighi di protezione, quale il datore di lavoro, il preposto, il direttore di cantiere”.
Non importa, ribadisce la S.C., che non sia stato nominato un responsabile lavori – peraltro nient’affatto obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 81/2008 – né sia stato redatto un DUVRI; si sarebbe dovuto semmai stabilire se tali omissioni avessero avuto rilevanza eziologica nel prodursi dell’evento e se il rischio concretizzatosi con l’infortunio fosse stato concretamente governabile da parte del committente.
Prosegue la sentenza: “…la Corte distrettuale evidenzia che il rapporto di subappalto nell’ambito del quale operava la ditta da cui dipendeva [l’infortunato] non era autorizzato dal contratto d’appalto concluso dalla ditta del [committente] con quella appaltatrice…; ed ha altresì constatato l’assenza di prove circa il fatto che la verifica di idoneità dell’impresa appaltatrice dei lavori … avrebbe evitato l’evento. In proposito va ricordato che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, non può esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori, ma occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”. Nel caso specifico la quarta sezione ha ritenuto evidente la totale estraneità alla realizzazione delle opere da parte del committente, il quale non aveva autorizzato il subappalto, né doveva ritenersi tenuto ad una stringente e costante vigilanza sull’esecuzione dei lavori, potendo il committente fare affidamento sul rispetto delle condizioni di contratto d’appalto stabilite con la stessa ditta appaltatrice; da ciò, per la S.C., appare evidente l’estraneità del rischio concretizzatosi con l’infortunio, rispetto alla sfera di controllo del committente. Ciò é confermato dal fatto che non sia stata provata alcuna ingerenza del committente nelle opere oggetto d’appalto, né alcuna oggettiva possibilità di controllo sull’impiego, da ritenersi del tutto estemporaneo, di un’attrezzatura (il trabattello) montata e installata in modo difforme rispetto alle norme di sicurezza, che altri e non il committente avrebbero dovuto controllare. Decisione e motivazioni conformi al testo di legge ed aderenti alla normale gestione di un cantiere. Finalmente.

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L’opponibilità delle limitazioni alla destinazione delle unità immobiliari

In proprietà esclusiva nel caso di mancata trascrizione del regolamento c.d. contrattuale

Il richiamo, la menzione, l’accettazione o approvazione di un regolamento già esistente, così come l’impegno a rispettarlo contenuti nell’atto di acquisto di chi diventa condomino, sono giuridicamente irrilevanti in quanto un regolamento, una volta approvato, in base all’art. 1107, 2° comma, c.c. è efficace anche verso gli aventi causa dagli originari condomini.

Secondo la S.C. la mancata trascrizione delle servitù a carico delle unità immobiliari in proprietà esclusiva (in genere si tratta del divieto di dare alle stesse determinate destinazioni) previste del c.d. regolamento contrattuale con conseguente inopponibilità delle stesse agli aventi causa dagli originari stipulanti sarebbe superabile da una “accettazione” di tali servitù.
In ordine ai requisiti di tale “accettazione” non vi è uniformità di indirizzo.
In alcune ipotesi sono stati ritenuti sufficienti l’accettazione del regolamento (Cass. 26 ottobre 1974 n. 3168, in Giust. civ., 1975, I, 799), perché le parti dimostrerebbero di essere a conoscenza delle limitazioni in questione e di accettarne il contenuto (Cass. 14 gennaio 1993, n. 395, in Giust. civ., 1994, I, 504), il richiamo del regolamento (Cass. 3 novembre 2016 n. 22310; Cass. 6 luglio 2016 n. 21024; Cass. 20 aprile 2016 n. 19212), il richiamo ed approvazione del regolamento, sì che lo stesso venga a far parte per relationem del contenuto dell’atto di acquisto (Cass. 30 luglio 1999 n. 8279, in Arch.locazioni, 2000, 63 ; Cass. 21 febbraio 1995 n. 1886; Cass. 7 gennaio 1992 n. 49, in Giust. civ., 1992, I, 2407; Cass. 18 luglio 1989 n. 3351, in Riv. giur. edilizia, 1989, I, 854), il semplice riferimento al regolamento (Cass. 31 luglio 2009 n. 17886; Cass. 3 luglio 2003 n. 105239). In tale ordine di idee si è affermato che ove il regolamento sia richiamato con precisione ed espressamente accettato, non occorre nemmeno una specifica descrizione del contenuto della limitazione, trattandosi generalmente di vincoli relativi a tutte le unità che compongono l’edificio condominiale (Cass. 23 febbraio 1980 n. 1303, con riferimento alla clausola vietante l’adibizione degli appartamenti ad attività di pensione o di albergo).
In senso più rigoroso si è richiesto l’impegno dell’acquirente di osservare il regolamento già predisposto (Cass. 8 febbraio 1975 n. 506, per la quale, inoltre, l’accettazione può risultare anche da fatti concludenti). Non è ben chiaro il pensiero delle decisioni le quali ritengono sufficiente la accettazione delle clausole del regolamento (Cass. 11 febbraio 1977 n. 621; Cass. 27 giugno 1973 n. 1856; Cass. 24 marzo 1972 n. 899; Cass. 22 luglio 1963 n. 2024).
Se si parte dalla considerazione che il contenuto tipico del regolamento di condominio è quello previsto dall’art. 1138, primo comma, c.c., è difficile comprendere come dal semplice richiamo, riferimento ad esso o anche dall’impegno di rispettarlo da parte del nuovo condomino nel proprio atto di acquisto sia possibile desumere l’accettazione dell’eventuale contenuto atipico dello stesso, costituito dalle limitazioni alla destinazione delle unità immobiliari in proprietà esclusiva, che costituiscono delle servitù.
A ciò va aggiunto che il richiamo, la menzione, l’accettazione od approvazione di un regolamento già esistente, così come l’impegno a rispettarlo contenuti nell’atto di acquisto di chi in base ad esso diventa condomino sono giuridicamente irrilevanti, in quanto un regolamento, una volta approvato, in base all’art. 1107, secondo comma, c.c. è efficace anche nei confronti degli aventi causa dagli originari condomini.
Va, poi, rilevato che l’orientamento in questione si pone in contrasto con quando affermato dalla stessa S.C. in ordine alla opponibilità della servitù non trascritta al terzo acquirente del fondo servente. E’ stata, infatti, richiesta la espressa menzione della servitù nell’atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo, rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti (Cass. 28 aprile 2011 n. 9457; Cass. 21 febbraio 1996 n.1329), ancorché indirettamente attraverso il richiamo alla situazione dei luoghi, ma inequivocabilmente (Cass. 28 gennaio 1999 n. 757), senza che sia sufficiente che, in luogo della descrizione della servitù esistente, l’atto di trasferimento contenga frasi generiche o di mero stile, ricorrenti negli atti notarili (Cass. 3 aprile 2003 n. 5158), che restano prive di effetti giuridici, atteso che siffatte espressioni, in mancanza della legale certezza della conoscenza della servitù da parte del terzo acquirente, derivante dalla trascrizione dell’atto costitutivo, non danno neppure la certezza reale di tale conoscenza, che si consegue soltanto mediante la specifica indicazione dello “ius in re aliena” gravante sull’immobile oggetto del contratto (Cass. 3 febbraio 1999 n. 884, in Giur. it., 2000, 937; Cass. 8 agosto 1990 n. 8038). In particolare si è ritenuto che ove nell’atto di acquisto non sia fatta specifica menzione della servitù, ma sia contenuto un semplice richiamo ad altro contratto o documento nel quale sia specificamente menzionata la servitù, questa non può essere opposta all’acquirente, non essendo sufficiente la possibilità per il compratore di consultare l’atto costitutivo (Cass. 10 maggio 1963 n. 1149, in Giust. civ., 1963, I, 1256).
Sembrano aderire a tale impostazione (la quale è fortemente avversata in dottrina) le decisioni secondo le quali l’espressa accettazione del regolamento di condominio richiede uno specifico richiamo contenuto in apposita clausola dell’atto di acquisto (Cass. 12 maggio 1982 n. 2966, in Arch. locazioni, 1982, 347) oppure che l’obbligo o il divieto di dare a taluni locali una determinata destinazione, in tanto è opponibile al terzo acquirente di tali beni, in quanto sia esplicitamente riportato nel contratto d’acquisto, ovvero il terzo acquirente abbia espressamente dichiarato di essere a conoscenza del vincolo suddetto, senza che siano ammessi equipollenti e che il terzo acquirente sia tenuto a svolgere indagini per conoscere aliunde l’esistenza di vincoli, oneri o servitù non risultanti chiaramente dall’atto trascritto (Cass. 14 aprile 1983 n. 2619, in Riv. giur. edilizia, 1983, I, 917).

di Roberto Triola
già Presidente della Seconda Sezione Civile della Cassazione
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giovedì 16 marzo 2017

Regolamento condominiale predisposto dal costruttore/venditore è valido ed opponibile all'acquirente

Il regolamento condominiale predisposto dal costruttore/venditore è valido e opponibile all'acquirente che abbia dato al primo incarico contrattuale di predisporlo, anche se la sua predisposizione è avvenuta successivamente all'atto di acquisto

Cassazione 14 novembre 2016 n. 23128

Nel caso di specie, la vicenda aveva preso le mosse dalla richiesta di due condomini di condannare il proprio vicino di casa a rimuovere una fioriera apposta sul suo terrazzo e ogni eventuale altro ingombro che limitava la loro veduta.
Il convenuto, però, sosteneva che il regolamento condominiale contenente il suddetto divieto non gli poteva essere opposto poiché era stato redatto dopo l'acquisto dell'appartamento dal costruttore.
La Cassazione ha rigettato il ricorso: il regolamento in questione ha un'indubbia natura convenzionale che gli deriva dal fatto che il condominio non si era limitato ad assumere un impegno generico a rispettare il regolamento che sarebbe stato emanato dopo il suo acquisto, ma aveva dato al costruttore un incarico specifico di predisporre in suo nome e per suo conto tale regolamento, peraltro specificando che esso avrebbe potuto prevedere "limitazioni imposte alle destinazioni delle porzioni immobiliari di proprietà immobiliari".
Per la sentenza in commento "è indubbia la natura convenzionale del regolamento in questione, data dal fatto che l'appellante non ha assunto il generico impegno a rispettare l'emanando regolamento, ma ha dato specifico incarico di predisporre tale regolamento in nome e per conto proprio, previsione che consente di superare l'obiezione della mancanza di regolamento al momento dell'acquisto dell'unità immobiliare, posto che il suddetto regolamento, per quanto detto, deve ritenersi dal medesimo accettato nel rispetto delle forme obbligatoriamente prescritte (...)".
E di più "(...) atteso che ai sensi dell'art. 1388 c.c. gli effetti del contratto concluso dal rappresentante si perfezionano direttamente nei confronti del rappresentato [...] il regolamento condominiale risulta opponlblle all'appellante in quanto predisposto dall'originario costruttore su suo specifico incarico contrattuale. [...] Nell'ipotesi in esame non ricorre invero un'ipotesi di regolamento che avrebbe dovuto essere approvato dall'assemblea condominiale ma, semplicemente, l'attribuzione di un incarico alla società venditrice di predisporre il regolamento."


Carlo Patti
Consulente legale ANACI Roma
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giovedì 29 dicembre 2016

SI DEVE CONSIDERARE LAVORATORE SUBORDINATO SE VI E’ UTILIZZO DI MEZZI AZIENDALI E RISPETTO DELL’ORARIO DI LAVORO COME PER GLI ALTRI DIPENDENTI DELL’AZIENDA

Con la sentenza della Corte di Cassazione del 21 settembre 2016 n° 18502 i giudici della S.C. si sono espressi affermando che può sussistere un rapporto di natura subordinata e non di natura autonoma, qualora dalle prove testimoniali emerga che il lavoratore è tenuto al rispetto di orari di lavoro identici a quelli degli altri dipendenti ed utilizza mezzi e strumenti del datore di lavoro. Più precisamente la Suprema Corte, ha dichiarato illegittimo il provvedimento espulsivo nei confronti della lavoratrice incinta, che è stata licenziata quando ha richiesto di poter svolgere la propria attività con modalità diverse, quali il telelavoro o con orario ridotto, il che dimostra l’esistenza dell’eterodirezione (ovvero quell’elemento di sottoposizione del prestatore alle direttive del datore di lavoro nell’esecuzione della prestazione concordata nel contratto di lavoro e non di un rapporto di consulenza).

di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI
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giovedì 10 novembre 2016

L’occasionalità nel rapporto di lavoro… Autonomo

I caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione occasionale vanno individuati tendenzialmente nel carattere episodico dell’attività e nell’assenza del coordinamento con l’attività del committente.
  • PREMESSA
In questa pagine affronteremo l’esame- sia pur sommario – di un particolare aspetto del rapporto di lavoro in genere, ovvero quello delle prestazioni occasionali, ovvero quel “particolare rapporto di lavoro “ che, come afferma l’art. 2222 del C.C. “…si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’ opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente in via del tutto occasionale“. Da ciò possiamo arguire che per essere tali devono avere le seguenti caratteristiche:
sporadicità ed episodicità: questo limite riguarda principalmente il soggetto collaboratore. Egli non potrà compiere un numero troppo elevato di collaborazioni aventi il medesimo oggetto ed allo stesso modo non potrà svolgere troppe collaborazioni in un anno con il medesimo soggetto altrimenti potrebbe essere contestata la continuità o, ad esempio, il lavoro dipendente;
non organizzazione: la mancanza di una organizzazione, minima, “sostiene” l’esercizio senza professionalità ed abitualità della prestazione;
non professionalità: l’attività prestata, in quanto occasionale, deve necessariamente essere diversa da quella svolta dal prestatore nell’ambito della propria attività professionale;
a portata limitata: il legislatore indica espressamente un limite temporale (durata non superiore a giorni 30 - trenta) ed un limite quantitativo (i compensi percepiti nell’anno solare non devono essere superiori a euro 5000 - cinquemila lordi) Si può concludere definendo prestatore di lavoro autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’ opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente in via del tutto occasionale.
  • IL LAVORO AUTONOMO…OCCASIONALE E AUTONOMO OCCASIONALE
La collaborazione occasionale non va confusa con il lavoro autonomo occasionale , che trova la sua fonte normativa negli articoli 2222 e seguenti del codice civile, non interessati dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 81/2015 e tuttora in vigore. I caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione occasionale vanno individuati tendenzialmente nel carattere episodico dell’attività e nell’assenza del coordinamento con l’attività del committente. Pertanto saranno considerati subordinati e non collaboratori occasionali i soggetti che si trovano a rispondere alle seguenti condizioni:
• collaborazione continuativa;
• esclusivamente personale;
• organizzata dal committente in merito a tempi e luogo di lavoro con cui viene svolta la prestazione.

Nel momento in cui si vengono a verificare queste 3 condizioni, non si parla più di collaborazione ma di rapporto subordinato e dunque deve intendersi come lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sono invece considerate ancora come prestazioni occasionali tutte le prestazioni che hanno carattere saltuario e che sono identificate come lavoro accessorio o autonomo occasionale. Infine, la prestazione di lavoro non può intendersi come lavoro co-co-co, o a progetto in quanto tale prestazione è caratterizzata da:
• completa autonomia del lavoratore circa tempi e modalità di esecuzione del lavoro;
• mancanza della continuità dell’attività lavorativa;
• mancato inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale;

In sostanza, il decreto attuativo del Jobs Act in tema di riordino dei contratti di lavoro, ha:
• abrogato la disciplina del lavoro parasubordinato regolata dalla Legge Biagi;
• riconosciuto come uniche forme di collaborazione solo quelle di:
- lavoro autonomo secondo quanto previsto dal codice civile;
- lavoro accessorio svolto in favore delle persone fisiche e di professionisti e imprese;
• abrogato dal 25 giugno 2015:
- le collaborazioni a progetto delle associazioni in partecipazione;
- mini - co.co.co.
  • DALLA PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMA OCCASIONALE
I caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione occasionale, vanno individuati, tendenzialmente, nell’assenza del coordinamento con l’attività del committente, nella mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale, nel carattere episodico dell’attività, nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione. È quindi evidente che l’esame della natura occasionale del rapporto instaurato tra le parti deve prescindere dalla misura del compenso e dal numero di prestazioni svolte mentre deve concentrarsi sulla presenza o meno dei requisiti del coordinamento e della continuità con la struttura del committente, ben potendo quindi esserci prestazioni di lavoro autonomo occasionale con compensi superiori a 5 mila euro.
Si presti attenzione:
• La prestazione da lavoro autonomo occasionale può essere utilizzata in tutti gli ambiti economici. Ma si DEVE UTILIZZARE applicando la MASSIMA PRUDENZA . In particolare nelle attività a carattere manuale e a bassa professionalità.
• Non possono prestare attività di lavoro occasionale: i dipendenti pubblici salvo esplicita autorizzazione delle proprie amministrazioni, coloro che sono iscritti ad albi che esercitano professioni intellettuali, coloro che appartengono a commissioni e ad organi di amministrazione, chi lavora presso enti sportivi legalmente riconosciuti.
  • NECESSITA’ DELL’ATTO SCRITTO?
La legge non prevede espressamente che l’attività di lavoro autonomo occasionale venga formalizzato attraverso un contratto scritto. Per dimostrare la fonte del reddito percepito è raccomandabile formalizzare il rapporto, in moda da tutelare entrambe le parti, il lavoratore autonomo e il datore di lavoro. Ma, a tal proposito, in caso di “controversia” tra le parti (datore di lavoro e prestatore occasionale) o accesso o controllo ispettivo, come si può dimostrare come “valida documentazione fiscale” ai fini di evitare, eventualmente, l’applicazione della maxisanzione? Per poter considerare “valida” la prestazione in base alla circolare del Ministero del lavoro n° 38 del 2010, nonché della nota n° 16920 del 9/10/2014 la documentazione la presenza di tutta una serie di documentazione fiscale obbligatoria attinente e riferibile al periodo oggetto di accertamento quale:
- versamento delle ritenute d’acconto tramite il modello F24;
- rilevazioni contabili aggiornate e puntuali; - presenza della certificazione delle ritenute subite;
- indicazione del percipiente nel modello C.U./ modello 770;
- corretta applicazione, trattenuta e versamento della contribuzione Inps in caso di superamento della soglia di 5.000,00 euro. In conclusione si può affermare che avere una atto scritto da maggior “tranquillità” ed una tutela maggiore ad entrambe le parti in caso che insorgessero problemi.
  • IN PRATICA…
Qui di seguito si trascrivono degli esempi di conteggi relativi al LAVORO OCCASIONALE AUTONOMO
Esempio 1
• Compenso lordo euro 2.000,00 –
• Ritenuta acconto 20% euro 400,00 =
• Netto corrisposto euro 2.400,00
lavoratori autonomi occasionali che hanno SUPERATO la soglia dei 5.000 euro La circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004 ha chiarito che il limite di 5.000,00 euro costituisce una fascia di esenzione e, di conseguenza, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente tale importo. La circolare citata ha, quindi, stabilito che il lavoratore deve comunicare ai committenti interessati il superamento o meno del limite di 5.000,00 euro in argomento, all’inizio dei singoli rapporti,ovvero, tempestivamente, durante il loro svolgimento, tenendo conto anche dei compensi percepiti da altri committenti.
Esempio 2
• Compenso lordo euro 5.500,00 -
• Ritenuta acconto 20% euro 1.100, 00 -
• Ritenuta previdenziale
• (1/3 di 27,72% su euro 500) * euro 46,20 -
• Netto corrisposto euro 4.353,80 = (*): Il Committente dovrà versare quale contribuzione totale euro 138,60 (500,00 x 27,72%) di cui 2/3 a proprio carico committente ( 500,00 x 2/3 di 27,72%).
Esempio 3
Compenso lordo euro 5.500,00 + Spese sostenute euro 80,00 + Totale lordo euro 5.580,00 = Ritenuta acconto 20% su euro 5.500,00 euro 1.100, 00 – Ritenuta previdenziale (1/3 di 27,72% su euro 500) euro 46,20 – Netto corrisposto euro 4.433,38 = Si ipotizzi il caso che il prestatore percepisca il Suo compenso da due committenti nello stesso mese ed superamento della soglia di esenzione contributiva.
Esempio 4
– Compenso lordo corrisposto
Committente 1
euro 3.500,00
Committente 2
euro 4.000,00
– Ritenuta acconto del 20%
Committente 1
euro 700,00
Committente 2
euro 800,00
– Ritenuta previdenziale (*)
Committente 1
euro 119,47
Committente 2
euro 136,52
– Compenso netto
Committente 1
euro 2.680,53
Committente 2
euro 3.063,48
Ritenuta previdenziale su euro 3.500,00 + euro 4.000 – euro 5.000,00 e in proporzione tra i committenti = 2.500,00 x1/3 di 27,72% moltiplicato: (committente 1) 46,67% = euro 107,81 (committente 2) 53,33% = euro 123,19
Esempio 5
– Compenso lordo corrisposto
Committente 1
euro 4.500,00
Committente 2
euro 4.500,00
– Ritenuta acconto del 20%
Committente 1
euro 900,00
Committente 2
euro 900,00
Ritenuta previdenziale su euro 4.500,00 + euro 4.500 – euro 5.000,00 e in proporzione tra i committenti = 4.000,00 x1/3 di 27,72%x 50% euro 184,80 – euro 184,80 –
– Compenso netto
Committente 1
euro 3.415,52
Committente 2
euro 3.415,52
Esempio 6
– Compenso lordo corrisposto
Committente 1
euro 4.500,00
Committente 2
euro 4.500,00
– spese sostenute (NON analiticamente dettagliate)
Committente 1
euro 120,00
Committente 2
euro 0,00
– Ritenuta acconto del 20%
Committente 1
euro 924,00 (a)
Committente 2
euro 900,00 (b)
Ritenuta previdenziale su euro 4.500,00 euro 184,80 euro 184,80 euro 4.500 – euro 5.000,00= euro 4.000,00 (4.000,00 x1/3 di 27,72%x 50% (IMPORTO computato in proporzione tra i committenti) – Compenso netto
Committente 1
euro 3.511,00
Committente 2
euro 3.415,52
(a) (euro 4.500,00+ euro 120= 924)
COMMENTO:
per spese documentante si possono intendere ad esempio acquisto di valori bollati, diritti di cancelleria, visure, imposte e tasse e quant’altro. Si rammenta che i documenti giustificativi delle spese devono essere intestati al committente, perché il committente “1” ha sostenuto in suo nome e per suo conto, comportando per il prestatore solo un esborso economico. (b) (euro 4.500,00 x20% = 900)
  • IL CASO DEL MINIMALE e del MASSIMALE INPS
Può accadere che una persona effettui un certo numero di prestazioni occasionali autonome durante superando la soglia di euro 5.000,00 in tal caso, come si è potuto leggere sopra, l’importo eccedente la somma anzidetta dovrà essere soggetta a contribuzione della gestione separata INPS .Ovvero la persona interessata dovrà iscriversi alla Gestione separata INPS.
  • CHE COSA E’ IL MINIMALE
Il minimale contributivo è l’importo minimo che deve essere rispettato per permettere l’accredito della contribuzione dei lavoratori sia dipendenti che autonomi. Questo importo è un valore INDEROGABILE stabilito per Legge. Nel nostro caso, ovvero per i lavoratori iscritti alla gestione parasubordinata ammonta a euro 4.309,91 Corrispondente ad un reddito minimo annuo di euro15.548,00 . Ai fini dell’accreditamento dei contributi INPS a fine anno e qualora minimale non sia raggiunto, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato.
  • CHE COSA E’ IL MASSIMALE
Il massimale contributivo è l’importo massimo oltre cui il reddito percepito non è soggetto a contribuzione previdenziale. E’ stato fissato dalla legge 335/1995 che ha introdotto che ha introdotto il sistema di calcolo contributivo. Nel nostro caso, ovvero per i lavoratori iscritti alla gestione parasubordinata ammonta a euro 100.324,00
  • Modulistica da far firmare al collaboratore
Allo scopo di non incorrere in, eventuali, errori circa l’esatta individuazione dell’obbligo contributivo che dipende dalla specifica situazione del collaboratore, il suggerimento è quello di far compilare e firmare al medesimo la dichiarazione ogni volta che si procede con il pagamento del compenso.

di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI
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giovedì 13 ottobre 2016

L’imposta di registro per i contratti di locazione e gli adempimenti dell’amministratore

Registrare il contratto per l’intero periodo contrattuale, usufruendo di un abbattimento dell’imposta da corrispondere calcolata in una percentuale ottenuta moltiplicando la metà del saggio di interesse legale in vigore al momento in cui si stipula il contratto per il numero degli anni di durata del contratto.
  • Ambito di applicazione
Ogni atto giuridico, in Italia, deve essere sottoposto a una imposizione fiscale sia per quanto riguarda il reddito prodotto, che può prevalentemente inerire alle imposte dirette, sia all’attività esplicata, che può viceversa riguardare le imposte indirette. Tra queste ultime, particolare rilievo per i contratti di locazione, riveste l’imposta di registro prevista, da ultimo, dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. La tassazione dei contratti di locazione deve avvenire sull’importo del canone annuale che sconta una aliquota proporzionale del 2 per cento; a tale principio generale fanno eccezione i contratti sottoposti ad I.V.A., ai quali si deve applicare l’imposta in misura fissa, come si verifica nelle fattispecie dei contratti di affitto d’azienda o nei contratti di locazione di beni immobili destinati ad uso diverso dall’abitazione allorché il soggetto locatore sia un ente collettivo soggetto ad I.V.A., quale ad esempio una compagnia di assicurazione che lochi un fondo commerciale ad una azienda di abbigliamento, nonché quelli assoggettati a cedolare secca. Sono per contro esenti da questa imposta i contratti di locazione che abbiano una durata inferiore a trenta giorni nell’arco di un anno, che però non siano stipulati tra le parti con atto pubblico o scrittura privata autenticata, nonché le ordinanze di convalida di sfratto per morosità o per finita locazione come prevede per queste ultime la Circ. Min. del 22 gennaio 1986, n. 8/201201, nonché quelli che prevedono una riduzione del canone originariamente pattuito (d. l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164).
I contratti di locazione con durata pari o inferiore a trenta giorni devono essere comunque registrati in caso d’uso, ad esempio, se insorga una controversia giudiziaria in merito alla interpretazione delle relative clausole convenzionali e debba pertanto essere prodotto in causa. In questo caso il contratto sconta l’imposta fissa di euro 67,00=. . Si ricorda che trenta giorni sono da computarsi nell’arco di un anno solare anche se non siano consecutivi e il contratto sia stipulato anche con differenti conduttori, e inoltre che nell’arco dell’anno vi sono alcuni mesi di trentuno giorni per cui nel contratto di locazione non può farsi riferimento, ad esempio, al mese di luglio o di agosto, ma al periodo 1-30 luglio o 2-31 agosto, al fine di evitare la registrazione del contratto concernente tale periodo. Si rammenta, per una miglior comprensione della norma in esame, che nell’atto pubblico il notaio, che è un pubblico ufficiale, attesta che tutto ciò che è avvenuto in sua presenza corrisponde a verità e quindi che sono vere le attività e le dichiarazioni svolte tra le parti alla sua presenza, mentre sulla veridicità di quanto affermano le parti stesse il notaio non può indagare, con la conseguenza che, in caso di mendace dichiarazione di una delle parti, nessuna responsabilità può essergli imputata. Nella scrittura privata autenticata viceversa il notaio si limita ad autenticare la sottoscrizione del contratto e nulla altro. Per tale motivo le locazioni finalizzate al soddisfacimento di scopi turistici e vacanzieri, stipulati per una settimana non sono soggette a registrazioni.
  • Fattispecie particolari
Sono altresì soggette a imposta di registro le locazioni di immobili con patto di futura vendita con l’applicazione dell’aliquota vigente al momento del trasferimento della proprietà dell’immobile sempre che tale atto non sia soggetto ad Iva; sino al rogito di compravendita il contratto di locazione deve essere comunque annualmente registrato. Considerata la giurisprudenza costante in tema, si deve ritenere che analogamente questa normativa si debba applicare ai contratti rent to buy. In tutti gli altri casi, compresa l’ipotesi in cui un appartamento sia ammobiliato, l’imposta di registro deve essere corrisposta nella misura predetta del due per cento. Tra l’altro erano soggetti a imposta di registro anche gli oneri accessori sempre nella misura del due per cento (Comm. Trib. Centr., sez. VI, 2 luglio 1994, n. 2387), mentre ora sono esenti se costituiscono un mero rimborso delle spese condominiali; il deposito cauzionale che scontava un’aliquota dello 0,50 per cento ai sensi dell’art. 6 della tariffa del precitato D.P.R. 131/1986, ora è esente (Agenzia delle Entrate - Ris. 22 maggio 2002, n. 151/E), sempre che tale garanzia non sia prestata da terzi. D’altronde si deve rammentare che l’imposta di registro ha subito una profonda trasformazione sia con l’emanazione del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 237 sia in particolare con la pubblicazione della l. 27 dicembre 1997, n. 449 e ciò a decorrere dal 1 gennaio 1998. Il legislatore infatti ha stabilito da una parte la soppressione dei Servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari con la conseguenza che tutte le imposte devono essere assolte soltanto in banca mediante l’apposito modello F24, e dall’altra ha stabilito che tutti i contratti di locazione, anche con canone inferiore al valore di euro 1.291,14 che in precedenza erano esenti dalla registrazione, devono scontare l’aliquota del 2 per cento, eccettuati i contratti che nell’arco di un anno non superino i trenta giorni di affittanza ut supra dedotto.
  • Modalità di assolvimento
Una volta stipulato il contratto il locatore deve provvedere alla sua registrazione entro il termine di trenta giorni ex art. 68, l. 21 novembre 2000, n. 342, che decorre dal giorno in cui è stato sottoscritto il contratto stesso e non quindi dall’eventuale differente data di decorrenza contrattuale voluta dalle parti, come ben può accadere allorché le parti sottoscrivano un contratto, ad esempio, nel mese di novembre, prevedendo però l’inizio del contratto medesimo con il 1 gennaio dell’anno successivo. Nel caso poi in cui non venga indicata dalle parti contraenti la data di sottoscrizione del contratto, si ritiene che la pattuizione si sia perfezionata lo stesso giorno di inizio del contratto. Gli estremi della registrazione devono essere inviati all’amministratore del condominio entro sessanta giorni, ex art. 13 l. 431/1998, come novellato dall’articolo 1, comma LIX, l. 28 dicembre 2015, n. 208; al conduttore, invece, deve essere inviata copia del contratto registrato. Nel caso di ritardata registrazione ovviamente scattano le sovrattasse che dal 1 aprile 1998 per effetto della modifica legislativa attuata al d. lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472 sono sostanzialmente mutate e peggiorate. Il locatore, prima che gli sia notificata la sanzione, per ritardata o per omessa registrazione del contratto di locazione, può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Agenzia delle Entrate Risoluzione 24 maggio 2007, n. 114). Dopo che sia stato sottoscritto il contratto, le parti devono andare in banca per compilare l’apposito modello F24 e provvedere al pagamento dell’aliquota del due per cento da calcolarsi sull’importo, del canone annuo di locazione. Si ricorda che l’imposta di registro è dovuta nella misura del settanta per cento se il contratto è stipulato in forza degli accordi territoriali ex articoli 2 e 4 legge n. 431/1998. Il modulo contiene non solo le generalità identificative dei contraenti, ma altresì i codici del tributo corrisposto e dell’ufficio del registro presso il quale deve essere poi depositato l’atto; per i rinnovi si devono riportare anche gli estremi della prima registrazione del contratto. Una volta assolta l’imposta, il contratto, con una copia del modello F24 attestante l’avvenuto pagamento, va depositato all’Agenzia delle Entrate che provvederà agli incombenti di sua competenza. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2010 in attuazione delle disposizioni dell’art. 19, comma quindici, d. l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, sono state apportate modifiche al modello di presentazione dei contratti di locazione ai fini della loro registrazione. Infatti, deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate il Modello RLI predisposto dall’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 10 gennaio 2014, che contiene, oltre ai dati del locatore e del conduttore, gli estremi catastali dell’immobile, un nuovo quadro D, riportante la scelta del locatore per quanto inerisce all’applicazione o meno della cedolare secca. Per gli anni successivi al primo, l’imposta di registro viceversa sarà calcolata e assolta soltanto con la percentuale del due per cento e quindi, qualora l’ammontare dell’imposta fosse inferiore a euro 67,00, dovrà essere corrisposta la somma esatta risultante dalla moltiplicazione del canone per il due per cento di legge. Si deve ricordare che nel caso l’ammontare dell’imposta non sia pari a un euro o multiplo di euro, deve essere assolta con l’importo corrispondente all’euro superiore se i decimali espressi in centesimi siano pari o superiori a 50 e all’euro inferiore se i decimali, sempre espressi in centesimi, siano pari o inferiori a 49; ad esempio, se l’imposta ammontasse a euro 129,41=, l’importo da paga-re sarebbe di euro 129,00=, mentre se l’imposta ammontasse a euro 129,50=, l’importo da pagare sarebbe di euro 130,00=. I contratti di locazione inoltre possono essere registrati in qualsiasi ufficio del registro indipendentemente dall’ubicazione del bene immobile per il quale è stipulato il relativo contratto; è opportuno però rammentarsi il codice dell’ufficio del registro presso il quale il contratto è stato registrato in quanto i rinnovi dovranno essere sempre assolti con tale riferimento al fine di evitare l’impossibilità, per gli uffici finanziari, di verificare il costante ripetuto pagamento. Un’agevolazione è stata però concessa dal legislatore al contribuente; infatti, trattandosi ormai praticamente di contratti pluriennali, è possibile registrare il contratto per l’intero periodo contrattuale, usufruendo in questo caso di un abbattimento dell’imposta da corrispondere calcolata in una percentuale ottenuta moltiplicando la metà del saggio di interesse legale in vigore al momento in cui si stipula il contratto (e quindi attualmente del 2,5 per cento anche se non tutti gli uffici lo applicano) per il numero degli anni di durata del contratto. Qualora poi il contratto per qualsiasi motivo subisse una interruzione antecedente alla scadenza convenzionale e quindi o per diniego di rinnovazione o per recesso o per risoluzione, di diritto o giudiziale che sia, il locatore, che abbia pagato l’imposta per l’intero periodo, ha diritto al rimborso delle annualità residue rispetto a quelle della effettiva e concreta durata che il contratto ha avuto. In ogni caso, nella ipotesi di cessazione anticipata della locazione rispetto alla data di scadenza contrattualmente prevista è obbligatorio corrispondere una imposta pari a euro 67,00, che però non è dovuta nella ipotesi di registrazione di un nuovo contratto di locazione inerente alla stessa unità immobiliare.
  • Obblighi di legge
Si deve ricordare, infine, che l’imposta di registro deve essere assolta dal locatore, il quale può pretendere dal conduttore il rimborso della metà dell’imposta pagata ex art. 11, l. 392/1978; è invalso l’uso che tra le parti si suddividano a metà anche le ulteriori spese di registrazione del contratto, che sono costituite dalle marche da bollo da applicare (una, del valore di euro 16,00, per ogni quattro facciate di venticinque righe) sulle copie del contratto e dai diritti di registrazione; sia i bolli sia i diritti sono però assolti soltanto alla prima registrazione e non anche ai successivi rinnovi annuali. Qualora, infine, il proprietario di un appartamento locasse l’alloggio arredato, deve assolvere pur sempre l’aliquota del due per cento sull’importo globale del canone, attraendo il bene immobile quelli mobili; se però il locatore scinde il canone individuando una parte per l’unità immobiliare e una parte per l’arredamento, solo su questa ultima somma deve assolvere l’imposta corrispondendola in misura proporzionale con l’aliquota del tre per cento. La legge finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346) ha disposto che, se i contratti di locazione non vengano registrati, questi siano sanzionati con la nullità dei medesimi che, quindi, perdono efficacia sin dalla data della loro stipulazione. La Corte Costituzionale, con le ordinanze 22 novembre - 5 dicembre 2007, n. 420, 19/25 novembre 2008, n. 389 e 11 marzo – 9 aprile 2009, n. 110, ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del comma 346, di cui trattasi, sollevate in relazione sia all’art. 24 sia agli articoli 3 e 41 Costituzione. Inoltre il fisco presumendo l’esistenza di un contratto per i quattro anni solari precedenti, può applicare conseguenti sanzioni fiscali su un ammontare del canone pari al 10 per cento del valore catastale dell’immobile, salva prova contraria che deve essere fornita dal contribuente. Considerata la complessità della materia, l’Agenzia delle Entrate, con sua circolare del 1 marzo 2007, n. 12/E, ha esplicato le norme che erano state più discusse e più interpretate, anche in modo contrastante, soprattutto in tema di locazione d’azienda, di sub-locazione e di locazioni di appartamenti destinati a uso di vacanza.
  • Cedolare secca
Con l’art. 3 d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, è stata istituita la, così detta, cedolare secca, costituita da una imposta sostitutiva dell’Irpef, e relative addizionali, nonché dalle imposte di registro e di bollo, concernenti la registrazione del contratto di locazione. Possono godere di questa imposta solo le persone fisiche che locano appartamenti destinati esclusivamente a uso abitativo. Il locatore, che non può chiedere alcun aumento o aggiornamento del canone per tutto il periodo per il quale si avvale della cedolare secca, deve informarne il conduttore anche, si deve ritenere, con una apposita clausola nel contratto originario di locazione. L’aliquota dell’imposta è del 21 per cento, calcolata sull’ammontare del canone annuo pattuito per i contratti di locazione, stipulati ai sensi del secondo comma dell’art. 2 l. 431/1998 (durata quattro anni rinnovabili ex lege e canone liberamente convenuto tra le parti), e del 10 per cento, sino al 31 dicembre 2017, per i contratti, così detti, concordati tra le organizzazioni sindacali di categoria; quest’ultima aliquota è stata statuita dall’art. 9 d. lgs. 28 marzo 2014, n. 47, essendo stata, in precedenza, del 19 per cento prima e del 15 per cento poi.
Applicando il regime della cedolare secca non sono dovute le seguenti imposte:

a) irpef;
b) addizionale regionale;
c) addizionale comunale;
d) imposta di registro;
e) imposta di bollo, se dovuta.

Il precitato art. 3 ha previsto, altresì, una grave sanzione a carico del locatore che non provveda alla registrazione del contratto.

Infatti, ha stabilito:

a) la nullità del contratto ex art. 1, comma 346 l. 30 dicembre 2004, n. 311;
b) la sanzione amministrativa prevista dall’art. 69 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è stabilita da 120 a 240 per cento dell’importo dell’imposta dovuta, con una riduzione del 50 per cento se la registrazione avviene entro 30 giorni, con un minimo di euro200,00;
c) la decorrenza di un nuovo contratto dalla data di registrazione, volontaria o d’ufficio, del precedente contratto non registrato, con canone corrispondente al triplo della rendita catastale non rivalutata e il canone può essere aggiornato solo con il 75 per cento della svalutazione istat.

La giurisprudenza di merito, seppure con differenti deduzioni, ha sollevato un’eccezione d’incostituzionalità dell’articolo de quo, soprattutto per contrasto con l’art. 42 Cost.. La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo questo articolo, che inerisce alla sanzione comminata, con sentenza 14 marzo 2014, n. 50; tuttavia, il Parlamento, in sede di conversione in legge 23 maggio 2014, n. 80 (art. 1, comma I ter) del d. l. 28 marzo 2014, n. 47, ha fatto salvi, sino al 31 dicembre 2015, gli effetti prodotti dalla disposizione de qua. La Corte Costituzionale è nuovamente intervenuta per dichiararne l’incostituzionalità per violazione dell’art. 136 della Costituzione, con sentenza 16 luglio 2015, n. 169. Per la registrazione dei contratti di comodato e dei contratti di locazione verbali, per esempio, per un fondo commerciale, l’imposta fissa è pari a euro 200,00, ex art. 26 d. l. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128. Da ultimo si rileva che l’art. 1, comma 49 della legge 147/2013 ha così statuito:
“Per assicurare il contrasto dell’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l’attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall’articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali”.
  • Segnalazione all’amministratore di condominio
Il legislatore del 2015, al fine di combattere ulteriormente l’evasione fiscale e, anche, di agevolare l’amministratore di condominio, nel tenere aggiornato il registro dell’anagrafe condominiale, ha stabilito, con l’art. 1, comma LIX l. 28 dicembre 2015, n. 208, che il locatore è obbligato a registrare il contratto di locazione entro trenta giorni dalla data della sua stipulazione e di trasmetterne copia all’amministratore, per l’annotazione sopra indicata entro sessanta giorni. Quanto sopra sia che il contratto inerisca a immobili destinati a uso abitativo ovvero a immobili destinati a uso industriale, commerciale, professionale e artigianale. Si deve ritenere che, salvo quest’ultimo obbligo, un patto scritto, in forza del quale, il locatore deleghi il proprio conduttore a registrare il contratto sia ancora ammissibile; unica eccezione è costituita dalla fattispecie concernente la scelta del locatore di avvalersi del regime fiscale della cedolare secca. In tale ipotesi, essendo il locatore obbligato a predisporre il modello RLI e a inviarlo all’Agenzia delle Entrate, lo stesso può inviare il documento all’amministratore, unitamente alla copia del contratto di locazione stipulato. La problematica, che sorge, è relativa alla tutela dei dati personali, soprattutto per quanto riguarda le condizioni economiche del contratto; ritengo che oscurare i valori di queste ultime non costituisca violazione della normativa di cui trattasi. La ratio della norma, come indicata, inerisce altresì ai contratti di comodato. L’amministratore che verifica la presenza di terze persone in una unità immobiliare di un condominio, reputo possa, in caso di inottemperanza del condomino-locatore, richiedere informazioni all’Agenzia delle Entrate, fornendo i dati anagrafici del condomino, richiamando, non soltanto, l’art. 1130 cod. civ. ma, in particolare, la citata legge 208/2015 a fondamento della sua istanza.

di Gian Vincenzo Tortorici
Direttore CSN Anaci
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