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martedì 10 gennaio 2017

Modello Redditi 2017 - Società di persone, pronta la bozza con le novità

COMUNICATO STAMPA

Modello Redditi 2017 Società di persone, pronta la bozza con le novità
C’è più tempo per la dichiarazione integrativa a favore

Disponibile, a partire da oggi, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, la bozza di dichiarazione Redditi SP da utilizzare per il periodo d’imposta 2016 con le relative istruzioni. Fanno il loro ingresso nel nuovo modello l’agevolazione Branch exemption, il bonus domotica e un’imposta sostitutiva in caso di assegnazione o cessione dei beni ai soci. A partire da quest’anno il nome del modello è stato modificato in Redditi SP 2017 poiché la dichiarazione Iva non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi.

Come cambia la disciplina dei costi “black list” - Tra le novità viene prevista l’abrogazione della disciplina di indeducibilità parziale per le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (quadro RF e quadro RG), pertanto, sono stati eliminati i righi relativi a queste spese e a questi componenti negativi.

Agevolazione Branch exemption - Da quest’anno le società di persone possono optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero. Per le stabili organizzazioni già esistenti occorre indicare in dichiarazione i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna di esse nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello in cui l’opzione ha avuto effetto.

Bonus domotica - Sono detraibili nella misura del 65 per cento le spese sostenute dalla società, da imputare ai soci, per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

Assegnazioni o cessioni dei beni ai soci - Le società che assegnano o cedono ai soci beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa possono applicare un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni - Anche per quest’anno le società di persone possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali; questa facoltà è consentita anche ai contribuenti che intendono riallineare i valori dei medesimi beni. È possibile, inoltre, affrancare il saldo attivo di rivalutazione o la riserva da riallineamento.

Agevolazione c.d. “ACE” (aiuto alla crescita economica) - Sono state recepite le novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2017 che hanno modificato le modalità di determinazione dell’agevolazione riconosciuta alle imprese individuali, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, equiparandole a quelle previste per le società di capitali e per gli enti commerciali.

Più tempo per inviare la dichiarazione integrativa a favore - L’articolo 5 del decreto legge n. 193/2016 ha esteso il termine entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione in proprio favore, equiparandola, sotto tale profilo, alla dichiarazione integrativa in favore dell’Amministrazione, ovvero entro i termini stabiliti dall’articolo 43 del DPR n. 600/1973. Nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio è stata, pertanto, eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”, poiché, nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, non occorre più segnalare se si tratta di integrativa a favore o a sfavore. Il nuovo termine è applicabile anche alle dichiarazioni integrative di annualità pregresse per le quali non siano ancora decorsi i termini di decadenza per l’accertamento con la conseguente eliminazione del prospetto “Errori contabili” del quadro RS. L’articolo 5 del decreto legge n. 193/2016 stabilisce inoltre che nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine è stato introdotto il nuovo quadro DI.

Roma, 5 gennaio 2017
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martedì 3 gennaio 2017

NOVITA' - più tempo per inviare la dichiarazione integrativa a favore: Modello Irap 2017, online la bozza


COMUNICATO STAMPA

Modello Irap 2017, online la bozza con le novità
Più tempo per inviare la dichiarazione integrativa a favore

Disponibile, a partire da oggi, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, la bozza di dichiarazione Irap da utilizzare per il periodo imposta 2016 con le relative istruzioni. Fanno il loro ingresso nel nuovo modello l’aumento della deduzione per i soggetti di minori dimensioni, l’esenzione dall’imposta per il settore agricolo e della pesca, l’estensione ai lavoratori stagionali della deduzione del costo residuo per il personale dipendente.

Esenzione per il settore agricolo e della pesca - Tra le novità viene prevista una generale disciplina di esonero dal tributo per i settori agricolo e della pesca. Sono stati eliminati, pertanto, dalla tabella delle aliquote Irap, i codici che consentivano l’inserimento dell’aliquota ridotta per il settore agricolo. Non sono più presenti, per lo stesso motivo, i campi nei quali il contribuente era tenuto a specificare il valore della produzione soggetto all’aliquota del settore agricolo.

Cresce la deduzione forfettaria per i soggetti di minori dimensioni - La legge di stabilità 2016 ha rideterminato l’entità delle deduzioni forfettarie; in particolare, è stato previsto un incremento di queste ultime con riferimento alle società in nome collettivo e in accomandita semplice (ed equiparate), alle persone fisiche esercenti attività commerciali, alle persone fisiche e alle società semplici esercenti arti e professioni. L’importo delle predette deduzioni è aumentato, a seconda degli scaglioni di valore della produzione, di 5 mila euro, di 3.750 euro, di 2.500 euro e di 1.250 euro.

Deduzione del costo residuo del personale dipendente anche per gli stagionali - La deduzione del costo residuo per il personale dipendente (pari alla differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti per il medesimo), viene estesa anche ai lavoratori stagionali impiegati per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro, nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. La deduzione spetta nella misura del 70 per cento della differenza sopra citata.

Rettifiche/riprese di valore dei crediti per banche e assicurazioni - Per le banche e gli altri enti finanziari e per le imprese assicurative viene previsto che le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti (nel caso di banche) e le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti (nel caso di imprese di assicurazione) sono integralmente deducibili (o imponibili nel caso di riprese di valore) nel periodo d’imposta di iscrizione in bilancio; limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette erano deducibili nella misura del 75 per cento del loro ammontare. L’eccedenza relativa al 2015, unitamente alle rettifiche e riprese di valore nette iscritte in bilancio dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte, sono deducibili a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016. Per consentire l’indicazione di tale eccedenza sono stati previsti due appositi campi nella sezione II (banche ed altri soggetti finanziari) e nella sezione III (imprese di assicurazioni) del quadro IC.

Riflessi dell’eliminazione dell’area straordinaria nel conto economico - Il decreto legislativo n. 139/2015 ha modificato gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, intervenendo sugli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. Fra le variazioni apportate al conto economico, assume particolare rilevanza l’eliminazione dell’area straordinaria. Tutti i costi e i ricavi straordinari iscritti alle voci E20 e E21, rispettivamente proventi e oneri straordinari, dovranno essere riclassificati nell’ambito degli altri elementi di costo e di ricavo. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali, precedentemente classificate tra i suddetti componenti straordinari, ma comunque rilevanti ai fini Irap, saranno contabilizzate nella voce A5 “altri ricavi e proventi” o B14 “oneri diversi di gestione” del conto economico. Essendo tali voci già ricomprese tra quelle rilevanti ai fini Irap sono stati eliminati dal modello i righi relativi alle plusvalenze e alle minusvalenze derivanti dalla cessione dei predetti beni.

Più tempo per l’invio della dichiarazione integrativa a favore - L’articolo 5 del decreto legge n. 193/2016, intervenendo sull’articolo 2, comma 8, del DPR n. 322/1998, estende il termine entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione in proprio favore, equiparandola, sotto tale profilo, alla dichiarazione integrativa in favore dell’Amministrazione, ovvero entro i termini stabiliti dall’articolo 43 del DPR n. 600/1973. Per questo motivo, nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio è stata eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”, in quanto, nell’ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa, non è più necessario segnalare se trattasi di integrativa a favore o a sfavore. Il nuovo termine si rende applicabile anche alle dichiarazioni integrative di annualità pregresse per le quali non siano ancora spirati i termini di decadenza per l’accertamento con la conseguente eliminazione della sezione XII “Errori contabili” del quadro IS. L’articolo 5 del decreto legge n. 193/2016 stabilisce inoltre che nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine è stata prevista una nuova sezione (la numero XVII) nel quadro IS del modello.

Roma, 29 dicembre 2016
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