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giovedì 22 febbraio 2018

I parapetti dei balconi sono considerati comuni se accrescono la gradevolezza estetica del fabbricato - Cassazione 14/12/2017, N. 30071 - Il testo


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CASSAZIONE 14 DICEMBRE 2017, N. 30071

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. PETITTI  Stefano  -  Presidente  
Dott. ORILIA  Lorenzo  -  Consigliere 
Dott. GIUSTI  Alberto  -  Consigliere 
Dott. COSENTINO Antonello  -  Consigliere 
Dott. SCARPA Antonio -  rel. Consigliere 

ha pronunciato la seguente:
                                          
SENTENZA
                                      
sul ricorso 27722-2015 proposto da: 
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato L. G., rappresentato e difeso dall'avvocato A. M.; 
- ricorrente - 
CONTRO

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato G. E. I., che lo rappresenta e difende; 
- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 2859/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/06/2015; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mistri Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso.                                       

FATTI DI CAUSA

C.A., proprietario di appartamento in (OMISSIS), ha proposto ricorso, articolato in unico motivo, avverso la sentenza 24 giugno 2015, n. 2859/2015, resa dalla Corte d'Appello di Napoli, la quale, in accoglimento dell'impugnazione formulata da P.V., ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Benevento in data 22 gennaio 2009 per difetto di litisconsorzio necessario. Il giudizio aveva avuto inizio con citazione del 20 luglio 2006 con cui C.A. aveva convenuto davanti al Tribunale di Benevento P.V., per sentire condannare quest'ultimo ad eliminare le cause della caduta d'acqua dal balcone dell'unità immobiliare di sua proprietà sul sottostante balcone di proprietà C.. Il Tribunale, accogliendo la domanda di C.A., aveva condannato P.V. ad eseguire le necessarie opere indicate dal CTU per l'eliminare il denunciato inconveniente. La Corte d'Appello di Napoli accertava, tuttavia, che i parapetti aggettanti dei balconi dell'edificio di via (OMISSIS), per loro forma, materiali e colore, avessero funzione di accrescere la gradevolezza estetica del fabbricato, e perciò rientrassero tra le parti comuni ex art. 1117 c.c., di proprietà di tutti i condomini, con conseguente difetto del necessario contraddittorio e rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma 1.

P.V. si difende con controricorso.

Su proposta del relatore, che aveva ritenuto il giudizio definibile nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in riferimento all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), era stata dapprima fissata l'adunanza della camera di consiglio. Il Collegio, con ordinanza del 10 marzo 2017, ritenne tuttavia che non ricorresse l'ipotesi di cui all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), e rimise la causa alla pubblica udienza.

Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è ammissibile, in quanto la sentenza, con cui il giudice d'appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice "a quo" ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente ricorribile per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall'art. 360 c.p.c., comma 3, di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate (Cass. Sez. U, 22/12/2015, n. 25774).

L'unico motivo del ricorso di C.A. denuncia "violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione all'art. 1117 c.c. ed all'art. 1125 c.c., nonchè all'art. 116 c.p.c.". Al di là dell'impropria rubrica del motivo (che indica come norme asseritamente violate dal provvedimento impugnato quelli che sono, in realtà, due dei paradigmi stabiliti dall'art. 360 c.p.c. per definire tassativamente quali siano i vizi denunciabili in sede di legittimità, e fa poi rinvio da essi soltanto per "relazione" alle norme regolatrici della fattispecie), sostanza della censura intende contestare che il parapetto aggettante del balcone dell'appartamento del P. rientri tra le parti comuni. Il ricorrente, inoltre, evidenzia come una delle tre alternative soluzioni correttive prospettate dal CTU (peraltro quella poi in concreto adottata dal Tribunale) non comporterebbe interventi su elementi decorativi del balcone.

La censura si rivela priva di fondamento.

Per orientamento consolidato di questa Corte, mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell'art. 1117 c.c., non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, nè essendo destinati all'uso o al servizio di esso, il rivestimento del parapetto e della soletta devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l'edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole (Cass. Sez. 2, 21/01/2000, n. 637 del; Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14576; Cass. Sez. 2, 30/04/2012, n. 6624). L'accertamento del giudice del merito che il parapetto del fronte dei balconi degli appartamenti di un edificio assolva prevalentemente alla funzione di rendere esteticamente gradevole l'edificio (quale, nella specie, quello operato dalla Corte d'Appello di Napoli, alla tregua delle risultanze della CTU) costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se non per omesso esame di fatto storico decisivo e controverso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ciò premesso, l'azione di un condomino diretta alla demolizione, al ripristino, o comunque al mutamento dello stato di fatto degli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio (nella specie, relativi ai frontali ed ai parapetti), costituenti, come tali, parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c., n. 3, va proposta nei confronti di tutti i partecipanti del condominio, quali litisconsorti necessari, essendo altrimenti la sentenza "inutiliter data" (arg. da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11109 del 15/05/2007).

Si consideri, infine, che la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi deve essere valutata non "secundum eventum litis" (ovvero, come assume il ricorrente, sulla base delle diverse modalità attuative dell'intervento tecnico di ripristino del balcone che il giudice potrebbe disporre), ma al momento in cui l'azione sia proposta, valutando se la stessa, sulla base del "petitum" (e, cioè, del risultato perseguito in giudizio dall'attore con la sua domanda), sia potenzialmente diretta anche ad una modificazione della cosa comune.

Il ricorso va perciò rigettato e le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza.

Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2017
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I parapetti dei balconi sono considerati comuni se accrescono la gradevolezza estetica del fabbricato - Cassazion 14/12/2017, N. 30071 - Il commento

Mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell'art. 1117 c.c., non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, né essendo destinati all'uso o al servizio di esso, il rivestimento del parapetto e della soletta devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l'edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole. L'accertamento del giudice del merito che il parapetto del fronte dei balconi degli appartamenti di un edificio assolva prevalentemente alla funzione di rendere esteticamente gradevole l'edificio (quale, nella specie, quello operato dalla Corte d'Appello di Napoli, alla tregua delle risultanze della CTU) costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se non per omesso esame di fatto storico decisivo e controverso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

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martedì 17 ottobre 2017

OCCUPAZIONE DI SUOLO. DIFFERENZA TRA INNOVAZIONE E USO DEL BENE COMUNE - CASSAZIONE 4 SETTEMBRE 2017, N. 20712

Deve considerarsi illegittimo l'utilizzo esclusivo del bene comune da parte del singolo condomino in quanto, impedendo il libero e pacifico godimento dei beni comuni, viene ad essere alterato l'equilibrio esistente tra i singoli partecipanti al condominio. La Suprema Corte affronta il tema di particolare interesse quali la legittimità delle innovazioni e l’accertamento della proprietà esclusiva da parte del singolo condomino. Nella specie trattasi di occupazione di uno spazio comune da parte di un ristoratore con opere che avevano sottratto tale spazio all’uso ed al godimento comune. Gli Ermellini hanno confermato sostanzialmente la sentenza di primo grado ritenendo le opere e l’occupazione illegittime

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CASSAZIONE: DIFFERENZA TRA INNOVAZIONE E USO DEL BENE COMUNE


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CASSAZIONE 4 SETTEMBRE 2017, N. 20712

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:   
Dott. BIANCHINI  Bruno -  Presidente 
Dott. ORICCHIO Antonio   -  Consigliere 
Dott. SCARPA  Antonio  -  rel. Consigliere 
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara  -  Consigliere 
Dott. GRASSO  Giuseppe  -  Consigliere  

ha pronunciato la seguente:      
                                    
ORDINANZA

sul ricorso 28467-2014 proposto da: 
AL FARO DI M.R. SNC, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato L. B., che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M. S.; 
- ricorrente - 

CONTRO
CONDOMINIO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato V. A., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato V. A.; 
- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 964/2013 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI PALMANOVA, depositata il 23/07/2013; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Al Faro di M.R. s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in unico complesso motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1102 e 1362 c.c. in relazione all'art. 2 del Regolamento del Condominio (OMISSIS)), notificato il 27 novembre 2014, avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, il 23 luglio 2013, su domanda del Condominio (OMISSIS), essendo stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello, a norma degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., con ordinanza della Corte d'Appello di Trieste del 1 ottobre 2014.
Il Condominio (OMISSIS) si difende con controricorso.
Il Condominio aveva domandato al Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, di accertare che la Al Faro di M.R. s.n.c., titolare del Ristorante (OMISSIS), occupava illegittimamente il passaggio pedonale di proprietà comune posto su via (OMISSIS) accanto all'ingresso dell'area adibita a parcheggio condominiale, area originariamente costituita da uno scivolo, poi livellato, ed utilizzata dai condomini per accedere al marciapiede che costeggia l'edificio e conduce all'ingresso principale dello stesso, nonchè al parcheggio. Il Condominio aveva quindi chiesto il rilascio dell'area e la demolizione del manufatto ivi eretto dalla società convenuta. La s.n.c. Al Faro di M.R., costituitasi, aveva dedotto la sussistenza di un proprio diritto di "uso esclusivo per una lunghezza di metri 2,50 oltre il marciapiede", negato l'intralcio all'accesso al fabbricato, ed allegato che una prima struttura posta ad occupazione dell'area risaliva al 1987, con conseguente acquisto della proprietà per usucapione. Stante tale pretesa della convenuta di acquisto a titolo originario dell'area, il Tribunale aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio, che non era però stata eseguita, sicchè la domanda nei confronti dei singoli condomini, litisconsorti necessari, veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale.
Il Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, nella sentenza impugnata, ha quindi interpretato che il "diritto all'uso esclusivo" dello spazio "fronteggiante i locali al piano terra, nei lati ovest e sud, adibiti ad attività commerciale", attribuito dal Regolamento di condominio, registrato il 1 dicembre 1970, non inerisse i tratti di area comune adibiti a passaggio, in quanto i "passaggi" erano menzionati in altra parte del medesimo Regolamento come inclusi tra le parti comuni. Ciò il Tribunale spiegava anche alla luce del riferimento alla larghezza di ml. 2,5 "oltre il marciapiedi". Vieppiù, si impone per il primo giudice una interpretazione non estensiva della deroga convenzionale al pari uso dei passaggi condominiali. Dai testi assunti il Tribunale ricavava anche il dato dell'intensa utilizzazione dello scivolo per il passaggio sia in bicicletta che pedonale, rilevante quale comportamento ex art. 1362 c.c., comma 2. Ciò detto sul titolo, il Tribunale aggiungeva che la collocazione di una struttura fissa ad opera della s.n.c. (OMISSIS) sull'area comune precludesse il godimento della stessa da parte degli altri condomini, connotandosi come innovazione vietata ex art. 1120 c.c., comma 2. La vantata usucapione veniva altresì esclusa avendo i testi dichiarato che, almeno fino a metà degli anni novanta, "gli scivoli erano liberi". Le parti hanno depositato in data 27 e 30 giugno 2017 memorie ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comma 1.
L'unico motivo di ricorso della Al Faro di M.R. s.n.c. richiama l'art. 2 del Regolamento del Condominio (OMISSIS), e sostiene che il Tribunale abbia malamente interpretato lo stesso, in quanto i passaggi ivi contemplati si riferiscono esclusivamente alle parti interne della struttura; aggiunge la ricorrente che erronea sia stata altresì la valutazione data dal Tribunale alla deposizione del testimone B., quando al fatto che fino alla metà degli anni novanta l'area in questione fosse libera; si continua nella censura evidenziando come il giudice di primo grado abbia confuso la medesima area per cui è causa con i tratti adibiti ai passaggi condominiali; viene ancora accusato di essere errato il richiamo fatto in sentenza all'art. 1102 c.c., trattandosi documentalmente di area di uso esclusivo; si citano in ricorso le fotografie e la planimetria depositate, distinguendo le zone evidenziate in giallo ed in verde; viene criticata l'interpretazione offerta dal Tribunale alla clausola regolamentare come mera deroga al principio del pari uso delle parti comuni; si insiste sulla chiara rilevabilità dal Regolamento del diritto di uso esclusivo dell'area prospiciente il Ristorante (OMISSIS).
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte comunque infondato.
Per quanto accertato in fatto, e non rivalutabile nel giudizio di legittimità, si ha riguardo ad uno spazio esterno adiacente al fabbricato del Condominio (OMISSIS), astrattamente utilizzabile per consentire l'accesso allo stesso edificio, e dunque da qualificare come cortile, ai fini dell'inclusione nelle parti comuni dell'edificio elencate dall'art. 1117 c.c..
Il Condominio (OMISSIS) ha sostenuto che la società convenuta (OMISSIS) s.n.c. abbia stabilmente occupato tale area comune, utilizzata in parte come passaggio pedonale di comunicazione con la pubblica via ed in parte come accesso all'edificio ed al parcheggio condominiale, così realizzando una sottrazione definitiva della medesima parte del suolo comune alla sua naturale destinazione ed all'altrui godimento. Ciò configura, in astratto, non una violazione dell'art. 1120 c.c., comma 2, (testo antecedente alle modifiche introdotte con la L. n. 220 del 2012, qui operante ratione temporis), ma dell'art. 1102 c.c., disposizione invero applicabile a tutte le innovazioni che, come nella specie, non comportano interventi approvati dall'assemblea e quindi spese ripartite fra tutti i condomini. L'art. 1102 c.c. implica che l'uso particolare o più intenso del bene comune da parte del condomino si configura come illegittimo quando ne risulta impedito l'altrui paritario uso e sia alterata la destinazione del bene comune, dovendosi escludere che l'utilizzo da parte del singolo della cosa comune possa risolversi nella compressione quantitativa o qualitativa di quella, attuale o potenziale, di tutti i comproprietari (Cass. Sez. 2, 06/11/2006, n. 23608). Va pertanto corretto il riferimento che la sentenza impugnata fa in motivazione all'art. 1120 c.c., ritenendo integrata, nella specie, una "innovazione additiva". Gli artt. 1102 e 1120 c.c. sono disposizioni non sovrapponibili, avendo presupposti ed ambiti di operatività diversi. Le innovazioni, di cui all'art. 1120 c.c., non corrispondono alle modificazioni, cui si riferisce l'art. 1102 c.c., atteso che le prime sono costituite da opere di trasformazione, le quali incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà del condomino in ordine alla migliore, più comoda e razionale, utilizzazione della cosa, facoltà che incontrano solo i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c. (Cass. Sez. 2, 19/10/2012, n. 18052). In realtà, tra le nozioni di modificazione della cosa comune e di innovazione (e, pertanto, tra le sfere di operatività delle norme di cui agli artt. 1102 e 1120 c.c.) corre una differenza che è di carattere innanzitutto soggettivo, giacchè, fermo il tratto comune dell'elemento obiettivo consistente nella trasformazione della "res" o nel mutamento della destinazione, quel che rileva nell'art. 1120 c.c. (mentre è estraneo all'art. 1102 c.c.) è l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata dei partecipanti, espresso da una deliberazione dell'assemblea. Le modificazioni dell'uso della cosa comune, ex art. 1102 c.c., non si confrontano con un interesse generale, poichè perseguono solo l'interesse del singolo, laddove la disciplina delle innovazioni segna un limite alle attribuzioni dell'assemblea.
Avendosi riguardo, come detto, ad uno spazio esterno adiacente all'edificio, astrattamente incluso tra le parti comuni di cui all'art. 1117 c.c., non è più in discussione nel presente giudizio la sussistenza di un titolo di acquisto, originario o derivativo, della proprietà esclusiva di esso in capo alla s.n.c. (OMISSIS).
Come più volte affermato da questa Corte, allorchè un condomino, convenuto dall'amministratore per il rilascio di uno spazio di proprietà comune occupato "sine titulo", invochi l'accertamento della proprietà esclusiva su tale bene, il contraddittorio va esteso a tutti i condomini (da ultimo, Cass. Sez. 6 - 2 15/03/2017, n. 6649). Proprio in tale ottica, il Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini con riguardo alla pretesa della convenuta s.n.c. (OMISSIS) volta all'acquisto per usucapione dell'area in questione, ordine rimasto ineseguito entro il termine perentorio ex art. 102 c.p.c., con conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda. Tale provvedimento, non oggetto di specifico gravame ad opera della s.n.c. (OMISSIS), ha implicato una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa, in mancanza di parti necessarie, con riferimento alla deduzione dell'avvenuta usucapione.
Ciò non di meno, la s.n.c. (OMISSIS) ha allegato nel presente giudizio, e pone a fondamento del suo motivo di ricorso, che lo spazio esterno al fabbricato da essa occupato non fosse destinato all'uso o al godimento comune (come conseguente alla presunzione di cui all'art. 1117 c.c.). Ciò in forza di un atto di autonomia privata, quale l'art. 2 del Regolamento del Condominio (OMISSIS), che a suo dire, espressamente disporrebbe un diverso regime, in particolare attribuendo l'area di passaggio in contesa all'uso esclusivo dei locali di proprietà individuale adibiti ad attività commerciale.
Certamente, in via di principio, un regolamento condominiale cosiddetto "contrattuale" - contestuale alla nascita del condominio - può contenere, oltre all'indicazione delle parti dell'edificio di proprietà comune ed alle norme relative all'amministrazione e gestione delle cose comuni, la previsione dell'uso esclusivo di una parte dell'edificio definita comune a favore di una frazione di proprietà esclusiva. In tal caso, come ha sostenuto già questa Corte, il rapporto ha natura pertinenziale, essendo stato posto in essere dall'originario unico proprietario dell'edificio, legittimato all'instaurazione ed al successivo trasferimento del rapporto stesso ai sensi dell'art. 817 c.c., comma 2 e art. 818 c.c. (Cass. Sez. 2, 04/06/1992, n. 6892; ma si veda anche Cass. Sez. 2, 24/11/1997, n. 11717). E' tuttavia evidente che la ravvisabilità di un tale titolo di fonte contrattuale, che attribuisca ad uno o a più condomini l'uso esclusivo di un'area esterna al fabbricato, altrimenti idonea a soddisfare le esigenze di accesso all'edificio di tutti i partecipanti, costituisce questione di interpretazione, ovvero di ricostruzione dell'esatta volontà negoziale dei condomini, e presuppone un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito. A tal fine, è del tutto irrilevante il dato empirico che l'area in esame, per la conformazione dei luoghi, sia stata di fatto goduta ed utilizzata più proficuamente e frequentemente dal condomino titolare della contigua unità immobiliare adibita ad attività commerciale, piuttosto che dagli altri condomini (arg. da Cass. Sez. 2, 03/05/2002, n. 6359).
L'interpretazione di un regolamento contrattuale di condominio da parte del giudice di merito è, come in genere l'intera materia della interpretazione negoziale, insindacabile in sede di legittimità, quanto meno per ciò che concerne la determinazione della comune volontà contrattuale (nella specie, si tratta appunto della delimitazione dell'area frontistante i locali del piano terra, attribuiti convenzionalmente a "diritto all'uso esclusivo"), in quanto attinente ad un'indagine di fatto, sempre che essa non riveli violazione dei canoni di ermeneutica oppure vizi logici per omesso esame di fatto storico decisivo, nei limiti di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, nella sentenza impugnata, ha allora accertato che il "diritto all'uso esclusivo" dello spazio "fronteggiante i locali al piano terra, nei lati ovest e sud, adibiti ad attività commerciale", attribuito dal Regolamento di condominio, registrato il 1 dicembre 1970, non includesse i tratti di area comune adibiti a passaggio, essendo i "passaggi" già compresi da altra parte del medesimo Regolamento nell'ambito delle parti comuni. Pure la considerazione del riferimento spaziale alla larghezza di ml. 2,5 "oltre il marciapiedi" ha indotto il Tribunale a tale convincimento.
La ricorrente nella sua censura propone, in sostanza, soltanto una diversa (e ad essa più favorevole) interpretazione delle clausole del regolamento condominiale rispetto a quella adottata dal Tribunale, e così invoca un riesame del merito della lite. Il motivo di ricorso viene rubricato come violazione e falsa applicazione degli artt. 1102 e 1362 c.c., ma, nel suo sviluppo espositivo, non prospetta la deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, delle fattispecie astratte recate da tali norme di legge, e piuttosto allega un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze istruttorie di causa, denunciando l'errata valutazione del reale stato dei luoghi, della ubicazione e della consistenza delle aree, delle prove testimoniali assunte, della planimetria e delle riproduzioni fotografiche allegate.
Ulteriore ragione di inammissibilità di dette censure della ricorrente discende dall'art. 348 ter c.p.c., comma 4 secondo il quale, quando l'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., è fondata, come nel caso in esame, sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4) sicchè è escluso il controllo di legittimità sulla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
Una volta accertato che il passaggio pedonale posto su via (OMISSIS) accanto all'ingresso dell'area adibita a parcheggio condominiale rientra fra i beni destinati all'uso comune, è altresì corretto ritenere che la condotta del condomino, consistente nella stabile occupazione di tale spazio esterno, configura un abuso, agli effetti dell'art. 1102 c.c., poichè impedisce agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello stesso, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà.
Il ricorso va perciò rigettato e la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell'ammontare liquidato in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017
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MANCA LA NOTA ESPLICATIVA AL RENDICONTO. DELIBERA ANNULLATA - TRIBUNALE TORINO 4 LUGLIO 2017, N. 3528


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TRIBUNALE TORINO 4 LUGLIO 2017, N. 3528

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Oberto
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31183/2015 SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 31183/15
Avente ad oggetto (come dichiarato da parte attrice): «Impugnazione di delibera assembleare condominiale».

Promossa da:

G. F. e M. A., con l'avv. G. B..
- attori -

CONTRO

Condominio di C.so X, in Torino, con gli avv.ti G. C., G. B. ed A. F..
- convenuto –

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte convenuta:,
«Voglia l'Ill.mo Tribunale,
- In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze di prova per testi già formulate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. Dicano i testi se non sia vero che:
1. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2014, come da bollettini di pagamento quietanzati, di cui al doc. 6 che si rammostra è avvenuto con fondi propri dell'amministratore di condominio;
2. il pagamento all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia dei canoni di locazione per la sala delle assemblee condominiali relative all'anno 2014, di cui al doc. 7 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
3. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2013, come da bollettini di pagamento quietanzati, di cui al doc. 10 che si rammostra è avvenuto con fondi propri dell'amministratore di condominio;
4. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2012, come da bollettini di pagamento quietanzati, di cui al doc. 13 che si rammostra è avvenuto con fondi propri il dell'amministratore di condominio tramite assegno tratto dal conto corrente personale di quest'ultimo, come da doc. 82 che si rammostra;
5. il pagamento dell'ICI condominiale relativa all'anno 2011 di cui alle ricevute di versamento sub. doc. 18 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
6. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2011, come da bollettini di pagamento quietanzati, di cui al doc. 19 che si rammostra è avvenuto con fondi propri dell'amministratore di condominio, tramite assegno tratto dal conto corrente postale di quest'ultimo, come da doc. 81 che si rammostra;
7. il pagamento della fattura Smat per 3° trimestre 2011, come da relativo bollettino di pagamento quietanzato sub. doc. 20 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
8. il pagamento dell'ICI condominiale relativa al 2010 di cui alle ricevute di versamento sub. doc. 25 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio; 
9. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2010, come da bollettini di pagamento quietanzati, di cui al doc. 26 che si rammostra è avvenuto con fondi propri dell'amministratore di condominio, tramite assegno tratto dal conto corrente postale di quest'ultimo, come da doc. 80 che si rammostra;
10. il pagamento dei costi per la visura AltriServizi di cui al doc. 27 che si rammostra è avvenuto con fondi propri dell'amministratore; 
11. il pagamento della parcella quietanzata dell'Arch. M. di cui al doc. 28 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore;
12. il pagamento dell'ICI condominiale del 2009 di cui alle ricevute di versamento sub. doc. 31 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
13. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2009, come da bollettini di pagamento quietanzati, di cui al doc. 32 che si rammostra è avvenuto con fondi propri dell'amministratore di condominio, tramite assegno tratto dal conto corrente postale di quest'ultimo, come da doc. 79 che si rammostra;
14. il pagamento dell'ICI condominiale relativa all'anno 2008 di cui alle ricevute di versamento sub. doc. 37 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
15. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2008, come da bollettini di pagamento quietanzati, di cui al doc. 38 che si rammostra è avvenuto con fondi propri dell'amministratore di condominio, in parte in contanti in parte tramite assegno tratto dal conto corrente postale di quest'ultimo, come da doc. 78 che si rammostra;
16. il pagamento dell'ICI condominiale relativa all'anno 2007 di cui alle ricevute di versamento sub. doc. 41 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
17. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2007, come da bollettini di
pagamento quietanzati, di cui al doc. 42 che si rammostra è avvenuto con fondi propri dell'amministratore di condominio, tramite assegno tratto dal conto corrente postale di quest'ultimo come da doc. 77 che si rammostra;
18. il pagamento delle fatture SMAT, come da relativo bollettino quietanzato di cui al doc. 47 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore;
19. il pagamento delle ricevute per riparazione aspirapolvere di cui al doc. 48 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore;
20. il pagamento della fattura quietanzata per fornitura sale di cui al doc. 49 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore;
21. il pagamento delle ricevute quietanzate per le riparazioni alle porte condominiali di cui al doc. 50 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore;
22. il pagamento della fattura quietanzata M. impianti elettrici di cui al doc. 51 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore; 
23. il pagamento della fattura quietanzata Cima Ascensori di cui al doc. 52 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore;
24. il pagamento dell'ICI condominiale di cui alle ricevute di versamento sub. doc. 55 che si rammostra è avvenuto con fondi propri dell'amministratore di condominio;
25. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2005, come da bollettini di pagamento quietanzati, di cui al doc. 56 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
26. il pagamento all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia dei canoni di locazione per la sala delle assemblee condominiali relative all'anno 2005, di cui al doc. 57 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
27. il pagamento dell'ICI condominiale di cui alle ricevute di versamento sub. doc. 62 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
28. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2004, come da bollettini di pagamento quietanzati, di cui al doc. 63 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
29. il pagamento all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia dei canoni di locazione per la sala delle assemblee condominiali relative all'anno 2004, di cui al doc. 64 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio; 
30. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2003, come da bollettini di pagamento quietanzati, di cui al doc. 68 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
31. il pagamento all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia dei canoni di locazione per la sala delle assemblee condominiali relative all'anno 2003, di cui al doc. 69 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio
32. il pagamento dell'ICI condominiale di cui alle ricevute di versamento sub. doc. 72 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
33. il pagamento all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia dei canoni di locazione per la sala delle assemblee condominiali relative all'anno 2002, di cui al doc. 74 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio; 
34. gli importi indicati nel doc. 5 allegato alla memoria di costituzione nel subprocedimento cautelare e che si rammostra sono stati anticipati dallo Studio P. con fondi propri e nell'interesse del Condominio Corso X
Torino;
35. gli importi indicati nel doc. 5 allegato alla memoria di costituzione nel subprocedimento cautelare sono stati contabilizzati nei rispettivi rendiconti annuali già approvati dall'assemblea del condominio Corso X Torino;
36. nel corso dell'assemblea condominiale del 9.2.2016, i condomini G. e M. hanno richiesto all'amministratore di poter visionare ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa e della contabilità condominiale relativa agli anni 2013, 2014 e 2015, entro i successivi 20 giorni lavorativi (come da doc. 4 che si rammostra) e che in data 4.3.2016 l'amministratore ha messo a loro disposizione ed a disposizione dei loro consulenti tutta la predetta documentazione.
37. Le pezze giustificative delle spese sostenute nell'interesse del condominio in relazione a ciascun anno di gestione possono essere consultate presso lo studio dell'amministratore in qualunque momento da ciascun condomino del Condominio di corso X Torino; 
Si indicano a testi su tutti i capi:
- E. P., residente in residente in Reano (TO), Regione Selvareggio n. l
- R. D., residente in Reano (TO), Regione Selvareggio n. 1
Nel merito
respingere siccome inammissibili e, in ogni caso, infondate in fatto ed in diritto le domande avversarie conseguentemente confermare la deliberazione assembleare del CONDOMINIO SITO IN TORINO, CORSO X, assunta in data 12.11.2015.
in ogni caso. con vittoria di spese e competenze di lite, anche della fase cautelare, oltre a I.V.A., C.P.A.».

CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132, CPV., N. 4, C.P.C. — 118 DISP. ATT. C.P.C.)

La presente controversia ha ad oggetto l'impugnativa della delibera assembleare le assunta in data 12 novembre 2015 dal Condominio convenuto; impugnativa proposta da parte degli attori, G. e M., proprietari di unità immobiliari site nello stabile predetto.
In particolar modo le parti attrici impugnano: (i) la delibera assembleare con la quale è stata accordata una riduzione delle spese di riscaldamento del 35% in favore della condomina M., in particolare in quanto, ad avviso delle parti attrici, tale delibera sarebbe stata assunta in violazione dell'art. 9 del regolamento condominiale ed avrebbe comportato un aggravio delle spese di riscaldamento in capo agli altri condomini; (ii) la delibera assembleare con la quale è stato approvato il rendiconto consuntivo relativo all'anno 2014, posto che lo stesso, secondo gli attori, non sarebbe conforme al disposto di cui all'art. 1130-bis c.c. Inoltre si contesta l'assenza delle "pezze giustificative" e della documentazione contabile a supporto della formazione del rendiconto, nonché la legittimità della posta di debito indicata nella situazione
patrimoniale al 31 dicembre 2014 per l'importo di E 33.125,89 nei confronti dello Studio P.; (iii) la delibera assembleare con cui il Condominio autorizza un'azione giudiziaria nei confronti della condomina G. in quanto le parti attrici ritengono che tale argomento non fosse posto all'ordine del giorno e inoltre non riguardasse la gestione del Condominio e le attribuzioni dell'assemblea di cui all'art. 1135 c.c. 
Sostiene, di contro, il convenuto Condominio che l'aver accordato alla M. una riduzione del 35% delle spese di riscaldamento non violerebbe l'art. 9 del regolamento condominiale, il quale si limita ad imporre ai condomini di non utilizzare forme diverse di riscaldamento rispetto a quella condominiale e non comporterebbe alcun aggravio di spesa per gli altri condomini, in quanto l'immobile della M. non è occupato da circa 2 anni e i corpi scaldanti non sono stati completamente chiusi al solo fine di evitare che il mancato riscaldamento dell'unità della M. possa incidere negativamente sul riscaldamento degli altri appartamenti a questo adiacenti. 
Il Condominio rappresenta poi che l'amministratore avrebbe messo a disposizione dei condomini tutta la documentazione contabile relativa al rendiconto consuntivo 2014 informandoli della possibilità di visionare la stessa nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare in merito al 3 giugno 2015 e al 4 giugno 2015. Sempre secondo parte convenuta, il debito verso lo studio P. deriverebbe da anticipi che quest'ultimo ha sostenuto per spese di competenza del Condominio, le quali sono state regolarmente documentate e approvate dall'assemblea dei condomini nel corso degli anni precedenti; pertanto la posta inserita nello stato patrimoniale pari ad E 33.125,89 sarebbe da ritenersi perfettamente legittima. Infine, la delibera adottata dall'assemblea di condominio con riferimento all'azione legale da intraprendere nei confronti della G. sarebbe pienamente legittima, in quanto finalizzata a determinare il riconoscimento giudiziale della proprietà condominiale del locale sottotetto e che la stessa sarebbe da ricomprendersi quale "deliberazione conseguente" in relazione al punto sub n. 4 previsto all'ordine del giorno dell'assemblea del 12 novembre 2015.
Il primo motivo d'impugnazione appare fondato.
E' noto che, sul tema del distacco da parte di un condomino dal servizio e dall'impianto condominiale di riscaldamento, l'art. 1118 c.c., al quarto comma, recependo la giurisprudenza di legittimità (cfr. ad es. Cass., 29 settembre 2011, 19893), è venuto a stabilire, per effetto della riforma approvata nel 2012, in vigore dal 18 giugno 2013, che "Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma". 
Nella specie, è pacifico che la delibera in oggetto è stata presa in assenza della prova che il distacco non determinasse squilibri e, soprattutto, in assenza, a ben vedere, di un vero e proprio distacco, atteso che il "distacco" contemplato dal c.c. e, prima ancora, dalla giurisprudenza, è ed era solo ed esclusivamente quello contraddistinto da un processo caratterizzato da completezza, definitività ed irreversibilità, laddove nella specie si versa, a tutto concedere, in una situazione di mancato (o ridotto) utilizzo, senza che siano stati realizzati tutti quegli accorgimenti tecnici che consentano di affermare che il distacco è, per l'appunto, completo, definitivo ed irreversibile e che, pertanto, al condomino in questione risulterebbe assolutamente impossibile avvalersi, per il futuro, dell'impianto centralizzato comune (ciò che nella specie, come detto, non è, posto che l'attivazione del riscaldamento nell'unità in questione potrebbe avvenire agevolmente in qualsiasi momento, semplicemente riaprendo le valvole dei termosifoni).
A ciò s'aggiunga che nessuna disposizione del vigente ordinamento contempla una riduzione dei contributi condominiali dovuti per mancato uso; se l'assemblea condominiale lo ha concesso, ciò ha fatto abusivamente, in assenza dei presupposti contemplati dall'art. 1118, quarto comma, c.c. ed anzi, come detto, al di fuori di una situazione riconducibile anche solo astrattamente a tale articolo del codice.
Inoltre gli attori paiono correttamente invocare la violazione dell'art. 9 del regolamento condominiale, ove è previsto che l'assemblea può decidere (solo) quando i termosifoni si accendono o spengono, e non altro. Una volta deciso quanto sopra, la delibera è vincolante per tutti. Inoltre, la norma citata va presa in considerazione con riguardo a quanto disposto dall'art. 7, che concerne il seminterrato. Ed in effetti, proprio con riferimento alle unità ivi collocate, il regolamento consente ai singoli condomini di decidere se riscaldarle o meno. Nulla di simile essendo previsto per le altre unità, deve desumersi che il Condominio non possa liberamente autorizzare uno o più singoli condomini a non utilizzare per il proprio alloggio il servizio di riscaldamento centralizzato.
Se ne deve concludere, quindi, che la delibera in oggetto, in quanto in violazione di legge e regolamento, va annullata.
Quanto, poi, alle doglianze degli attori in tema di bilancio condominiale, è noto che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 23 gennaio 2007, n. 1405), non è necessario che la contabilità sia tenuta dall'amministratore «con rigorose forme analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione; né si richiede che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri dell'organo deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente all'approvazione stessa, prestando fede ai dati forniti dall'amministratore alla stregua della documentazione giustificativa».
Il principio di cui sopra è stato però affermato prima della riforma del 2012, la quale sembra ispirarsi a regole diverse.
L'art. 1130-bis c.c. prevede ora, infatti, la redazione di un rendiconto condominiale annuale che deve contenere una serie di specifiche voci contabili, indispensabili alla ricostruzione e al controllo della gestione dell'amministratore da parte di ogni condomino. In particolare, elementi imprescindibili del rendiconto sono:
a) il registro di contabilità;
b) il riepilogo finanziario;
c) una nota di accompagnamento sintetica, esplicativa della gestione annuale.
Ora, nel caso in esame, l'ampia ed approfondita relazione di c.t.u. comprova che il bilancio approvato dalla delibera oggetto d'impugnativa è, sostanzialmente, corretto e veritiero (e piuttosto significativo appare che il c.t.p. degli attori non abbia mosso osservazioni di sorta a tali considerazioni del c.t.u.).
Esso peraltro non contiene (come confermato dal c.t.u.) la nota esplicativa. 
Il Tribunale si rende conto del fatto che l'invalidazione della delibera per questa sola (ed assorbente) ragione potrebbe assumere un sapore formalistico: ciò che dimostra la fondatezza degli sforzi, tanto ripetutamente, quanto vanamente compiuti dal G.I. e dal c.t.u. per una definizione transattiva della vicenda, tanto più che la già citata relazione dimostra la sostanziale non fondatezza del "rimprovero" relativo all'appostazione a bilancio della "famosa" somma di € 33.000,00 circa, che non risponde ad una "manovra" scorretta o, peggio ancora, indebita, da parte dell'amministratore.
Gli è, però, che, dovendo il Tribunale giudicare secondo le vigenti regole del codice (e il bilancio del 2014 si riferisce, per l'appunto, ad un periodo in cui la citata riforma era già in vigore, sebbene da non molto tempo), appare difficile riconoscere come "conforme a diritto" e non "in violazione di legge" la delibera che approvi un bilancio che conforme al disposto dell'art. 1130-bis c.c. non è. 
Questo Tribunale non esclude che, un giorno, la giurisprudenza di legittimità possa arrivare ad affermare che una violazione di questo genere non ha carattere sostanziale e elle ciò che rileva, anche ai fini dell'art. 1137 c.c., è che "sostanzialmente" il bilancio sia veritiero, anche se privo di taluno degli elementi prescritti dalla legge. 
Oggi, però, in assenza di affermazioni di principio analoghe a quelle della citata decisione del 2007, e, soprattutto, a fronte del mutato scenario normativo, l'approdo alla tesi più rigorosa appare quello più conforme alla lettera (se non, forse. allo spirito) della legge. In fondo, come pure si continua ad insegnare sui banchi di Giurisprudenza, "la forma è garanzia" e dunque l'argomentazione di cui sopra, in apparenza di sapore formalistico, ad un più attento esame forse non appare poi così errata.
Va da sé che l'approdo a tale conclusione possiede carattere assorbente (quale "ragion più liquida: cfr. ad es. Cass., 19 agosto 2016, n. 17214) in ordine agli altri allegati motivi di invalidità addotti dagli attori, con conseguente annullamento della delibera relativa.
Anche per quanto attiene all'azione giudiziaria deliberata nei confronti della G., hanno ragione gli attori nell'evidenziare che quanto deciso al punto 3) del verbale d'assemblea non era all'ordine del giorno, che riguardava solamente "comunicazioni dell'amministratore a seguito di denuncia effettuata dalla sig.ra G. al sig. M. P. per asserita violazione di domicilio".
Come affermato dagli attori, non può ritenersi che la successiva delibera del febbraio 2016 abbia proceduto ad una revoca della delibera precedente, posto che è stato "genericamente" dato incarico all'amministratore di rappresentare il condominio in un instaurando procedimento di mediazione e giudiziario senza che fosse indicato il nominativo di chi o di coloro che erano interessati dall'azione. Non può quindi affermarsi che sia cessata la materia del contendere (evento che, del resto, come noto, non muterebbe in modo alcuno il modus procedendi del Tribunale, chiamato a pronunziarsi, in punto spese, sulla soccombenza virtuale, come se la delibera non fosse stata revocata).
Non rimarrà pertanto che procedere all'accoglimento delle domande degli attori.
Le spese (ivi comprese quelle di c.t.u.) seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014.
La presente pronunzia è esecutiva ex lege, senza alcuna necessità di apposita declaratoria in dispositivo, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., così come modificato dall'art. 33

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunziando; sul contraddittorio delle parti; contrariis reiectis; 
PRONUNZIA l'annullamento delle deliberazioni assunte dall'assemblea condominiale del Condominio convenuto tenutasi il giorno 12 novembre 2015, relativamente ai punti nn. 1 e 3 dell'o.d.g. dell'assemblea relativa alla gestione ordinaria e ai punti nn. 2 e 3 dell'assemblea relativa alla gestione riscaldamento tenutasi lo stesso giorno;
CONDANNA il convenuto al rimborso in favore degli attori delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi E 4.500,00, oltre agli accessori di legge, ponendo definitivamente a carico della parte convenuta le spese di c.t.u. (ferma restando la solidarietà delle parti verso il consulente).
Così deciso in Torino il giorno 4 luglio 2017, con sentenza depositata dal Giudice in Cancelleria a mezzo scritturazione elettronica il giorno 4 luglio 2017.

IL GIUDICE
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MANCA LA NOTA ESPLICATIVA AL RENDICONTO. DELIBERA ANNULLATA - TRIBUNALE TORINO 4 LUGLIO 2017, N. 3528

Il Tribunale di Torino annulla la delibera che approva un rendiconto condominiale non contenente la nota esplicativa di cui all’art. 1130 bis. del c.c.



In assenza di giurisprudenza di legittimità che possa affermare che una violazione di tal genere non ha carattere sostanziale e anche se l’invalidazione della delibera assume un sapore formalistico il Giudice non può riconoscerla “conforme a diritto” e non “in violazione di legge”. Senza la nota esplicativa il rendiconto non è conforme a quanto stabilisce la legge.

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