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martedì 5 novembre 2019

Lotteria degli scontrini, pronte le regole di invio dei dati per le estrazioni. Un provvedimento fissa le modalità di dialogo tra registratori telematici e Agenzia

Definite le istruzioni per l’invio dei dati degli scontrini che parteciperanno alla lotteria da parte degli operatori che, dal 1° gennaio 2020, comunicheranno i corrispettivi tramite i nuovi registratori telematici o la procedura web delle Entrate. Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia vengono indicate le modalità tecniche per la trasmissione delle informazioni contenute sugli scontrini e specificate le caratteristiche del file generato dal registratore telematico. Esclusi, fino al 30 giugno 2020, i soggetti già tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, come medici e farmacie.

Strumenti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica - Entro il 31 dicembre 2019 tutti i modelli di registratori telematici e la procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate sono configurati per consentire la trasmissione dei dati necessari per la lotteria degli scontrini (Legge n. 232/2016). In particolare, nel momento in cui viene effettuata l’operazione, tali strumenti permetteranno di acquisire, anche tramite lettura ottica, il “codice lotteria” del cliente. Quest’ultimo è un codice identificativo univoco che il consumatore finale genererà sul “portale della lotteria”. Fino al 30 giugno 2020 non possono “partecipare” alla lotteria i corrispettivi certificati tramite i registratori telematici dei soggetti già tenuti a inviare i dati al Sistema tessera sanitaria.
“Scontrini” validi per la lotteria - I documenti commerciali interessati dalla trasmissione sono solo quelli utili alla lotteria. Infatti, per poter partecipare all'estrazione, è necessario che i consumatori, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio “codice lotteria” all'esercente, esprimendo così la volontà di partecipare al concorso. Nel corso della giornata e al momento della chiusura giornaliera i registratori telematici generano il record composto da tutti gli scontrini corredati di codice lotteria dei clienti per poi trasmetterlo all'Agenzia delle Entrate.
Ok dal Garante Privacy - I dati acquisiti dall’Agenzia delle entrate saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione come preventivamente concordato con il Garante della protezione dei dati personali.
Il perimetro dei registratori telematici  -   Le operazioni di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate mediante registratore telematico (RT, un registratore di cassa che può connettersi a internet), oppure tramite la procedura web denominata “documento commerciale online” presente nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. Per maggiori informazioni è possibile consultare la guida - pdf disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “L’Agenzia comunica”, l’area tematica  “Fatture elettroniche e Corrispettivi telematici” oppure le clip presenti sul canale YouTube “Entrate in video”.
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venerdì 13 settembre 2019

Geometri: VOL, UN FONDO PER CREARE OPPORTUNITA’ PROFESSIONALI PER I GEOMETRI

Dando attuazione alle linee guida nazionali della Categoria, il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di BAT promuove iniziative professionali per i propri iscritti: in tre anni raggiunti incarichi professionali per 225mila euro Roma, 16 ottobre 2018 - Ancora una volta “l’unione fa la forza”. La riprova è il risultato raggiunto dalla Categoria dei Geometri liberi professionisti e dai comuni di Barletta, Trani e San Ferdinando di Puglia. Per i primi, un‘opportunità di lavoro per 37 iscritti al Collegio Provinciale di BAT, equivalente a onorari per circa 225mila euro, a cui se ne sommeranno ben presto ancora 115mila per altri 13 geometri; e per i secondi, la possibilità di effettuare rogiti con una previsione di incasso di oltre 6 milioni di euro di corrispettivo. Il tutto in condizioni di regolarità fiscale e contributiva. Alla base, nessuna bacchetta magica, bensì la capacità del Presidente del Collegio Provinciale Antonio Mario Acquaviva di attuare le linee guida nazionali indicate da CNGeGL e CIPAG in due mosse. In primis, porsi come interlocutore privilegiato della PA per la valorizzazione del patrimonio pubblico - due diligence immobiliare - certificazione delle prestazioni energetiche - valutazioni immobiliari e, conseguentemente individuare il campo di azione, adottando gli strumenti messi a disposizione dagli organi di Categoria, come il VOL e il Fondo Rotativo. 

In sintesi, dunque, i Comuni hanno potuto risolvere in questo modo un problema di lunga data, producendo entrate al bilancio comunale che si tradurranno in un immediato beneficio per le casse pubbliche e per le istanze dei cittadini. Da parte sua, il Collegio dei Geometri di BAT ha favorito l’accesso al lavoro dei propri iscritti, determinando opportunità e retribuzioni regolari, affermando la professionalità e le competenze richieste. In termini operativi, dopo aver verificato preventivamente l’iscrizione e la formazione dei tecnici sulla piattaforma abilitata, il Collegio provinciale dei Geometri di BAT detiene il coordinamento delle diverse fasi, uniformandosi ai principi di trasparenza e pari opportunità nella scelta dei professionisti, grazie al metodo della rotazione. I requisiti necessari vengono verificati a ogni passaggio, fino alla valutazione e validazione delle richieste economiche, tali da essere congruenti ai parametri stabiliti nella Convenzione stipulata da CIPAG con l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani. 


La convenzione prevede anche un impegno importantissimo da parte di CIPAG: mettere a disposizione una provvista finanziaria finalizzata esclusivamente alle anticipazioni dei compensi in favore dei Geometri che hanno svolto incarichi nell’ambito di tali accordi; provvedere all’anticipazione delle fatture presentate dai professionisti previa validazione da parte del Collegio e del Comune. A tal proposito, va ricordato, come la CIPAG insieme al CNGeGL col Fondo Rotativo stiano lavorando con assiduità per proporre la categoria dei Geometri come unico interlocutore della Pubblica Amministrazione e di soggetti Istituzionali. Le dichiarazioni. “Ancora una volta i Geometri liberi professionisti - ha dichiarato il Presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli - si propongono come interlocutore diretto fra la Pubblica Amministrazione, i cittadini, e non solo.

Nel caso del Collegio Provinciale di BAT, hanno svolto persino una funzione di ‘facilitatori’ rispetto alle attività amministrative che, spesso i Comuni e, in generale gli enti locali, non riescono più a svolgere. Un operato che ha indubbiamente rafforzato il ruolo della Categoria in ambito territoriale, consentendo a molti colleghi di svolgere delle prestazioni, con la garanzia di essere pagati tempestivamente grazie all’accordo VOL e al Fondo Rotativo CIPAG”. Particolare soddisfazione per i risultati ottenuti è stata espressa anche dal Presidente del Collegio provinciale di BAT Antonio Mario Acquaviva: “Dopo 3 anni, nel tracciare un primo bilancio di questa situazione ad oggi, l’impegno più gravoso e complesso che il nostro Collegio ha affrontato è stato senza dubbio a Barletta. I Colleghi si sono occupati della regolarizzazione catastale ed amministrativa delle aree comprese nei Piani di Zona ‘167’, al fine di consentirne la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ai soggetti attuatori degli interventi. 

Il lavoro, in funzionale sinergia con gli uffici comunali, è stato sviluppato da 8 geometri che hanno effettuato la verifica tecnica sui luoghi e la conseguente bonifica/regolarizzazione dei disallineamenti topografici, catastali ed urbanistici, generati nelle fasi di esproprio e cantierizzazione di ben 49 lotti edilizi d’intervento (oltre 1.000 alloggi, attività commerciali, eccetera) per una superficie complessiva dei suoli interessati di circa 147.000 metri quadrati”.
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martedì 17 ottobre 2017

MANCA LA NOTA ESPLICATIVA AL RENDICONTO. DELIBERA ANNULLATA - TRIBUNALE TORINO 4 LUGLIO 2017, N. 3528


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TRIBUNALE TORINO 4 LUGLIO 2017, N. 3528

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Oberto
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31183/2015 SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 31183/15
Avente ad oggetto (come dichiarato da parte attrice): «Impugnazione di delibera assembleare condominiale».

Promossa da:

G. F. e M. A., con l'avv. G. B..
- attori -

CONTRO

Condominio di C.so X, in Torino, con gli avv.ti G. C., G. B. ed A. F..
- convenuto –

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte convenuta:,
«Voglia l'Ill.mo Tribunale,
- In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze di prova per testi già formulate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. Dicano i testi se non sia vero che:
1. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2014, come da bollettini di pagamento quietanzati, di cui al doc. 6 che si rammostra è avvenuto con fondi propri dell'amministratore di condominio;
2. il pagamento all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia dei canoni di locazione per la sala delle assemblee condominiali relative all'anno 2014, di cui al doc. 7 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
3. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2013, come da bollettini di pagamento quietanzati, di cui al doc. 10 che si rammostra è avvenuto con fondi propri dell'amministratore di condominio;
4. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2012, come da bollettini di pagamento quietanzati, di cui al doc. 13 che si rammostra è avvenuto con fondi propri il dell'amministratore di condominio tramite assegno tratto dal conto corrente personale di quest'ultimo, come da doc. 82 che si rammostra;
5. il pagamento dell'ICI condominiale relativa all'anno 2011 di cui alle ricevute di versamento sub. doc. 18 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
6. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2011, come da bollettini di pagamento quietanzati, di cui al doc. 19 che si rammostra è avvenuto con fondi propri dell'amministratore di condominio, tramite assegno tratto dal conto corrente postale di quest'ultimo, come da doc. 81 che si rammostra;
7. il pagamento della fattura Smat per 3° trimestre 2011, come da relativo bollettino di pagamento quietanzato sub. doc. 20 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
8. il pagamento dell'ICI condominiale relativa al 2010 di cui alle ricevute di versamento sub. doc. 25 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio; 
9. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2010, come da bollettini di pagamento quietanzati, di cui al doc. 26 che si rammostra è avvenuto con fondi propri dell'amministratore di condominio, tramite assegno tratto dal conto corrente postale di quest'ultimo, come da doc. 80 che si rammostra;
10. il pagamento dei costi per la visura AltriServizi di cui al doc. 27 che si rammostra è avvenuto con fondi propri dell'amministratore; 
11. il pagamento della parcella quietanzata dell'Arch. M. di cui al doc. 28 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore;
12. il pagamento dell'ICI condominiale del 2009 di cui alle ricevute di versamento sub. doc. 31 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
13. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2009, come da bollettini di pagamento quietanzati, di cui al doc. 32 che si rammostra è avvenuto con fondi propri dell'amministratore di condominio, tramite assegno tratto dal conto corrente postale di quest'ultimo, come da doc. 79 che si rammostra;
14. il pagamento dell'ICI condominiale relativa all'anno 2008 di cui alle ricevute di versamento sub. doc. 37 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
15. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2008, come da bollettini di pagamento quietanzati, di cui al doc. 38 che si rammostra è avvenuto con fondi propri dell'amministratore di condominio, in parte in contanti in parte tramite assegno tratto dal conto corrente postale di quest'ultimo, come da doc. 78 che si rammostra;
16. il pagamento dell'ICI condominiale relativa all'anno 2007 di cui alle ricevute di versamento sub. doc. 41 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
17. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2007, come da bollettini di
pagamento quietanzati, di cui al doc. 42 che si rammostra è avvenuto con fondi propri dell'amministratore di condominio, tramite assegno tratto dal conto corrente postale di quest'ultimo come da doc. 77 che si rammostra;
18. il pagamento delle fatture SMAT, come da relativo bollettino quietanzato di cui al doc. 47 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore;
19. il pagamento delle ricevute per riparazione aspirapolvere di cui al doc. 48 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore;
20. il pagamento della fattura quietanzata per fornitura sale di cui al doc. 49 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore;
21. il pagamento delle ricevute quietanzate per le riparazioni alle porte condominiali di cui al doc. 50 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore;
22. il pagamento della fattura quietanzata M. impianti elettrici di cui al doc. 51 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore; 
23. il pagamento della fattura quietanzata Cima Ascensori di cui al doc. 52 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore;
24. il pagamento dell'ICI condominiale di cui alle ricevute di versamento sub. doc. 55 che si rammostra è avvenuto con fondi propri dell'amministratore di condominio;
25. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2005, come da bollettini di pagamento quietanzati, di cui al doc. 56 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
26. il pagamento all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia dei canoni di locazione per la sala delle assemblee condominiali relative all'anno 2005, di cui al doc. 57 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
27. il pagamento dell'ICI condominiale di cui alle ricevute di versamento sub. doc. 62 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
28. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2004, come da bollettini di pagamento quietanzati, di cui al doc. 63 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
29. il pagamento all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia dei canoni di locazione per la sala delle assemblee condominiali relative all'anno 2004, di cui al doc. 64 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio; 
30. il pagamento della tassa suolo pubblico relativa all'anno 2003, come da bollettini di pagamento quietanzati, di cui al doc. 68 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
31. il pagamento all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia dei canoni di locazione per la sala delle assemblee condominiali relative all'anno 2003, di cui al doc. 69 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio
32. il pagamento dell'ICI condominiale di cui alle ricevute di versamento sub. doc. 72 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio;
33. il pagamento all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia dei canoni di locazione per la sala delle assemblee condominiali relative all'anno 2002, di cui al doc. 74 che si rammostra è avvenuto in contanti con fondi propri dell'amministratore di condominio; 
34. gli importi indicati nel doc. 5 allegato alla memoria di costituzione nel subprocedimento cautelare e che si rammostra sono stati anticipati dallo Studio P. con fondi propri e nell'interesse del Condominio Corso X
Torino;
35. gli importi indicati nel doc. 5 allegato alla memoria di costituzione nel subprocedimento cautelare sono stati contabilizzati nei rispettivi rendiconti annuali già approvati dall'assemblea del condominio Corso X Torino;
36. nel corso dell'assemblea condominiale del 9.2.2016, i condomini G. e M. hanno richiesto all'amministratore di poter visionare ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa e della contabilità condominiale relativa agli anni 2013, 2014 e 2015, entro i successivi 20 giorni lavorativi (come da doc. 4 che si rammostra) e che in data 4.3.2016 l'amministratore ha messo a loro disposizione ed a disposizione dei loro consulenti tutta la predetta documentazione.
37. Le pezze giustificative delle spese sostenute nell'interesse del condominio in relazione a ciascun anno di gestione possono essere consultate presso lo studio dell'amministratore in qualunque momento da ciascun condomino del Condominio di corso X Torino; 
Si indicano a testi su tutti i capi:
- E. P., residente in residente in Reano (TO), Regione Selvareggio n. l
- R. D., residente in Reano (TO), Regione Selvareggio n. 1
Nel merito
respingere siccome inammissibili e, in ogni caso, infondate in fatto ed in diritto le domande avversarie conseguentemente confermare la deliberazione assembleare del CONDOMINIO SITO IN TORINO, CORSO X, assunta in data 12.11.2015.
in ogni caso. con vittoria di spese e competenze di lite, anche della fase cautelare, oltre a I.V.A., C.P.A.».

CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132, CPV., N. 4, C.P.C. — 118 DISP. ATT. C.P.C.)

La presente controversia ha ad oggetto l'impugnativa della delibera assembleare le assunta in data 12 novembre 2015 dal Condominio convenuto; impugnativa proposta da parte degli attori, G. e M., proprietari di unità immobiliari site nello stabile predetto.
In particolar modo le parti attrici impugnano: (i) la delibera assembleare con la quale è stata accordata una riduzione delle spese di riscaldamento del 35% in favore della condomina M., in particolare in quanto, ad avviso delle parti attrici, tale delibera sarebbe stata assunta in violazione dell'art. 9 del regolamento condominiale ed avrebbe comportato un aggravio delle spese di riscaldamento in capo agli altri condomini; (ii) la delibera assembleare con la quale è stato approvato il rendiconto consuntivo relativo all'anno 2014, posto che lo stesso, secondo gli attori, non sarebbe conforme al disposto di cui all'art. 1130-bis c.c. Inoltre si contesta l'assenza delle "pezze giustificative" e della documentazione contabile a supporto della formazione del rendiconto, nonché la legittimità della posta di debito indicata nella situazione
patrimoniale al 31 dicembre 2014 per l'importo di E 33.125,89 nei confronti dello Studio P.; (iii) la delibera assembleare con cui il Condominio autorizza un'azione giudiziaria nei confronti della condomina G. in quanto le parti attrici ritengono che tale argomento non fosse posto all'ordine del giorno e inoltre non riguardasse la gestione del Condominio e le attribuzioni dell'assemblea di cui all'art. 1135 c.c. 
Sostiene, di contro, il convenuto Condominio che l'aver accordato alla M. una riduzione del 35% delle spese di riscaldamento non violerebbe l'art. 9 del regolamento condominiale, il quale si limita ad imporre ai condomini di non utilizzare forme diverse di riscaldamento rispetto a quella condominiale e non comporterebbe alcun aggravio di spesa per gli altri condomini, in quanto l'immobile della M. non è occupato da circa 2 anni e i corpi scaldanti non sono stati completamente chiusi al solo fine di evitare che il mancato riscaldamento dell'unità della M. possa incidere negativamente sul riscaldamento degli altri appartamenti a questo adiacenti. 
Il Condominio rappresenta poi che l'amministratore avrebbe messo a disposizione dei condomini tutta la documentazione contabile relativa al rendiconto consuntivo 2014 informandoli della possibilità di visionare la stessa nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare in merito al 3 giugno 2015 e al 4 giugno 2015. Sempre secondo parte convenuta, il debito verso lo studio P. deriverebbe da anticipi che quest'ultimo ha sostenuto per spese di competenza del Condominio, le quali sono state regolarmente documentate e approvate dall'assemblea dei condomini nel corso degli anni precedenti; pertanto la posta inserita nello stato patrimoniale pari ad E 33.125,89 sarebbe da ritenersi perfettamente legittima. Infine, la delibera adottata dall'assemblea di condominio con riferimento all'azione legale da intraprendere nei confronti della G. sarebbe pienamente legittima, in quanto finalizzata a determinare il riconoscimento giudiziale della proprietà condominiale del locale sottotetto e che la stessa sarebbe da ricomprendersi quale "deliberazione conseguente" in relazione al punto sub n. 4 previsto all'ordine del giorno dell'assemblea del 12 novembre 2015.
Il primo motivo d'impugnazione appare fondato.
E' noto che, sul tema del distacco da parte di un condomino dal servizio e dall'impianto condominiale di riscaldamento, l'art. 1118 c.c., al quarto comma, recependo la giurisprudenza di legittimità (cfr. ad es. Cass., 29 settembre 2011, 19893), è venuto a stabilire, per effetto della riforma approvata nel 2012, in vigore dal 18 giugno 2013, che "Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma". 
Nella specie, è pacifico che la delibera in oggetto è stata presa in assenza della prova che il distacco non determinasse squilibri e, soprattutto, in assenza, a ben vedere, di un vero e proprio distacco, atteso che il "distacco" contemplato dal c.c. e, prima ancora, dalla giurisprudenza, è ed era solo ed esclusivamente quello contraddistinto da un processo caratterizzato da completezza, definitività ed irreversibilità, laddove nella specie si versa, a tutto concedere, in una situazione di mancato (o ridotto) utilizzo, senza che siano stati realizzati tutti quegli accorgimenti tecnici che consentano di affermare che il distacco è, per l'appunto, completo, definitivo ed irreversibile e che, pertanto, al condomino in questione risulterebbe assolutamente impossibile avvalersi, per il futuro, dell'impianto centralizzato comune (ciò che nella specie, come detto, non è, posto che l'attivazione del riscaldamento nell'unità in questione potrebbe avvenire agevolmente in qualsiasi momento, semplicemente riaprendo le valvole dei termosifoni).
A ciò s'aggiunga che nessuna disposizione del vigente ordinamento contempla una riduzione dei contributi condominiali dovuti per mancato uso; se l'assemblea condominiale lo ha concesso, ciò ha fatto abusivamente, in assenza dei presupposti contemplati dall'art. 1118, quarto comma, c.c. ed anzi, come detto, al di fuori di una situazione riconducibile anche solo astrattamente a tale articolo del codice.
Inoltre gli attori paiono correttamente invocare la violazione dell'art. 9 del regolamento condominiale, ove è previsto che l'assemblea può decidere (solo) quando i termosifoni si accendono o spengono, e non altro. Una volta deciso quanto sopra, la delibera è vincolante per tutti. Inoltre, la norma citata va presa in considerazione con riguardo a quanto disposto dall'art. 7, che concerne il seminterrato. Ed in effetti, proprio con riferimento alle unità ivi collocate, il regolamento consente ai singoli condomini di decidere se riscaldarle o meno. Nulla di simile essendo previsto per le altre unità, deve desumersi che il Condominio non possa liberamente autorizzare uno o più singoli condomini a non utilizzare per il proprio alloggio il servizio di riscaldamento centralizzato.
Se ne deve concludere, quindi, che la delibera in oggetto, in quanto in violazione di legge e regolamento, va annullata.
Quanto, poi, alle doglianze degli attori in tema di bilancio condominiale, è noto che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., 23 gennaio 2007, n. 1405), non è necessario che la contabilità sia tenuta dall'amministratore «con rigorose forme analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione; né si richiede che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri dell'organo deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente all'approvazione stessa, prestando fede ai dati forniti dall'amministratore alla stregua della documentazione giustificativa».
Il principio di cui sopra è stato però affermato prima della riforma del 2012, la quale sembra ispirarsi a regole diverse.
L'art. 1130-bis c.c. prevede ora, infatti, la redazione di un rendiconto condominiale annuale che deve contenere una serie di specifiche voci contabili, indispensabili alla ricostruzione e al controllo della gestione dell'amministratore da parte di ogni condomino. In particolare, elementi imprescindibili del rendiconto sono:
a) il registro di contabilità;
b) il riepilogo finanziario;
c) una nota di accompagnamento sintetica, esplicativa della gestione annuale.
Ora, nel caso in esame, l'ampia ed approfondita relazione di c.t.u. comprova che il bilancio approvato dalla delibera oggetto d'impugnativa è, sostanzialmente, corretto e veritiero (e piuttosto significativo appare che il c.t.p. degli attori non abbia mosso osservazioni di sorta a tali considerazioni del c.t.u.).
Esso peraltro non contiene (come confermato dal c.t.u.) la nota esplicativa. 
Il Tribunale si rende conto del fatto che l'invalidazione della delibera per questa sola (ed assorbente) ragione potrebbe assumere un sapore formalistico: ciò che dimostra la fondatezza degli sforzi, tanto ripetutamente, quanto vanamente compiuti dal G.I. e dal c.t.u. per una definizione transattiva della vicenda, tanto più che la già citata relazione dimostra la sostanziale non fondatezza del "rimprovero" relativo all'appostazione a bilancio della "famosa" somma di € 33.000,00 circa, che non risponde ad una "manovra" scorretta o, peggio ancora, indebita, da parte dell'amministratore.
Gli è, però, che, dovendo il Tribunale giudicare secondo le vigenti regole del codice (e il bilancio del 2014 si riferisce, per l'appunto, ad un periodo in cui la citata riforma era già in vigore, sebbene da non molto tempo), appare difficile riconoscere come "conforme a diritto" e non "in violazione di legge" la delibera che approvi un bilancio che conforme al disposto dell'art. 1130-bis c.c. non è. 
Questo Tribunale non esclude che, un giorno, la giurisprudenza di legittimità possa arrivare ad affermare che una violazione di questo genere non ha carattere sostanziale e elle ciò che rileva, anche ai fini dell'art. 1137 c.c., è che "sostanzialmente" il bilancio sia veritiero, anche se privo di taluno degli elementi prescritti dalla legge. 
Oggi, però, in assenza di affermazioni di principio analoghe a quelle della citata decisione del 2007, e, soprattutto, a fronte del mutato scenario normativo, l'approdo alla tesi più rigorosa appare quello più conforme alla lettera (se non, forse. allo spirito) della legge. In fondo, come pure si continua ad insegnare sui banchi di Giurisprudenza, "la forma è garanzia" e dunque l'argomentazione di cui sopra, in apparenza di sapore formalistico, ad un più attento esame forse non appare poi così errata.
Va da sé che l'approdo a tale conclusione possiede carattere assorbente (quale "ragion più liquida: cfr. ad es. Cass., 19 agosto 2016, n. 17214) in ordine agli altri allegati motivi di invalidità addotti dagli attori, con conseguente annullamento della delibera relativa.
Anche per quanto attiene all'azione giudiziaria deliberata nei confronti della G., hanno ragione gli attori nell'evidenziare che quanto deciso al punto 3) del verbale d'assemblea non era all'ordine del giorno, che riguardava solamente "comunicazioni dell'amministratore a seguito di denuncia effettuata dalla sig.ra G. al sig. M. P. per asserita violazione di domicilio".
Come affermato dagli attori, non può ritenersi che la successiva delibera del febbraio 2016 abbia proceduto ad una revoca della delibera precedente, posto che è stato "genericamente" dato incarico all'amministratore di rappresentare il condominio in un instaurando procedimento di mediazione e giudiziario senza che fosse indicato il nominativo di chi o di coloro che erano interessati dall'azione. Non può quindi affermarsi che sia cessata la materia del contendere (evento che, del resto, come noto, non muterebbe in modo alcuno il modus procedendi del Tribunale, chiamato a pronunziarsi, in punto spese, sulla soccombenza virtuale, come se la delibera non fosse stata revocata).
Non rimarrà pertanto che procedere all'accoglimento delle domande degli attori.
Le spese (ivi comprese quelle di c.t.u.) seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014.
La presente pronunzia è esecutiva ex lege, senza alcuna necessità di apposita declaratoria in dispositivo, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., così come modificato dall'art. 33

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunziando; sul contraddittorio delle parti; contrariis reiectis; 
PRONUNZIA l'annullamento delle deliberazioni assunte dall'assemblea condominiale del Condominio convenuto tenutasi il giorno 12 novembre 2015, relativamente ai punti nn. 1 e 3 dell'o.d.g. dell'assemblea relativa alla gestione ordinaria e ai punti nn. 2 e 3 dell'assemblea relativa alla gestione riscaldamento tenutasi lo stesso giorno;
CONDANNA il convenuto al rimborso in favore degli attori delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi E 4.500,00, oltre agli accessori di legge, ponendo definitivamente a carico della parte convenuta le spese di c.t.u. (ferma restando la solidarietà delle parti verso il consulente).
Così deciso in Torino il giorno 4 luglio 2017, con sentenza depositata dal Giudice in Cancelleria a mezzo scritturazione elettronica il giorno 4 luglio 2017.

IL GIUDICE
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MANCA LA NOTA ESPLICATIVA AL RENDICONTO. DELIBERA ANNULLATA - TRIBUNALE TORINO 4 LUGLIO 2017, N. 3528

Il Tribunale di Torino annulla la delibera che approva un rendiconto condominiale non contenente la nota esplicativa di cui all’art. 1130 bis. del c.c.



In assenza di giurisprudenza di legittimità che possa affermare che una violazione di tal genere non ha carattere sostanziale e anche se l’invalidazione della delibera assume un sapore formalistico il Giudice non può riconoscerla “conforme a diritto” e non “in violazione di legge”. Senza la nota esplicativa il rendiconto non è conforme a quanto stabilisce la legge.

per scaricare la Sentenza CLICCA QUI
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domenica 10 settembre 2017

Campogalliano - Sassuolo: firmato affidamento per progettazione, realizzazione e gestione

E' stato sottoscritto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'Atto Aggiuntivo per l'affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e gestione del collegamento autostradale Campogalliano - Sassuolo tra la A 22 e la SS 467 "Pedemontana". L'Opera sarà pronta in 4 anni.


Il progetto consiste nella realizzazione di un asse principale di collegamento tra l’Autostrada A22 e la SS 467 di lunghezza complessiva pari a 14 Km, comprensiva di n. 2 gallerie artificiali, n. 8 viadotti e n. 5 svincoli. In data 4 dicembre 2014 era stata sottoscritta la Convenzione di concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Società di progetto Autostrada Campogalliano S.p.A., costituita da un’associazione di imprese composta da Autostrada del Brennero S.p.A. - Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. – Coopsette Soc. Coop. – Oberosler Cav. Pietro S.p.A. – Consorzio Stabile COSEAM Italia S.p.A. – Edilizia Wipptal S.p.A. – Cordioli & C. S.p.A aggiudicataria della realizzazione di un collegamento compreso tra l’autostrada A22 e la SS 467 “Pedemontana”. Nel maggio 2016 il Cipe ha determinato la procedura di finanziamento tramite defiscalizzazione.

La Concessione, dell’importo complessivo di oltre 500 milioni di euro, con un contributo pubblico in conto capitale pari a 215 milioni di euro, avrà una durata di 31 anni, comprensivi dei 4 anni per progettazione e costruzione dell’opera. L’apertura al traffico è prevista per il 2021/2022. Nel contempo avviata anche la progettazione riguardante la tangenziale di Rubiera.
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lunedì 14 agosto 2017

Treni regionali: stanziati 640 milioni per il rinnovo dei mezzi

10 agosto 2017 - Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio ha firmato oggi il decreto di riparto ed erogazione risorse sul rinnovo del materiale rotabile ferroviario per servizi di trasporto regionale.

Abbiamo fatto uno sforzo finanziario enorme – dichiara il Ministro Delrio - per supportare le Regioni sul rinnovo dei treni per i pendolari. La ripartizione di risorse di oggi permetterà di acquistare nuovi treni per un viaggio più confortevole, con mezzi che permettano migliore accessibilità per i cittadini che hanno mobilità ridotta. La cura del ferro continua con attenzione a tutti i cittadini, in particolare quelli che hanno più bisogno del servizio pubblico”.



Si tratta di 640 milioni di euro complessivi, per il quadriennio 2019 – 2022: 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022. A queste cifre occorre aggiungere 426 milioni di euro di cofinanziamento regionale, per un totale di 1 miliardo e 66 milioni.

Sommando alle somme messe in campo oggi lo stanziamento della delibera Cipe del 1° dicembre 2016 di 800 milioni di euro, cui vanno aggiunti 320 milioni di euro di cofinanziamento regionale, si arriva a una spesa complessiva di 2 miliardi e 186 milioni che consente l'attivazione di un processo massiccio di rinnovamento del materiale rotabile destinato si servizi ferroviari regionali.

Sono risorse destinate esclusivamente all’acquisto di materiale rotabile ferroviario per il trasporto ferroviario regionale o regionale metropolitano.

La firma arriva dopo l'intesa raggiunta il 27 luglio scorso in Conferenza Stato Regioni sul Decreto di riparto delle risorse stanziate sul fondo della Legge di Stabilità 2016, destinato al rinnovo dei parchi rotabili ferroviari regionali.

A beneficiare delle risorse saranno le Regioni ed il decreto stabilisce le modalità e le procedure per l’utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo.
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martedì 17 novembre 2015

IL PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO


Ottenere un prestito per persone anziane e senza dover vendere la nuda proprietà.

Tra gli strumenti offerti per agevolare l’accesso al credito da parte sia delle imprese che dei cittadini viene ad aggiungersi il prestito vitalizio ipotecario, entrato in vigore con la Legge 2 aprile 2015, n. 44 “Modifica all’articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario”, agli art. 12 – 12 sexies.

Si tratta di un mutuo, o finanziamento, a medio-lungo termine già conosciuto negli Stati anglosassoni con il nome di reverse mortgage, grazie al quale il proprietario di un immobile converte il valore dello stesso in liquidità a fronte dell’iscrizione di un’ipoteca, che è una garanzia privilegiata a favore del creditore; in questo caso finanziatore.

Possono erogare questo genere di mutuo sia gli istituti di credito che gli intermediari finanziari iscritti nell’apposito registro presso la Banca d’Italia e solo alle persone fisiche che abbiano compiuto i sessanta anni di età .

Il prestito viene erogato solo per immobili residenziali che si trovino in zone non sismiche.

I vantaggi rispetto ad una cessione della nuda proprietà per restare nell’immobile in qualità di usufruttario sono evidenti, infatti chi contrae il prestito resta nel possesso dell’abitazione sino alla morte, potendo compiere atti di disposizione nei limiti consentiti dall’ipoteca.

Nel caso di morte del beneficiario gli eredi potranno vendere o rimborsare il debito.

L’importo erogabile varia in base all’età del richiedente, sulla base del criterio per cui più si è avanti con l’età e più elevata sarà la cifra che si può ottenere, solitamente calcolata in una percentuale non superiore al 50%, del valore dell’immobile.

Il rimborso del capitale, comprensivo di spese e interessi accumulati negli anni, spetta agli eredi, i quali possono ripagare il debito liberando l’immobile dall’ipoteca oppure vendere l’abitazione e, con il ricavato, restituire la somma già oggetto di finanziamento.


Una novità della riforma è la possibilità, per il beneficiario di concordare con la banca le modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, in deroga alla normale regola del rimborso al termine del contratto per il verificarsi degli eventi risolutivi dello stesso: la morte del beneficiario, il trasferimento in tutto o in parte della proprietà o di altri diritti reali sull’immobile gravato da ipoteca.

Più precisamente, il beneficiario del prestito dovrà provvedere al rimborso del capitale ricevuto in prestito al verificarsi delle seguenti situazioni:

– morte del beneficiario;

– trasferimento in tutto o in parte della proprietà dell’immobile, oppure qualora vengano trasferiti in tutto o in parte altri diritti reali o di godimento ad esso relativi;

– altri atti di disposizione che comportino una riduzione significativa del valore dell’immobile, come la costituzione in favore di terzi di diritti reali di garanzia.

Un ulteriore elemento di novità della riforma è l’applicazione delle agevolazioni fiscali per le operazioni di credito a medio o lungo termine, pertanto l’esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, e dalle tasse sulle concessioni governative.

Ci sarà solo il versamento di un’imposta sostitutiva apri allo 0,25% dell’ammontare dei finanziamenti erogati che sale al 2% se l’immobile dato in garanzia non è adibito a prima casa.

Da evidenziare come su tali ratei di rimborso non venga applicata la capitalizzazione degli interessi.

Un ulteriore agevolazione per il mutuatario beneficiario del finanziamento è data dalla previsione che la banca possa agire per la risoluzione del contratto da ritardato pagamento solo quando il ritardo si sia verificato almeno sette volte.

Se il rimborso non avviene nel termine di dodici mesi dal verificarsi di uno degli eventi che lo prevedono, quali morte del beneficiario, trasferimento della proprietà sull’immobile e altri atti di disposizione, la banca può procedere alla vendita dell’immobile ad un valore di mercato che sarà determinato da un perito indipendente.

Qualora non si perfezionasse al valore così determinato la vendita nei dodici mesi successivi, il valore dell’immobile sarà decurtato del 15%, e nella stessa misura si procederà alla decurtazione ogni dodici mesi finché non si arriverà alla vendita dell’immobile; il ricavato della vendita sarà utilizzato per estinguere il credito vantato dalla banca
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lunedì 1 febbraio 2010

Danno da morte

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