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giovedì 9 marzo 2017

Crolla un ponte sulla A14, 2 morti e 2 feriti: commento tecnico

Ennesima tragedia oggi sulle strade italiane. Il ponte 167 dell'autostrada A14 all'altezza di Camerano, in provincia di Ancona: due morti e due feriti, con un'autovettura coinvolta i cui conducenti sono coloro che hanno perso la vita. I feriti non starebbero in gravi condizioni. L'autostrada ,com'è ovvio, è chiusa in entrambe le direzioni.

Autostrade per l'Italia ha dichiarato che il ponte era una struttura provvisoria a sostegno del cavalcavia. Le prime dichiarazioni sono di coloro che se la sono vista brutta, e alcuni sono andati al vicino santuario di Loreto a ringraziare per la Grazia ricevuta.

Ma non è il primo ponte che cade. E' un ponte che stava subendo dei lavori, ed ora si trova coricato a terra. Qualcuno ha la colpa! La società che si doveva occupare della corretta manutenzione, i tecnici che hanno fatto i sopralluoghi e non hanno capito la pericolosità della struttura. Ora la situazioni è critica.

La domanda da parte tecnica è relativa al perché il ponte è crollato?!! Se la struttura ha avuto un collasso netto o presentava già fessurazioni che dovevano far partire dei monitoraggi e nell'eventualità la chiusura dell'autostrada per la messa in sicurezza del ponte.

Analizzando le foto online, il collasso è avvenuto per eccesso di forza tagliente sugli appoggi d'estremità del ponte, dove c'è stata probabilmente una carenza in fase costruttiva di dimensionamento degli elementi resistenti a taglio.

In alternativa, se il ponte era temporaneo, poteva essere appoggiato su martinetti idraulici dove uno può essere crollato portando a far cadere la struttura.

Indagini più accurate andranno ad analizzare meglio il perché del crollo che lasciamo agli inquirenti. Per ora ci limitiamo a dire una preghiera per chi ha perso la vita e a incazzarci un attimo (magari inviando qualche mail ai singoli enti competenti perché verifichino i ponti che secondo noi hanno qualche carenza)!

Tuttavia la situazione della manutenzione dei ponti italiani non è rosea. Passando per molte autostrade si vedono ferri ormai arrugginiti all'aria, dove si dovrebbe intervenire realizzando uno strato di malta che vada a proteggere i ferri dall'arruginimento e quindi dal loro logoramento.




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lunedì 11 aprile 2016

La norma del regolamento di condominio che vieti l’apertura di nuove porte prevale riguardo l’esigenza per Legge di dotare il locale commerciale di una uscita di sicurezza

Tribunale di Roma, sez. V, Dr. Ghiron, 21.1.2013, n. 1065

Il proprietario di un locale commerciale in condominio rivolgeva domanda all'amministratore affinché venga autorizzato ad aprire un ulteriore accesso in quanto espressamente impostogli dalla normativa disciplinante le attività del suo locale, e ciò in quanto senza un'uscita di sicurezza sull'androne dello stabile i vigili del fuoco non ne avrebbero consentito l'esercizio. 
L'amministratore, conscio che il regolamento di condominio contrattualmente trascritto, al suo interno prevedeva una norma che espressamente vietava l'apertura sui muri comuni di nuove porte o accessi, rimandava al consesso assembleare la decisione in merito. L'assemblea non concedeva l'autorizzazione e il proprietario del locale commerciale impugnava la deliberazione. 
Quest'ultimo, a fondamento della richiesta di annullamento della delibera poneva essenzialmente la doglianza secondo la quale la negazione di adeguare normativamente la sua unità immobiliare alle esigenze di sicurezza andava ad incidere sul suo diritto di proprietà, e per l'effetto non gli avrebbe consentito l'esercizio dell'attività programmata. 
II condominio contestava la richiesta giudiziaria sostenendo la prevalenza delle norme regolamentari riguardo le esigenze del proprietario dell'unità commerciale. 
Il Tribunale, dopo ampia disamina riguardo la distinzione fra norme contrattuali e regolamentatrici e le maggioranze dei consensi necessari alle rispettive approvazioni (Cass. 9877/2012) e quindi giunto alla conclusione che il regolamento condominiale vigente era puntualmente opponibile anche al proprietario/attore giusto richiamo puntuale nel medesimo atto di acquisto (Cass. SS.UU. 2546/1994), rigettava la domanda di annullamento della delibera osservando che, se anche e fuor di dubbio che questa vada ad incidere (limitandoli) sui diritti del condomino proprietario del locale, tale limitazione è legittima in quanto "è stata accettata in sede di acquisto con l'accettazione delle norme regolamentari" e pertanto, essendo la delibera conforme al divieto in esso previsto deve considerarsi valida ed efficace.
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