mercoledì 18 settembre 2013

Lg. 220/2012 - Art. 7





Legge 220 - 11 dicembre 2012

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici




Art. 7


1. Dopo l'articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:


"Art. 1122-bis. - (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili). - Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche. E' consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato. Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali. L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative. 

Art. 1122-ter. - (Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni). - Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136.".


Lg. 220/2012 - Elenco completo degli articoli:


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martedì 10 settembre 2013

Articolo 1108 c.c. - Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione



Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni (1) dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa (2)

Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti.

È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali (3) sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.

L'ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.

NOTE

(1)

L'innovazione, secondo la dottrina e la giurisprudenza, è solo l'opera che importi una alterazione nella entità sostanziale o un mutamento nella destinazione della cosa comune. Per le semplici modificazioni che non alterano la sostanza né la destinazione della cosa comune si rientra nell'ambito dell'applicazione del secondo comma dell'art. 1105 del c.c. ovvero in quello del primo comma dell'art. 1102.

Le innovazioni devono comportare un oggettivo miglioramento della cosa comune, e ciò anche qualora la spesa sostenuta sia da considerarsi necessaria.

(2)

Il limite dell'eccessiva gravosità della spesa rappresenta un limite la cui misura è "mobile". La determinazione di essa è lasciata al giudice di merito.

(3)

L'elencazione contenuta nel terzo comma non è tassativa. Negli atti di alienazione si ritengono compresi anche la rinuncia e la transazione. La mancanza del consenso di tutti i comproprietari comporta la mancata produzione dell'effetto dell'alienazione o della costituzione di diritti reali nei confronti degli altri partecipanti alla comunione, ma non esclude che il contratto concluso da un solo comproprietario valga come vendita della propria quota o come vendita di cosa parzialmente altrui ex art. 1480 del c.c..
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