sabato 16 novembre 2013

Articolo 1117-bis - Ambito di applicabilità




[I]. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117.





Gli altri commi dell'art. 1117:


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