(pubblicato nella g. u. 16 aprile 1968, n. 97)
Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi
tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei
nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6agosto 1967, n. 765.
(entrato in vigore il 17 aprile 1968)
(Omissis)
Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.
Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6agosto 1967, n. 765:
(Rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggi).
Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17 -penultimo comma- dellalegge n. 765 sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante -insediato o da insediare- la dotazione minima, inderogabile, di mq. 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.
Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:
a) mq. 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;
(Quantità minima di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee).
La quantità minima di spazi -definita al precedente articolo in via generale- è soggetta, per le diverse zone territoriali omogenee, alle articolazioni e variazioni come appresso stabilite in rapporto alla diversità di situazioni obiettive.
Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come
segue:
Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con
previsioni planovolumetriche.
(Omissis).
(entrato in vigore il 17 aprile 1968)
(Omissis)
Art. 1.
(Campo di applicazione).Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.
Art. 2.
(Zone territoriali omogenee).Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6agosto 1967, n. 765:
-
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico
o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che
possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
-
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano
parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore
al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia
superiore ad 1,5 mc/mq;
-
C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle
quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla
precedente lettera B);
-
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
-
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui -fermo restando il carattere
agricolo delle stesse- il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare
come zone C);
-
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
- Art. 3.
(Rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggi).
Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17 -penultimo comma- dellalegge n. 765 sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante -insediato o da insediare- la dotazione minima, inderogabile, di mq. 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.
Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:
a) mq. 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;
-
b) mq. 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali,
sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;
-
c) mq. 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente
utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;
-
d) mq. 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765): tali aree -in casi speciali- potranno essere distribuite su diversi livelli.
Art. 4.
(Quantità minima di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee).
La quantità minima di spazi -definita al precedente articolo in via generale- è soggetta, per le diverse zone territoriali omogenee, alle articolazioni e variazioni come appresso stabilite in rapporto alla diversità di situazioni obiettive.
-
1 Zone A): L'Amministrazione comunale, qualora dimostri l'impossibilità -per mancata
disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa- di raggiungere le quantità minime di cui al precedente art. 3, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature.
-
2 Zone B): quando sia dimostrata l'impossibilità -detratti i fabbisogni comunque già soddisfatti- di
raggiungere la predetta quantità minima di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti
entro i limiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili
tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei
trasporti pubblici.
Le aree che verranno destinate agli spazi di cui al precedente art. 3 nell'ambito delle zone A) e B) saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva.
-
3 Zone C): deve essere assicurata integralmente la quantità minima di spazi di cui all'art. 3.
Nei comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti urbanistici non superi i 10 mila abitanti, la predetta quantità minima di spazio è fissata in mq. 12 dei quali mq. 4 riservati alle attrezzature scolastiche di cui alla lett. a) dell'art. 3. La stessa disposizione si applica agli insediamenti residenziali in comuni con popolazione prevista superiore a 10 mila abitanti, quando trattasi di nuovi complessi insediativi per i quali la densità fondiaria non superi 1 mc/mq.
Quando le zone C) siano contigue o in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali del territorio (quali coste marine, laghi, lagune, corsi d'acqua importanti, nonché singolarità orografiche di rilievo) ovvero con preesistenze storico - artistiche ed archeologiche, la quantità minima di spazio di cui al punto c) del precedente art. 3 resta fissata in mq. 15: tale disposizione non si applica quando le zone siano contigue ad attrezzature portuali di interesse nazionale.-
4 Zone E): la quantità minima è stabilita in mq. 6, da riservare complessivamente per le
attrezzature ed i servizi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3.
5 Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale -quando risulti l'esigenza di prevedere le attrezzature stesse- debbono essere previsti in misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto alla popolazione del territorio servito:
(Limiti di densità edilizia).
I limiti inderogabili di densità edilizia per le diverse zone territoriali omogenee sono stabiliti come segue:
-
- 1,5 mq/abitante per le attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo (istituti
universitari esclusi);
-
- 1 mq/abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;
-
- 15 mq/abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali.
- Art. 5.
- (Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi).
- I rapporti massimi di cui all'art. 17 della legge n. 765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso:
-
1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone D) la
superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a
parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell’intera superficie destinata
a tali insediamenti;
-
2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di
pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio, escluse
le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18della legge n. 765); tale quantità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà, purché siano previste
adeguate attrezzature integrative.
- Art. 6.
- (Mancanza di aree disponibili).
Art. 7.
(Limiti di densità edilizia).
I limiti inderogabili di densità edilizia per le diverse zone territoriali omogenee sono stabiliti come segue:
1) Zone A):
-
- per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le
densità edilizie di zona e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti, computate
senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico;
-
- per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50%
della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso, 5 mc/mq;
2) Zone B):
le densità territoriali e fondiarie sono stabilite in sede di formazione degli strumenti
urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle
quantità minime di spazi previste dagli articoli 3, 4 e 5. Qualora le previsioni di piano
consentano trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, non sono
ammesse densità fondiarie superiori ai seguenti limiti:
-
- 7 mc/mq per comuni superiori ai 200mila abitanti;
-
- 6 mc/mq per comuni tra 200mila e 50mila abitanti;
-
- 5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50mila abitanti.
Gli abitanti sono riferiti alla situazione del comune alla data di adozione del piano.
Sono ammesse densità superiori ai predetti limiti quando esse non eccedano il 70% delle densità preesistenti.
Sono ammesse densità superiori ai predetti limiti quando esse non eccedano il 70% delle densità preesistenti.
3) Zone C):
- i limiti di densità edilizia di zona risulteranno determinati dalla combinata applicazione delle norme di cui agli artt. 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli articoli 8 e 9, nonché dagli indici di densità fondiaria che dovranno essere stabiliti in sede di formazione degli strumenti urbanistici, e per i quali non sono posti specifici limiti.
4) Zone E):
è prescritta per le abitazioni la massima densità fondiaria di mc 0,03 per mq.Art. 8.
(Limiti di altezza degli edifici).Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come
segue:
- 1) Zone A):
-
-
- per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli
edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni
aggiunte alle antiche strutture;
-
- per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza
massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere
storico-artistico.
-
- per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli
- 2) Zone B):
-
- L'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e
circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o
lottizzazioni convenzionate con previsioni plano-volumetriche, sempre che rispettino i
limiti di densità fondiaria di cui all'art. 7.
-
3) Zone C): contigue o in diretto rapporto visuale con zone del tipo A): le altezze massime dei
nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A)
predette.
- 4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9.
Art. 9.
(Limiti di distanza tra i fabbricati).Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:
-
1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le
distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati
preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di
valore storico, artistico o ambientale;
-
2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m.
10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
-
3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari
all'altezza del fabbricato più alto: la norma si applica anche quando una sola parete sia
finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12.
Le distanze minime tra fabbricati -tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti)- debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
- ml 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7;
- ml 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7 e ml 15;
- ml 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 15.
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con
previsioni planovolumetriche.
(Omissis).
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