Visualizzazione post con etichetta voucher. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta voucher. Mostra tutti i post

giovedì 2 febbraio 2017

STUDI DI SETTORE SEMPLIFICATI - Debutto per i nuovi modelli, più snelli e con meno dati


COMUNICATO STAMPA

Studi di settore all’insegna della semplificazione
Debutto per i nuovi modelli, più snelli e con meno dati
Adempimenti ridotti per i contribuenti, 5.300 le variabili eliminate

Non si ferma la semplificazione degli studi di settore. Continua infatti la riduzione dei dati richiesti per la compilazione, con conseguente alleggerimento di quadri e variabili. Online i nuovi modelli, 193, da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e alle attività professionali. Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate li approva infatti definitivamente, da oggi, nella loro veste finale. Anche quest’anno ulteriori passi avanti sono stati registrati in direzione d’una sempre maggiore semplificazione in particolare, si è dato corso ad una significativa attività volta a diminuire e comprimere le informazioni richieste nei modelli degli studi di settore, riducendole, fondamentalmente, solo a quelle necessarie per l’applicazione degli stessi e a quelle individuate per l’elaborazione dei nuovi indici di affidabilità.
Tale operazione ha comportato, nella quasi totalità dei casi, una consistente riduzione delle informazioni, circa 5.300 righi in meno nei modelli di quest’anno, con un evidente beneficio in termini di riduzione degli adempimenti per i contribuenti.

Studi di settore, grazie alla semplificazione quasi 1/4 delle informazioni non più necessarie – Dunque, studi di settore a dieta, in quanto a dati e numeri da inserire a cura dei contribuenti. In generale, infatti, si rileva una contrazione rispetto alla precedente annualità di più del 25% delle informazioni.

Focus sui nuovi modelli - Nel dettaglio, i modelli riguardano 50 studi per il settore delle manifatture, 53 studi per il settore dei servizi, 24 studi per i professionisti e 66 studi per il settore del commercio. Devono essere presentati dai contribuenti, cui si applicano gli studi di settore che, nel periodo d’imposta 2016, hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche nei diversi settori per le quali risultano approvati gli studi di settore, indicati nell’allegato 1 del provvedimento. I modelli vanno inviati per via telematica insieme alla dichiarazione annuale dei redditi. La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline, o tramite intermediari incaricati. I nuovi modelli contengono anche le informazioni relative ai correttivi crisi, individuate sulla base della metodologia presentata alla Commissione degli esperti nella seduta del 7 dicembre 2016.

Le altre novità - Al fine di semplificare ulteriormente la struttura della modulistica degli studi di settore, ed evitare possibili errori di compilazione, è proseguito il processo di omogeneizzazione delle informazioni presenti nei quadri A – Personale addetto all’attività - dei diversi studi. In particolare, per il periodo d’imposta 2016 sono state predisposte due sole strutture di quadro A: una per le attività esercitate in forma di impresa; una per le attività esercitate in forma di lavoro autonomo. Naturalmente, entrambe le strutture sono state previste negli studi relativi ad attività che possono essere esercitate sia in forma di impresa che di lavoro autonomo (cosiddetti studi con “doppio quadro contabile”).

Eventi sismici succedutisi a partire dal 24 agosto 2016 – Tra le criticità che possono alterare l’attività economica ordinaria, gli studi di settore tornano quest’anno a ricomprendere anche l’eventualità degli eventi sismici. In particolare, ad essere integrate sono le cause di esclusione relative al “periodo di non normale svolgimento dell’attività” con la fattispecie richiamata al paragrafo 8 della circolare n. 30/E del 19 settembre 2013. L’elenco delle fattispecie riportate nelle istruzioni sono state, infatti, modificate con l’aggiunta specifica della lettera h): nel caso di eventi sismici, il periodo in cui si verificano le fattispecie analizzate al paragrafo 8 della circolare n. 30/E del 2013. La precisazione in argomento consente di chiarire che anche i soggetti interessati dagli eventi sismici del 2016 se ricadono nelle circostanze richiamate nella citata circolare, possono invocare la causa di esclusione dall’applicazione degli studi legata al “periodo di non normale svolgimento dell’attività”.

Negli studi di settore spazio ai voucher - Inoltre, nelle istruzioni relative al quadro A, è stato precisato che i prestatori di lavoro accessorio remunerati a voucher sono da riportare, rispettivamente, per le imprese, nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro”) e per il lavoro autonomo, nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro”). In entrambi i casi è stato precisato che il numero delle giornate retribuite relativo al personale che ha prestato lavoro accessorio remunerato a voucher, da indicare nel rigo A02, deve essere comunque determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate.

Dove trovare i modelli - Il testo del provvedimento è disponibile nella sezione Normativa e Prassi del sito internet www.agenziaentrate.gov.it, mentre i modelli sono consultabili sullo stesso sito seguendo il percorso: Cosa devi fare > Dichiarare > Studi di settore e parametri > Studi di settore.

Roma, 31 gennaio 2017
Continua a leggere...

mercoledì 24 agosto 2016

TIME-SHARING: NUOVA CONDANNA IN TEMA DI MULTIPROPRIETÁ E CONRATTO DI FINANZIAMENTO

Mancanza di indicazione circa la quota della comproprietà e la determinazione dei millesimi ai sensi degli artt. 1346 e 1418 cc.

Sulla questione è intervenuto il Tribunale di Trani con la sentenza n° 640/2015 del 20/04/2015. Con la medesima domanda è stata chiesta e ottenuta sia la nullità del contratto di time-sharing sia del contratto di finanziamento ad esso collegato.

La vicenda è analoga a quella di tanti altri malcapitati consumatori. Gli attori, due coniugi, venivano invitati telefonicamente, nel settembre del 2008, dai rappresentanti della “Sagittario distribuzioni s.r.l.” a recarsi presso un hotel del luogo, per ritirare un voucher per una vacanza omaggio. Accadeva, che dapprima nel luogo fissato, e il giorno successivo presso il loro appartamento, i coniugi siano stati indotti alla sottoscrizione di un contratto di acquisto di una settimana di multiproprietà in un complesso turistico situato a Santo Domingo e affiliato al circuito di scambio RCI. Inutile dire che i coniugi non sono mai stati nel complesso, non hanno mai potuto né affittare né scambiare la loro settimana, e hanno altresì scoperto che era praticamente impossibile venderla.

In materia c’erano già state diverse pronunce, ma a differenza delle precedenti il Giudice ha respinto i motivi di nullità aventi ad oggetto la vessatorietà delle clausole non specificatamente approvate per iscritto ex art. 33 D. lgs n° 206/2005, poiché nel contratto “de quo” risultavano redatte in modo sufficientemente chiaro e comprensibile. Parimenti venivano respinte le doglianze in merito alla pubblicità ingannevole, ex art. 70 del predetto decreto legislativo, poiché irretroattive. Infatti la norma è entrata in vigore solo nel giugno del 2011. Ha viceversa, accolto, la domanda di nullità ex art. 1346 e 1418 c.c. per indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto, ed ha condannato, in solido, le società alla restituzione di tutto quanto pagato per l’acquisto della settimana oltre che alla condanna al pagamento delle spese del giudizio.

Specifica il Giudice del Tribunale di Trani che nel contratto firmato tra gli attori e la Sagittario distribuzioni e l’Aquarium suite resort, pur essendo specificate l’ubicazione con indicazione catastale dell’immobile, per quanto concerne la quota acquistata viene menzionato solo il numero dell’appartamento, la settimana, la tipologia (trilocale) e le spese di gestione. “Manca invece ogni indicazione circa la quota della comproprietà acquistata, così come di conseguenza, la determinazione dei millesimi della medesima, utile anche ai fini della quantificazione dei costi della sua manutenzione e gestione. Tanto comporta la nullità del contratto in questione”.

La stessa sorte ha travolto il contratto di finanziamento stipulato, contestualmente all’acquisto della settimana, con la Agos Ducato. Difatti il Giudice lo ha ritenuto “funzionalmente collegato con quello dichiarato nullo”. Il collegamento, come da consolidata giurisprudenza, vi è tutte le volte in cui due distinti negozi, pur conservando la individualità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende del primo debbono ripercuotersi sul secondo, condizionandone validità ed efficacia.

Avv. Marianna Gagliardi
Avvocato del foro di Trani
avv.gagliardimarianna@gmail.com
Continua a leggere...

venerdì 22 aprile 2016

GIURISPRUDENZA E LAVORO: Notizie di aggiornamento dal mondo del lavoro

CONTROLLO E POSTAZIONE FISSA: CONVERSIONE DEL CONTRATTO IN SUBORDINATO

Con la sentenza della Corte di Cassazione n° 3303 del 19 febbraio 2016 la S.C. si è pronunciata in un caso relativo al contratto di opera professionale, stabilendo che, qualora nell’ambito dell’esecuzione del rapporto di lavoro, si concretizzi una situazione fattiva che rievochi il rapporto di lavoro subordinato, ebbene il contratto di opera professionale diventa lavoro subordinato.
Nella sentenza citata, i giudici, rammentano che l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell’organizzazione aziendale, costituisce, secondo giurisprudenza costante, il parametro che differenzia il rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, rappresentando l’elemento normativo che individua proprio la natura subordinata del rapporto stesso.
Quando, dunque, nel contesto dell’esecuzione dell’opera professionale, al lavoratore viene assegnata:
  • una postazione fissa in azienda e
  • il suo operato viene subordinato al controllo del datore di lavoro, si configura un rapporto di lavoro subordinato.
La Corte ha ribadito l’irrilevanza del nomen iuris utilizzato dalle parti, in quanto assumono prevalente rilievo i dati fattuali concernenti le caratteristiche e le modalità delle prestazioni, visto che
la tutela relativa al lavoro subordinato non può essere elusa mediante una configurazione pattizia non rispondente alle reali modalità di esecuzione del rapporto.
Circolare INPS - Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfetari: le istruzioni INPS sulla modalità di entrata e uscita.
L’INPS con la circolare n.35 del 19 febbraio 2016 si rivolge a coloro che sono iscritti alla gestione COMMERCIANTI ed anche artigiani , ricordando che possono godere della contribuzione agevolata le persone fisiche esercenti attività d’impresa, titolari di una o più ditte individuali (anche imprese familiari) che nell’anno precedente da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall’altro, non si siano trovate in specifiche condizioni previste dalla Legge. (c.d. regime forfettari - previsto dalla Legge n. 190/2014, che è stato modificato dalla Legge di Stabilità 2016).
Con riferimento alla base imponibile, quest’ultime resta costituita dal reddito forfetario individuato ai fini fiscali.
Come rileva l’Istituto, la novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%.
L’Inps precisa, che nel caso in cui l’ammontare dei contributi versati risulti inferiore al normale importo della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.
In particolare, l’INPS precisa che:
  • come nella versione precedente, il regime previdenziale agevolato anche dopo le modifiche della Legge n. 208/2015 ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente su domanda: la richiesta di adesione per i soggetti già esercenti attività d’impresa dovrà essere effettuata tramite la presentazione di un apposito modulo entro il 28 febbraio 2016;
  • rispetto al regime precedente la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%;
  • per quanto riguarda l’accredito della contribuzione versata si applicano le rego le ordinarie, e pertanto nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato;
  • non è stata introdotta nessuna modifica sulle esclusioni dal regime previste per determinate categorie (il regime contributivo agevolato è alternativo all’agevolazione per soggetti ultrasessantacinquenni, E a quella per soggetti di età inferiore ai 21 anni);
l’uscita dal regime agevolato si può verificare in tre ipotesi:
  1. venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
  2. spontaneo abbandono del regime agevolato;
  3. comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.
Ricongiunzione periodi assicurativi liberi professionisti: rateizzazione 2016

Con la circolare n° 29 dell’11 febbraio 2016 l’Inps informa che gli oneri di ricongiunzione dei periodi
assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2016, in applicazione del terzo comma dell’art. 2 della Legge n. 45/1990, le novità apportate sono:
  • le rate concesse, sino a 120 mensili, non saranno aggravate dagli interessi legali;
  • sarà possibile chiedere il riscatto, anche in mancanza di contribuzione accreditata;
  • il riscatto sarà utile anche per il raggiungimento del diritto alla pensione liquidata con il sistema contributivo;
  • gli oneri del riscatto potranno essere detratti dall’imposta dovuta dai soggetti di cui il soggetto che chiede il riscatto è fiscalmente a carico.
NASPI - VOUCHER SONO CUMULABILI SINO A 3000 euro

Con messaggio n° 494 del 2016 l’INPS interviene sulla indennità di disoccupazione NASPI e la sua compatibilità e cumulabilità con il lavoro accessorio, ha fornito le seguenti precisazioni agli interessati.
Al fine di superare incertezze rappresentate sia delle strutture territoriali sia dall’utenza l’Istituto ha precisato quanto segue:
  • Le indennità di disoccupazione NASPI e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati
  • Per i compensi che superano il predetto limite di 3.000 euro per anno civile, deve essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione
Se si supera questa soglia scatta a scaglioni la compatibilità parziale: il beneficiario della Naspi è tenuto a comunicare all’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, qualora questa sia preesistente, dalla data di presentazione della domanda di Naspi. In ogni caso la comunicazione va fatta prima del superamento del limite dei 3 mila euro altrimenti decade il diritto all’indennità.

CHIARIMENTI DELL’INPS in MERITO ALLA QUALIFICAZIONE dei
“committenti imprenditori” e “ professionisti”

Con il Messaggio n. 8628 del 2 febbraio 2016 l’INPS , ha fornito utili chiarimenti circa il corretto inquadramento degli “imprenditori” e dei “professionisti” per i quali vige il limite di 2020 euro (rivalutati) quale compenso al singolo prestatore di lavoro accessorio.
Più precisamente , l’INPS precisa che sono esclusi dalla categoria degli “imprenditori” tutta una serie di soggetti che, pur operando con partita IVA o codice fiscale numerico, non sono da considerarsi tali, quali ad esempio i committenti pubblici, i partiti o movimenti politici, le associazioni sindacali, le associazioni senza scopo di lucro, i condomini, le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni di volontariato e i corpi volontari (VVFF e protezione civile), altre associazioni come la Croce Rossa, l’AVIS e similari.

RISPOSTA AD UN INTERPELLO DA PARTE DEL MINISTERO DEL LAVORO IN MERITO ALLE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
DIRITTO DI PRECEDENZA ED ESONERO CONTRIBUTIVO

In risposta ad un interpello presentato dalla Confindustria al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, lo stesso dicastero ha fornito una risposta, con l’interpello n° 7/2016, affermando in merito alla fruizione dell’esonero contributivo (previsto dalla Legge di Stabilità 2016 ,L. 208/2015) in presenza di un diritto di precedenza non ancora esercitato- da parte di un dipendente che non aveva formalizzato per iscritto tale facoltà- (a tal riguardo cfr. art. 24 del D.Lgs. n.81/2015).
Pertanto lo stesso Ministero afferma nella risposta che in mancanza della forma scritta o nelle more di
questa, il datore di lavoro può assumere altri lavoratori legittimamente o trasformarne altri a termine. Le condizioni previste dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, in relazione al godimento dell’esonero contributivo, trovano applicazione solo qualora il lavoratore abbia manifestato per iscritto la volontà di avvalersi del diritto di precedenza.

di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI
Continua a leggere...

venerdì 27 novembre 2015

Finalmente consigliabili i voucher in condominio


Art.3 comma 8 del d.lgs. 81/2008: “Nei confronti  dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell’articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.” – NB: testo vigente fino al 23 settembre 2015 Il lavoro accessorio (una volta detto anche ‘occasionale’) è stata la risposta dal legislatore all’esigenza di far emergere e tutelare i lavoratori irregolari, utilizzati sporadicamente. Seppur le coperture INPS e INAIL fossero comprese nel buono lavoro detto voucher, l’aspetto di sicurezza sul lavoro è sempre stato chiaro quanto misconosciuto: il testo di legge sopra riportato spiegava molto bene che chiunque – escluso il lavoro domestico, che non è di condominio – utilizzasse un voucherista, diventava datore di lavoro con tutti i risvolti di tutela dovuti al d.lgs. 81/2008 (DVR, nomina RSPP, addetti, forse medico competente, relative formazioni, eccetera eccetera). Un quadro molto peggiore dell’assunzione di un lavoratore con CCNL di proprietari di fabbricati, soggetti ad un’applicazione parecchio più limitata della normativa.
Il lavoro con voucher nel condominio andava sconsigliato al massimo livello e nel numero di settembre 2014 di questa rivista lo abbiamo affermato con chiarezza.
Nell’anno 2015 sono avvenute due importanti modifiche sull’istituto del lavoro accessorio: la prima con il d.lgs. 81/2015, che ha vietato espressamente l’utilizzo di voucheristi in appalti o somministrazioni ed ha elevato il monte compensi annuale in 7.000 euro, la seconda con il fondamentale d.lgs. 151/2015, uno dei decreti attuativi del Jobs Act, che dal 24 settembre ha significativamente modificato il testo dell’art.3 comma 8 del d.lgs. 81/2008, che ora recita: 
Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni  di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all’articolo 21. Sono comunque esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
Le norme di sicurezza per la tutela del lavoratore con voucher si applicano in toto solo per un “committente imprenditore o professionista”. Il termine committente è certamente improprio, perché chi dà lavoro con voucher sarà piuttosto datore di lavoro, dovendo applicare tutto il decreto 81/2008; altrimenti, se fosse committente, l’imprenditore o il professionista affiderebbe opere al voucherista come lavoratore autonomo e si applicherebbe esclusivamente l’art.21, cosa invece esplicitamente prevista solo nel caso di committenti non imprenditori e non professionisti: per esempio i condomìni. In questo caso, per noi così interessante, l’uso della parola committente non è improprio, perché la previsione di applicazione dell’art.21 equipara il voucherista a un lavoratore autonomo. Ecco a seguire il testo dell’art.21 del d.lgs. 81/2008: 

1) I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2) I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Solo le lettere a) e b) del comma 1 sono obblighi cogenti (i voucheristi sono esclusi dagli appalti e il comma 2 parla di facoltà e non di obblighi), per cui letto con rigore il Jobs Act con il decreto 151/2015 precisa che i nuovi e soli obblighi di sicurezza del lavoro per i lavoratori con voucher in condominio sono, di fatto, garantire l’uso di attrezzature e dispositivi di protezione individuale a norma di legge. 

E’ bene però ragionare con cautela. Se, senza dubbio, in condominio non ci si dovrà più preoccupare della necessità di DVR, RSPP eccetera, e se si può ora tranquillamente affermare che il lavoro con voucher diventa economicamente conveniente per lavori anche su parti comuni, e non solo nella cantina del condòmino, altrettanto indubbiamente va ribadito il principio di effettività affermato dalla giurisprudenza e sancito dall’art.299 del d.lgs. 81/2008: chi comanda, tutela. 
Un voucherista privo di autonomia e fornito di materiali, attrezzature e abbigliamento dal condominio, è senza se e senza ma un lavoratore dipendente, e va tutelato. Approfittiamo volentieri delle agevolazioni introdotte dall’art.21, ma con cautela conviene aggiungere l’accertamento dell’idoneità del lavoratore e una idonea formazione-informazione, in funzione del tipo di lavoro e delle competenze e/o esperienze pregresse del lavoratore.
In conclusione, trattiamo il lavoratore con voucher come se fosse un tradizionale dipendente di condominio. E’ ugualmente un grande passo avanti rispetto al passato, un passo avanti auspicato ma che va utilizzato con saggezza.
Continua a leggere...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...