La Cassazione con sentenza nr. 10483 del 21.5.2015 ha stabilito che le innovazioni per le quali è consentito al singolo condomino, ex art. 1121 c.c., di sottrarsi alla spesa per la quota che gli compete, sono quelle che oltre a riguardare impianti suscettibili di utilizzazione separata, hanno natura voluttuaria e risultino molto gravose, con riferimento oggettivo alle condizioni ed all’importanza dell'edificio.
Il codice civile stabilisce numerose norme per regolare quelle che sono definite le innovazioni.
Il codice peraltro non fornisce una definizione di innovazione, sia pur facendovi riferimento in diversi articoli.
Le innovazioni si differenziano da una mera modifica in quanto "le innovazioni ex art. 1120 c.c., non sono una qualsiasi modificazione della cosa comune, ma sono solo quelle che alterano l’entità materiale del bene operandone la trasformazione, ovvero determina la trasformazione della sua destinazione, nel senso che detto bene presenti, a seguito delle opere eseguite una diversa consistenza materiale ovvero sia utilizzato per fini diversi da quelli precedenti l’esecuzione della opere".
Ecco quindi che viene individuata una definizione di innovazione.
E’ bene sottolineare come l'art. 1120 c.c. distingua tra le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni, approvabili a maggioranza ex art. 1136 comma V c.c., e le innovazioni relative al miglioramento della sicurezza o della salubrità dell'edificio o degli impianti; le opere per eliminare le barriere architettoniche o per realizzare parcheggi a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio ed impianti centralizzati per le ricezioni radiotelevisiva , approvabili con le maggioranze previste dall'art. 1136 comma II c.c..
Un ulteriore elemento di difficoltà è costituito dall’aspetto relativo al cambio di destinazione d'uso dei beni condominiali presente nell'art. 1117 ter c.c. che ha per oggetto la modifica della destinazione d'uso dei beni e prevede che "per soddisfare esigenze di interesse condominiale l'assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, può modificare la destinazione d'uso delle parti comuni" è evidente come detto articolo faccia riferimento a quelle innovazioni ex 1120 c.c. che hanno ad oggetto la modifica della destinazione d'uso dei beni regolata dall'art. 1120 c.c..
Anche le innovazioni dei beni condominiali, come quelle relative ai beni privati, sono vietate se vanno ad alterare il decoro architettonico, se minano la sicurezza o la stabilità dell'edificio oppure se rendano inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino alcune parti comuni dell'edificio.
Ulteriori limiti alle innovazioni possono essere presenti nel regolamento di condominio, che può arrivare fino a vietare qualsiasi genere di innovazione.
Per completare il quadro delle innovazioni, deve essere segnalato che l'art. 1121 c.c. regola quelle che sono definite le innovazioni gravose e voluttuarie, prevedendo che "qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera".
In materia di condominio degli edifici, le innovazioni per le quali è consentito al singolo condomino, ai sensi dell'art. 1121 c.c., di sottrarsi alla relativa spesa per la quota che gli compete, sono quelle che, oltre a riguardare impianti suscettibili di utilizzazione separata, hanno natura voluttuaria, cioè risultano prive di utilità, ovvero risultano molto gravose, con riferimento oggettivo alle condizioni e alla importanza dell'edificio. Quindi, l'esclusione dalla spesa non è automatica o obbligatoria dopo la richiesta del singolo proprietario, ma sono necessari i seguenti presupposti:
- una richiesta del proprietario di essere escluso dalla spesa
- l'impianto deve essere suscettibile di utilizzazione separata
- la spesa deve essere voluttuaria oppure molto gravosa economicamente
La presenza di questi elementi integra un accertamento di fatto devoluto al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua.
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