martedì 24 novembre 2015

Riforma Condominiale: Il Nuovo RENDICONTO



Il nuovo rendiconto

La riforma del condominio ha previsto che l'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente intestato al condominio

La riforma del condominio ha previsto, tra le altre cose, all’art. 1129, che ‘‘L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio’’.

Da ciò ne consegue che:
  • le somme incassate per contanti non possono più essere utilizzate direttamente per effettuare pagamenti in contanti, ma vanno depositate sul conto, e i pagamenti vanno effettuati con metodi tracciabili, assegni, bonifici o con l’uso di carte bancomat o simili;
  • è opportuno che tutti i condomini versino le proprie quote direttamente sul conto, con bonifici, bollettini di c.c.p. e altri;
  • è sconsigliabile far incassare al portiere, ma nel caso questo fosse necessario è opportuno che questo incassi solo assegni intestati al Condominio, infatti nel caso incassi in contanti è necessario quanto si versa la somma sul conto che l’amministratore abbia una specifica dei singoli versamenti a cui tale somma si riferisce;
  • il saldo di cassa del condominio deve coincidere, salvo rari casi, con il saldo del conto bancario, pertanto non saranno più possibili le ‘‘anticipazioni dell’amministratore’’;
  • la cassa del condominio non può più essere negativa, non ci può più essere un’anticipazione dell’amministratore, che se fosse necessaria in casi eccezionali, come ad esempio per pagare l’assicurazione del fabbricato, dovrà essere costituita con un bonifico bancario con apposita causale, e quindi inserito tra le entrate come ‘Finanziamento amministratore’ e tra le passività come ‘Debito verso amministratore’. Un eventuale saldo di cassa negativo potrebbe essere giustificato solo da un temporaneo saldo negativo di banca, qualora l’ente creditizio lo permetta.

È stato elaborato con un criterio misto, come di seguito specificato:

  • Si è utilizzato il criterio di competenza per le spese condominiali; tale criterio prevede che nel rendiconto vengano inserite tutte le spese relative all’anno (esempio 2014), sia quelle che hanno avuto una manifestazione numeraria, ossia siano state pagate nell'anno (esempio 2014), sia quelle che siano state pagate nell’anno (esempio 2015), o risultino ancora da pagare al momento della redazione della presente nota.

  • Si è usato invece il criterio di cassa per le entrate condominiali, inserendo quindi nel rendiconto solo quei versamenti fatti dai condomini per quote periodiche, che sono entrate nel conto corrente del condominio alla data del 31/12/2014. Non sono quindi stati inseriti nel rendiconto tutti quei versamenti relativi a quote condominiali del (esempio 2014), che sono state pagate nel (esempio 2015). Tali versamenti tardivi sono stati imputati come acconto del saldo che risulta dal rendiconto, e quindi decurtati dallo stesso.

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