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lunedì 4 dicembre 2017

Rendicontazione Paese per Paese, tutto pronto per lo scambio automatico di informazioni L’Agenzia detta le regoleper i gruppi multinazionali con ricavi sopra750 milioni di euro Le società controllanti italiane hanno tempo fino al 31 dicembre 2017per trasmettere i dati del 2016

L’Agenzia delle Entrate pubblica le istruzioni per le multinazionali con sede in Italia tenute alla comunicazione dei dati delle società controllate, nell’ambito dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale o country by country reporting. Nel caso di gruppi di imprese multinazionali con un bilancio consolidato che riporta ricavi complessivi per almeno 750 milioni di euro, le società controllanti residenti nel nostro Paese dovranno comunicare alle Entrate i dati relativi al 2016 entro il 31 dicembre 2017. Il provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, in attuazione della legge di stabilità 2016 e della direttiva 2016/881 dell’Unione europea, fornisce le indicazioni e le scadenze per la trasmissione dei dati, come previsto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017 che ha disciplinato nel dettaglio l’applicazione e le condizioni dello scambio automatico di informazioni.



Quali sono i soggetti tenuti alla rendicontazione Paese per Paese - La rendicontazione deve essere presentata dalla controllante capogruppo, residente nel territorio dello Stato, di un gruppo di imprese multinazionali i cui ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato sono pari o superiori a 750 milioni di euro o a un importo in valuta locale approssimativamente equivalente a 750 milioni di euro alla data del 1° gennaio 2015. In alcuni casi particolari definiti dal decreto del Mef del 23 febbraio 2017 (articolo 2, comma 2, lettera b), in cui la controllante capogruppo del gruppo multinazionale non è residente in Italia, la rendicontazione dovrà essere presentata dall’entità residente nel territorio dello Stato, appartenente al gruppo multinazionale, tenuta all’obbligo di rendicontazione oppure dall’entità residente nel territorio dello Stato designata dal gruppo multinazionale. Questo è il caso, ad esempio, in cui la controllante capogruppo del gruppo multinazionale non residente in Italia non è obbligata a presentare la rendicontazione Paese per Paese nella giurisdizione dove ha la residenza fiscale. 

Primo invio entro il 31 dicembre 2017 - Per i gruppi multinazionali con un periodo di imposta di rendicontazione che inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e termina prima del 31 dicembre 2016, la comunicazione va effettuata entro il 31 dicembre 2017. A regime la scadenza sarà, per ciascun anno oggetto di comunicazione, entro i dodici mesi successivi all’ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale. Le informazioni vanno trasmesse attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Quali dati vanno comunicati – Le società multinazionali devono comunicare le informazioni relative a: 
  • le giurisdizioni fiscali in cui le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali sono residenti a fini fiscali o, nel caso di stabili organizzazioni, in cui queste ultime sono situate; 
  • i ricavi (costituiti dalla somma dei ricavi di tutte le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali); 
  • gli utili (o le perdite) al lordo delle imposte sul reddito (costituiti dal “Risultato prima delle imposte”) di tutte le entità appartenenti al gruppo; 
  • le imposte sul reddito effettivamente versate durante il periodo d’imposta da tutte le entità appartenenti al gruppo; 
  • le imposte correnti maturate sull’utile imponibile o alla perdita fiscale dell’anno a cui si riferisce la rendicontazione di tutte le entità appartenenti al gruppo; 
  • il capitale dichiarato, dato dalla somma del capitale sociale e delle riserve di capitale di tutte le entità appartenenti al gruppo; 
  • gli utili non distribuiti;
  • il numero di addetti;
  • le immobilizzazioni materiali.
Le informazioni viaggiano in due lingue – In base al provvedimento pubblicato oggi, le multinazionali operanti in Italia dovranno inoltrare la documentazione in lingua italiana e in lingua inglese per il successivo scambio delle informazioni con le altre giurisdizioni, in linea con quanto previsto dal regolamento 2016/1963 della Commissione europea.

Dall’Ocse al tavolo di confronto – Il contenuto della rendicontazione Paese per Paese è stato definito in conformità alle direttive dell’OCSE, in particolare alla “Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting”, pubblicata sul sito istituzionale dell’OCSE nel mese di settembre 2017, e alla normativa comunitaria. Il Provvedimento recepisce, inoltre, alcune delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria durante la consultazione che ha preceduto la redazione della versione definitiva del documento.
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mercoledì 30 marzo 2016

Spigolature sulla riforma del condominio: VENDITORE/ACQUIRENTE

La riforma ha operato alcune rilevanti modifiche in materia di individuazione del soggetto tenuto al pagamento (nei confronti del condominio) in occasione della cessione della titolarità sulla porzione di piano compresa nell'edificio.

Se, da una parte, risulta:
  • confermata la responsabilità solidale (per il biennio) del venditore e dell’ acquirente (di unità immobiliare compresa nell'edificio) in relazione alle spese antecedenti al rogito (art. 63, penultimo comma, disp. att. c.c.), da un’altra parte, viene:
  • introdotta la (piuttosto “incredibile”) responsabilità solidale dell’acquirente e del venditore (di unità immobiliare compresa nell'edificio) in relazione alle spese successive al rogito (art. 63, ultimo comma, disp. att. c.c.) e fino alla comunicazione all'amministratore di copia autentica del titolo (testualmente, “chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”);
In conclusione ed in combinato disposto, in relazione alla fissazione di tale aspetto temporale, l’amministratore potrà:
  • rivolgersi solo all'acquirente per gli oneri sorti successivamente alla cessione immobiliare;
oppure,
  • rivolgersi all'acquirente e anche al venditore per gli oneri sorti successivamente alla cessione qualora quest’ultimo incappi (a causa della mancata comunicazione di cui sopra) nella corresponsabilità solidale prevista dal comma 4 dell’art. 63 disp. att. c.c.;
  • rivolgersi al venditore e all'acquirente per quelli sorti nell'ultimo biennio (non solare, ma di bilancio, calcolato rispetto al rogito) secondo il tradizionale testo dell’art. 63 disp. att. c.c. (pacifico il riferimento all'anno di gestione, e non a quello solare: cfr. Trib. Bolzano 10 giugno 1999; Trib. Milano 8 luglio 1971);
  • rivolgersi solo al venditore per quelli anteriori a tale biennio.
Sussiste, tuttavia, più d'un problema applicativo per la “nuova” responsabilità del venditore e dell’acquirente per le spese successive al rogito.
Infatti, premettendo che, secondo il chiaro disposto della norma, si tratta di responsabilità solidale tout court, si pongono le seguenti questioni:
  • considerato che il notaio rogante non può rilasciare copia autentica fino a che l'atto non venga sottoposto a registrazione (possibile fino a 30 gg dalla stipula), sarà da considerarsi sufficiente e/o analoga negli effetti la trasmissione di un certificato notarile (documento che, invece, può essere immediato)?;
  • nel caso in cui il venditore non conosca la persona dell'amministratore (si pensi ad un'attivazione tardiva del primo), o nel caso in cui l'amministratore non sia stato nominato (cfr. art. 1129 c.c., nuova versione, che ha portato a più di 8 il numero minimo di condomini perché la nomina sia obbligatoria) con quali mezzi alternativi la formalità può essere eseguita? Trasmissione della copia autentica del rogito a tutti i condomini? AI c.d. “facente funzioni” di cui all'art. 1129 c.c. (previsto, in tale norma, limitatamente per l’affissione della “targa”?);
  • nel caso in cui il venditore abbia perso contatto col condominio, circostanza che può verificarsi assai facilmente, con quale strumento (dotato di un minimo di certezza) potrà reperire il nominativo ed il recapito dell’amministratore in carica per effettuare, seppur tardivamente, la comunicazione della copia del rogito, considerato che non esiste alcun registro?
In ogni caso, sull'argomento, va precisato che l’approvazione del c.d. “saldo esercizi precedenti” (vale a dire, della “posta” inserita nell'ultimo bilancio per rappresentare il debito relativo ad una o più annualità antecedenti a quella oggetto di “rendiconto”) non determina uno “spostamento” temporale del debito, che va sempre riferito all'annualità di specifica competenza. In realtà, si tratta di “un mero riepilogo contabile” (cfr. Trib. Milano 23 gennaio 2003).

  1. LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE E LA RISCOSSIONE (home page)
  2. USUFRUTTUARIO/NUDO PROPRIETARIO
  3. IL C.D. "REVISORE" DELLA CONTABILITA'
  4. LA C.D. "MULTA"
  5. L'OBBLIGO DI RISCOSSIONE ENTRO SEI MESI
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Spigolature sulla riforma del condominio: L'OBBLIGO DI RISCOSSIONE ENTRO SEI MESI

La “novella” introduce (nell'art. 1129 c.c.) l’obbligo per l'amministratore di attivare la riscossione forzosa dei crediti condominiali entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, dovere che va collegato all'ulteriore obbligo (ex art. 1130 c.c.) di presentazione del bilancio entro 180 giorni (più precisamente, si tratta dell’obbligo di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio redatto).

La "nuova" norma recita, “salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice".

L’obbligo, quindi, sussiste normalmente, a meno che l’amministratore non sia esonerato per espressa dispensa da parte dell’assemblea.

Sul punto, può sinteticamente evidenziarsi che:
  1. non viene precisato il significato della locuzione “chiusura e esercizio”, potendosi, nel concreto, riferire sia alla scadenza meramente temporale (per esempio, il 31 dicembre di ogni anno), sia all'approvazione assembleare del relativo rendiconto finale (certamente successivo). Non soccorre, sul punto, nemmeno il richiamo al procedimento ex art. 63 disp. att. c.c. (ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo) in quanto, per pacifica giurisprudenza, tale procedura può essere attivata sia in base al bilancio “preventivo” sia in base a quello “consuntivo”. Probabilmente, per non svuotare di significato la norma, il termine va correlato con quello, anch’esso semestrale, di presentazione del bilancio (ex art. 1130 c.c.), con la conseguenza che i due termini sono concepiti come successivi l'uno all'altro: 6 mesi per la presentazione del bilancio, ulteriori 6 mesi per avviare la riscossione.
  2. Nulla viene detto in ordine alla delibera che “dispensa” l’amministratore dalla riscossione forzosa entro sei mesi, né della necessità di un particolare quorum. Ne deriva che, in base ai principi generali, la delibera potrà essere a maggioranza ordinaria (cioè, in base all'ordine di convocazione) quando si riferisce ad una “dispensa” specifica (per esempio, relativa ad una determinata “annualità” di gestione), oppure dovrà raggiungere i quorum qualificati previsti per l’approvazione del regolamento di condominio qualora preveda una dispensa valevole “per sempre”. In ogni caso, sembra inammissibile, in base ai principi generali, una “dispensa” dell’assemblea che riguardi solo alcuni condomini (per evidente sperequazione nel trattamento dei diritti/obblighi nei confronti degli altri), mentre certamente possibile è una “dispensa” riferita solo a determinati esercizi di bilancio o a solo determinati costi (ma valevole per tutti i condomini).
  3. Nulla è detto sulla derogabilità della norma, se, cioè, sia possibile che l’assemblea preveda un particolare “regolamento” della riscossione, per esempio disponendo ab origine che la “dispensa” valga per crediti fino ad un certo importo, o, per esempio, prevedendo che il termine massimo di riscossione sia diverso. Peraltro, sul punto, non appare ostativo il disposto del penultimo comma dell'art. 1138 c.c. che include l’’art. 1129 c.c. tra le norme c.d. “inderogabili”, sia perché la giurisprudenza ha da sempre riconosciuto un certo margine operativo (rectius, “regolamentativo”) anche in questi casi, sia perché sussiste comunque la possibilità di adottare una clausola regolamentare all'unanimità (vale a dire, con valore contrattuale). Sul punto, si potrebbe affermare che vista la discrezionalità che la norma attribuisce all'assemblea, questa può essere esercitata anche prevedendo particolari regole di riscossione.
  4. La norma sembra implicitamente disconoscere qualsiasi effetto (su tale obbligo di riscossione) della c.d. “gestione straordinaria” (nel concreto delle amministrazioni condominiali, attuata in parallelo a quella “ordinaria” e riguardante, di solito, le opere di manutenzione straordinaria dell’edificio) che abbia tempi e modi diversi rispetto al normale esercizio di bilancio. Anche in questi casi, secondo l’art. 1129 c.c. il momento da cui decorre l’obbligo di riscossione non potrà che essere quello generale dell’intera gestione.
  5. Non vengono neppure precisate le conseguenze di un eventuale “inadempimento” da parte dell’amministratore (all'obbligo di riscossione forzosa entro sei mesi). Ne deriva che, in applicazione dei principi generali, il medesimo sarà tenuto al risarcimento del danno, che (data la natura dell’obbligo violato) non potrà che consistere negli eventuali esiti dannosi che possano derivare dall’omissione o dal ritardo.
  6. In ogni caso, l’obbligo dell’amministratore è rafforzato mediante la previsione di un’apposita ipotesi di “revoca” ai sensi dell’art. 1129 c.c..

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lunedì 21 dicembre 2015

Presentazione del rendiconto oltre i 180 giorni, cosa succede?


Prima di analizzare l’argomento e rispondere alla domanda bisogna far riferimento agli articoli 1129 e 1130 del c.c..

Proprio per questi due articoli, mutati con la riforma del condominio, l’amministratore ha l’obbligo ed il dovere di presentare il rendiconto della gestione all’organo assembleare entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio (1130) e, proprio per questo, se lo stesso non provvede a convocare nei termini l’assemblea per portare all'approvazione gli argomenti posti all'ordine del giorno (nello specifico il rendiconto), commette una gravissima irregolarità che può dar adito alla revoca giudiziale (1129).

Diversi lettori ci hanno scritto per domandare chi e come deve procedere per revocare l’amministratore.

Questo aspetto viene trattato nell’art. 1129 del c.c. ossia che la revoca può essere chiesta anche da un solo condomino.

Altra cosa molto importante e non di poco conto è che lo stesso art. 1129 c.c. al comma 13 specifica che l’amministratore revocato per tale atto non potrà mai più essere nominato nel condominio in questione.

Diversi Tribunali si sono pronunciati su questo argomento asserendo che la revoca è automatica nel momento in cui venga disatteso il termine previsto per la presentazione del rendiconto all'assemblea (cfr. Tribunale di Udine decreto 25/4/2014 e Tribunale di Taranto 21/9/2015).


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martedì 24 novembre 2015

Riforma Condominiale: Il Nuovo RENDICONTO



Il nuovo rendiconto

La riforma del condominio ha previsto che l'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente intestato al condominio

La riforma del condominio ha previsto, tra le altre cose, all’art. 1129, che ‘‘L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio’’.

Da ciò ne consegue che:
  • le somme incassate per contanti non possono più essere utilizzate direttamente per effettuare pagamenti in contanti, ma vanno depositate sul conto, e i pagamenti vanno effettuati con metodi tracciabili, assegni, bonifici o con l’uso di carte bancomat o simili;
  • è opportuno che tutti i condomini versino le proprie quote direttamente sul conto, con bonifici, bollettini di c.c.p. e altri;
  • è sconsigliabile far incassare al portiere, ma nel caso questo fosse necessario è opportuno che questo incassi solo assegni intestati al Condominio, infatti nel caso incassi in contanti è necessario quanto si versa la somma sul conto che l’amministratore abbia una specifica dei singoli versamenti a cui tale somma si riferisce;
  • il saldo di cassa del condominio deve coincidere, salvo rari casi, con il saldo del conto bancario, pertanto non saranno più possibili le ‘‘anticipazioni dell’amministratore’’;
  • la cassa del condominio non può più essere negativa, non ci può più essere un’anticipazione dell’amministratore, che se fosse necessaria in casi eccezionali, come ad esempio per pagare l’assicurazione del fabbricato, dovrà essere costituita con un bonifico bancario con apposita causale, e quindi inserito tra le entrate come ‘Finanziamento amministratore’ e tra le passività come ‘Debito verso amministratore’. Un eventuale saldo di cassa negativo potrebbe essere giustificato solo da un temporaneo saldo negativo di banca, qualora l’ente creditizio lo permetta.

È stato elaborato con un criterio misto, come di seguito specificato:

  • Si è utilizzato il criterio di competenza per le spese condominiali; tale criterio prevede che nel rendiconto vengano inserite tutte le spese relative all’anno (esempio 2014), sia quelle che hanno avuto una manifestazione numeraria, ossia siano state pagate nell'anno (esempio 2014), sia quelle che siano state pagate nell’anno (esempio 2015), o risultino ancora da pagare al momento della redazione della presente nota.

  • Si è usato invece il criterio di cassa per le entrate condominiali, inserendo quindi nel rendiconto solo quei versamenti fatti dai condomini per quote periodiche, che sono entrate nel conto corrente del condominio alla data del 31/12/2014. Non sono quindi stati inseriti nel rendiconto tutti quei versamenti relativi a quote condominiali del (esempio 2014), che sono state pagate nel (esempio 2015). Tali versamenti tardivi sono stati imputati come acconto del saldo che risulta dal rendiconto, e quindi decurtati dallo stesso.

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martedì 10 giugno 2014

Articolo 1130 bis - Rendiconto condominiale


[I]. Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.

[II]. L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo.
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