mercoledì 16 dicembre 2015

ASSEMBLEA, maggioranze per: la tutela delle destinazioni d'uso

L’ultimo comma dell’art. 1117 quater c.c. dispone che “l’assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza del secondo comma dell’art. 1136”.
Mi sembra una prescrizione di difficile applicazione, in contrasto con i principi generali del diritto condominiale e in particolare con l'ultimo comma dell’art. 1120 c.c., che vieta le innovazioni che rendano un bene comune inservibile anche ad un solo condomino, perché, se è pur vero che nell'articolo in esame si parla di attività che incidano sulle "destinazioni d’uso", è altresì vero che nessuna norma chiarisce la differenza con le innovazioni. La modificazione della destinazione d’uso di un bene condominiale non è un'innovazione? 
E poi non è dato comprendere cosa mai potrebbe validamente deliberare l’assemblea dei condomini a maggioranza seppure qualificata nel caso in cui un condomino stesse realizzando un’opera che incida “negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni”. 
L’autorizzazione a proseguire nell’attività dannosa sarebbe nulla, perché sarebbe necessario il voto favorevole della totalità dei partecipanti al condominio. Il diniego a proseguire sarebbe inutile, perché l’amministratore è già tenuto a intimare al condomino la cessazione dell'attività dannosa sul beni comuni e quindi a promuovere l’azione giudiziaria senza alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea: è un suo preciso obbligo professionale stabilito dal n. 4 dell’art. 1130 c.c..

1 commento:

  1. Un condomino utilizza, al pari dei restanti comunisti, locale tecnico adibito a stenditoio coperto, mai utilizzato a tale destinazione sin dalla costruzione,come deposito di materiali (reti da letto, tavoli, ecc.). Dopo òltre 65 anni che tale bene comune viene così utilizzato, oggi, un nuovo amministratore chiede la rimozione delle cose ivi depositate con minaccia di rimozione con spese a carico del proprietario,
    Il condomino e' stato tacciato di essersi impossessato del locale. Si puo' parlare di possesso quando la chiave del locale e' posseduta da tutti i condomini?

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