E' imprenditore chi esercita attività economica commerciale in modo professionale e organizzato per la produzione o lo scambio di beni e/o servizi (art. 2082 codice civile).
Sono conseguentemente esclusi dall'applicazione della disciplina citata l'imprenditore agricolo, gli artigiani e le piccole società commerciali, anche se titolari d'impresa e gli enti pubblici (art. 1 L.F.).
Sempre ai sensi dell'art. 1, comma 2, legge fallimentare sono soggetti al fallimento gli imprenditori commerciali che:
a) hanno avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) hanno un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a cinquecentomila euro.
L'amministratore del condominio è legittimato a promuovere l'istanza di fallimento, in quanto si ritiene che rientri nel generale potere assegnatogli dall'art. 1130 c.c. n.3 (riscossione contributi), trattandosi di azione volta ad avviare la procedura di recupero forzoso delle somme dovute dal condomino moroso.
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