martedì 22 dicembre 2015

IL FONDO RISERVA; quorum deliberativi e trasparenza contabile


Per quanto attiene alla validità della delibera relativa all'approvazione del fondo riserva, in dottrina si sostiene che, stante il sacrificio che il fondo rappresenta per i condomini virtuosi, chiamati a concorrere alle spese condominiali in misura non proporzionale al valore delle rispettive quote di proprietà ex art. 1123 c.c., esso debba essere approvato con delibera assunta all'unanimita dei condomini. 
Tuttavia, la giurisprudenza consolidatasi in materia, ha riconosciuto piena validità alla delibera approvata con la maggioranza di cui al co. 3 dellart. 1136 c.c. e volta a sopperire all'inadempimento del condomino moroso con la costituzione di un fondo cassa ad hoc nel casi di effettiva ed improrogabile urgenza di trarre "aliunde" somme - come nel caso di aggressione esecutiva da parte del creditore del condominio -.
La riconosciuta legittimità nella costituzione di un fondo riserva non può, però, prescindere dal garantire a tutti i condomini partecipanti le dovute esigenze di trasparenza contabile condominiale. Sotto questo aspetto, assume particolare rilevanza il fatto che il fondo in questione debba essere sempre indicato in bilancio in forma personalizzata inserendo in uno specifico prospetto il conteggio analitico del credito appartenente ad ogni condomino partecipante.
Ne deriva che, in caso di mancato utilizzo delle somme stanziate, si configurerebbe il c.d. residuo attivo di gestione disciplinato dall'art. 1135 co. 3 c.c. che l'assemblea può liberamente destinare alla costituzione di un nuovo fondo comune per far fronte alle spese di ordinaria manutenzione previste per l'anno successivo o decidere di ripartirlo tra i condomini secondo le quote di loro spettanza. La composizione del fondo, inoltre, deve essere sempre specificata nella nota integrativa del bilancio condominiale.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il fondo riserva rimane, ad oggi, un valido strumento per ovviare alle temporanee carenze di cassa e per garantire una maggiore prontezza e celerità nella gestione delle problematiche che potrebbero insorgere nel corso della gestione ordinaria condominiale, con conseguente giovamento dell'intera attività lavorativa e mantenimento di sane relazioni tanto sul piano sociale che professionale.

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