martedì 1 dicembre 2015

Le detrazioni fiscali alla luce delle novita della legge di stabilità



La Legge n. 90 del 23 dicembre 2014, meglio  conosciuta come Legge di Stabilità 2015, ha riservato le sue attenzioni anche agli istituti delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (già 36% e per il 2015 elevato al 50%) e per il risparmio energetico (già 55% e per il 2015 elevato al 65%).
Di seguito si riepilogano schematicamente le sole novità introdotte con la suddetta normativa sia per le detrazione IRPEF previste per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, sia per quelle valide sia ai fini IRPEF che IRES relative alla riqualificazione energetica corredando il presente articolo anche dell’allegato prospetto sinottico.
Sostanzialmente la norma è intervenuta sulle agevolazioni fiscali sopra richiamate prorogando per tutta l’annualità 2015 il potenziamento delle aliquote mantenute rispettivamente al 50% ed al 65%. In altri termini la Legge di Stabilità ha prorogata la detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio sostenute fino al 31 dicembre 2015, mantenendo invariato anche il tetto massimo di spesa su cui andare a parametrare l’agevolazione fiscale che rimane pari ad Euro 96.000,00, anziché il 36% con un tetto massimo di spesa di Euro 48.000,00.
Relativamente alle misure antisismiche e alle opere di messa in sicurezza statica degli edifici la detrazione IRPEF del 65% è prorogata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015, nel limite massimo di Euro 96.000,00 per ciascuna unità immobiliare facente parte dell’edificio.
Venendo poi agli immobili interamente ristrutturati, la detrazione IRPEF del 36/50% delle spese sostenute per l’acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati con interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione da imprese e cooperative edilizie, è prorogata in relazione agli atti di acquisto o assegnazione effettuati fino al 31 dicembre 2015, entro l’importo massimo di Euro 96.000,00 per unità immobiliare.
Si riepilogano di seguito i principali elementi che caratterizzano l’istituto della detrazione fiscale per lavori di ristrutturazioni edilizie: 
  • il beneficio fiscale è valido ai soli fini IRPEF, cioè in detrazione esclusivamente del reddito delle persone fisiche (per esempio una società di capitali o, più in generale, tutti i soggetti IRES non possono usufruire dell’agevolazione in esame);
  • l’agevolazione consiste nella possibilità di usufruire di una detrazione d’imposta pari al 50% (dal 1° gennaio 2016 riportata all’originario 36%) delle spese sostenute con un tetto massimo di Euro 96.000,00 (dal 1° gennaio 2016 riportata all’originario 48.000,00). Detta percentuale deve essere calcolata sulla spesa effettivamente sostenuta;
  • ai fini di una corretta individuazione dell’ammontare della spesa su cui calcolare il beneficio fiscale bisogna tenere conto che va determinata secondo il principio di cassa e, più precisamente, sono valide le spese sostenute durante l’anno solare di cui si dichiara il reddito. 
Con particolare riferimento poi alle spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria effettuati sulle parti comuni “… ai fini della detrazione relativa alle spese sulle parti condominiali rileva in primo luogo la data del bonifico effettuato dall’amministratore del condominio. Quindi la detrazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell’amministratore e nel limite delle rispettive quote dallo stesso imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico”;
  • se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono 
    nella prosecuzione di lavori iniziati in anni 
    precedenti, per determinare il limite massimo delle 
    spese detraibili si deve tenere conto di quelle 
    sostenute nei medesimi anni. Si avrà diritto all’agevolazione 
    solo se la spesa per la quale si è già 
    fruito della relativa detrazione non ha superato il 
    limite complessivo previsto tenendo conto ai fini 
    del calcolo del limite massimo anche tutte le spese 
    sostenute a tale titolo negli anni precedenti;
  • trattandosi di detrazione d’imposta, il vantaggio f
    iscale influisce direttamente sull’imposta. In altri 
    termini mentre i cosiddetti oneri deducibili (disciplinati 
    ed elencati tassativamente all’art. 10 del 
    T.U.I.R.) devono essere considerati al momento di 
    determinare la base imponibile su cui calcolare poi 
    l’imposta e, pertanto, devono essere sottratti dal 
    reddito complessivo, gli oneri detraibili (disciplinati 
    ed elencati tassativamente all’art. 13 bis del 
    T.U.I.R.) abbattono l’imposta in quanto devono essere 
    sottratti direttamente da quest’ultima; 
  • l’agevolazione deve essere dichiarata nella relativa 
    dichiarazione dei redditi. E’, altresì, importante 
    tenere conto che detta agevolazione può essere 
    utilizzata finche il reddito è capiente. In altri termini 
    non è possibile chiedere il rimborso né portare 
    a credito l’eventuale detrazione non utilizzata perché superiore alla imposta da pagare;
  • il beneficio fiscale resta pertinente all’unità immobiliare seguendola negli eventuali trasferimenti di proprietà. In caso di vendita di un immobile su cui il proprietario abbia effettuato dei lavori di manutenzione straordinaria che abbiano determinato il sorgere al diritto all’agevolazione e che al momento della vendita non sia stata ancora utilizzata per intero, la quota parte di beneficio fiscale non ancora fruito non andrà perduto ma si trasmetterà con il trasferimento della proprietà e ne potrà usufruire il nuovo proprietario se, ovviamente, persona fisica fermo restando la facoltà di mantenere la detrazione in capo al venditore;
  • il suddetto principio di trasmissibilità del beneficio tramite il passaggio di proprietà dell’immobile è valido anche nel caso di decesso del proprietario che ha effettuato i lavori in questione. Pertanto, in caso di decesso del contribuente, la detrazione che non è stata fruita si trasmette in capo all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile;
  • altra importante particolarità della norma è che il destinatario del beneficio non è solo ed esclusivamente il proprietario ma anche colui che detiene l’immobile, in virtù ad esempio di un contratto di locazione, dal momento che il testo di legge indica espressamente “unità immobiliari possedute o detenute” purché, ovviamente, siano salvi tutti gli altri presupposti pertanto possono usufruire della detrazione i seguenti soggetti:
  1. proprietari o nudi proprietari;
  2. titolari di un diritti reali di godimento (usufrutto, 
    uso, abitazione o superficie);
  3. locatari o comodatari;
  4. soci di cooperative divise e indivise;
  5. imprenditori individuali, per gli immobili 
    non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  6. soggetti indicati all’art. 5 del TUIR, che producono 
    redditi in forma associata (S.S., S.n.c., 
    S.a.s.) alle stesse condizioni previste per gli 
    imprenditori individuali;
  7. il familiare convivente del possessore o detentore 
    dell’immobile oggetto dell’intervento, 
    purchè sostenga le spese e siano a lui intestati 
    sia i bonifici che le fatture.
  • tale detrazione non può essere utilizzata per intero 
    nell’anno in cui è stata sostenuta la spesa, ma va 
    ripartita in più anni attualmente obbligatoriamente 
    stabiliti in n. 10 quote annuali di pari importo. A 
    decorrere dal 2012 non è più prevista la facoltà per 
    i contribuenti di 75 e 80 anni di età di ripartire la 
    detrazione rispettivamente in 5 e 3 anni;
  • dal 14 maggio 2011 non è più necessario spedi
    re al Centro di Servizio di Pescara la comunicazione 
    di inizio attività, il contribuente beneficiario 
    dell’agevolazione deve però indicare nella propria 
    dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi 
    dell’immobile. In caso di interventi su parti 
    condominiali detti elementi devono essere indicati 
    dall’amministratore inserendoli nel quadro AC;
  • unico ed esclusivo metodo di pagamento previsto 
    è il bonifico bancario in cui dovrà essere specificata:
o la causale del versamento con riferimento alla norma;
o la partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del pagamento;
o il codice fiscale del soggetto che potrà usufruire dell’agevolazione;
o in ambito condominiale è necessario effettuare i bonifici indicando oltre al codice fiscale del condominio, anche quello dell’amministratore
del condomino che effettua il pagamento;
  • le fatture e le ricevute dei bonifici bancari devono 
    essere conservate per 10 anni per esibirle all’Agenzia 
    delle Entrate in caso di controlli;
Venendo invece ad affrontare il cosiddetto “bonus arredamento”, cioè la detrazione prevista per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici adibiti all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, la detrazione si applica nella misura del 50% alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015, nel limite massimo di spesa pari ad Euro 10.000,00 indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.
Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici la detrazione IRPEF / IRES resta applicabile nella misura del 65% (anche relativi a parti comuni di edifici condominiali) con riferimento a tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015. La detrazione IRPEF / IRES del 65% è estesa alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:
  • per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di Euro 60.000,00;
  • per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, nel limite massimo di detrazione pari a Euro 30.000,00.
Con riferimento, infine, alla ritenuta d’acconto sui bonifici “agevolati” la misura della ritenuta sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta passa dal 4% all’8%. Si precisa, inoltre, che, sempre relativamente agli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, il DLgs 175 del 21.11.14 meglio noto come “Decreto Semplificazioni” ha abrogato la norma che prevede l’invio di un’apposita comunicazione da parte dei contribuenti relativamente ai lavori a cavallo d’anno cioè quando si protraggono oltre il periodo di imposta. Si ricorda infine che sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono reperibili gli aggiornamenti a gennaio 2015 delle relative guide informative cui si fa espresso rinvio per un maggior approfondimento delle problematiche sopra brevemente trattate.

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