Ai Sensi dell'art.111 bis L.F., inserito dal D.Lgs. n. 5/2006 e dell'art. 111, comma 2, L.F. gli oneri condominiali appartengono ai "crediti prededucibili", che vengono soddisfatti con preferenza, in ragione di capitale, spese ed interessi, con il ricavato della liquidazione del patrimonio del fallito ed anche al di fuori del procedimento di riparto, nel caso in cui essi
- siano sorti in corso di procedura,
- siano liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e ammontare
- se l'attivo realizzato è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di credito prededucibile.
Per detti crediti l'amministratore condominiale ai sensi dell'art. 48 L.F. dovrà indirizzare e recapitare tutta la corrispondenza fra il condominio ed il fallito presso il curatore, in quanto costui esercita i diritti previsti in capo al fallito, e potrà anche prendere visione dei bilanci e delle spese gravanti sullo stesso.
L'art. 47 L.F. prevede che la "casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività", pertanto in tal caso gli oneri gravanti sull'immobile sito nel condominio potrebbero aumentare.
Mentre gli oneri "ordinari", dovuti alla gestione comune ed ai servizi, sono ritenuti come spese personali del fallito in quanto soggetto che utilizza e trae godimento dall'immobile abitato, Le spese dovute a interventi o acquisti straordinari vengono generalmente ammesse alla prededuzione, in quanto attinenti alla conservazione dell'immobile, anche e soprattutto in vista della vendita del medesimo.
Nel caso, invece, di oneri gravanti su un immobile, sito nel condominio, non abitato dal fallito o dalla sua famiglia, l'amministratore del condominio dovrebbe operare la cessazione o quantomeno la riduzione delle spese ordinarie (es. il riscaldamento), le quali temporaneamente dovranno essere sostenute dai condomini, con la ripartizione in base ai millesimi di proprietà oppure con l'istituzione di un fondo speciale.
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