mercoledì 16 dicembre 2015

Recupero del credito: Istanza di insinuazione al passivo per i crediti sorti prima del fallimento


Qualora il fallimento del condomino moroso fosse già stato dichiarato, il condominio dovrà presentare un'istanza di insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 93 L.F., chiedendo al Giudice Delegato di essere ammesso a concorrere insieme agli altri creditori, alla ripartizione dell'eventuale massa attiva del fallimento.
Infatti, il condominio dalla data della sentenza che dichiara il fallimento del condomino moroso non potrà avviare alcuna azione individuale sui beni del fallito (artt. 16 e 51 L.F.).
L'istanza di insinuazione al passivo potrà essere "tempestiva" (art. 93 L.F.) o "tardiva" (art. 101 L.F.).
  • L'istanza tempestiva ex art. 93 L.F. é quella presentata con ricorso al Tribunale fallimentare sino a 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.
  • Qualora il condominio creditore, per la mancata conoscenza della procedura o altri disguidi, non fosse riuscito a rispettare i suddetti termini, comunque, l'amministratore potrà presentare "istanza tardiva" la quale, comunque, per poter essere ammessa, non deve pervenire al Tribunale fallimentare oltre i 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (salvo proroga, per curatele di particolare complessità, a 18 mesi a cura del Tribunale con la sentenza che dichiara il fallimento, art. 101, comma 1, L.F.).
Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte, senza la necessità di un legale, ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore.
Ai sensi delI'art. 93 L.F. il ricorso deve contenere:
  1. l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore,
  2. la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione,
  3. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda,
  4. l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale,
  5. l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore.
Non é necessario che il condominio sia in possesso di un titolo esecutivo: in quanto gli artt. 55 e 59 L.F. prevedono che i debiti pecuniari si considerano scaduti alla data di dichiarazione del fallimento.
Però bisogna considerare che se il condominio abbia ottenuto un'ipoteca giudiziale o altra garanzia sui beni del fallito, avrà diritto a soddisfarsi insieme al ceto dei creditori privilegiati.
Il decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio e divenuto esecutivo per mancata opposizione nei termini del debitore, poi fallito (40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, se scaduti prima della sentenza di fallimento) può essere ammesso allo stato passivo fallimentare, anche se la formula esecutiva é stata apposta in epoca successiva al deposito della sentenza di fallimento.

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