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giovedì 13 ottobre 2016

L’impugnazione del ruolo

La validità di una cartella dipende dall’esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge d’imposta e non dalla ritualità della notificazione, che integra un atto distinto e successivo, esclusivamente finalizzato a portare a conoscenza del contribuente la pretesa creditoria dell’ente impositore.

La Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – con la recente sentenza n. 9197 depositata il 06 maggio 2016 ha stabilito il seguente, importante principio di diritto. Il ruolo è lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l’indicazione del periodo d’imposta, dell’imponibile, dei versamenti e dell’importo effettivamente dovuti, oltre che degli accessori. Il momento determinante per l’instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è proprio la formazione del ruolo e non già quello della notificazione della cartella, che ad esso si rifà e costituisce solo lo strumento col quale la pretesa creditoria del fisco è portata a conoscenza del debitore d’imposta. Tant’è che il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell’invalidità della relativa notifica, sia venuto a conoscenza aliunde, ad esempio attraverso un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario della riscossione (Sez. Unite, sentenza n. 19704 del 02/10/2015). Ne deriva che le condizioni legali di validità della cartella devono essere tenute distinte dalle condizioni di validità della sua notificazione. Pertanto, la non ritualità della notificazione può essere fatta valere dal contribuente unicamente per eccepire la decadenza dell’Amministrazione fiscale dalla possibilità di esercitare la pretesa tributaria, o la prescrizione  dell’azione, ovvero al fine di dimostrare la tempestività dell’impugnazione, altrimenti il contribuente non ha interesse a dedurre un vizio della notificazione che non ridonda, di per sé stesso, in vizio dell’atto (Sez. 5, sentenza n. 16407 del 03/11/2003, Rv. 567831; conf. Sez. 5, Sentenze n. 3936 del 18/03/2002, Rv. 553120, e n. 11354 del 03/09/2001, Rv. 549141). La eccepita e pacifica mancanza della data di consegna nella copia della cartella in possesso del destinatario comporta la nullità della notificazione e impedisce la decorrenza del termine per proporre op¬posizione. (Sez. L, sentenza n. 398 del 13/01/2012). Infatti, ai fini della validità e regolarità della notificazione, va fatto riferimento alle risultanze della copia consegnata al destinatario dell’atto. Consequenzialmente, se in detta copia manchino gli elementi essenziali della relata, in particolare manchi l’indicazione della data, si verifica la nullità della notifica, ancorché sull’originale dell’atto la relata stessa possa essere completa degli elementi richiesti (Sez. L, Sentenza n. 6309 del 04/07/1994, Rv. 487279). Ciò esclude, nel caso in esame, l’intempestività del ricorso introduttivo non essendo contestato che nella specie la copia della cartella manchi della data di notifica o recapito all’indirizzo del contribuente. Però, come si è visto, la validità di una cartella dipende dall’esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge d’imposta e non dalla ritualità della notificazione, che integra un atto distinto e successivo, esclusivamente finalizzato a portare a conoscenza del contribuente la pretesa creditoria dell’ente impositore, mentre eventuali irregolarità rilevano solo nelle ipotesi che presuppongono l’effettiva sua partecipazione all’interessato, quali quelle in cui si discuta della validità o dell’impugnabilità di atti successivi, o dell’intervenuta decadenza dell’amministrazione dal suo potere di rettifica. Pertanto, il contribuente che, ricorrendo contro la cartella dimostra di averne avuto comunque conoscenza, non ha interesse a dedurre la pura e semplice nullità della notifica, che potrebbe invece eccepire unicamente per far valere la tempestività dell’impugnazione o l’eventuale decadenza di controparte. Mancando questo secondo aspetto, nonché ogni rilievo sul contenuto sostanziale del credito del fisco, l’impugnazione del contribuente è priva d’interesse e, in tal senso, il ricorso è inammissibile.

di Maurizio Villani
Avvocato Tributarista in Lecce
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venerdì 19 agosto 2016

Guai in vista per l’amministratore che non collabora con il creditore del condominio

di Alberto Celeste
Magistrato

IL DATO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
A seguito dell’entrata in vigore della riforma della normativa condominiale (legge n. 220/2012), la giurisprudenza di merito ha iniziato ad essere sollecitata sulle prime criticità della novella, segnatamente in ordine alla peculiare questione relativa all'obbligo collaborativo dell’amministratore nei confronti dei terzi creditori del condominio.
Invero, il riformato art. 63 disp. att. c.c. attualmente stabilisce che, "per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi" (comma 1), aggiungendo che i creditori non possono agire nel confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini (comma 2).
In questa sede, interessa soprattutto la disposizione che contempla l’obbligo, da parte dell’amministratore, di comunicare i dati dei condomini morosi, su richiesta del creditore del condominio, consentendo a quest’ultimo di rivolgere le sue richieste e, eventualmente, di intraprendere l’azione giudiziaria, direttamente nei confronti dei condomini che non hanno pagato i contributi condominiali.
Ci si chiede, pertanto, fino a dove si estende detto obbligo di "cooperazione" (e connessa responsabilità in caso di inadempimento), in capo all'amministratore, nei confronti dei creditori del condominio che lo interpellano, ossia di soggetti diversi dai condomini, in un’ottica volta ad intravedere un dovere legale di salvaguardia dell’aspettativa di soddisfazione di crediti nascenti dalla gestione condominiale, prescindendo dal contenuto del programma interno del rapporto di mandato instaurato con i singoli partecipanti della collettività condominiale.

I PROFILI RISARCITORI AZIONABILI
In questa prospettiva, il Giudice di Pace di Genova, con la sentenza del 15 giugno 2015, ha condannato un amministratore in proprio al pagamento, in favore di un creditore del condominio, della somma di €.2.225,00, a titolo di risarcimento del danno, pari al valore dell'intero credito azionato e non recuperato a causa del comportamento omissivo del convenuto (nello specifico, trattavasi dell'importo portato nel precetto, al lordo della ritenuta d'acconto dedotto quanto versato in corso di causa, in forza di un precedente decreto ingiuntivo non opposto).
In particolare, il suddetto magistrato onorario ha accertato, per un verso, che l'attore aveva proceduto all'interpello dell'amministratore del condominio per ottenere i nominativi dei condomini morosi, al fine di procedere alla loro preventiva escussione, prima di poter procedere nei confronti degli altri condomini virtuosi, e, per altro verso, che il convenuto aveva omesso i necessari adempimenti, restando "inadempiente alle obbligazioni nei confronti del creditore del condominio, che può conseguire l'adempimento solo a condizione che l'amministratore agisca secondo le regole di buona fede e correttezza".
Peraltro, l'amministratore, rimasto contumace, non aveva ottemperato nemmeno all'ordine giudiziale ex art. 210 c.p.c. volto all'esibizione dei registri contabili e del conto corrente condominiale, conseguendone la condanna di cui sopra, oltre quella alle spese di lite.
In maniera analoga anche se con un'impostazione processuale differente, il Tribunale di Palermo, con l'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 19 marzo 2014, ha condannato "il condominio, in persona dell'amministratore pro tempore", a comunicare al creditore ricorrente i nominativi dei condomini non in regola con i pagamenti degli oneri condominiali, ed al pagamento della somma di €.1.000,00, "oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo", nonché alla refusione delle spese processuali.
Nella specie, il creditore aveva diffidato il condominio al pagamento della somma di €.2.560,00 ed aveva chiesto all'amministratore gli estremi dei condomini morosi, mentre il condominio non si era costituito in giudizio, né era comparso all'udienza rendendosi contumace.
Il magistrato siciliano, richiamato il disposto dell'art. 63 sopra citato e verificato l'inadempimento agli obblighi assunti dall'amministratore, aveva dato atto del pregiudizio nel ritardo patito dal ricorrente per aver invano incoato il giudice adìto una prima volta, ed aveva riconosciuto appunto il danno da ritardo "quantificabile equitativamente in complessivi €.1.000,00, ivi assorbita la spesa di €.84,00 necessitata per contributo unificato del primo giudizio ed i compensi difensivi di quel giudizio, ma non potendosi riconoscere il valore dei compensi difensivi del primo giudizio, non rivelandosi alcun nesso eziologico tra i costi ed i compensi difensivi del giudizio non andato a buon fine ed il comportamento dilatorio e pregiudizievole del condominio".

L'AMBITO DEL DOVERE DI COOPERAZIONE
Sempre nell'ambito del procedimento sommario di cognizione (introdotto dalla legge n. 69/2009), di recente, il Tribunale di Tivoli, con l'ordinanza 21 aprile 2016, ha ordinato all'amministratore di condominio di produrre le generalità complete di tutti i condomini su cui gravano le spese richieste dal creditore entro 30 giorni dalla comunicazione di tale provvedimento, condannando, altresì, la parte intimata al pagamento della somma di €.1.500,00 a titolo di spese giudiziali.
Nello specifico, l'attore, stante l'inutilità delle sollecitazioni stragiudiziali, aveva chiesto di accertare il diritto ad accedere all'elenco dei condomini morosi, al fine di poter attivare il proprio credito per l'attività prestata nei confronti del condominio, ma la documentazione in atti - pur prodotta dal suddetto amministratore - non era "sufficiente ad identificare compiutamente le parti mancando le generalità piene e complete" di tutti i morosi.
Nel corso del giudizio, l'amministratore aveva prodotto la copia della ripartizione millesimale del rendiconto consuntivo relativo al credito azionato, dal quale emergevano solo i cognomi dei condomini, a fronte dell'obbligo di tenere aggiornato e puntuale il registro dell'anagrafe condominiale di cui all'art. 1130, n. 6), c.c., finalizzato sia alla trasparenza della gestione condominiale sul versante interno, sia ai rapporti esterni con i creditori insoddisfatti.
Lo stesso Tribunale laziale, con ordinanza del 16 novembre 2015, accogliendo il ricorso di un creditore del condominio, ha affermato che l'obbligo dell'amministratore di comunicare i dati dei condomini riguarda solo coloro che risultano "morosi rispetto allo specifico credito vantato dal creditore istante", non essendo sufficiente inviare a quest'ultimo l'elenco generico di tutti i condomini morosi, senza cioè indicare le singole morosità riferite allo specifico credito oggetto dell'interpello.
Nel caso esaminato, il magistrato tiburtino ha correttamente opinato che debbano considerarsi "morosi" i soli condomini che sono debitori delle quote afferenti allo specifico titolo da cui sorge il debito del condominio verso il soggetto creditore, venendo di conseguenza escluse le complessive morosità condominiali che fanno riferimento ad altri crediti.
In quest'ottica, avendo l'amministratore inviato solo l'ultimo rendiconto consuntivo della gestione condominiale, non era dato evincere se le morosità ivi indicate fossero o meno imputabili a "quel" creditore (segnatamente, trattavasi di un avvocato).
In proposito, il Tribunale di Catania, con l'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 9 gennaio 2015, oltre che condannare (forse impropriamente) il condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, a comunicare al creditore tutti i nominativi non in regola con gli oneri condominiali, ha addirittura fissato la somma di €.10,00 al giorno come penale dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di tale provvedimento.
Tale ordinanza si rivela interessante perché in essa si specifica che l'amministratore non possa scegliere di comunicare al creditore il nome solo di alcuni condomini morosi (ad esempio, quelli la cui morosità sia maggiore), nemmeno se gli importi da essi dovuti siano sufficienti, qualora recuperati, a soddisfare per intero il creditore, spettando, infatti, a quest'ultimo "stabilire, in virtù dei dati ricevuti dall'amministratore, se agire contro tutti o solo alcuni dei condomini morosi, in ragione delle aspettative che, di volta in volta, creda di avere".
Si aggiunge, infine, che, per quanto concerne il contenuto della comunicazione, l'art. 63 disp. att. c.c. parla genericamente di "dati", dovendo in tale nozione intendersi il nome, il cognome, il codice fiscale di ciascuno dei condomini morosi, nonché gli importi dovuti da ciascuno di essi e non pagati al condominio.
E' vero che l'art. 1130, n. 6), c.c., trattando dell'anagrafe condominiale, non menziona le quote millesimali di ciascun condomino, tuttavia, l'espressione "dati" che compare nell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c. deve ritenersi comprensiva anche delle suddette quote millesimali, tanto si desume, peraltro, anche in via di interpretazione sistematica, dall'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., nel senso che la sussidiarietà implica che non vi è solidarietà, e che quindi vale l'idea dell'azione pro quota del terzo creditore verso il singolo moroso, come imposta a partire da Cass. S.U. n. 9148/2008.
D'altronde, la mancata indicazione dei millesimi di proprietà non consentirebbe al creditore alcun riscontro in merito alla correttezza della quota versata dai singoli condomini, evenienza che comporterebbe estenuanti richieste all'amministratore, ma anche un'eventuale opposizione in giudizio da parte del condomino moroso, qualora lo stesso asserisca di dover pagare meno in relazione alle effettive carature millesimali di proprietà, dato quest'ultimo che, diversamente opinando, il creditore potrebbe non conoscere.
Per completezza, si rileva che analogo risultato giudiziario, ossia l'ordine al condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, di comunicare i dati afferenti ai condomini morosi, è stato, di recente, ottenuto tramite la procedura monitoria azionata impropriamente dal creditore: in tal caso, il Tribunale di Palermo, con la sentenza del 5 maggio 2016, ha revocato il decreto ingiuntivo, accogliendo l'opposizione del condominio, ma ha condannato ugualmente l'opponente ad adempiere l'obbligo di cui all'art. 63 disp. att. c.c. nei confronti dell'opposto (il fatto che quest'ultimo fosse anche condomino e, quindi, presumibilmente in possesso delle tabelle millesimali, non aveva costituito una circostanza impeditiva della possibilità di ottenere tali informazioni, potendo tale condomino aver perduto la disponibilità del relativo documento o per non averla mai avuta).

I RIFLESSI IN MATERIA DI PRIVACY
In quest'ordine di concetti, non convince la recente ordinanza del 3 giugno 2015, con cui il Tribunale di Monza, su istanza del creditore (ancora una volta, un avvocato), ha condannato l'amministratore a comunicare "l'intera anagrafe condominiale", con l'indicazione delle "quote millesimali" di ciascuno, in quanto il suo credito per le spese legali liquidate in una sentenza non era stato saldato dal condominio.
Secondo il giudice Lombardo, "il creditore non può sapere, siccome estraneo al condominio, se vi siano effettivamente alcuni condomini morosi rispetto al suo credito o se lo siano tutti, oppure se il suo credito nemmeno sia stato deliberato in assemblea, si che tutti i condomini sono tenuti pro quota, e senza applicazione dell'art. 63, comma 2, disp. att. c.c.".
Proprio in ragione di questa asimmetria informativa tra amministratore e creditore, si è ritenuto che l'ambito dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c. ed il correlativo obbligo di informazione, "si estenda anche al caso in cui il creditore chieda l'intera anagrafica dei condomini, cosi facendo, il creditore si tutela in via preventiva, avanzando una richiesta comprensiva sia dell'ipotesi in cui tutti i condomini siano morosi, sia di quella in cui siano comunque tenuti tutti pro quota (per omessa deliberazione assembleare del credito)".
Si aggiunge - abbastanza contraddittoriamente - "sarà l'amministratore a specificare al creditore se qualche condomino non sia moroso, avendo pagato la sua quota (debito deliberato in assemblea), e quindi a fornire i soli nominativi dei morosi, mentre, in caso contrario, fornirà tutti i nominativi".
Tuttavia, la ratio del comma 1 del citato art. 63 va rinvenuta anche nel proteggere la tutela della privacy dei condomini virtuosi, per i quali non scatterebbe l'esonero del consenso di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 196/2003, non richiesto solo laddove il trattamento sia necessario per adempiere un obbligo previsto dalla legge, qui appunto inesistente perché si permette di agire nei loro confronti solo dopo avere infruttuosamente escusso i morosi.
Peraltro, appare curiosa la configurazione della suddetta "tutela preventiva" da parte del creditore non soddisfatto, poiché è ragionevole prevedere che quest'ultimo, prima di adire il magistrato, dovrebbe quanto meno avanzare siffatta richiesta nelle vie bonarie, e poi, in caso di rifiuto, avviare la procedura giudiziaria, in quest'ottica, non sembra ravvisabile alcuna giustificazione nel richiedere "preventivamente" l'elenco completo dei condomini, a meno che non si ritengano non veritiere le informazioni ricevute dall'amministratore, veridicità peraltro accertabile da un mero riscontro contabile, che potrebbe comportare profili di responsabilità personale in capo al destinatario della richiesta.
fonte: DossierCondominio
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venerdì 8 aprile 2016

Recupero del credito in caso di fallimento del condominio

L’amministratore si trova, frequentemente, nella necessità di dover recuperare forzatamente i crediti, a fronte degli oneri deliberati dall'assemblea, nei confronti dei proprietari che non abbiano rispettato le richieste di pagamento precedentemente inviate.

Solitamente, nei casi di morosità dopo l’invio della lettera di costituzione in mora (non obbligatoria), decorso il termine concesso per Io spontaneo adempimento, il condominio creditore richiede il decreto ingiuntivo, ed acquisito il titolo esecutivo inizia l’esecuzione forzata sul beni del debitore.

Sulla scorta del decreto ingiuntivo ottenuto, il condominio istante può richiedere l’iscrizione di ipoteca giudiziale sul bene immobile di proprietà del debitore, a garanzia del proprio credito (artt. 655 c.p.c. e 2818, comma 2, c.c.).

Si può verificare il caso che il condominio apprenda che il condomino debitore insolvente sia stato dichiarato fallito, in tal caso l'amministratore del condominio dovrà fare domanda di ammissione al passivo, oppure può accadere di fronte ad una rilevante costante morosità del condomino imprenditore, che sia Io stesso condominio a dover proporre l’istanza di fallimento, ovviamente in presenza dei requisiti (art. 1, comma 2, lett. A-c, L.F.).

In entrambi i casi si porranno per l’amministratore diverse problematiche relativamente al rapporto con gli organi della procedura, il curatore fallimentare, il giudice delegato ed il comitato dei creditori.

La legge fallimentare che disciplina la procedura è: R.D. 16 marzo 1942 n. 267, modificato con il D. Legge 12/09/2007 e da ultimo dalla legge 17/12/12 n.221 modificata dalla legge di stabilità 24/12/12 n. 228.
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Come recuperare i crediti non soddisfatti dal passivo fallimentare

Qualora la massa attiva del soggetto fallito non risulti sufficiente a soddisfare i creditori, il condominio creditore allora dovrà valutare ulteriori e diverse azioni esecutive.

Ad esempio, ove l'immobile sito in condominio, di proprietà del fallito, venga alienato quale cespite della massa attiva, il condominio potrà rivolgersi all'acquirente e chiedere il pagamento, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., degli oneri condominiali imputabili all'anno in corso ed a quello precedente (naturalmente la data di riferimento è quella del decreto di trasferimento della proprietà dell’immobile in capo all'aggiudicatario (ex art. 108 L.F. e 586 c.p.c.), mentre a nulla rileva il provvedimento di aggiudicazione).

Nel caso di coniugi in comunione dei beni, di cui uno solo sia stato dichiarato fallito, il condominio creditore potrebbe sottoporre a esecuzione forzata i beni ed i crediti del coniuge non fallito in base alla regola generale sulla solidarietà nel pagamento delle obbligazioni pecuniarie (art. 1292 c.c.).

vedi anche:
  1.  Recupero del credito in caso di fallimento del condominio;
  2. Istanza di fallimento proposta dall'amministratore del condominio avverso il condomino moroso;
  3. Istanza di insinuazione al passivo per i crediti sorti prima del fallimento;
  4. Crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento;
  5. Fallimento del conduttore di immobile di proprietà comune;
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Fallimento del conduttore di immobile di proprietà comune

In base a quanto disposto dall'art. 80 L.F., in caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al condomino locatore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che dovrebbe essere concordato tra le parti, soltanto in caso di mancato accordo verrà liquidato dal Giudice delegato, sentiti gli interessati.

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Crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento

Ai Sensi dell’art.111 bis L.F., inserito dal D.Lgs. n. 5/2006 e dell’art. 111, comma 2, L.F. gli oneri condominiali appartengono ai “crediti prededucibili”, che vengono soddisfatti con preferenza, in ragione di capitale, spese ed interessi, con il ricavato della liquidazione del patrimonio del fallito ed anche al di fuori del procedimento di riparto, nel caso in cui essi 1) siano sorti in corso di procedura, 2) siano liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e ammontare e 3) se l’attivo realizzato è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di credito prededucibile.  Per detti crediti l'amministratore condominiale ai sensi dell’art. 48 L.F. dovrà indirizzare e recapitare tutta la corrispondenza fra il condominio ed il fallito presso il curatore, in quanto costui esercita i diritti previsti in capo al fallito, e potrà anche prendere visione dei bilanci e delle spese gravanti sullo stesso.  L'art. 47 L.F. prevede che Ia “casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività, pertanto in tal caso gli oneri gravanti sull'immobile sito nel condominio potrebbero aumentare.  Mentre gli oneri ordinari, dovuti alla gestione comune ed ai servizi, sono ritenuti come spese personali del fallito in quanto soggetto che utilizza e trae godimento dall'immobile abitato, le spese dovute a interventi o acquisti straordinari vengono generalmente ammesse alla prededuzione, in quanto attinenti alla conservazione dell'immobile, anche e soprattutto in vista della vendita del medesimo.  Nel caso, invece, di oneri gravanti su un immobile, sito nel condominio, non abitato dal fallito o dalla sua famiglia, l’amministratore del condominio dovrebbe operare la cessazione o quantomeno la riduzione delle spese ordinarie (es. il riscaldamento), le quali temporaneamente dovranno essere sostenute dai condomini, con la ripartizione in base ai millesimi di proprietà oppure con l’istituzione di un fondo speciale.

vedi anche:
  1.  Recupero del credito in caso di fallimento del condominio;
  2. Istanza di fallimento proposta dall'amministratore del condominio avverso il condomino moroso;
  3. Istanza di insinuazione al passivo per i crediti sorti prima del fallimento;
  4. Fallimento del conduttore di immobile di proprietà comune;
  5. Come recuperare i crediti non soddisfatti dal passivo fallimentare;
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Istanza di insinuazione al passivo per i crediti sorti prima del fallimento

Qualora il fallimento del condomino moroso fosse già stato dichiarato, il condominio dovrà presentare un'istanza di insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 93 L.F., chiedendo al Giudice Delegato di essere ammesso a concorrere insieme agli altri creditori, alla ripartizione dell’eventuale massa attiva del fallimento.

Infatti, il condominio dalla data della sentenza che dichiara il fallimento del condomino moroso non potrà avviare alcuna azione individuale sui beni del fallito (artt. 16 e 51 L.F.).

L’istanza di insinuazione al passivo potrà essere “tempestiva” (art. 93 L.F.) o “tardiva” (art. 101 L.F.).
  • L’istanza tempestiva ex art. 93 L.F. è quella presentata con ricorso al Tribunale fallimentare sino a 30 giorni prima dell'udienza fissata per l’esame dello stato passivo.
  • Qualora il condominio creditore, per la mancata conoscenza della procedura o altri disguidi, non fosse riuscito a rispettare i suddetti termini, comunque, l’amministratore potrà presentare “istanza tardiva”, la quale, comunque, per poter essere ammessa, non deve pervenire al Tribunale fallimentare oltre i 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (salvo proroga, per curatele di particolare complessità, a 18 mesi a cura del Tribunale con la sentenza che dichiara il fallimento, art. 101, comma 1, L.F.).
Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte, senza la necessità di un legale, ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore.

Ai sensi dell’art. 93 L.F. il ricorso deve contenere:
  1. l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore,
  2. la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione,
  3. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda,
  4. l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonchè la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale,
  5. l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore.

Non è necessario che il condominio sia in possesso di un titolo esecutivo: in quanto gli artt. 55 e 59 L.F. prevedono che i debiti pecuniari si considerano scaduti alla data di dichiarazione del fallimento.

Però bisogna considerare che se il condominio abbia ottenuto un’ipoteca giudiziale o altra garanzia sui beni del fallito, avrà diritto a soddisfarsi insieme al ceto dei creditori privilegiati.

Il decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio e divenuto esecutivo per mancata opposizione nei termini del debitore, poi fallito (40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, se scaduti prima della sentenza di fallimento) può essere ammesso allo stato passivo fallimentare, anche se la formula esecutiva è stata apposta in epoca successiva al deposito della sentenza di fallimento.

vedi anche:
  1.  Recupero del credito in caso di fallimento del condominio;
  2. Istanza di fallimento proposta dall'amministratore del condominio avverso il condomino moroso;
  3. Crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento;
  4. Fallimento del conduttore di immobile di proprietà comune;
  5. Come recuperare i crediti non soddisfatti dal passivo fallimentare;

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Istanza di fallimento proposta dall’amministratore del condominio avverso il condomino moroso

Gli artt. 1-5 della legge fallimentare prescrivono i requisiti per poter presentare l’istanza di fallimento e richiedono la qualità di “imprenditore” del debitore di cui si tratta, persona fisica o giuridica e lo “stato di insolvenza” o “decozione”.

E' “imprenditore” chi esercita attività economica commerciale in modo professionale e organizzato per la produzione o lo scambio di beni e/o servizi (art. 2082 codice civile).

Sono conseguentemente esclusi dall'applicazione della disciplina citata l’imprenditore agricolo, gli artigiani e le piccole società commerciali, anche se titolari d’impresa e gli enti pubblici (art. 1 L.F.).

Sempre ai Sensi dell’art. 1, comma 2, legge fallimentare sono soggetti al fallimento gli imprenditori commerciali che:
  1. hanno avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall'inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
  2. hanno realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
  3. hanno un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a cinquecentomila euro.
L'amministratore del condominio e legittimato a promuovere l’istanza di fallimento, in quanto si ritiene che rientri nel generale potere assegnatogli dall'art. 1130 c.c. n.3 (riscossione contributi), trattandosi di azione volta ad avviare la procedura di recupero forzoso delle somme dovute dal condomino moroso.

vedi anche:
  1.  Recupero del credito in caso di fallimento del condominio;
  2. Istanza di insinuazione al passivo per i crediti sorti prima del fallimento;
  3. Crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento;
  4. Fallimento del conduttore di immobile di proprietà comune;
  5. Come recuperare i crediti non soddisfatti dal passivo fallimentare;
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mercoledì 30 marzo 2016

Spigolature sulla riforma del condominio: L'OBBLIGO DI RISCOSSIONE ENTRO SEI MESI

La “novella” introduce (nell'art. 1129 c.c.) l’obbligo per l'amministratore di attivare la riscossione forzosa dei crediti condominiali entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, dovere che va collegato all'ulteriore obbligo (ex art. 1130 c.c.) di presentazione del bilancio entro 180 giorni (più precisamente, si tratta dell’obbligo di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio redatto).

La "nuova" norma recita, “salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice".

L’obbligo, quindi, sussiste normalmente, a meno che l’amministratore non sia esonerato per espressa dispensa da parte dell’assemblea.

Sul punto, può sinteticamente evidenziarsi che:
  1. non viene precisato il significato della locuzione “chiusura e esercizio”, potendosi, nel concreto, riferire sia alla scadenza meramente temporale (per esempio, il 31 dicembre di ogni anno), sia all'approvazione assembleare del relativo rendiconto finale (certamente successivo). Non soccorre, sul punto, nemmeno il richiamo al procedimento ex art. 63 disp. att. c.c. (ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo) in quanto, per pacifica giurisprudenza, tale procedura può essere attivata sia in base al bilancio “preventivo” sia in base a quello “consuntivo”. Probabilmente, per non svuotare di significato la norma, il termine va correlato con quello, anch’esso semestrale, di presentazione del bilancio (ex art. 1130 c.c.), con la conseguenza che i due termini sono concepiti come successivi l'uno all'altro: 6 mesi per la presentazione del bilancio, ulteriori 6 mesi per avviare la riscossione.
  2. Nulla viene detto in ordine alla delibera che “dispensa” l’amministratore dalla riscossione forzosa entro sei mesi, né della necessità di un particolare quorum. Ne deriva che, in base ai principi generali, la delibera potrà essere a maggioranza ordinaria (cioè, in base all'ordine di convocazione) quando si riferisce ad una “dispensa” specifica (per esempio, relativa ad una determinata “annualità” di gestione), oppure dovrà raggiungere i quorum qualificati previsti per l’approvazione del regolamento di condominio qualora preveda una dispensa valevole “per sempre”. In ogni caso, sembra inammissibile, in base ai principi generali, una “dispensa” dell’assemblea che riguardi solo alcuni condomini (per evidente sperequazione nel trattamento dei diritti/obblighi nei confronti degli altri), mentre certamente possibile è una “dispensa” riferita solo a determinati esercizi di bilancio o a solo determinati costi (ma valevole per tutti i condomini).
  3. Nulla è detto sulla derogabilità della norma, se, cioè, sia possibile che l’assemblea preveda un particolare “regolamento” della riscossione, per esempio disponendo ab origine che la “dispensa” valga per crediti fino ad un certo importo, o, per esempio, prevedendo che il termine massimo di riscossione sia diverso. Peraltro, sul punto, non appare ostativo il disposto del penultimo comma dell'art. 1138 c.c. che include l’’art. 1129 c.c. tra le norme c.d. “inderogabili”, sia perché la giurisprudenza ha da sempre riconosciuto un certo margine operativo (rectius, “regolamentativo”) anche in questi casi, sia perché sussiste comunque la possibilità di adottare una clausola regolamentare all'unanimità (vale a dire, con valore contrattuale). Sul punto, si potrebbe affermare che vista la discrezionalità che la norma attribuisce all'assemblea, questa può essere esercitata anche prevedendo particolari regole di riscossione.
  4. La norma sembra implicitamente disconoscere qualsiasi effetto (su tale obbligo di riscossione) della c.d. “gestione straordinaria” (nel concreto delle amministrazioni condominiali, attuata in parallelo a quella “ordinaria” e riguardante, di solito, le opere di manutenzione straordinaria dell’edificio) che abbia tempi e modi diversi rispetto al normale esercizio di bilancio. Anche in questi casi, secondo l’art. 1129 c.c. il momento da cui decorre l’obbligo di riscossione non potrà che essere quello generale dell’intera gestione.
  5. Non vengono neppure precisate le conseguenze di un eventuale “inadempimento” da parte dell’amministratore (all'obbligo di riscossione forzosa entro sei mesi). Ne deriva che, in applicazione dei principi generali, il medesimo sarà tenuto al risarcimento del danno, che (data la natura dell’obbligo violato) non potrà che consistere negli eventuali esiti dannosi che possano derivare dall’omissione o dal ritardo.
  6. In ogni caso, l’obbligo dell’amministratore è rafforzato mediante la previsione di un’apposita ipotesi di “revoca” ai sensi dell’art. 1129 c.c..

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mercoledì 16 dicembre 2015

Recupero del credito in caso di fallimento del condominio

L'amministratore si trova, frequentemente, nella necessità di dover recuperare forzatamente i crediti, a fronte degli oneri deliberati dall'assemblea, nei confronti dei proprietari che non abbiano rispettato le richieste di pagamento precedentemente inviate.
Solitamente, nei casi di morosità dopo l'invio della lettera di costituzione in mora (non obbligatoria), decorso il termine concesso per lo spontaneo adempimento, il condominio creditore richiede il decreto ingiuntivo, ed acquisito il titolo esecutivo inizia l'esecuzione forzata sul beni del debitore.
Sulla scorta del decreto ingiuntivo ottenuto, il condominio istante può richiedere l'iscrizione di ipoteca giudiziale sul bene immobile di proprietà del debitore, a garanzia del proprio credito (artt. 655 c.p.c. e 2818, comma 2, c.c.).
Si può verificare il caso che il condominio apprenda che il condomino debitore insolvente sia stato dichiarato fallito, in tal caso l'amministratore del condominio dovrà fare domanda di ammissione al passivo, oppure può accadere di fronte ad una rilevante costante morosità del condomino imprenditore, che sia lo stesso condominio a dover proporre l'istanza di fallimento, ovviamente in presenza dei requisiti (art. 1, comma 2, lett. A-c, L.F.).
In entrambi i casi si porranno per l'amministratore diverse problematiche relativamente al rapporto con gli organi della procedura, il curatore fallimentare, il giudice delegato ed il comitato dei creditori.
La legge fallimentare che disciplina la procedura é: R.D. 16 marzo 1942 n.267, modificato con il D.Lgs 12/09/2007 e da ultimo dalla Legge 17/12/12 n.221 modificata dalla legge di stabilità 24/12/12 n. 228.

Alcuni casi specifici:

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Recupero del credito: Come recuperare i crediti non soddisfatti dal passivo fallimentare


Qualora la massa attiva del soggetto fallito non risulti sufficiente a soddisfare i creditori, il condominio creditore allora dovrà valutare ulteriori e diverse azioni esecutive.
Ad esempio, ove l'immobile sito in condominio, di proprietà del fallito, venga alienato quale cespite della massa attiva, il condominio potrà rivolgersi all'acquirente e chiedere il pagamento, ai sensi dell'art. 63 disp.att. c.c., degli oneri condominiali imputabili all'anno in corso ed a quello precedente (naturalmente la data di riferimento e quella del decreto di trasferimento della proprietà dell'immobile in capo all'aggiudicatario <ex art. 108 L.F. e 586 c.p.c.>, mentre a nulla rileva il provvedimento di aggiudicazione).
Nel caso di coniugi in comunione dei beni, di cui uno solo sia stato dichiarato fallito, il condominio creditore potrebbe sottoporre a esecuzione forzata i beni ed i crediti del coniuge non fallito in base alla regola generale sulla solidarietà nel pagamento delle obbligazioni pecuniarie (art. 1292 c.c.).
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Recupero del credito: Fallimento del conduttore di immobile di proprietà comune


In base a quanto disposto dall'art. 80 L.F., in caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al condominio locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che dovrebbe essere concordato tra le parti, soltanto in caso di mancato accordo verrà liquidato dal Giudice delegato, sentiti gli interessati.
Il credito per l'indennizzo è soddisfatto in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, n. 1 con il privilegio dell'articolo 2764 del codice civile.
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Recupero del credito: Crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento


Ai Sensi dell'art.111 bis L.F., inserito dal D.Lgs. n. 5/2006 e dell'art. 111, comma 2, L.F. gli oneri condominiali appartengono ai "crediti prededucibili", che vengono soddisfatti con preferenza, in ragione di capitale, spese ed interessi, con il ricavato della liquidazione del patrimonio del fallito ed anche al di fuori del procedimento di riparto, nel caso in cui essi
  1. siano sorti in corso di procedura,
  2. siano liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e ammontare
  3. se l'attivo realizzato è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di credito prededucibile.
Per detti crediti l'amministratore condominiale ai sensi dell'art. 48 L.F. dovrà indirizzare e recapitare tutta la corrispondenza fra il condominio ed il fallito presso il curatore, in quanto costui esercita i diritti previsti in capo al fallito, e potrà anche prendere visione dei bilanci e delle spese gravanti sullo stesso.
L'art. 47 L.F. prevede che la "casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività", pertanto in tal caso gli oneri gravanti sull'immobile sito nel condominio potrebbero aumentare.
Mentre gli oneri "ordinari", dovuti alla gestione comune ed ai servizi, sono ritenuti come spese personali del fallito in quanto soggetto che utilizza e trae godimento dall'immobile abitato, Le spese dovute a interventi o acquisti straordinari vengono generalmente ammesse alla prededuzione, in quanto attinenti alla conservazione dell'immobile, anche e soprattutto in vista della vendita del medesimo.
Nel caso, invece, di oneri gravanti su un immobile, sito nel condominio, non abitato dal fallito o dalla sua famiglia, l'amministratore del condominio dovrebbe operare la cessazione o quantomeno la riduzione delle spese ordinarie (es. il riscaldamento), le quali temporaneamente dovranno essere sostenute dai condomini, con la ripartizione in base ai millesimi di proprietà oppure con l'istituzione di un fondo speciale.
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Recupero del credito: Istanza di insinuazione al passivo per i crediti sorti prima del fallimento


Qualora il fallimento del condomino moroso fosse già stato dichiarato, il condominio dovrà presentare un'istanza di insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 93 L.F., chiedendo al Giudice Delegato di essere ammesso a concorrere insieme agli altri creditori, alla ripartizione dell'eventuale massa attiva del fallimento.
Infatti, il condominio dalla data della sentenza che dichiara il fallimento del condomino moroso non potrà avviare alcuna azione individuale sui beni del fallito (artt. 16 e 51 L.F.).
L'istanza di insinuazione al passivo potrà essere "tempestiva" (art. 93 L.F.) o "tardiva" (art. 101 L.F.).
  • L'istanza tempestiva ex art. 93 L.F. é quella presentata con ricorso al Tribunale fallimentare sino a 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.
  • Qualora il condominio creditore, per la mancata conoscenza della procedura o altri disguidi, non fosse riuscito a rispettare i suddetti termini, comunque, l'amministratore potrà presentare "istanza tardiva" la quale, comunque, per poter essere ammessa, non deve pervenire al Tribunale fallimentare oltre i 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (salvo proroga, per curatele di particolare complessità, a 18 mesi a cura del Tribunale con la sentenza che dichiara il fallimento, art. 101, comma 1, L.F.).
Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte, senza la necessità di un legale, ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore.
Ai sensi delI'art. 93 L.F. il ricorso deve contenere:
  1. l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore,
  2. la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione,
  3. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda,
  4. l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale,
  5. l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore.
Non é necessario che il condominio sia in possesso di un titolo esecutivo: in quanto gli artt. 55 e 59 L.F. prevedono che i debiti pecuniari si considerano scaduti alla data di dichiarazione del fallimento.
Però bisogna considerare che se il condominio abbia ottenuto un'ipoteca giudiziale o altra garanzia sui beni del fallito, avrà diritto a soddisfarsi insieme al ceto dei creditori privilegiati.
Il decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio e divenuto esecutivo per mancata opposizione nei termini del debitore, poi fallito (40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, se scaduti prima della sentenza di fallimento) può essere ammesso allo stato passivo fallimentare, anche se la formula esecutiva é stata apposta in epoca successiva al deposito della sentenza di fallimento.
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Recupero del credito: Istanza di fallimento proposta dall'amministratore del condominio avverso il condomino moroso


Gli artt. 1-5 della legge fallimentare prescrivono i requisiti per poter presentare l'istanza di fallimento e richiedono la qualità di "imprenditore" del debitore di cui si tratta, persona fisica o giuridica e lo "stato di insolvenza" o "decozione".
E' imprenditore chi esercita attività economica commerciale in modo professionale e organizzato per la produzione o lo scambio di beni e/o servizi (art. 2082 codice civile).
Sono conseguentemente esclusi dall'applicazione della disciplina citata l'imprenditore agricolo, gli artigiani e le piccole società commerciali, anche se titolari d'impresa e gli enti pubblici (art. 1 L.F.).
Sempre ai sensi dell'art. 1, comma 2, legge fallimentare sono soggetti al fallimento gli imprenditori commerciali che:
a) hanno avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) hanno un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a cinquecentomila euro.
L'amministratore del condominio è legittimato a promuovere l'istanza di fallimento, in quanto si ritiene che rientri nel generale potere assegnatogli dall'art. 1130 c.c. n.3 (riscossione contributi), trattandosi di azione volta ad avviare la procedura di recupero forzoso delle somme dovute dal condomino moroso.
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giovedì 10 dicembre 2015

In caso di crediti imprevisti, l'amministratore deve fornire al creditore tutti i nominativi dei condomini con l'indicazione delle quote millesimali?


Tribunale di Monza - ordinanza 3 giugno 2015

L'art. 63 d.a.c.c. impone all'amministratore di comunicare ai creditori non soddisfatti che lo richiedono i dati dei condomini morosi e consente di agire nei confronti degli adempienti solo dopo l'infruttuosa escussione dei morosi.
Si tratta per l'amministratore di un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa dei titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale, che delinea un obbligo di cooperazione con i creditori esterni a prescindere dal contenuto del programma interno del suo rapporto di mandato con i condomini.
Il tenore letterale del primo comma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile limita però tale obbligo alla comunicazione dei dati dei soli condomini morosi e non legittima affatto l'amministratore a fornire al creditore i nomi e le quote dei condomini in regola con i pagamenti.
Il Giudice del Tribunale di Monza è andato in diverso avviso e ha condannato l'amministratore a consegnare al creditore ricorrente l'anagrafe condominiale completa di tutti i nominativi e delle rispettive quote millesimali.
La decisione in commento opera una netta distinzione tra il credito già deliberato dall'assemblea da quello invece imprevisto che, come tale, non e stato ancora sottoposto ad approvazione. Per il primo trova perfetta applicazione il principio secondo cui il creditore non soddisfatto deve preventivamente escutere il condomino moroso e dunque è imposto all'amministratore solo l'obbligo di consegnargli il nominativo (e millesimi) di questi.
Per i crediti invece non (ancora) deliberati, tutti i condomini sono di fatto tenuti a pagare il credito pro quota millesimale, non sussistendo in tal caso la sussidiarietà di cui all'articolo 63, comma 2 delle disposizioni attuative del Codice Civile: da qui il diritto del creditore di pretendere la consegna dell'intera anagrafica dei condomini.
L'ordinanza si spinge però oltre e ritiene che, non essendo dato di conoscere al creditore se rispetto al suo credito ci siano morosi ovvero se neppure si sia deliberato in merito, l'obbligo di comunicazione in capo all'amministratore si estende comunque anche alla intera anagrafica condominiale, ben potendo il creditore cercare tutela in via preventiva.
Afferma ancora l'ordinanza che l'espressione "dati" dei condomini morosi dell'articolo 63, co. 1 d.a.c.c. deve intendersi comprensiva anche delle quote millesimali, essendo esclusa la solidarietà tra i condomini (Cassazione, Sezione unite, 9148/2008) e dovendo il creditore agire pro quota.
Si tratta indubbiamente di un'interpretazione estensiva della legge che appare contrastare non solo con l'esigenza di tutela dei condomini in regola con i pagamenti, ma anche con l'esigenza di tutela della loro riservatezza.
Se l'art.24 D.Lgs 196/2003 consente il trattamento dei dati personali senza il consenso dell'interessato (in ipotesi, il moroso), l'art.63 d.a.c.c. non autorizza affatto l'amministratore a comunicare al creditore anche i dati del condomino in regola con i pagamenti.
E pertanto tale eventuale comunicazione richiede il preventivo consenso dell'interessato a norma dell'art.23 della legge a tutela della privacy.

sullo stesso argomento:
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venerdì 27 novembre 2015

E' diffamazione definire “moroso” il condomino solo perchè non paga le quote?



Sostenere che qualcuno non rispetta gli obblighi - ed i relativi oneri economici - assunti nell’aderire ad un contesto condominiale è certamente diffamatorio quando il fatto non sia vero, ma altrettanto pacificamente non lo è quando l’addebito corrisponda alla realtà, o quanto meno si abbia ragione di ritenerlo veritiero


Nell’uso dialettale, soprattutto in Veneto e, comunque, nel nord-est dell’Italia, si registra come abbastanza diffuso l’utilizzo del termine “moroso”, che sta a significare praticamente il fidanzato, forse da una contrazione della parola “amoroso”.
Ad essere più precisi, il suddetto termine indicherebbe uno step prima dell’essere fidanzato, nel senso che quest’ultimo rappresenta qualcuno di fisso, stabile e potenzialmente duraturo, mentre il primo richiama qualcosa di non ancora ufficiale, meno impegnativo, specie in vista della futura decisione del matrimonio.
Nella prassi condominiale, invece, il termine “moroso” non evoca tali positive situazioni, perché indica giuridicamente il condomino che, volente o nolente, non paga gli oneri condominiali a suo carico, necessari intuitivamente perché la “macchina condominiale” possa funzionare.
In quest’ottica, dare del “moroso” ad un condomino inadempiente ai suoi obblighi potrebbe comportare risvolti in sede penale, ed è proprio di questo che si sono occupati, da ultimo, i giudici di Piazza Cavour decidendo, con ragionevolezza e buon senso, ma con rilievi da prendere sempre cum grano salis, la seguente fattispecie (v. Cass.pen. 8 luglio 2015 n. 29105, riferita, in realtà, ad una cooperativa ma con principi pienamente esportabili in àmbito condominiale).
Continua così il difficile percorso ermeneutico intrapreso dai giudici di legittimità volto a perimetrare l’ambito di operatività esistente tra il legittimo diritto di critica da parte del singolo ed il comportamento delittuoso volto ad offendere il prossimo (qualora il “bersaglio” sia rappresentato dal legale rappresentante del condominio, “Apostrofare l’amministratore ‘incompetente’ in assemblea non è reato, ma legittimo diritto di critica del condomino”).
Orbene, il Giudice di Pace aveva condannato il presidente di un’assemblea di condominio alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di diffamazione, in quanto, nel corso di una riunione, aveva stigmatizzato il comportamento di alcuni partecipanti al medesimo condominio, ma assenti nell’occasione, addebitando loro di essere “dissidenti imperterriti” ed “anarchici senza regole”, di “fomentare dissidi tra i condomini con scritti e parole” facendo così proseliti, di agire per “motivi deliranti”, di essere autori di “illazioni” e “soprusi”, di “non saper stare in società ed anche in condominio”, nonché di dire “un sacco di bugie”. Tecnicamente, il reato ascrittogli era quello contemplato dall’art. 595 cod. pen., in quanto l’asserita offesa dell’altrui reputazione era avvenuta nell’àmbito della riunione condominiale, ossia “comunicando con più persone”, atteso che, nell’assemblea, almeno potenzialmente, sono legittimati a partecipare anche persone estranee alla compagine condominiale (delegati dei condomini, inquilini, legali, tecnici, ecc.).
L’imputato, ricorrendo in cassazione, deduceva l’apparente e manifestamente illogicità dalla motivazione, in quanto il Tribunale, confermando la decisione del giudice di prime cure, aveva ritenuto che l’offesa sarebbe consistita nell’avere affermato, dinanzi agli altri condomini, che le persone offese dal reato di cui sopra non avevano pagato gli oneri condominiali, e dunque di non saper stare in società ed in condominio: tali espressioni, però, avrebbero dovuto essere valutate con riferimento al contesto in cui erano intervenute,connotato da un dibattito di accesa critica verso l’operato dei querelanti.
Questi ultimi, infatti, avevano intrapreso una serie di giudizi dinanzi a varie autorità, creando un clima di obiettiva tensione all’interno del condominio; inoltre, era pacifico che le parti civili non avessero onorato gli impegni economici correlati alla loro partecipazione, con alcuni contenziosi ancora in atto.
Ne derivava che, alla stregua della comune sensibilità e valutando le peculiarità del caso concreto, le frasi de quibus non avrebbero dovuto intendersi idonee a ledere la reputazione di alcuno.
Il ricorrente prospettava anche la mancanza di motivazione circa la ritenuta non applicabilità degli artt. 21 Cost. e 51 cod. pen.: segnatamente, nella tesi difensiva, si deduceva che l’imputato aveva usato le ricordate espressioni nel legittimo esercizio del diritto di critica; pur avendo sviluppato, sul punto, uno specifico motivo di appello, il Tribunale non avrebbe affrontato in alcun modo la questione dell’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 595 cod. pen. L’imputato rilevava, altresì, che, nel caso in esame, non sarebbe stato configurabile l’elemento soggettivo del delitto di diffamazione: nello specifico, egli, pronunciando le parole incriminate, non aveva avuto alcuna consapevolezza di utilizzare espressioni diffamanti, né la volontà di ledere l’altrui reputazione.
Infine, lo stesso ricorrente denunciava la violazione dell’art. 599 cod. pen., in quanto, nella fattispecie, le parti civili avevano realizzato una condotta costituente fatto ingiusto, consistita nell’avere accusato l’imputato di una gestione “personalizzata” del bilancio del condominio, sino a querelarlo per appropriazione indebita (accusa di cui era, poi, stata accertata l’infondatezza).
L’imputato aveva, pertanto, agito in stato d’ira, conseguente anche alla “enorme e spropositata mole di contenzioso pendente” tra i condomini ed il condominio, e, in proposito, si richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui il carattere di “immediatezza” della reazione del soggetto provocato dovesse interpretarsi in termini relativi.
Gli ermellini hanno ritenuto il suddetto ricorso fondato, sicché la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché “il fatto non costituisce reato”.
Invero, si è rilevato che, in occasione dell’assemblea del condominio, l’imputato avrebbe usato, riferendosi al comportamento dei querelanti, espressioni assai critiche, ma che non possono intendersi rilevanti ex art. 595 cod. pen.
Si tenga conto che, in materia di diffamazione, la Corte di Cassazione può conoscere e valutare l’offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice
di legittimità procedere, in primo luogo, a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell’imputato.
Relativamente al diritto di critica, va del resto considerata “un’obiettiva conflittualità tra i protagonisti della vicenda”, sostanzialmente non contestata da alcuno, da un lato, in ordine alla gestione condominiale (che i querelanti addebitavano al ricorrente) e, dall’altro, a proposito dell’osservanza delle regole del sodalizio (che, a sua volta, il ricorrente riteneva non rispettate dai querelanti).
Ed allora, il limite della “continenza” può intendersi superato soltanto in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti ed inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato.
Pertanto, il contesto nel quale la condotta si colloca può essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma “non può in alcun modo scriminare l’uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest’ultimo in quanto tale” (così Cass. pen. 23 febbraio 2011 n. 15060: nella specie, era stata esclusa la scriminante del diritto di critica riguardo alla diffusione di un comunicato con il quale un soggetto, iscritto alla medesima organizzazione sindacale degli autori dello scritto ma dissenziente su specifiche posizioni, era stato definito “notoriamente imbecille”).
L’esimente de qua, in applicazione degli stessi principi, è stata, invece, ravvisata nel contesto conflittuale tra il correntista di un istituto di credito ed un funzionario di banca, al quale il primo aveva attribuito “meschini comportamenti” in una missiva indirizzata alle autorità sovraordinate (v. Cass. pen. 17 febbraio 2014 n. 23579), come pure tra l’amministratore di una società ed il collaboratore licenziato, avendo il primo comunicato alla clientela, in termini obiettivi e continenti, le ragioni dell’allontanamento del dipendente (v.Cass. pen. 27 marzo 2007 n. 29277).
Venendo al caso in esame - ad avviso dei magistrati del Palazzaccio - è pacifico come la reale portata offensiva dei termini rivolti dall’imputato alle controparti sia stata analizzata, dai giudici di merito, con modalità non del tutto coerenti.
In particolare, per il Giudice di Pace, assumerebbero rilievo le espressioni “fomentare dissidi per i soliti motivi deliranti, anarchici senza regole, il non sapere stare in società e anche in condominio”, da ritenere altamente lesive dell’altrui reputazione proprio perché indicative di un comportamento, ossia di un modo di fare non solo continuativo ma abituale e certamente non ortodosso, passibile quindi di determinare l’altrui riprovazione.
Secondo il Tribunale, le frasi lesive dell’onore delle persone offese erano quelle “di non pagare gli oneri condominiali, il non sapere stare in società ed anche in condominio”, frasi che, del resto, erano state pronunciate alla presenza di altri condomini e cristallizzate nel verbale di assemblea, accessibile a chiunque vi avesse interesse.
Il Supremo Collegio ha, invece, ritenuto che sia oltremodo significativa la circostanza dell’avere il giudice di appello evocato la condotta (in ipotesi, attribuita dall’imputato alle parti civili) di non pagare gli oneri condominiali; quel comportamento, in realtà, non assume affatto rilievo ai fini della diffamazione contestata, perché non contemplato dalla rubrica, ma costituisce il presupposto stesso dell’iniziativa dell’imputato.
Sostenere che qualcuno non rispetta gli obblighi -ed i relativi oneri economici- assunti nell’aderire ad un contesto condominiale è certamente diffamatorio quando il fatto non sia vero, ma altrettanto pacificamente non lo è quando l’addebito corrisponda alla realtà, o quanto meno si abbia ragione di ritenerlo veritiero.
Ne deriva, in buona sostanza, che innegabilmente il presidente dell’assemblea ha inteso stigmatizzare la condotta di soggetti che, a suo avviso, dimostravano appunto di “non saper stare” (non rispettandone la prima ed essenziale regola, di versare il dovuto) in un condominio, e non si vede proprio dove possa ravvisarsi, in quest’ordine di principi, la lesione dell’altrui reputazione.
Né il suddetto quadro può mutare prendendo in considerazione le ulteriori e distinte espressioni su cui aveva posto l’accento il giudice di primo grado, ovvero rilevando - come si legge nella sentenza impugnata - le potenzialità diffusive del verbale di quell’assemblea.
Stante il presupposto del contenzioso economico di cui sopra, financo esteso alla complessiva gestione condominiale, l’imputato ha manifestato l’opinione che i suoi contraddittori fomentavano dissidi (che egli riteneva, evidentemente, del tutto pretestuosi), che lo facevano adducendo motivi talmente inconsistenti da apparire deliranti, e che pertanto quei soggetti si rivelavano insofferenti al rispetto delle norme di un consorzio civile; espressioni, senza dubbio, aspre e fortemente polemiche, ma che non sconfinavano di certo nella contumelia fine a se stessa: con particolare riferimento all’epiteto che importa le connotazioni più negative, deve del resto osservarsi che, secondo la tesi dell’imputato - condivisibile o meno che fosse - ad essere “deliranti” non erano le parti civili, bensì le loro argomentazioni, alle quali il ricorrente intendeva evidentemente contrapporre le proprie.
Le possibilità di accesso al verbale dell’assemblea, infine, non sembra - ad avviso del massimo consesso decidente - che fossero indiscriminate, risultando limitate a chi poteva avervi diritto od interesse qualificato all’interno dello stesso condominio; sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all’esito di un’assemblea condominiale, con il quale alcuni condomini siano indicati come morosi nel pagamento delle quote condominiali e vengano conseguentemente esclusi dalla fruizione di alcuni servizi, qualora esso sia affisso in un luogo accessibile (non già ai soli condomini dell’edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti, bensì) ad un numero indeterminato di altri soggetti (v.Cass. pen. 18 settembre 2007 n. 35543).
Di diverso parere sono stati, di recente, gli stessi giudici di legittimità in un’altra fattispecie, ancorché non completamente sovrapponibile (v.Cass. pen. 11 novembre 2014 n. 46498).
Nel caso concreto, l’imputato era stato condannato dal Giudice di Pace alla pena di euro 200,00 di multa, oltre al risarcimento in favore della parte civile, per avere offeso l’onore e la reputazione di un partecipante, definendolo “condomino moroso, ad uso a non pagare le quote condominiali di sua spettanza”.
Il Tribunale aveva confermato tale decisione e, contro la sentenza di appello, l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione per vizio di motivazione sotto forma di travisamento del fatto, consistente nella negazione della sussistenza di una circostanza sicuramente risultante dalle prove.
In particolare, si impugnava la suddetta sentenza laddove si escludeva l’esercizio del diritto di critica sulla considerazione che agli atti non vi era prova alcuna che i fatti oggetto della dichiarazione incriminata fossero veridici.
Il ricorso per cassazione, in questo caso, è stato ritenuto infondato.
Preliminarmente, si è osservato che il “travisamento”, per essere rilevante in sede di legittimità, deve essere di tale portata da scardinare il costrutto argomentativo della sentenza; nella specie, la verità oggettiva dei fatti dedotta dal ricorrente atteneva esclusivamente al mancato pagamento delle spese condominiali, circostanza che non avrebbe comportato comunque la sussistenza dell’invocata scriminante del diritto di critica, sia perché la parte lesa, pur ammettendo di non aver pagato le spese condominiali, ha sostenuto di essere a sua volta in credito con il condominio - il che esclude la sua morosità, quantomeno fino a prova del contrario - sia perché il diritto di critica deve essere esercitato nel giusto contesto e tale non era certamente quello in cui si era manifestata la frase diffamatoria.
Invero, la critica nei confronti di un condomino può legittimamente estrinsecarsi all’interno di un’assemblea condominiale o nei rapporti con l’amministratore, ma di certo non può legittimare affermazioni offensive rivolte nei confronti di terzi, tanto più se - come nel caso di specie - ignari ospiti della persona offesa.
Nell’ipotesi concreta, poi, l’intento diffamatorio era implicito, ma evidente, né va dimenticato che il vizio di “travisamento della prova” può essere dedotto solo nell’ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto, nell’ipotesi di doppia pronuncia conforme, il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (v. Cass. pen. 28 maggio 2008, n. 25883).
In tema di ricorso per cassazione, dunque, quando ci si trova dinanzi ad una “doppia pronuncia conforme”, e cioè ad una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (v. Cass. pen. 10 febbraio 2009 n. 20395).
Quanto premesso ha consentito alla Suprema Corte di affermare la piena legittimità, sotto il profilo della motivazione, della sentenza impugnata, sicché il ricorso presentato dall’imputato non è stato considerato meritevole di accoglimento.
Come dire, il definire “moroso” il condomino perché non paga le quote talvolta potrebbe costare caro (altro che situazione idilliaca!).


di Alberto Celeste
Sostituto Procuratore presso la Corte di Cassazione
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