mercoledì 17 febbraio 2016

II verbale di passaggio consegne può rivestire carattere di ricognizione di debito?



Cassazione II Sent. 11 novembre 2015 n. 23018     (per scaricare l'intera Sentenza clicca QUI)

Con la Sentenza in commento la Cassazione si è pronunciata sulla questione del valore da attribuire al verbale del passaggio delle consegne ed in particolare circa la possibilità che esso contenga il riconoscimento di un credito preteso dall’amministratore uscente per anticipazioni sostenute.

La vicenda riguarda un ex amministratore che aveva notificato un decreto ingiuntivo di pagamento fondato sulla dichiarazione contabile sottoscritta dall’amministratore entrante e basata su una affermata anticipazione di somme a copertura del “disavanzo di cassa” pari al credito ingiunto.

Nell'opposizione il condominio ha eccepito la carenza di prova del credito e ha negato il valore ricognitivo che il preteso creditore riteneva di attribuirgli.

Se in primo grado il Giudice aveva rigettato l’opposizione del condominio, in sede di appello il giudizio è andato a favore dell'ente, stabilendo che il verbale di passaggio delle consegne non ha il valore di riconoscimento di debito poiché proviene da un organo (l’entrante) non legittimato senza specifica delibera assembleare. E in più nel Corso del giudizio l’uscente non aveva suffragato la propria pretesa con altri documenti comprovanti le anticipazioni.

Il ricorso veniva così respinto.

La Corte di Cassazione ha affermato che il “verbale di passaggio delle consegne” tra amministratori, nel caso in cui faccia riferimento diretto o indiretto ad affermati crediti del precedente amministratore a titolo di anticipazione o a titolo di compenso professionale, pur non potendo qualificarsi astrattamente come promessa di pagamento o ricognizione di un debito (perché proveniente dal mandatario e non dalla parte personalmente) può elevarsi a presupposto giuridico/sostanziale della stessa pretesa pecuniaria, purché integrato, in sede processuale, da altri e/o ulteriori giustificativi contabili.


di Carlo Patti
consulente legale ANACI Roma

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