REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente Dott. NUZZO
Laurenza - Consigliere Dott. BIANCHINI Bruno - rel. Consigliere Dott. PARZIALE
Ippolisto - Consigliere Dott. PICARONI Elisa - Consigliere ha pronunciato la
seguente: SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. r.g. 18177/2009.
Proposto da: (OMISSIS) (c.f.:
(OMISSIS)) rappresentata e difesa dall'avv. (OMISSIS), come da procura a margine
del ricorso; con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in (OMISSIS);
ricorrente
contro
Condominio in (OMISSIS) In
persona del suo amministratore pro tempore sig. (OMISSIS); rappresentato e
difeso dall'avv. (OMISSIS) e dall'avv. (OMISSIS), giusta procura a margine del
controricorso; con domicilio eletto in (OMISSIS), presso i medesimi;
Controricorrente
contro la sentenza n. 255/08 resa
in grado di appello dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano
Laziale; pubblicata il 25/7/08 e non notificata; Udita la relazione della causa
svolta nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 2015 dal Consigliere Dott. Bruno
Bianchini; Udito l'avv. (OMISSIS) per la ricorrente che ha concluso per l'accoglimento
del ricorso; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sgroi Carmelo che ha concluso per l'inammissibilità o, in
subordine, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - (OMISSIS), già amministratrice
del Condominio in (OMISSIS), chiese ed ottenne dal Giudice di Pace di Albano
Laziale che fosse ingiunto al predetto ente di gestione il pagamento di euro
1694,45, assumendo di averli anticipati, portando a sostegno documentale del
proprio assunto una scrittura riassuntiva delle entrate ed uscite sottoscritta
da essa medesima e dall'amministratore subentrante , illustrante un
"disavanzo di cassa" pari al credito ingiunto; il Condominio propose
opposizione, negando che fosse stata fornita la prova di una siffatta
anticipazione in proprio favore; la (OMISSIS), costituendosi a sua volta, rilevò
che il detto documento avrebbe rappresentato una ricognizione di debito in
quanto sottoscritto da entrambi gli amministratori, all'esito di una verifica
delle singole "voci" contabili.
2 - L'adito Giudice di Pace
respinse l'opposizione; il Condominio impugnò tale decisione innanzi al
Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, che accolse
l'appello sulla base della considerazione che il documento posto a base del
decreto di ingiunzione non avrebbe contenuto un riconoscimento del debito in
quanto proveniente da organo non legittimato - in assenza di apposita delibera
assembleare -; sottolineò altresì che non sarebbe mai stato depositato il prospetto
contabile, richiamato nel verbale di consegna della documentazione tra
amministratori.
3 - Per la cassazione di tale
decisione ha proposto ricorso la (OMISSIS), facendo valere quattro motivi di
annullamento, illustrati da successiva memoria; il Condominio ha resistito con
controricorso con ricorso incidentale; con ordinanza interlocutoria è stata
rinviata la discussione della causa al fine di acquisire la delibera
condominiale di autorizzazione (eventualmente anche a ratifica dell'attività
nel frattempo svolta) all'amministratore a resistere al ricorso; a seguito di
ciò è stata depositata idonea documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo si
denuncia la violazione dell'articolo 1988 cod. civ. ribadendosi che il verbale
di passaggio delle consegne dal vecchio al nuovo amministratore doveva essere
considerato a tutti gli effetti una dichiarazione ricognitiva delle poste di
credito - debito colà descritte, secondo il prospetto allegato : ciò in quanto
i documenti contabili (le c.d. pezze di appoggio) avevano formato oggetto di
verifica e che il successivo calcolo matematico sarebbe stato verificato in
contraddittorio con il nuovo amministratore; osserva altresì parte ricorrente
che, se pure non si fosse potuto attribuire tale valore certificativo di un
proprio credito all'anzidetta documentazione, tuttavia a tali risultati si
sarebbe dovuti pervenire in considerazione della condotta processuale adottata
dall'opponente Condominio che non avrebbe contestato alcuna delle voci relative
al documento in questione, così ratificando di fatto l'intero contenuto di
esso, ivi compreso il preteso disavanzo di cassa.
1a - Viene formulato il seguente
quesito di diritto ex articolo 366 bis c.p.c., all'epoca in vigore: "Il
documento verbale relativo al passaggio di consegne alla base dell'emissione
del provvedimento monitorio è da considerarsi ricognizione di debito ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 1988 cod. civ.".
1.b - Il mezzo presenta indubbi
profili di inammissibilità: 1 - perché è diretto a far formulare una diversa
interpretazione delle emergenze di causa al fine di dedurne la sussunzione
nella fattispecie astratta portata dalla norma di riferimento e non già a
sindacare l'identificazione, da parte del giudice di appello, dei confini
applicativi della stessa: tale error in judicando però avrebbe dovuto formare
oggetto di una censura attinente alla motivazione; 2 - perché, in deroga al
principio di specificità del ricorso - ricondotto al canone di autosufficienza
dello stesso - non vengono riportati ne' il contenuto del documento ne' le
difese concretamente assunte in primo grado dal Condominio che, insieme,
costituivano i parametri per valutare l'esistenza della pretesa condotta non oppositiva
da parte del nuovo amministratore; 3 - perché il c.d. quesito di diritto non
rispetta i canoni e le finalità che avevano portato alla formulazione
dell'articolo 366 bis c.p.c., perché, come visto, la tematica della
ricognizione del debito è stata affrontata in maniera incongrua rispetto alla
violazione di legge; in ogni caso ad esso si sarebbe dovuto dare risposta
negativa in quanto la funzione di ricognizione di debito può, come può non
essere riconosciuta al verbale di accettazione delle consegne dei documenti
trasmessi dal precedente amministratore, in relazione al contenuto del verbale
stesso che, come visto, non viene riportato.
2 - Con il secondo motivo si
deduce la violazione dell'articolo 648 c.p.c. senza peraltro alcuno svolgimento
argomentativo: solo nell'articolazione del quesito di diritto vi è un accenno
alle ragioni della laconica censura (che così era formulata: "
l'opposizione a decreto ingiuntivo non è stata fondata su prova scritta e il
Giudice di Pace ha confermato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
La sentenza di appello non ha motivato sul punto e così facendo non ha
considerato la mancanza di una opposizione fondata su prova scritta") la
quale, peraltro, si presenta inammissibile perché, in deroga al principio di
chiarezza, omette di specificare perché il giudice di appello avrebbe dovuto
trovare un ostacolo alla, pur richiestagli, nuova valutazione delle emergenze
di causa sol perché, seguendo un diverso percorso argomentativo, il giudice del
grado precedente aveva, concesso prima e non revocato poi, la provvisoria
esecutività del decreto; del tutto irrilevante dunque è la arguita - ma non
spiegata - violazione della norma di riferimento.
3. Con il terzo motivo si assume
la presenza di tutti e tre i profili del vizio di motivazione descritti
nell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - nella formulazione anteriore alla
modifica introdotta con il Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito in Legge n.
134 del 2012 - assumendo che il giudice del gravame non avrebbe affrontato il
merito della questione che, secondo il ricorrente, avrebbe riguardato
l'assenza, da parte del Condominio, di difese idonee ad inficiare il principio
di prova rappresentato dal documento posto a base della emissione del decreto
ingiuntivo; con lo strettamente connesso quarto motivo viene denunciato
l'omesso esame di tale significativa condotta processuale del Condominio,
tenuto conto del fatto che, essendosi introdotto, con la citazione in
opposizione, un ordinario giudizio di merito, il Condominio, oramai da tempo in
possesso dei documenti di appoggio alla dichiarazione di cui si accenna in
ricorso, avrebbe dovuto contrastare in qualche modo la valenza indiziaria che
da essa si sarebbe potuta trarre, tanto più che il riassunto contabile
trasmesso al nuovo amministratore sarebbe stato stilato tenendo conto delle
assemblee condominiali che negli anni avrebbero ratificato l'operato
dell'amministratrice.
4 - Entrambi i motivi sono
inammissibili sia perché non riportano - nuovamente - le difese del Condominio
in primo grado, sulle quali parametrare l'allegato, difettoso esame da parte
del giudice dell'appello, delle emergenze di causa, sia perché non spiegano ne'
riportano - dato per accertato che non potesse parlarsi di una ricognizione di
debito - le ragioni per le quali la (OMISSIS) avesse accumulato, negli anni del
proprio incarico, i crediti fatti valere ne' soprattutto - stante la
contestazione sull'an operata dal Condominio in prime cure, come riportato
nella gravata decisione - quali fossero state le difese della attuale
ricorrente che, pur sempre, ponendosi come parte sostanzialmente attrice,
doveva dimostrare i titoli per i quali avrebbe anticipato somme per conto del
Condominio, non senza omettere di considerare che, come ricordato nella
impugnata decisione, il prospetto entrate dell'anno 2004 in cui, secondo
allegazione, sarebbe stato riportato il disavanzo di cassa poi oggetto di
ingiunzione e che sarebbe stato richiamato nel verbale di consegne, non sarebbe
stato depositato in causa o, quanto è a dire, se pur fosse stato presente nel
fascicolo di parte a corredo del ricorso per ingiunzione (circostanza sulla
quale insiste la ricorrente nella memoria ex articolo 348 c.p.c.) tuttavia non
sarebbe stato rinvenuto al momento della decisione.
4.a - Per completezza espositiva
va altresì osservato che non può trovare applicazione il principio affermato di
recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 14475 del
2015), contrario all'assunto della non utilizzabilità dei documenti (nel caso
in cui il deposito fosse avvenuto solo a corredo del ricorso per ingiunzione,
per poi, gli stessi documenti esser ritirati e non più depositati prima della
decisione) perché la questione, che avrebbe potuto determinare un vitium in
procedendo, non è stata proposta come motivo di ricorso.
5- Le spese seguono la
soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M. LA CORTE
Rigetta il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 1.200,00 di cui euro
200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
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