lunedì 23 novembre 2015

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 11 novembre 2015, n. 23018 - Data udienza 8 ottobre 2015


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere Dott. BIANCHINI Bruno - rel. Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere Dott. PICARONI Elisa - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. r.g. 18177/2009.
Proposto da: (OMISSIS) (c.f.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa dall'avv. (OMISSIS), come da procura a margine del ricorso; con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in (OMISSIS);
ricorrente
contro
Condominio in (OMISSIS) In persona del suo amministratore pro tempore sig. (OMISSIS); rappresentato e difeso dall'avv. (OMISSIS) e dall'avv. (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso; con domicilio eletto in (OMISSIS), presso i medesimi;
Controricorrente
contro la sentenza n. 255/08 resa in grado di appello dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale; pubblicata il 25/7/08 e non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 2015 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini; Udito l'avv. (OMISSIS) per la ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sgroi Carmelo che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - (OMISSIS), già amministratrice del Condominio in (OMISSIS), chiese ed ottenne dal Giudice di Pace di Albano Laziale che fosse ingiunto al predetto ente di gestione il pagamento di euro 1694,45, assumendo di averli anticipati, portando a sostegno documentale del proprio assunto una scrittura riassuntiva delle entrate ed uscite sottoscritta da essa medesima e dall'amministratore subentrante , illustrante un "disavanzo di cassa" pari al credito ingiunto; il Condominio propose opposizione, negando che fosse stata fornita la prova di una siffatta anticipazione in proprio favore; la (OMISSIS), costituendosi a sua volta, rilevò che il detto documento avrebbe rappresentato una ricognizione di debito in quanto sottoscritto da entrambi gli amministratori, all'esito di una verifica delle singole "voci" contabili.
2 - L'adito Giudice di Pace respinse l'opposizione; il Condominio impugnò tale decisione innanzi al Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, che accolse l'appello sulla base della considerazione che il documento posto a base del decreto di ingiunzione non avrebbe contenuto un riconoscimento del debito in quanto proveniente da organo non legittimato - in assenza di apposita delibera assembleare -; sottolineò altresì che non sarebbe mai stato depositato il prospetto contabile, richiamato nel verbale di consegna della documentazione tra amministratori.
3 - Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la (OMISSIS), facendo valere quattro motivi di annullamento, illustrati da successiva memoria; il Condominio ha resistito con controricorso con ricorso incidentale; con ordinanza interlocutoria è stata rinviata la discussione della causa al fine di acquisire la delibera condominiale di autorizzazione (eventualmente anche a ratifica dell'attività nel frattempo svolta) all'amministratore a resistere al ricorso; a seguito di ciò è stata depositata idonea documentazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'articolo 1988 cod. civ. ribadendosi che il verbale di passaggio delle consegne dal vecchio al nuovo amministratore doveva essere considerato a tutti gli effetti una dichiarazione ricognitiva delle poste di credito - debito colà descritte, secondo il prospetto allegato : ciò in quanto i documenti contabili (le c.d. pezze di appoggio) avevano formato oggetto di verifica e che il successivo calcolo matematico sarebbe stato verificato in contraddittorio con il nuovo amministratore; osserva altresì parte ricorrente che, se pure non si fosse potuto attribuire tale valore certificativo di un proprio credito all'anzidetta documentazione, tuttavia a tali risultati si sarebbe dovuti pervenire in considerazione della condotta processuale adottata dall'opponente Condominio che non avrebbe contestato alcuna delle voci relative al documento in questione, così ratificando di fatto l'intero contenuto di esso, ivi compreso il preteso disavanzo di cassa.
1a - Viene formulato il seguente quesito di diritto ex articolo 366 bis c.p.c., all'epoca in vigore: "Il documento verbale relativo al passaggio di consegne alla base dell'emissione del provvedimento monitorio è da considerarsi ricognizione di debito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1988 cod. civ.".
1.b - Il mezzo presenta indubbi profili di inammissibilità: 1 - perché è diretto a far formulare una diversa interpretazione delle emergenze di causa al fine di dedurne la sussunzione nella fattispecie astratta portata dalla norma di riferimento e non già a sindacare l'identificazione, da parte del giudice di appello, dei confini applicativi della stessa: tale error in judicando però avrebbe dovuto formare oggetto di una censura attinente alla motivazione; 2 - perché, in deroga al principio di specificità del ricorso - ricondotto al canone di autosufficienza dello stesso - non vengono riportati ne' il contenuto del documento ne' le difese concretamente assunte in primo grado dal Condominio che, insieme, costituivano i parametri per valutare l'esistenza della pretesa condotta non oppositiva da parte del nuovo amministratore; 3 - perché il c.d. quesito di diritto non rispetta i canoni e le finalità che avevano portato alla formulazione dell'articolo 366 bis c.p.c., perché, come visto, la tematica della ricognizione del debito è stata affrontata in maniera incongrua rispetto alla violazione di legge; in ogni caso ad esso si sarebbe dovuto dare risposta negativa in quanto la funzione di ricognizione di debito può, come può non essere riconosciuta al verbale di accettazione delle consegne dei documenti trasmessi dal precedente amministratore, in relazione al contenuto del verbale stesso che, come visto, non viene riportato.
2 - Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'articolo 648 c.p.c. senza peraltro alcuno svolgimento argomentativo: solo nell'articolazione del quesito di diritto vi è un accenno alle ragioni della laconica censura (che così era formulata: " l'opposizione a decreto ingiuntivo non è stata fondata su prova scritta e il Giudice di Pace ha confermato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. La sentenza di appello non ha motivato sul punto e così facendo non ha considerato la mancanza di una opposizione fondata su prova scritta") la quale, peraltro, si presenta inammissibile perché, in deroga al principio di chiarezza, omette di specificare perché il giudice di appello avrebbe dovuto trovare un ostacolo alla, pur richiestagli, nuova valutazione delle emergenze di causa sol perché, seguendo un diverso percorso argomentativo, il giudice del grado precedente aveva, concesso prima e non revocato poi, la provvisoria esecutività del decreto; del tutto irrilevante dunque è la arguita - ma non spiegata - violazione della norma di riferimento.
3. Con il terzo motivo si assume la presenza di tutti e tre i profili del vizio di motivazione descritti nell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - nella formulazione anteriore alla modifica introdotta con il Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito in Legge n. 134 del 2012 - assumendo che il giudice del gravame non avrebbe affrontato il merito della questione che, secondo il ricorrente, avrebbe riguardato l'assenza, da parte del Condominio, di difese idonee ad inficiare il principio di prova rappresentato dal documento posto a base della emissione del decreto ingiuntivo; con lo strettamente connesso quarto motivo viene denunciato l'omesso esame di tale significativa condotta processuale del Condominio, tenuto conto del fatto che, essendosi introdotto, con la citazione in opposizione, un ordinario giudizio di merito, il Condominio, oramai da tempo in possesso dei documenti di appoggio alla dichiarazione di cui si accenna in ricorso, avrebbe dovuto contrastare in qualche modo la valenza indiziaria che da essa si sarebbe potuta trarre, tanto più che il riassunto contabile trasmesso al nuovo amministratore sarebbe stato stilato tenendo conto delle assemblee condominiali che negli anni avrebbero ratificato l'operato dell'amministratrice.
4 - Entrambi i motivi sono inammissibili sia perché non riportano - nuovamente - le difese del Condominio in primo grado, sulle quali parametrare l'allegato, difettoso esame da parte del giudice dell'appello, delle emergenze di causa, sia perché non spiegano ne' riportano - dato per accertato che non potesse parlarsi di una ricognizione di debito - le ragioni per le quali la (OMISSIS) avesse accumulato, negli anni del proprio incarico, i crediti fatti valere ne' soprattutto - stante la contestazione sull'an operata dal Condominio in prime cure, come riportato nella gravata decisione - quali fossero state le difese della attuale ricorrente che, pur sempre, ponendosi come parte sostanzialmente attrice, doveva dimostrare i titoli per i quali avrebbe anticipato somme per conto del Condominio, non senza omettere di considerare che, come ricordato nella impugnata decisione, il prospetto entrate dell'anno 2004 in cui, secondo allegazione, sarebbe stato riportato il disavanzo di cassa poi oggetto di ingiunzione e che sarebbe stato richiamato nel verbale di consegne, non sarebbe stato depositato in causa o, quanto è a dire, se pur fosse stato presente nel fascicolo di parte a corredo del ricorso per ingiunzione (circostanza sulla quale insiste la ricorrente nella memoria ex articolo 348 c.p.c.) tuttavia non sarebbe stato rinvenuto al momento della decisione.
4.a - Per completezza espositiva va altresì osservato che non può trovare applicazione il principio affermato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 14475 del 2015), contrario all'assunto della non utilizzabilità dei documenti (nel caso in cui il deposito fosse avvenuto solo a corredo del ricorso per ingiunzione, per poi, gli stessi documenti esser ritirati e non più depositati prima della decisione) perché la questione, che avrebbe potuto determinare un vitium in procedendo, non è stata proposta come motivo di ricorso.
5- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M. LA CORTE

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 1.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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