Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il procedimento di mediazione deve essere intrapreso dall'opponente.
Cassazione II 3 dicembre 2015 n. 24629
Il problema riguarda un aspetto squisitamente tecnico che può avere tuttavia importanti riflessi sull'attività giudiziaria dell'amministratore.
La legge sulla mediazione (D.Lgs. 28/2010 novellato dalla L.98/2013) stabilisce che in caso di decreto ingiuntivo non occorre il previo tentativo di conciliazione con il procedimento di mediazione. La mediazione si impone, tuttavia, quando si proponga il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel momento in cui si deve decidere sulla esecutività del decreto ingiuntivo opposto. In tale momento la legge ritiene che, essendo instaurato un contraddittorio a cognizione piena sul credito azionato in monitorio, si debba procedere ad un tentativo di conciliazione.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente che ha promosso il giudizio conserva la sua qualità di debitore convenuto in giudizio, mentre il creditore intimante mantiene la qualità sostanziale di attore.
Ci si è dunque chiesti a quale parte faccia carico l'inizio del procedimento di mediazione, se al creditore intimante in monitorio (quale attore nel giudizio) oppure al debitore opponente (quale parte convenuta). Il quesito riveste notevole importanza per i riflessi che ne conseguono in materia di procedibilità del giudizio e di revoca del decreto ingiuntivo.
In giurisprudenza le opinioni sono state contrastanti, ma con la sentenza in rassegna per la prima volta la Corte di Cassazione ha stabilito che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo il procedimento di mediazione deve essere intrapreso dalla parte opponente, a pena di improcedibilità del giudizio.
Secondo la Corte infatti l'onere di intraprendere il procedimento dli mediazione non può gravare sulla parte cui è riconosciuta la possibilità di agire attraverso la scelta di procedure giudiziarie più veloci ed anche deflattive dell'ordinario carico di lavoro degli uffici giudiziari, tra le quali va annoverato il ricorso per decreto ingiuntivo.
In questo contesto, si legge in sentenza, "è dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice".
In sostanza la mediazione deve essere proposta dall'opponente che intraprende il giudizio di opposizione a cognizione piena e non pub invece gravare sul creditore che ha scelto il più rapido mezzo del decreto ingiuntivo.
di Carlo Patti
consulente legale ANACI Roma
Fonte: Dossier Condominio
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