lunedì 27 giugno 2016

Assistenza in favore di persone con grave disabilità prive di sostegno familiare - Legge 22/6/2016, n.112

La legge 22/6/2016, n.112, che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016 ed è entrata in vigore il giorno successivo, prevede anche misure relative alla residenzialità e al co-housing a favore delle persone con disabilità grave, che coinvolgono l’attività delle Cooperative di abitanti, le quali potranno offrire tutto il loro supporto in collaborazione con le Cooperative sociali, sanitarie e di lavoro e servizi.
Si riportano, pertanto, in appresso le norme di interesse per il settore abitativo.
Come noto, il provvedimento introduce misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con "disabilità grave" prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o poiché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, e agevola le erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust nonché di vincoli di destinazione di beni immobili e mobili registrati e di fondi speciali in favore di queste persone.
L’art. 3 istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2016, di 38,3 milioni per il 2017 e di 56,1 milioni annui a decorrere dal 2018. Il Fondo è ripartito fra le Regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Lo stesso decreto stabilisce i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo. Le Regioni definiscono i criteri per l'erogazione dei finanziamenti, la verifica dell'attuazione dell'attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti medesimi.
L’art. 4 fornisce indirizzi in tema di destinazione delle risorse del Fondo nazionale che saranno tra l’altro finalizzate a:
  1. attivare e potenziare programmi di intervento per il supporto alla domicialiarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionale della casa familiare e che tengano anche conto delle nuove tecnologie, al fine di impedire l’isolamento delle persone disabili;
  2. realizzare, ove necessario e comunque in via residuale, nell’interesse delle persone stesse, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza;
  3. realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari al funzionamento degli alloggi;
  4. sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile da parte delle persone medesime.
Al finanziamento dei programmi e degli interventi possono concorrere le Regioni, gli enti locali, gli organismi del terzo settore nonché altri soggetti di diritto privato.

Nessun commento:

Posta un commento

Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...