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giovedì 7 luglio 2016

IN PIENA ERA DIGITALE RITIENI SIA DOVEROSO FAVORIRE LA POSA DI UN'UNICA ANTENNA CENTRALIZZATA?

Il sondaggio della settimana appena terminata era il seguente:

IN PIENA ERA DIGITALE RITIENI SIA DOVEROSO FAVORIRE LA POSA DI UN'UNICA ANTENNA CENTRALIZZATA?



Il grafico sopra parla chiaro:

  • 85% dei votanti è per il sì
  • 15% dei votanti è per il no
Centralizzare gli impianti tecnologici tende a produrre sempre una riduzione dei costi generali, sia di installazione che di mantenimento. Così come per le antenne, anche per gli impianti di riscaldamento.

L'installazione delle antenne paraboliche sui terrazzi e in continuo aumento, anche se nel condominio è presente un impianto centralizzato, questo per prendere il segnale di Sky in città o per prendere il digitale terrestre nelle zone dove non è ancora presente un ripetitore di segnale (come in montagna). Il problema principale riguarda la salvaguardia del decoro architettonico e paesaggistico, oltre che rispettare i regolamenti condominiali e sperare che tutti i condomini siano favorevoli.

L'antenna condominiale è realizzata se l'assemblea di condominio è favorevole o per volontà del costruttore. Il legislatore ha redatto diverse norme volte ad avvantaggiare queste strutture. 
La norma già citata della l. 249/1997 (dove l'espressione “antenne collettive” va intesa come “antenne condominiali”) ne stabilisce l'obbligatorietà per tutti gli immobili di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione generale; e la l. 66/2001 qualifica le opere di installazione di nuovi impianti satellitari come “innovazioni necessarie”. Il D.M. per lo sviluppo economico 22/1/2013, sulle regole tecniche per gli impianti (terrestri e satellitari) centralizzati d'antenna, indica come scopo la “riduzione ed eliminazione della molteplicità di antenne individuali, per motivi sia estetici sia funzionali”, ma fa salvo il già richiamato disposto del 209 D.Lgs. 259/2003 che garantisce il diritto all'antenna singola (ora, come s'è detto, ribadito e meglio disciplinato dal nuovo 1122-bis c.c.).

Puoi leggere a riguardo:
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lunedì 27 giugno 2016

Assistenza in favore di persone con grave disabilità prive di sostegno familiare - Legge 22/6/2016, n.112

La legge 22/6/2016, n.112, che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016 ed è entrata in vigore il giorno successivo, prevede anche misure relative alla residenzialità e al co-housing a favore delle persone con disabilità grave, che coinvolgono l’attività delle Cooperative di abitanti, le quali potranno offrire tutto il loro supporto in collaborazione con le Cooperative sociali, sanitarie e di lavoro e servizi.
Si riportano, pertanto, in appresso le norme di interesse per il settore abitativo.
Come noto, il provvedimento introduce misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con "disabilità grave" prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o poiché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, e agevola le erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust nonché di vincoli di destinazione di beni immobili e mobili registrati e di fondi speciali in favore di queste persone.
L’art. 3 istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2016, di 38,3 milioni per il 2017 e di 56,1 milioni annui a decorrere dal 2018. Il Fondo è ripartito fra le Regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Lo stesso decreto stabilisce i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo. Le Regioni definiscono i criteri per l'erogazione dei finanziamenti, la verifica dell'attuazione dell'attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti medesimi.
L’art. 4 fornisce indirizzi in tema di destinazione delle risorse del Fondo nazionale che saranno tra l’altro finalizzate a:
  1. attivare e potenziare programmi di intervento per il supporto alla domicialiarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionale della casa familiare e che tengano anche conto delle nuove tecnologie, al fine di impedire l’isolamento delle persone disabili;
  2. realizzare, ove necessario e comunque in via residuale, nell’interesse delle persone stesse, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza;
  3. realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari al funzionamento degli alloggi;
  4. sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile da parte delle persone medesime.
Al finanziamento dei programmi e degli interventi possono concorrere le Regioni, gli enti locali, gli organismi del terzo settore nonché altri soggetti di diritto privato.
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martedì 21 giugno 2016

Ristorni e detassazione - URGENTE - ulteriore precisazione

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, con la quale fornisce, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le agevolazioni – introdotte dalla Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) – per i premi di produttività.
Viene chiarito che possono essere ammessi al beneficio di cui all’articolo 1, comma 182 della legge n.208 del 2015 anche i ristorni ai soci lavoratori di cooperative di cui all’articolo 1 della legge 3 aprile 2001,n. 142 nella misura in cui siano conformi alle previsioni introdotte dalla legge di Stabilità per il 2016 e dal Decreto. La peculiarità dell’istituto del ristorno comporta che la cooperativa sia tenuta a depositare, in luogo del contratto, il verbale con il quale l’assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione dei ristorni, secondo le modalità di cui all’ articolo 5 del Decreto. Anche la distribuzione dei ristorni deve risultare dal modello di dichiarazione allegato al Decreto, attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell’impresa che, in questo caso, potrà essere utilizzata anche per i ristorni ai soci lavoratori di cooperative.
Al fine di agevolare la trasmissione telematica alleghiamo il Manuale utente con la procedura di registrazione allo stesso sito cliclavoro.gov.it, la creazione del profilo Azienda e l’assegnazione deleghe.
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martedì 12 aprile 2016

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ANNO 2016

In merito agli ammortizzatori sociali in deroga per il 2016 segnaliamo un riepilogo della disciplina elaborata dall’INPS (circolare n.56 del 29 marzo 2016) ed una prima ripartizione territoriale delle risorse per un ammontare complessivo di 200 MILIONI (decreto Lavoro-MEF del 23 marzo 2016 oggi pubblicato sul loro sito).

Rispetto alle risorse destinate alle Regioni si rimanda al decreto allegato per un dettaglio della ripartizione, evidenziando che nello stesso viene anche specificata la quota del budget pari al 5% che può essere spesa per concedere gli ammortizzatori in deroga (sia CIG che mobilità) senza l’applicazione dei nuovi criteri più stringenti introdotti, come noto, nel 2014.

Più complesso il quadro normativo da applicare riassunto dall’INPS, frutto sia delle novità normative introdotte con il Jobs Act e con la legge di stabilità 2016, sia dei recenti orientamenti emanati dal Ministero del Lavoro. 

Su questo non emergono tuttavia particolari novità, visto che le istruzioni INPS ricalcano fedelmente quanto già da noi commentato con diverse nostre precedenti circolari. 

Cogliamo l’occasione per ricordare come si sia di fronte ad un panorama normativo e attuativo piuttosto articolato, ma che tale complessità dipende dal fatto che IL 2016 RAPPRESENTA L’ULTIMO ANNO di esistenza degli ammortizzatori in deroga e, quindi, anno di transizione verso il nuovo sistema (CIGO, CIGS e fondi di solidarietà) così come riformulato dal Dlgs. n. 148/2015.

Gli unici aspetti non noti sono alcune istruzioni di natura strettamente procedurale per le sedi territoriali dell’Istituto in termini di corretto utilizzo dei codici di intervento, controlli da effettuare e fattispecie ammesse per l’impiego nell’anno successivo di risorse non utilizzate nell’anno precedente (par. 4, 5 e 6).

Tra gli elementi degni di nota segnaliamo:
  1. l’applicazione agli ammortizzatori sociali in deroga delle disposizioni sugli ammortizzatori sociali in generale introdotte in attuazione del Jobs Act dal decreto legislativo 148/2015, fatto salvo quanto espressamente e diversamente specificato dalla disciplina speciale contenuta nel Decreto Interministeriale del 1° agosto 2014;
  2. la possibilità per tutte le imprese prive degli ammortizzatori ordinari e che rientrano nel campo di applicazione del FIS di richiedere e fruire ancora per il 2016 degli ammortizzatori in deroga, nonostante la recente attivazione del Fondo di Integrazione Salariale, tuttavia operativo per ora solo per le realtà con più di 15 dipendenti;
  3. le novità apportate con la legge di stabilità 2016 così riassumibili:
  • il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali deroga nel 2016 pari a 250 milioni (con specifica riserva di 18 milioni – seppur non richiamata dall’INPS - per la CIG in deroga nel settore della pesca);
  • un tetto di fruizione annua della CIG in deroga per il 2016 pari a 3 mesi - nel 2015 erano 5 – ovviamente riferito alla medesima unità produttiva (concetto su cui l’INPS si sofferma particolarmente);
  • la fruizione della mobilità in deroga solo da parte di soggetti che non ne abbiano già beneficiato per 3 anni, anche non continuativi, fino ad un massimo di 4 mesi (6 per i residenti nel Mezzogiorno) e comunque sempre fino a un periodo massimo di 3 anni e 4 mesi.
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