mercoledì 27 luglio 2016

Fondo per la morosità incolpevole: Decreto Interministeriale 30 marzo 2016

Il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con quello dell’economia e delle finanze - che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25/7/2016 - stabilisce il riparto tra le Regioni delle disponibilità 2016 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli pari a 59,73 milioni di euro.
Come noto (precedenti nostre Circolari da ultimo n. 21 del 27/5/2015 e precedenti), l’art. 6, comma 5, del D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124/2013 aveva affrontato la questione della cosiddetta “morosità incolpevole” degli inquilini in difficoltà nel pagamento dell’affitto a causa di difficoltà temporanea per varie cause: perdita del lavoro, messa in mobilità o in cassa integrazione guadagni, chiusura dell’attività, malattia grave, infortunio o decesso di un componente della famiglia. A tal fine venne istituito un apposito Fondo, con una dotazione originaria di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, che poi è stata sempre incrementata per il crescente disagio abitativo.
Per l’anno 2016 la dotazione del Fondo risulta essere di 59,73 milioni di euro, ai sensi del D.L. n. 47/2014, convertito dalla legge n. 80/2014.
La novità principale del decreto interministeriale in esame concerne la revisione dei criteri, delle procedure e delle modalità di accesso ai contributi.
Le risorse sono state ripartite in proporzione al numero degli sfratti per morosità emessi, registrati dal Ministero dell’interno al 31 dicembre 2014, per il 30% tra le Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e, per il restante 70%, tra tutte le Regioni e le Province autonome.
In particolare, l’art. 2 individua la morosità incolpevole nella situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo per la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per le seguenti cause, non esaustive ma semplicemente esemplificative:
  • perdita del lavoro per licenziamento;
  • accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
  • cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
  • mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
  • cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
  • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Per quanto riguarda i criteri per l’accesso ai contributi, l’art. 3 stabilisce che i Comuni verificano che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti:
  • abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
  • sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
  • sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Ville) e A9 (Castelli) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
  • abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.
Criterio preferenziale è la presenza nel nucleo familiare di un ultrasettantenne, di un minore ovvero un invalido per almeno il 74%.
Ai sensi dell’art. 4, l’importo massimo del contributo concedibile non può essere superiore a 12 mila euro.
In ordine alla finalizzazione dei contributi, l’art. 5 prevede che essi sono destinati a:
  1. fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
  2. fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
  3. assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
  4. assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.

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