lunedì 1 agosto 2016

LA TRANSAZIONE DI UNA CONTROVERSIA DEL CONDOMINIO, CON QUALE MAGGIORANZA VA APPROVATA ?

La recente decisione della Cassazione civile VI ordinanza 8 marzo - 13 aprile 2016 n. 7201 ha precisato che in tema di condominio negli edifici, ai sensi dell’art. 1135 cod. civ., l’assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d’interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ai sensi dell’art. 1108, terzo comma, cod. civ., solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni. 
Nel particolare la lite transatta era di interesse condominiale, riguardando prestazioni professionali delle quali aveva fruito l’intero condominio.
La Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 1108, terzo comma, c.c., applicabile al condominio in virtù del rinvio operato dall’art. 1139 cod. civ., è richiesto il consenso della totalità dei condomini per gli atti di alienazione del fondo comune, di costituzione su di esso di diritti reali e per le locazioni ultranovennali, con la conseguenza che tale consenso è necessario anche per la transazione che abbia ad oggetto i beni comuni, potendo essa annoverarsi, in forza dei suoi elementi costitutivi, in particolare, delle reciproche concessioni, fra i negozi a carattere dispositivo. 
Di conseguenza non rientra nei poteri dell’assemblea condominiale, che decide con il criterio delle maggioranze, autorizzare l’amministratore del condominio a concludere transazioni che abbiano ad oggetto diritti comuni.
Nella fattispecie in questione non si versa nelle ipotesi di cui all’art. 1108, terzo comma, cod. civ. trattandosi dell'onorario di un ingegnere che aveva curato la pratica volta ad ottenere i benefici di cui alla legge n. 219 del 1981 per il ristoro dei danni subiti dall’intero edificio condominiale.
Oggetto della transazione era quindi un diritto obbligatorio e non un diritto reale dei partecipanti per cui non è richiesta l'unanimità dei consensi degli aventi diritto.
a cura di:
Avv. Luigi De Valeri
studiolegaledevaleri@gmail.com

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