martedì 26 luglio 2016

IL BOX PERTINENZIALE DI UN ALLOGGIO DEVE ESSERE TRASFERITO DI DIRITTO IN CASO DI VENDITA? Cassazione 3 MAGGIO 2016, N. 8693

Gli acquirenti di un appartamento agivano in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, nei confronti dei venditori sostenendo di avere diritto, per legge, al trasferimento in proprietà di un box pertinenziale all’appartamento acquistato. Gli attori chiedevano inoltre il risarcimento danni per aver preso in affitto un altro box nei paraggi. I convenuti respingevano tutte le domande attoree e in subordine chiedeva domanda riconvenzionale, per l’eventuale trasferimento del box pertinenziale fosse condizionato al pagamento del prezzo corrispondente al valore di mercato del bene oggetto di controversia. Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda per l’assegnazione in proprietà di un box pertinenziale disponendo il trasferimento della proprietà contestualmente al pagamento di un importo. Gli attori proponevano appello per il mancato riconoscimento dei danni relativi al mancato utilizzo di un box e per l’integrazione del prezzo di acquisto. La Corte d’Appello riconosceva il diritto degli appellanti al risarcimento danni per il periodo successivo alla sentenza di primo grado, avendo nel mentre la società appellata alienato a terzi il box in questione. La Cassazione accoglieva i motivi della società venditrice rilevando come il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado fosse avvenuto solo per quanto riguarda il trasferimento di un box (che nessuno aveva impugnato in appello) in favore degli attori, mentre non poteva riguardare il capo della sentenza relativo all'obbligo della società venditrice di consegnare agli attori tale bene: dato che gli attori stessi avevano contestato, in appello, sia l'individuazione del box, che il fatto di dover versare un corrispettivo. In sostanza, secondo la Cassazione, il fatto che non vi fosse un obbligo passato in giudicato della società venditrice di trasferire agli attori il box contestato, comporta come logica conseguenza che questi ultimi non possano vantare un diritto al risarcimento del danno con termine iniziale fissato al deposito della sentenza di primo grado.

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