L'art. 71 quater disp. att. c.c. dispone al terzo comma che al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice civile cioè maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio, fermo il quorum costitutivo formato da tanti condomini che rappresentino:
- in prima convocazione, la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio;
- in seconda convocazione, un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Ciò avviene sia in caso in cui il giudizio sia deliberato dall'assemblea (condominio attore) sia nel caso in cui il condominio debba resistere ad una domanda (condominio convenuto).
In entrambi i casi sarà necessario nominare anche l'avvocato che dovrà assistere l'amministratore, giusto quanto disposto dall'art. 5 n. 1 bis e dall'art. 8 del d.lgs 28/2010.
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