Mancanza di indicazione circa la quota della comproprietà e la determinazione dei millesimi ai sensi degli artt. 1346 e 1418 cc.
Sulla questione è intervenuto il Tribunale di Trani con la sentenza n° 640/2015 del 20/04/2015. Con la medesima domanda è stata chiesta e ottenuta sia la nullità del contratto di time-sharing sia del contratto di finanziamento ad esso collegato.
La vicenda è analoga a quella di tanti altri malcapitati consumatori. Gli attori, due coniugi, venivano invitati telefonicamente, nel settembre del 2008, dai rappresentanti della “Sagittario distribuzioni s.r.l.” a recarsi presso un hotel del luogo, per ritirare un voucher per una vacanza omaggio. Accadeva, che dapprima nel luogo fissato, e il giorno successivo presso il loro appartamento, i coniugi siano stati indotti alla sottoscrizione di un contratto di acquisto di una settimana di multiproprietà in un complesso turistico situato a Santo Domingo e affiliato al circuito di scambio RCI. Inutile dire che i coniugi non sono mai stati nel complesso, non hanno mai potuto né affittare né scambiare la loro settimana, e hanno altresì scoperto che era praticamente impossibile venderla.
In materia c’erano già state diverse pronunce, ma a differenza delle precedenti il Giudice ha respinto i motivi di nullità aventi ad oggetto la vessatorietà delle clausole non specificatamente approvate per iscritto ex art. 33 D. lgs n° 206/2005, poiché nel contratto “de quo” risultavano redatte in modo sufficientemente chiaro e comprensibile. Parimenti venivano respinte le doglianze in merito alla pubblicità ingannevole, ex art. 70 del predetto decreto legislativo, poiché irretroattive. Infatti la norma è entrata in vigore solo nel giugno del 2011. Ha viceversa, accolto, la domanda di nullità ex art. 1346 e 1418 c.c. per indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto, ed ha condannato, in solido, le società alla restituzione di tutto quanto pagato per l’acquisto della settimana oltre che alla condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Specifica il Giudice del Tribunale di Trani che nel contratto firmato tra gli attori e la Sagittario distribuzioni e l’Aquarium suite resort, pur essendo specificate l’ubicazione con indicazione catastale dell’immobile, per quanto concerne la quota acquistata viene menzionato solo il numero dell’appartamento, la settimana, la tipologia (trilocale) e le spese di gestione. “Manca invece ogni indicazione circa la quota della comproprietà acquistata, così come di conseguenza, la determinazione dei millesimi della medesima, utile anche ai fini della quantificazione dei costi della sua manutenzione e gestione. Tanto comporta la nullità del contratto in questione”.
La stessa sorte ha travolto il contratto di finanziamento stipulato, contestualmente all’acquisto della settimana, con la Agos Ducato. Difatti il Giudice lo ha ritenuto “funzionalmente collegato con quello dichiarato nullo”. Il collegamento, come da consolidata giurisprudenza, vi è tutte le volte in cui due distinti negozi, pur conservando la individualità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende del primo debbono ripercuotersi sul secondo, condizionandone validità ed efficacia.
Avv. Marianna Gagliardi
Avvocato del foro di Trani
avv.gagliardimarianna@gmail.com
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