martedì 6 settembre 2016

COSA SUCCEDE SE IL CONDOMINIO NON SI PRESENTA ALLA MEDIAZIONE? Tribunale Milano Sentenza 9205

Il condominio, che ostacola una risoluzione della lite in via stragiudiziale, deve risarcire il danno alla parte che ha proposto la mediazione (anche quando questa non sia obbligatoria per legge), se risulta essere lo strumento più opportuno a risolvere la questione evitando costi e lungaggini processuali.

Il tribunale di Milano, il 21 luglio 2016, ha pubblicato la massima relativa alla sentenza n° 9205; una sentenza che ci dà un indirizzo. 

Ostacolare la mediazione, non presentarsi all’incontro prefissato, può costituire un problema. 

In particolare il Condominio, non avendo aderito all’invito, senza coglierne l’opportunità, è stato condannato poi al pagamento del maggior danno (ex. Articoli 1218 e 1224, comma 2 C.C.) composto dai costi legali e dai costi della mediazione. 

Al di là delle specificità del caso che si presenta, dalla decisione del Giudice di Milano, emerge che il Condominio che non legittima l’Amministratore a presenziare alla mediazione, genera un potenziale danno a sé stesso. 

Da qui la necessità che l’Amministratore sappia esplicitare all’assemblea all’uopo convocata, le conseguenze di eventuali delibere che, spesso, sono spinte più da emotività del momento che da una analisi oggettiva della situazione che si sta raffigurando.

E’ un indirizzo comportamentale nell’ambito professionale di cui tener conto.

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