Il processo tributario non deve più essere gestito ed organizzato dal MEF, perché è una delle parti in causa e può avere un interesse processuale a procrastinare sine die una disposizione a favore del contribuente, come nel caso in questione.
Il primo giugno di quest’anno doveva essere
un giorno di festa dei contribuenti perché,
finalmente, doveva entrare in vigore la norma
che rende immediatamente esecutive le sentenze
tributarie.
Infatti, il nuovo art. 67-bis D.Lgs. n. 546 del
31/12/1992, introdotto dall’art. 9 del D.Lgs. n.
156 del 24/09/2015, dispone testualmente:
“Le sentenze emesse dalle commissioni tributarie
sono esecutive secondo quanto previsto dal presente
capo”.
Di conseguenza, il D.Lgs. n. 156/2015 ha totalmente
modificato l’art. 69 D.Lgs. n. 546/1992, il cui primo
comma, parte prima, ora testualmente dispone:
“Le sentenze di condanna al pagamento di somme
in favore del contribuente e quelle emesse
su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni
catastali indicate nell’articolo 2, comma 2, sono
immediatamente esecutive”, con la possibilità di
attivare subito il giudizio di ottemperanza, senza
attendere, come prima, il passaggio in giudicato
della sentenza (artt. 69, comma 5, e 70 D.Lgs. n.
546/1992 citato).
Le suddette disposizioni, che hanno quasi integralmente
ripreso il mio progetto di legge n. 1593 presentato
al Senato il 06 agosto 2014 dalla Senatrice
Gambaro, sono a favore del contribuente, che può
ottenere subito i rimborsi fiscali senza dover attendere
il passaggio in giudicato della sentenza, che
richiede molti anni di defatiganti attese.
Il problema, però, è che, all’ultimo momento, il MEF
che, purtroppo, continua a gestire ed organizzare il
processo tributario , all’art. 12, commi 1 e 2, delle
disposizioni transitorie del D.Lgs. n. 156/2015 cit.
ha fatto inserire le seguenti disposizioni:
- gli artt. 67-bis e 69 entrano in vigore a decorrere
dal 1° giugno 2016;
- però, fino all’approvazione del decreto previsto
dall’art. 69, comma 2, citato restano applicabili le
disposizioni previgenti; in sostanza, il MEF decide
l’entrata in vigore o meno della suddetta disposizione
a favore dei contribuenti.
Le nuove norme processuali sono entrate in vigore
il 1° gennaio 2016 per cui c’era tutto il tempo di
predisporre il succitato decreto, eppure sono passati
inutilmente sei mesi ed il MEF non ha fatto
nulla bloccando, in tal modo, l’entrata in vigore
della norma agevolativa.
Oltretutto, il 16 marzo 2016 c’era stata un’interrogazione
urgente da parte del Senatore Buccarella
ed altri in cui si chiedeva:
“di sapere se il MEF non ritenga opportuno provvedere
alla pronta emanazione del decreto, entro
e non oltre il 31 maggio 2016, sia per porre rimedio
ad una situazione a giudizio degli interroganti
iniqua nei confronti dei contribuenti onesti, ma
vessati da meccanismi dilatori proditoriamente
messi in atto dalle pubbliche amministrazioni,
sia perché il 01 giugno 2016 entreranno definitivamente
in vigore altre importanti disposizioni
processuali tributarie”.
Eppure, nonostante le suddette sollecitazioni, il
MEF non solo non ha fatto nulla ma, cosa ancora
più assurda, non ha previsto alcuna data, tanto
è vero che il Consiglio dei Ministri del 31 maggio
2016 ha rinviato sine die il problema (Il Sole 24
Ore dell’01 giugno 2016).
Oltretutto, non bisogna dimenticare che le Commissioni
riunite II giustizia e VI finanze della Camera
dei Deputati avevano segnalato al Governo
“l’opportunità di eliminare il differimento dell’entrata
in vigore della suddetta disposizione”.
Non è dato perciò comprendere con esattezza
quale sia stata l’effettiva ratio dell’accoglimento
del particolare regime di decorrenza all’01 giugno
2016, se non quella di bloccare ingiustificatamente
l’entrata in vigore di una norma a favore
dei contribuenti.
Oltretutto, il decreto ministeriale che ha bloccato
tutto è previsto dall’art. 69, comma 2, cit. che
testualmente dispone:
“Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze emesso ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati
il contenuto della garanzia sulla base di
quanto previsto dall’articolo 38-bis, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la sua durata nonché il temine
entro il quale può essere escussa, a seguito dell’inerzia
del contribuente in ordine alla restituzione
delle somme garantite protrattasi per un periodo
di tre mesi”.
E’ sfuggito al legislatore che altro è il regime della
garanzia per l’esecuzione del rimborso in ambito
amministrativo (art. 38-bis, comma 5, DPR n.
633 cit.) ed altro, invece, è il giudizio cautelare
spettante al giudice tributario che ha pronunciato
la condanna al pagamento di somme a favore
del contribuente, che costituisce espressione di
una funzione tipicamente giurisdizionale ed ha
presupposti totalmente diversi da quelli presi in
considerazione dall’art. 38-bis citato.
In ogni caso, la garanzia è totalmente rimborsabile
con le spese di giudizio (art. 15, comma
2-ter, D.Lgs. n. 546 cit.).
In definitiva, non è assolutamente giustificato il
ritardo del MEF per emanare un decreto che non
richiede particolari difficoltà, dovendo sostanzialmente,
salvo qualche modesta modifica, ricopiare
quanto già previsto dall’art. 38-bis citato.
Questa è un’ulteriore prova che il processo tributario
non deve più essere gestito ed organizzato
dal MEF, perché è una delle parti in causa e può
avere un interesse processuale a procrastinare
sine die una disposizione a favore del contribuente,
come nel caso in questione.
Di conseguenza è opportuno e necessario:
- la trasformazione del giudice tributario da organismo
alla cui composizione concorrono persone
non esclusivamente dedite alla soluzione delle
controversie tributarie in istituzione professionale,
al pari degli altri uffici giudiziali;
- la gestione ed organizzazione del processo tributario,
di conseguenza, deve essere affidata o
alla magistratura ordinaria (proposta di legge n.
3734 presentata alla Camera dei Deputati l’08
aprile 2016 dagli On.li Ermini, Ferranti e Verini) o
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, come ho
proposto nel mio disegno di legge (visionabile sul mio sito www.studiotributariovillani.it);
- infatti, il profondo radicamento costituzionale del
rapporto tra fisco e cittadini ha portato il Presidente
della Repubblica Mattarella a sottolineare la centralità
della “giustizia tributaria nel corretto rapporto
tra cittadini e istituzioni” (Messaggio del Presidente
della Repubblica al Presidente della Giustizia Tributaria
Mario Cavallaro in occasione dell’inaugurazione
dell’anno giudiziario tributario 2016);
- in ogni caso, i progetti delle leggi tributarie
e processuali tributarie non devono essere, anche
se in parte, preparati e suggeriti dai vertici
dell’Amministrazione finanziaria, che poi ne offre
l’interpretazione (si rinvia all’articolo di M. BASILAVECCHIA,
L’etica dell’Amministrazione finanziaria
fra responsabilità ed autotutela, in NEOTEPA,
2/2015,30);
- infatti, il Governo con il decreto attuativo della
delega fiscale (D.Lgs. n. 157/2015, entrato in vigore
il 22 ottobre 2015) è intenzionato a riprendersi
il pieno controllo delle strutture operative
dell’Amministrazione finanziaria (Il Sole 24 Ore di
sabato 04 giugno 2016).
C’è da considerare che l’art. 69 cit. si potrebbe
ritenere applicabile, senza attendere il decreto
ministeriale, nelle ipotesi diverse da quelle tassativamente
previste dallo stesso articolo, comma
1, seconda parte, che testualmente dispone:
“Tuttavia il pagamento di somme di importo superiore
a diecimila euro, diverse dalle spese di lite,
può essere subordinato dal giudice, anche tenuto
conto delle condizioni di solvibilità dell’istante,
alla prestazione di idonea garanzia”.
Quindi, se il giudice tributario non ritiene di richiedere
la garanzia, la norma si potrebbe ritenere
già oggi immediatamente esecutiva.
In ogni caso, al di fuori di logiche e condivisibili
interpretazioni processuali, è auspicabile un immediato
intervento del MEF per emanare il richiesto
decreto ministeriale, con la speranza che “de
iure condendo” si riformino totalmente le Commissioni
tributarie per evitare spiacevoli situazioni
del genere.
di Maurizio Villani Avvocato
Tributarista in Lecce
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