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venerdì 13 settembre 2019

Reddito di cittadinanza: pervenute quasi un milione e mezzo di domande al 31 luglio

Denaro, Valuta, Reddito, Investimento, Business
Sono 1.491.935 le domande di Reddito di cittadinanza presentate al 31 luglio. 922.487 sono state accolte, quasi 400mila respinte e circa 170mila in evidenza per ulteriore attività istruttoria. La percentuale di domande respinte è attualmente al 26,8%. Ad oggi vi sono state 1.025 rinunce, mentre circa 32mila nuclei sono decaduti dal beneficio. Si ricorda che le domande sono lavorate entro il giorno 15 del mese successivo a quello della presentazione e che, a partire da tale data, Inps invia le disposizioni di pagamento a Poste, che provvede a ricaricare le carte. Per le domande presentate a luglio i flussi di pagamento sono stati già inviati a Poste il 9 agosto. Il presidente Tridico si dichiara soddisfatto. “Abbiamo ricevuto quasi 1,5 milioni di domande di Reddito di cittadinanza e ne sono state accolte più di 922mila. Ricordo che nella relazione tecnica bollinata dalla Ragioneria Generale dello Stato i nuclei interessati dalla misura sono 1,2 milioni, quindi molto probabilmente il numero dei percettori dovrebbe ancora crescere. I controlli incrociati dell’Inps con le banche dati collegate – aggiunge il presidente Tridico - sono stati massivi e preventivi rispetto all’accoglimento delle domande e la loro efficacia è dimostrata dal fatto che più di un quarto delle domande è stato respinto. Abbiamo continui contatti con l’Agenzia delle Entrate, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la Guardia di Finanza e le altre Autorità di controllo e l’azione sinergica delle Amministrazioni dello Stato sta facendo emergere il lavoro nero di chi ha provato comunque a chiedere il reddito di cittadinanza, anche se la maggior parte di chi lavora a nero non fa domanda di Reddito di cittadinanza. In particolare, la Guardia di Finanza ha a disposizione 600mila beneficiari da noi forniti; di questi esaminerà i profili di rischio, cioè individuerà una piccola parte che, per come selezionata, è anche possibile raggiunga elevate percentuali di irregolarità, ma questo dimostrerà la bontà dei sistemi di individuazione del rischio e di controllo adottati, restando poco rilevante rispetto al totale dei beneficiari. Al momento comunque non ci sono dati. Inoltre – conclude il presidente dell’Inps - se ci sono state truffe come accade a volte con altre prestazioni (ad es. percettori di Naspi che lavorano a nero o falsi invalidi), saranno severamente perseguite ai sensi di legge”.


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lunedì 8 gennaio 2018

Contro l’usura 27 milioni di euro per agevolare prestiti a famiglie e imprese, in particolare nelle regioni colpite dai terremoti

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha messo a disposizione 27 milioni di euro in favore di imprese e famiglie a rischio usura. La cifra è stata erogata dal Fondo di prevenzione dell’usura (istituito dalla legge 108 del 1996, presso il Dipartimento del Tesoro) a 112 Confidi (ovvero consorzi di imprese) e 36 tra Associazioni e Fondazioni del Terzo settore che potranno cosi fornire garanzie per prestiti a imprese e famiglie in difficolta economica e a rischio di diventare preda degli usurai. La garanzia statale, infatti, servirà a favorire l’accensione di prestiti del circuito bancario, prevenendo così l’esclusione finanziaria di soggetti deboli che altrimenti potrebbero rivolgersi ai canali illegali del credito. In base ai meccanismo stabiliti dalla legge antiusura, ai Confidi è stato assegnato il 70% delle risorse (pari a € 18.904.157,30), mentre ad Associazioni e Fondazioni è andato il 30% (€ 8.101.781,70).



Come negli anni scorsi, i contributi sono stati ripartiti sulla base di una combinazione di indicatori che tengono conto sia dell’indice del rischio usura presente nell’ambito territoriale dove opera l’ente assegnatario, che dell’efficienza nella capacità di utilizzo dei fondi riscontrata in passato. Inoltre, considerate le difficoltà economiche in cui versano le popolazioni delle regioni colpite dai terremoti del 2016 e del 2017, quest’anno, si è stabilito di riconoscere un contributo aggiuntivo agli enti che operano in queste zone del Paese.

L’ammontare del Fondo di prevenzione dell’usura varia di anno in anno, in quanto si alimenta in prevalenza con le sanzioni amministrative antiriciclaggio e valutarie. Dal 1998 ad oggi tramite il Fondo, il Dipartimento del Tesoro del MEF ha erogato in totale circa 600 milioni di euro finalizzati alla concessione di garanzie per 81.000 finanziamenti equivalenti a un importo complessivo di oltre 1,9 miliardi di euro.

L’elenco dei Confidi, delle Associazioni e delle Fondazioni beneficiarie, con l’ammontare dei contributi concessi a ciascun ente e i riferimenti per contattarli, regione per regione, è disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro al seguente indirizzo:
Cosa è l’usura?

L’usura è un reato che consiste nel prestare denaro con un interesse notevolmente superiore a quello normalmente praticato sul mercato.

Un tasso di interesse è considerato “usurario” se è superiore al cosiddetto “tasso soglia”. Il tasso soglia è, infatti, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (art. 644, comma 3 del codice penale, Legge n. 108/1996, art. 2). I tassi soglia sono determinati da un automatismo stabilito dalla legge, a partire dai tassi medi di mercato rilevati trimestralmente dalla Banca d’Italia, e pubblicati con decreto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il decreto, a cadenza trimestrale, è pubblicato in Gazzetta ufficiale e sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro a questo indirizzo: http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/anti_usura/operazioni_creditizie_tassi.html

Il decreto, inoltre, viene affisso in tutte le banche.

Sono comunque considerati usurari anche gli interessi che seppur inferiori al tasso soglia, risultano sproporzionati alla prestazione ricevuta ed al tasso di interesse normalmente praticato sul mercato e quando il debitore si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria (art. 644, comma 3 del codice penale).

E’ importante sapere che, secondo la Legge, se gli interessi sono usurari, la clausola contrattuale che li prevede è nulla e quindi gli interessi non sono dovuti (art. 1815 del codice civile).

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sabato 16 settembre 2017

Ministero dell'economia: aumentano le entrate a luglio

E’ disponibile sui siti www.finanze.it e www.rgs.mef.gov.it il Rapporto sull’andamento delle entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-luglio 2017 redatto congiuntamente dal Dipartimento delle Finanze e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell’art. 14, comma 5 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) GENNAIO-LUGLIO 2017 

Le entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-luglio 2017 evidenziano nel complesso un aumento dell’1,6% (+6.056 milioni di euro) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Il dato tiene conto dell’aumento dell’1,5 % (+ 3.909 milioni di euro) delle entrate tributarie e della crescita delle entrate contributive dell’1,7% (+ 2.147milioni di euro). L’importo delle entrate tributarie include anche le poste correttive (compensazioni delle imposte dirette, indirette e territoriali, vincite lotto) e le entrate degli enti territoriali, quindi integra il dato già diffuso con la nota del 5 settembre scorso. 

Sul sito del Dipartimento Finanze sono altresì disponibili i report delle entrate tributarie internazionali del mese di luglio 2017, che fornisce l’analisi dell’andamento tendenziale del gettito tributario per i principali Paesi europei, sulla base delle informazioni diffuse con i “bollettini mensili” di Francia, Germania, Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Spagna. Roma, 15.09.2017 
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martedì 5 settembre 2017

Entrate tributarie: 247,7 miliardi (+1,6%) nei primi sette mesi del 2017

Nel periodo gennaio-luglio 2017 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 247.729 milioni di euro, in aumento dell’1,6% (+ 3.871 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2016.


Nel confronto tra i due periodi si segnala che il gettito dei primi sette mesi dell’anno in corso risente del risultato di luglio influenzato dal differimento dei termini (dal 31 luglio al 21 agosto 2017) per il versamento delle imposte in autoliquidazione, delle imposte sostitutive e di tutti i tributi la cui scadenza di versamento coincide con quella del saldo delle dichiarazioni dei redditi per i titolari di reddito di impresa e per i lavoratori autonomi.

Neutralizzando gli effetti sul gettito della nuova modalità di pagamento del canone Tv attraverso la bolletta elettrica, i cui primi versamenti si sono registrati a partire dal mese di agosto 2016, mentre nel 2017 i versamenti sono affluiti all’erario da gennaio, la crescita delle entrate tributarie nel periodo considerato risulta pari a +1,2%.

IMPOSTE DIRETTE
Registrano un gettito complessivamente pari a 136.108 milioni di euro, con un aumento di 392 milioni di euro (+0,3%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Le entrate IRPEF ammontano a 104.955 milioni di euro, in crescita di 2.624 milioni di euro (+2,6%) per effetto principalmente dell’andamento positivo delle ritenute da lavoro dipendente e da pensione che mostrano un aumento di 1.360 milioni di euro (+1,5%) in linea con la crescita tendenziale dell’occupazione. Il risultato riflette anche gli effetti di alcune misure introdotte dalla Legge di bilancio per il 2017 (Legge n.232/2016) e, in particolare, l’aumento delle detrazioni per i pensionati di età inferiore a 75 anni, equiparate a quelle previste per i pensionati di età pari o superiore ai 75 anni (art.1, comma 210) e le revisioni al regime della tassazione dei premi di produttività (art.1, comma 160). Si tratta di interventi di alleggerimento del carico tributario che riducono il gettito Irpef.
Gli introiti dell’IRES registrano una diminuzione di 1.059 milioni di euro (- 6,9%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il minor gettito è imputabile essenzialmente alla riduzione dell’aliquota dal 27,5% al 24%, prevista dalla legge di stabilità per il 2016, che ha determinato un significativo alleggerimento del carico fiscale per le imprese, e ad altri provvedimenti come la maggiorazione degli ammortamenti e la più vantaggiosa deducibilità della svalutazione e delle perdite sui crediti delle banche e delle imprese di assicurazione.
All’andamento delle imposte dirette di gennaio-luglio 2017 ha contribuito anche il gettito derivante dalla collaborazione volontaria (cd voluntary disclosure), introdotta per favorire la regolarizzazione di capitali finora non dichiarati al fisco, che ha fatto registrare versamenti per 444 milioni di euro.

IMPOSTE INDIRETTE
Il gettito ammonta a 111.621 milioni di euro, in aumento del 3,2% (+3.479 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Le entrate dell’IVA sono pari a 65.989 milioni di euro con un incremento di 2.793 milioni di euro (+4,4%). L’andamento è positivo sia per la componente dell’IVA sugli scambi interni (+2,8%) sia per quella sulle importazioni (+18,0%). Il gettito dell’IVA sugli scambi interni riflette per 5.889 milioni di euro l’applicazione del meccanismo dello split payment.

Le entrate dell’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) mostrano un incremento di 246 milioni di euro (+1,8%) rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso; il gettito dell’accisa sul gas naturale per combustione (gas metano) ha generato entrate per 2.003 milioni di euro.

Il gettito delle imposte indirette è stato influenzato positivamente anche dall’andamento positivo delle imposte sulle transazioni immobiliari (+266 milioni di euro, + 41,4%).

ENTRATE DA GIOCHI
Il gettito relativo ai giochi, pari a 8.159 milioni di euro, presenta, nel complesso, una variazione negativa di 64 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2016.

ENTRATE DA ACCERTAMENTO E CONTROLLO
Le entrate derivanti dall’attività di accertamento e controllo, riferite solo ai ruoli dei tributi erariali, si sono attestate a 5.015 milioni di euro e presentano una variazione positiva rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+72 milioni di euro, pari a +1,5%).






Sul sito del Dipartimento delle Finanze è disponibile il Bollettino delle entrate tributarie del periodo gennaio–luglio 2017, corredato dalle appendici statistiche e dalla guida normativa, che fornisce l’analisi puntuale dell’andamento delle entrate tributarie, e la relativa Nota tecnica che illustra in sintesi i principali contenuti del documento.
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Posticipato al 28 settembre 2017 il termine per la comunicazione delle fatture



Viene posticipato dal 16 settembre al 28 settembre 2017 il termine per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017. 

La proroga, che viene incontro alle esigenze segnalate dai professionisti, è prevista da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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Ministero economia: Ad Agosto il settore statale mostra un fabbisogno di 1 miliardo di €

Nel mese di agosto 2017 il settore statale ha registrato un fabbisogno di 1.000 milioni di euro con un miglioramento di circa 5.800 milioni rispetto al corrispondente mese dello scorso anno (6.782 milioni). La riduzione del fabbisogno si è avuta nonostante il pagamento di 3.900 milioni per la sottoscrizione dell’aumento di capitale di banca Monte dei Paschi di Siena.
Il fabbisogno dei primi otto mesi dell’anno in corso si attesta a 40.067 milioni, con un aumento di circa 9.900 milioni rispetto al periodo gennaio-agosto 2016, in linea con le previsioni sottostanti il DEF 2017. Sul sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è disponibile il dato definitivo del saldo del settore statale del mese di luglio 2017.

Commento



Il risultato del mese di agosto ha beneficiato sia dell’incasso dalla definizione agevolata della cartelle (cosiddetta rottamazione) per un importo attualmente stimato in 1.800 milioni, sia del completamento dei versamenti dell’autoliquidazione slittati dai mesi precedenti. Nel complesso, gli incassi fiscali sono aumentati di quasi 7.300 milioni rispetto al corrispondente mese del 2016. 
Per quanto riguarda le uscite, al netto della sottoscrizione dell’aumento di capitale di Monte dei Paschi di Siena, la spesa complessiva delle amministrazioni centrali e locali ha registrato una flessione di oltre 1.000 milioni, dei quali 800 ascrivibili agli interessi sul debito.
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lunedì 14 agosto 2017

STX-Fincantieri: Dichiarazione congiunta dei governi Italiano e Francese sulla cooperazione in campo navale

I ministri Padoan, Calenda e Le Maire si sono incontrati oggi a Roma per discutere della collaborazione tra STX e Fincantieri, in seguito alla decisione dello Stato francese - annunciata giovedì scorso - di esercitare i diritti di prelazione sulle azioni di STX in STX France.


Il Governo italiano ha espresso forte rammarico per questa decisione.

Tuttavia, i governi italiano e francese esprimono la comune volontà di superare le differenze sull’equilibrio nella struttura del capitale di STX.

I governi di Francia e Italia esprimono la loro volontà di facilitare la creazione di una industria navale europea più efficiente e competitiva. Condividono l’obiettivo di avanzare verso una forte alleanza tra i due paesi sia in campo civile che militare. Dalla combinazione delle capacità di Fincantieri, STX France e Naval Group potrebbe nascere un leader europeo di portata globale con l’obiettivo di divenire il principale attore nei mercati civile e militare, con importanti attività anche nei sistemi e nei servizi.


Come parte di questo progetto, la questione della struttura di capitale di STX France sarà affrontata allo scopo di definire una soluzione reciprocamente accettabile nel corso del vertice bilaterale Franco-Italiano del prossimo 27 settembre. La quota di Fincantieri in STX France verrà definita in linea con il suo ruolo industriale di guida. In questo periodo, il Governo francese si impegna a non aprire il capitale di STX France ad altri soggetti e a considerare Fincantieri l’opzione preferita per il futuro della società.

Comunicato Stampa MEF
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Entrate tributarie: + 1,7 miliardi nei primi sei mesi dell’anno

 Nel periodo gennaio-giugno 2017 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 205.168 milioni di euro, in aumento dello 0,8% (+ 1.691 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2016. 
Si segnala che il gettito relativo ai due periodi non è immediatamente confrontabile, dato che il risultato del mese di giugno 2017 è stato influenzato dalla proroga dei termini di versamento delle imposte di autoliquidazione, delle imposte sostitutive e di tutti i tributi la cui scadenza di versamento coincide con quella del saldo delle dichiarazioni dei redditi, nonché dalla contabilizzazione nelle entrate del mese di luglio dei versamenti di 1.862 milioni di euro delle imposte delle riserve matematiche rami vita assicurazione e di 333 milioni di euro della cedolare secca sugli affitti relativi al mese di giugno 2017.
Neutralizzando gli effetti sul gettito dei suddetti meccanismi e della nuova modalità di pagamento del canone tv attraverso la bolletta elettrica, i cui primi versamenti del canone si sono registrati a partire dal mese di agosto 2016, mentre nel 2017 i versamenti sono affluiti all’erario da gennaio, la crescita delle entrate tributarie nel periodo considerato risulta pari a +1,5%, in linea con gli andamenti registrati nei mesi precedenti.


IMPOSTE DIRETTE


Registrano un gettito complessivamente pari a 110.643 milioni di euro, in diminuzione dell’1,0% (- 1.065 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In particolare, il dato risente dell’andamento delle imposte sulle riserve matematiche rami vita assicurazione (-1.666 milioni di euro) e della cedolare secca sugli affitti (-225 milioni di euro) i cui versamenti, effettuati nel mese di giugno 2017 (+1.862 milioni di euro delle imposte delle riserve matematiche rami vita assicurazione e di 333 milioni di euro della cedolare secca sugli affitti), contrariamente all’anno 2016, saranno contabilizzati nelle entrate del mese di luglio.



Le entrate IRPEF ammontano a 88.736 milioni di euro, in crescita di 2.341 milioni di euro (+2,7%) per effetto principalmente dell’andamento positivo delle ritenute da lavoro dipendente e da pensione (+1.218 milioni di euro, +1,6%). Il risultato riflette anche gli effetti di alcune misure introdotte dalla Legge di bilancio per il 2017 (Legge n.232 del 11 dicembre 2016) e, in particolare, l’aumento delle detrazioni per i pensionati di età inferiore a 75 anni, equiparate a quelle previste per i pensionati di età pari o superiore ai 75 anni (art.1, comma 210) e le revisioni al regime della tassazione dei premi di produttività (art.1, comma 160). Si tratta di interventi di alleggerimento del carico tributario che riducono il gettito Irpef.
Gli introiti dell’IRES registrano una diminuzione di 543 milioni di euro (- 5,1%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato risente anche degli effetti derivanti dall’introduzione di importanti provvedimenti previsti dalle leggi di stabilità di questi ultimi anni, tra cui la razionalizzazione dell’aiuto alla crescita economica, la riduzione dell’aliquota da 27,5 a 24 punti percentuale e la maggiorazione degli ammortamenti, la deducibilità della svalutazione e delle perdite sui crediti degli enti creditizi finanziari e imprese di assicurazioni.
All’andamento delle imposte dirette di gennaio-giugno 2017 ha contribuito anche il gettito derivante dalla collaborazione volontaria (cd voluntary disclosure), introdotta per favorire la regolarizzazione di capitali finora non dichiarati al fisco, che ha fatto registrare versamenti per 422 milioni di euro.

IMPOSTE INDIRETTE


Il gettito ammonta a 94.525 milioni di euro, in aumento del 3,0% (+2.756 milioni di euro) rispetto ai primi sei mesi dell’anno precedente.
Le entrate dell’IVA sono pari a 56.154 milioni di euro con un incremento di 2.447 milioni di euro (+4,6%). L’andamento è positivo sia per la componente dell’IVA sugli scambi interni (+2,7%) sia per quella sulle importazioni (+20,3%). Il gettito dell’IVA sugli scambi interni riflette per 5.000 milioni di euro l’applicazione del meccanismo dello split payment.
Le imposte sulle transazioni immobiliari mostrano un incremento del 7,0%. La variazione negativa, rispetto all’analogo periodo del 2016 che si è avuta per l’imposta di bollo (-177 milioni di euro) è dovuta al diverso profilo di versamento mensile derivante dalle modalità di scomputo dell’acconto dell’imposta di bollo versato ad aprile (modalità introdotta con la circolare n. 16 del 14 aprile 2015 dell’Agenzia delle Entrate). 
Le entrate dell’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) mostrano un incremento di 129 milioni di euro (+1,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso); il gettito dell’accisa sul gas naturale per combustione (gas metano) ha generato entrate per 1.723 milioni di euro.

ENTRATE DA GIOCHI


Il gettito relativo ai giochi, pari a 7.000 milioni di euro, presenta, nel complesso, una variazione negativa di 80 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2016.

ENTRATE DA ACCERTAMENTO E CONTROLLO


Le entrate derivanti dall’attività di accertamento e controllo, riferite solo ai ruoli dei tributi erariali, si sono attestate a 4.244 milioni di euro e presentano una lieve variazione negativa rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-46 milioni di euro, pari a -1,1%).

Sul sito del Dipartimento delle Finanze è disponibile il Bollettino delle entrate tributarie del periodo gennaio–giugno 2017, corredato dalle appendici statistiche e dalla guida normativa, che fornisce l’analisi puntuale dell’andamento delle entrate tributarie, e la relativa Nota tecnica che illustra in sintesi i principali contenuti del documento.

Comunicato stampa MEF
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martedì 20 giugno 2017

Processo tributario e C.T.U.

Anche nel processo tributario, le norme che lo disciplinano hanno previsto la possibilità per le Commissioni tributarie di avvalersi della consulenza tecnica d’ufficio.
Come noto, infatti, l’art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992, rubricato “Poteri delle Commissioni tributarie”, al comma 2, espressamente prevede: “Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni”.
Con tale norma, pertanto, viene concesso ai giudici tributari di poter disporre e richiedere:
- sia apposite relazioni ad organi tecnici (dell’Amministrazione dello Stato, altri enti pubblici e Guardia di Finanza);
- sia la consulenza tecnica d’ufficio; con il presupposto fondamentale che tale richiesta è subordinata alla particolare complessità della materia trattata, per la quale risulta necessario acquisire ulteriori elementi.
Orbene, così come strutturata, la consulenza tecnica d’ufficio, in considerazione anche della specializzazione che i giudici di merito dovrebbero avere in materia tributaria, dovrebbe essere utilizzata solo in rare occasioni; tuttavia così non è, con la conseguenza che si assiste sempre più spesso al ricorso al consulente tecnico d’ufficio, giustificato dal fatto che gli odierni giudici tributari non sono in realtà giudici specializzati, essendo nominati direttamente dal MEF, e non accedendo per concorso come tutti gli altri giudici civili, penali, amministrativi.
Anche e proprio per questo si auspica che quanto prima venga riformata la giustizia tributaria, con la previsione di giudici nominati per concorso, a tempo pieno, specializzati e ben retribuiti.
Ciò detto, per quanto attiene alla disciplina del C.T.U., in considerazione dell’espresso rinvio che l’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 546/92 fa al codice di procedura civile, occorre ad esso rifarsi.
Si applicano, quindi, gli articoli 61-64 e gli articoli 191-197 del codice di procedura civile; viceversa, non si applicano gli articoli 198 – 200 c.p.c. che prevedono la possibilità per il C.T.U. di tentare la conciliazione delle parti, in quanto nel processo tributario è prevista la possibilità di conciliazione solo nelle ipotesi previste dagli articoli 48 e 48 bis del D. Lgs. n. 546/92, vale a dire la conciliazione fuori udienza e in udienza, su accordo delle parti o su invito della Commissione.
Quanto, poi, alla funzione della C.T.U. nel processo tributario, occorre sottolineare che essa è da ritenersi più ampia rispetto a quella prevista nel processo civile: mentre, infatti, l’art. 61 c.p.c., che disciplina la competenza tecnica, fa riferimento al compimento di atti, l’art. 7 del D. Lgs. n. 546/92 fa riferimento all’acquisizione di elementi conoscitivi.
Da tanto, giurisprudenza e dottrina hanno ritenuto che l’ausiliario del giudice nel processo tributario possa non solo “valutare” ma anche “accertare” i fatti; in tal senso, la sentenza n. 9522 del 04 novembre 1996 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la quale è stato affermato il seguente principio:
"il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l’incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente); nel primo caso la consulenza presuppone l’avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono stati già completamente provati dalle parti; nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi all’onere probatorio e rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente; in questo caso è necessario, infatti, che la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all’accertamento".
In ogni caso, la consulenza tecnica d’ufficio non può mai sostituirsi all’attività istruttoria che compete alle parti.
Ed infatti, la consulenza tecnica, essendo finalizzata alla valutazione di fatti già dimostrati, non può costituire mezzo di prova o di ricerca di fatti che le parti debbono provare, fermo il presupposto che il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, può disporla in ogni momento se necessita di chiarimenti o di valutazioni tecniche degli elementi già acquisiti.
La consulenza tecnica d’Ufficio - in altri termini - si traduce in un esame dei dati specialistici in atti, in modo da servire a lumeggiare la questione dibattuta affinché il giudice possa trarne elementi chiarificatori ai fini della sua decisione.
Deriva, da quanto sopra, che la consulenza tecnica d’ufficio:
- non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 16.03.96, n. 2205, ove il rilievo che ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, nella quale ipotesi, peraltro, la parte che denunzia la mancata ammissione della consulenza ha l’onere di precisare, sotto il profilo causale, come l’espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata Cass. 16.03.96, n. 2205);
- non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al Giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria o opportuna, fermo restando l’onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità (Cass. 03.04.98, n. 3423);
- legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un’indagine esplorativa sull’esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece a carico delle parti (Cass. 15.01.97, n. 342).
Tanto rilevato, si osserva altresì che, in ogni caso, le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non vincolano il giudice, il quale resta sempre iudex peritus peritorum, con la conseguenza che allo stesso è consentito dissentire dalle conclusioni cui è giunto il consulente, purché tale dissenso sia adeguatamente motivato.
Ed infatti, mentre nel caso in cui il giudice decida di uniformarsi a quanto espresso e rilevato nella perizia dal C.T.U. non sarà necessaria alcuna motivazione sul punto, ben potendo il giudice limitarsi ad aderire alle elaborazioni del consulente, al contrario, nell’ipotesi in cui o le parti contestino in modo specifico la C.T.U., o il giudice ritenga di non condividere la stessa, sarà necessaria un’adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto.
Proprio al riguardo, con una recente sentenza, n. 24630 del 03 dicembre 2015 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui "il giudice del merito ha il potere discrezionale di disattendere le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, senza dover disporre altra perizia, ma detta decisione può essere censurata in sede di legittimità ove la soluzione prescelta non risulti sufficientemente motivata."
Così del pari, con ordinanza n. 20398 del 12 ottobre 2015, richiamando un principio già espresso (sentenza 03 marzo 2011, n. 5148), la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi in tal senso: "in proposito, non può che essere ribadito che le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.."
Infine, con altra importante recente sentenza, n. 24903 del 06 novembre 2013, la Corte di Cassazione ha avuto modo di sottolineare anche l’importanza della C.T.U. nell’ipotesi in cui la stessa si rilevi assolutamente necessaria ai fini della decisione, con la conseguenza che deve ritenersi viziata quella pronuncia a cui i giudici di merito sono pervenuti senza l’ausilio della c.t.u., laddove si sia in presenza di argomentazioni di natura squisitamente tecnica.
La Suprema Corte nelle motivazioni ribadisce che "il principio secondo cui il provvedimento che disponga, o no, la consulenza tecnica, rientrando nel potere discrezionale del giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità, deve essere contemperato con quello secondo il quale il giudice stesso deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata in merito ad una questione tecnica rilevante per la definizione della causa, in relazione alla quale la consulenza può profilarsi come lo strumento più funzionale ed efficiente di indagine. Non va, difatti, tralasciato di considerare che la consulenza tecnica d’ufficio può costituire fonte oggettiva di prova, tutte le volte in cui essa operi - non come strumento di mera valutazione di fatti già accertati, c.d. consulente deducente - bensì come mezzo di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (c.d. consulente percipiente) (cfr. Cass. 3990/06, 6155/09). Sicché’ la consulenza è - in definitiva - un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio incontra il duplice limite del divieto di servirsene per sollevare le parti dall’onere probatorio e dell’obbligo di motivare il rigetto della relativa richiesta. Ne consegue che il giudice che non disponga la consulenza richiesta dalla parte è tenuto a fornire adeguata dimostrazione - suscettibile di sindacato in sede di legittimità - di potere risolvere, sulla base di corretti criteri, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potere, per converso, disattendere l’istanza stessa ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe, verosimilmente, accertato (Cass. 15136/00, 88/04)." 
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giovedì 23 febbraio 2017

DOMANDA e RISPOSTA dell'AGENZIA: PRECOMPILATA 2017

Domanda n. 1
Per individuare il soggetto al quale è attribuita la spesa, da indicare nel campo 17 della comunicazione, l’amministratore di condominio può limitarsi a fare riferimento a quanto comunicatogli dal proprietario dell’appartamento oppure deve tener conto dei soggetti ai quali è intestato il conto bancario/postale utilizzato per il pagamento della quota condominiale?
Risposta
L’amministratore di condominio comunica all’Agenzia delle entrate, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, colui che gli è stato indicato come tale dal proprietario. In assenza di comunicazione da parte del proprietario, l’amministratore indica semplicemente quale soggetto a cui è attribuita la spesa il proprietario medesimo. L’amministratore di condominio, quindi, per la compilazione della comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate, non deve tener conto dell’intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale. Al riguardo, si precisa che nel campo 21 della comunicazione “Flag pagamento” va indicato se il pagamento è stato interamente corrisposto al 31 dicembre dell’anno di riferimento oppure se il pagamento è stato parzialmente o interamente non corrisposto alla medesima data.
Domanda n. 2
Sono tenuti alla comunicazione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni anche gli amministratori dei condomìni con numero di condòmini non superiore a otto (cd “condomìni minimi”)?
Risposta
Se il condominio con condòmini fino a otto ha nominato un amministratore (ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile la nomina dell’amministratore è obbligatoria solo se i condòmini sono più di otto), quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
Se, invece, i condòmini del cd “condominio minimo” non hanno provveduto a nominare un amministratore, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Domanda n. 3
È prevista la pubblicazione di un software di compilazione per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali?
Risposta
Sì, con riferimento alla trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un software per la compilazione e per il controllo.
Domanda n. 4
Nel documento “Modalità di compilazione per la trasmissione delle comunicazioni delle spese attribuite ai condomini per lavori effettuati sulle parti comuni” viene indicato un controllo di coerenza dell’Importo complessivo dell’intervento, in relazione alla somma dei campi “Importo della spesa attribuita al soggetto” e “Importo spesa unità immobiliare”. In cosa consiste questo controllo?
Risposta
Con riferimento a ciascun intervento effettuato nel condominio, la somma degli importi indicati nel campo 5 “Importo complessivo dell'intervento - Spese effettuate con bonifico” e nel campo 6 “Importo complessivo dell'intervento - Spese effettuate con modalità diverse dal bonifico (es. oneri di urbanizzazione)” deve corrispondere alla somma degli importi indicati in tutti i campi 16 “Importo spesa unità immobiliare” e 20 “Importo della spesa attribuita al soggetto” riferiti al medesimo intervento.
Esempio
Un condominio, formato da 2 unità immobiliari di cui:
  • una a uso abitativo con 2 comproprietari (CF1 e CF2)che sostengono entrambi le spese
  • una ad uso ufficio
sostiene spese per un intervento di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni per un importo complessivo di 1.000 euro (800 euro pagati tramite bonifico e 200 euro relativi a oneri di urbanizzazione pagati con modalità diverse).
L’amministratore deve inviare una comunicazione con 3 record di dettaglio (di seguito per maggiore chiarezza sono evidenziati solo i campi principali):
N.recordProgressivo interventoTipologia interventoImporto complessivo dell'intervento - Spese effettuate con bonificoImporto complessivo dell'intervento - Spese effettuate con modalità diverse dal bonificoDati catastali dell'unità immobiliareSituazioni particolariImporto spesa unità immobiliareCodice fiscale del soggeto al quale è stata attribuita la spesaImporto della spesa attribuita al soggetto
111800200Dati Unità 10 CF1200
211800200Dati Unità 10 CF2300
311800200Dati Unità 21500  
L’importo complessivo dell'intervento (Spese effettuate con bonifico + Spese effettuate con modalità diverse dal bonifico) vale 800 + 200 = 1.000 deve coincidere con la somma di “Importo spesa unità immobiliare” e di “Importo della spesa attribuita al soggetto” cioè 500 + 200 + 300 = 1.000
Domanda n. 5
Come deve essere compilata la comunicazione in presenza di supercondomìnio?
Risposta
Con riferimento alle modalità di compilazione della comunicazione in presenza del cd. “supercondominio” (pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomìni, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale), si precisa che:
  • qualora il supercondominio abbia effettuato tutti i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, lo stesso invierà un’unica comunicazione all’Agenzia delle Entrate riportando i dati relativi agli interventi con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini del supercondominio
  • qualora, invece, il supercondominio abbia effettuato i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni dello stesso supercondominio, mentre i singoli condomìni che lo compongono abbiano effettuato i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni degli stessi condomìni, ciascun soggetto (supercondominio e condominio) invierà una comunicazione all’Agenzia delle Entrate riportando i dati relativi agli interventi per i quali ha effettuato i relativi pagamenti, con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini del supercondominio/condominio.



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martedì 21 febbraio 2017

SLITTA LA PRECOMPILATA: arrivata la proroga

COMUNICATO STAMPA

Dichiarazione precompilata 2017
C’è tempo fino al 7 marzo per le comunicazioni degli amministratori di condominio
Tutti i chiarimenti nelle Faq del sito dell’Agenzia delle Entrate 

Gli amministratori di condominio possono effettuare l’invio dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni eccezionalmente, per questo anno, fino al 7 marzo 2017. Queste informazioni, se trasmesse entro questa data, saranno utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, senza alcun impatto negativo sui contribuenti.
La scelta della nuova data è stata resa necessaria per venire incontro alle esigenze rappresentate dagli amministratori, senza comunque compromettere la tempistica per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

La nuova tempistica per l’invio dei dati - A partire da quest’anno, gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali entro il 28 febbraio (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016).
Nei giorni scorsi gli amministratori hanno segnalato delle difficoltà nello svolgimento di tutte le attività necessarie per questo adempimento entro il termine previsto dal decreto. Solo per quest’anno, quindi, saranno considerati validi gli invii dei dati effettuati entro il 7 marzo 2017.

Le Faq online con tutte le informazioni - L’Agenzia delle Entrate, in risposta ai quesiti che pervengono dagli operatori coinvolti, fornisce chiarimenti attraverso delle Faq pubblicate sul proprio sito internet, che vengono costantemente e tempestivamente aggiornate. 
Tra le Faq pubblicate, in merito all’indicazione del soggetto a cui è attribuita la spesa, l’Agenzia chiarisce che l’amministratore di condominio deve comunicare il codice fiscale del proprietario o del titolare di un altro diritto reale (ad esempio l’usufruttuario), salvo che quest’ultimo gli abbia comunicato un soggetto diverso (ad esempio il conduttore). L’amministratore, quindi, non deve tener conto dell’intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale.

Roma, 21 febbraio 2017


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STOP COMUNICAZIONE PRECOMPIALTA: possibili modifiche e proroga

Come tutti sappiamo gli amministratori di condominio sono super indaffarati con la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati dei condòmini cui spetta la detrazione per i lavori di recupero edilizio o risparmio energetico sulle parti comuni del fabbricato.

L’Agenzia delle Entrate potrebbe snellire le pratiche.

Questo quanto emerso dall’incontro avvenuto tra il Presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa ed il Ministro Luigi Casero.

Consigliamo a tutti gli addetti ai lavori di sospendere momentaneamente gli invii telematici in quanto entro il 28 febbraio dovrebbe arrivare l’annunciata revisione. (speriamo)

I problemi più evidenti, dopo che il Sole 24 Ore e le Entrate hanno chiarito a Telefisco 2017 i forti dubbi su come indicare i possibili morosi nella trasmissione, sono emersi da un’interpretazione piuttosto estensiva dell’Agenzia stessa sull’articolo 2 del Dm del 1° dicembre 2016, che cita: «(...) gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, (...). Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condòmini».

Il medesimo articolo 1 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 gennaio 2017 cita: «(...) gli amministratori comunicano la tipologia e l’importo complessivo di ogni intervento, le quote di spesa attribuite ai singoli condòmini nell’ambito di ciascuna unità immobiliare».

Altre grosse problematiche nascono dal fatto che vengono richiesti molti dati in brevissimo tempo; tali dati non sono neppure presenti nell’anagrafe condominiale (che tutti dovrebbero avere già ben custodita presso il proprio studio).

Tutto ciò sta rendendo il lavoro quasi impossibile e la miriade di dati richiesti porterà sicuramente e facilmente a ricevere sanzioni (€. 100,00).

A seguito della promessa del Vice Ministro Casero, di intervenire tempestivamente presso l’Agenzia delle Entrate, si dovrebbero eliminare le richieste di molti dati che hanno generato tutto questo trambusto.

Aspettiamo fiduciosi l’intervento visto che mancano ormai solo 8 giorni e ci aspettiamo altresì che le possibili sanzioni vengano sospese almeno fino al 2018!

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martedì 31 gennaio 2017

Precompilata 2017, definitive le regole per gli operatori


COMUNICATO STAMPA

Precompilata 2017, definitive le regole per gli operatori
Confermate le modalità per l’invio dei dati all'Anagrafe tributaria

Disponibili da oggi, in veste definitiva sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i provvedimenti con le istruzioni per la trasmissione all’Anagrafe tributaria, da parte degli operatori di ciascun settore, delle spese relative all’anno d’imposta 2016. Si tratta, in particolare, di: contratti e premi assicurativi, interessi passivi per contratti di mutuo, spese universitarie, rimborsi delle spese sanitarie e universitarie, contributi versati alle forme pensionistiche complementari e spese per interventi di ristrutturazione o risparmio energetico sulle parti comuni del condominio. Trovano, quindi, conferma definitiva le istruzioni già fornite con i provvedimenti pubblicati in bozza sul sito delle Entrate a partire dal mese di novembre 2016, con le specifiche tecniche per l’invio e il dettaglio dei dati da trasmettere.

Gli operatori dovranno inviare i dati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, Entratel e Fisconline, anche tramite intermediario. Le comunicazioni dei dati dei contratti e premi assicurativi vanno, invece, effettuate utilizzando il Sistema di interscambio dati (Sid). Per le spese universitarie è disponibile online il modello di opposizione all’utilizzo dei dati per la dichiarazione dei redditi precompilata. I provvedimenti sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.it nella sezione Normativa e prassi.

Roma, 27 gennaio 2017


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venerdì 13 gennaio 2017

PAZZESCO!!! - RIASSUMIAMO TUTTI GLI OBBLIGHI 2017

Sono numerosi gli adempimenti a cui sono sottoposti gli amministratori di condominio per il 2017.
Il primo obbligo prevede che per le dichiarazioni precompilate 2017 (sia 730 che Unico) gli amministratori di condominio comunichino i dati dei singoli condomìni che hanno sostenuto spese edilizie detraibili entro il 28 febbraio 2017.
La seconda novità riguarda le nuove regole sulle ritenute introdotte dalla Legge di stabilità 2017.
  • Comunicazione dati detraibili entro il 28 febbraio 2017

Le nuove istruzioni per l'invio di alcune informazioni utili alla gestione degli oneri detraibili nelle dichiarazioni precompilate 2017 sono state predisposte dal decreto del 1° dicembre scorso del MEF e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.296.
Le nuove comunicazioni  riguardano i dati 2016 utili alla predisposizione della prossima dichiarazione precompilata e comprende le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
In particolare il secondo articolo del decreto MEF del 01.12.2016 riguarda la trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali prevedendo che ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  da parte dell'Agenzia delle entrate gli amministratori di condominio trasmettano in via  telematica entro il 28 febbraio di ciascun anno,  una comunicazione  contenente  i  dati  relativi  alle  spese   sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento  agli  interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione  energetica effettuati sulle parti comuni di edifici  residenziali,  nonche'  con riferimento all'acquisto  di  mobili  e  di  grandi  elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni  dell'immobile  oggetto  di ristrutturazione.
Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.
  • Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio

La Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 36 L. 232/2016) ha previsto che il condominio - in qualità di sostituto d'imposta - è tenuto al versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta pari a 500 euro.
La ritenuta andrà quindi sempre operata nei casi previsti dalla legge; tuttavia, ai soli fini del versamento all’Erario, occorrerà verificare il raggiungimento della soglia minima dei 500 euro.
Nei casi in cui non sia raggiunto l’importo minimo, il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro:
  • il 30 giugno; e
  • il 20 dicembre di ogni anno. 
Infine, è stato previsto che il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto resi a condomini, deve essere eseguito con modalità tracciabili:
  • mediante conti correnti bancari o postali, oppure
  • attraverso altre modalità che consentano il controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.
L’inosservanza di tale obbligo è punita con la sanzione da euro 250,00 a euro 2.000,00.

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giovedì 13 ottobre 2016

Rimborsi fiscali e processo tributario (Basta gestione del MEF!!!)

Il processo tributario non deve più essere gestito ed organizzato dal MEF, perché è una delle parti in causa e può avere un interesse processuale a procrastinare sine die una disposizione a favore del contribuente, come nel caso in questione.

Il primo giugno di quest’anno doveva essere un giorno di festa dei contribuenti perché, finalmente, doveva entrare in vigore la norma che rende immediatamente esecutive le sentenze tributarie. Infatti, il nuovo art. 67-bis D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992, introdotto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 156 del 24/09/2015, dispone testualmente: “Le sentenze emesse dalle commissioni tributarie sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo”. Di conseguenza, il D.Lgs. n. 156/2015 ha totalmente modificato l’art. 69 D.Lgs. n. 546/1992, il cui primo comma, parte prima, ora testualmente dispone: “Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive”, con la possibilità di attivare subito il giudizio di ottemperanza, senza attendere, come prima, il passaggio in giudicato della sentenza (artt. 69, comma 5, e 70 D.Lgs. n. 546/1992 citato). Le suddette disposizioni, che hanno quasi integralmente ripreso il mio progetto di legge n. 1593 presentato al Senato il 06 agosto 2014 dalla Senatrice Gambaro, sono a favore del contribuente, che può ottenere subito i rimborsi fiscali senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza, che richiede molti anni di defatiganti attese. Il problema, però, è che, all’ultimo momento, il MEF che, purtroppo, continua a gestire ed organizzare il processo tributario , all’art. 12, commi 1 e 2, delle disposizioni transitorie del D.Lgs. n. 156/2015 cit. ha fatto inserire le seguenti disposizioni:
- gli artt. 67-bis e 69 entrano in vigore a decorrere dal 1° giugno 2016;
- però, fino all’approvazione del decreto previsto dall’art. 69, comma 2, citato restano applicabili le disposizioni previgenti; in sostanza, il MEF decide l’entrata in vigore o meno della suddetta disposizione a favore dei contribuenti.
Le nuove norme processuali sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016 per cui c’era tutto il tempo di predisporre il succitato decreto, eppure sono passati inutilmente sei mesi ed il MEF non ha fatto nulla bloccando, in tal modo, l’entrata in vigore della norma agevolativa. Oltretutto, il 16 marzo 2016 c’era stata un’interrogazione urgente da parte del Senatore Buccarella ed altri in cui si chiedeva: “di sapere se il MEF non ritenga opportuno provvedere alla pronta emanazione del decreto, entro e non oltre il 31 maggio 2016, sia per porre rimedio ad una situazione a giudizio degli interroganti iniqua nei confronti dei contribuenti onesti, ma vessati da meccanismi dilatori proditoriamente messi in atto dalle pubbliche amministrazioni, sia perché il 01 giugno 2016 entreranno definitivamente in vigore altre importanti disposizioni processuali tributarie”. Eppure, nonostante le suddette sollecitazioni, il MEF non solo non ha fatto nulla ma, cosa ancora più assurda, non ha previsto alcuna data, tanto è vero che il Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2016 ha rinviato sine die il problema (Il Sole 24 Ore dell’01 giugno 2016). Oltretutto, non bisogna dimenticare che le Commissioni riunite II giustizia e VI finanze della Camera dei Deputati avevano segnalato al Governo “l’opportunità di eliminare il differimento dell’entrata in vigore della suddetta disposizione”. Non è dato perciò comprendere con esattezza quale sia stata l’effettiva ratio dell’accoglimento del particolare regime di decorrenza all’01 giugno 2016, se non quella di bloccare ingiustificatamente l’entrata in vigore di una norma a favore dei contribuenti. Oltretutto, il decreto ministeriale che ha bloccato tutto è previsto dall’art. 69, comma 2, cit. che testualmente dispone: “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emesso ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall’articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la sua durata nonché il temine entro il quale può essere escussa, a seguito dell’inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi”. E’ sfuggito al legislatore che altro è il regime della garanzia per l’esecuzione del rimborso in ambito amministrativo (art. 38-bis, comma 5, DPR n. 633 cit.) ed altro, invece, è il giudizio cautelare spettante al giudice tributario che ha pronunciato la condanna al pagamento di somme a favore del contribuente, che costituisce espressione di una funzione tipicamente giurisdizionale ed ha presupposti totalmente diversi da quelli presi in considerazione dall’art. 38-bis citato. In ogni caso, la garanzia è totalmente rimborsabile con le spese di giudizio (art. 15, comma 2-ter, D.Lgs. n. 546 cit.). In definitiva, non è assolutamente giustificato il ritardo del MEF per emanare un decreto che non richiede particolari difficoltà, dovendo sostanzialmente, salvo qualche modesta modifica, ricopiare quanto già previsto dall’art. 38-bis citato. Questa è un’ulteriore prova che il processo tributario non deve più essere gestito ed organizzato dal MEF, perché è una delle parti in causa e può avere un interesse processuale a procrastinare sine die una disposizione a favore del contribuente, come nel caso in questione.

Di conseguenza è opportuno e necessario:
- la trasformazione del giudice tributario da organismo alla cui composizione concorrono persone non esclusivamente dedite alla soluzione delle controversie tributarie in istituzione professionale, al pari degli altri uffici giudiziali;
- la gestione ed organizzazione del processo tributario, di conseguenza, deve essere affidata o alla magistratura ordinaria (proposta di legge n. 3734 presentata alla Camera dei Deputati l’08 aprile 2016 dagli On.li Ermini, Ferranti e Verini) o alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, come ho proposto nel mio disegno di legge (visionabile sul mio sito www.studiotributariovillani.it);
- infatti, il profondo radicamento costituzionale del rapporto tra fisco e cittadini ha portato il Presidente della Repubblica Mattarella a sottolineare la centralità della “giustizia tributaria nel corretto rapporto tra cittadini e istituzioni” (Messaggio del Presidente della Repubblica al Presidente della Giustizia Tributaria Mario Cavallaro in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario tributario 2016);
- in ogni caso, i progetti delle leggi tributarie e processuali tributarie non devono essere, anche se in parte, preparati e suggeriti dai vertici dell’Amministrazione finanziaria, che poi ne offre l’interpretazione (si rinvia all’articolo di M. BASILAVECCHIA, L’etica dell’Amministrazione finanziaria fra responsabilità ed autotutela, in NEOTEPA, 2/2015,30);
- infatti, il Governo con il decreto attuativo della delega fiscale (D.Lgs. n. 157/2015, entrato in vigore il 22 ottobre 2015) è intenzionato a riprendersi il pieno controllo delle strutture operative dell’Amministrazione finanziaria (Il Sole 24 Ore di sabato 04 giugno 2016).
C’è da considerare che l’art. 69 cit. si potrebbe ritenere applicabile, senza attendere il decreto ministeriale, nelle ipotesi diverse da quelle tassativamente previste dallo stesso articolo, comma 1, seconda parte, che testualmente dispone: “Tuttavia il pagamento di somme di importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia”. Quindi, se il giudice tributario non ritiene di richiedere la garanzia, la norma si potrebbe ritenere già oggi immediatamente esecutiva. In ogni caso, al di fuori di logiche e condivisibili interpretazioni processuali, è auspicabile un immediato intervento del MEF per emanare il richiesto decreto ministeriale, con la speranza che “de iure condendo” si riformino totalmente le Commissioni tributarie per evitare spiacevoli situazioni del genere.

di Maurizio Villani Avvocato
Tributarista in Lecce
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