martedì 22 novembre 2016

APPALTATORE: SONO DOVUTI I COMPENSI PER LAVORI NON DELIBERATI?

L'appaltatore non ha diritto al compenso per lavori non autorizzati dall'assemblea e la carenza del titolo può essere accertata anche in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.

Tribunale Latino (CB) 18 marzo 2016 n.88

La vicenda trae origine dall'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una condomina alla quale l'impresa edile appaltatrice aveva intimato il pagamento pro quota delle spese per lavori di manutenzione dello stabile. L'opponente contestava che mai l'assemblea aveva autorizzato tali lavori e che inoltre essi erano stati eseguiti in totale difetto dei titoli autorizzativi (l'immobile era di pregio artistico e le opere necessitavano del relativo nulla osta), con la conseguente nullità del contratto di appalto.
In primo luogo il Tribunale, riportandosi ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ha osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è onere del giudice "accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, solo qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione" (Cass. sez. II, 17.11.1994 n. 9708, Cass. sez. III, 13.11.2003 n. 17133).
Nel merito, invece, la questione attinente alla nullità del contratto "deve essere necessariamente e preventivamente vagliata a fronte della domanda dell'appaltatore diretta ad ottenere l'esecuzione da parte della committente della sua obbligazione di pagamento, pro quota, del prezzo delle opere eseguite...". Il Tribunale, riportandosi ad un orientamento consolidato, ritiene che il giudice ha il potere di dichiarare di propria iniziativa la nullità del contratto anche a prescindere dall'attività assertiva delle parti, e tale assunto trova fondamento nel principio di legalità dato che la previsione della nullità contrattuale "esprime la sanzione dell'ordinamento verso un assetto negoziale che contrasta con i propri valori ed il conseguente rifiuto da parte dello stesso di fornire tutela giuridica a pretese che trovano causa in attività vietate dalla legge o comunque configgenti con i principi posti dalle norme giuridiche" (Cass. 8.1.2013 n. 258).
Accertato che i lavori sono stati eseguiti in palese violazione delle norme di legge (mancanza della DIA e delle autorizzazioni urbanistiche) è altrettanto accertata la natura abusiva delle opere eseguite dall'impresa edile. Ne discende quindi la nullità del contratto di appalto per violazione delle norme imperative in materia di urbanistica e tutela dei beni di interesse storico e culturale. La nullità del contratto di appalto comporta l'assenza di un credito valido per l'impresa appaltatrice. Ne è conseguita la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

di Carlo Patti
consulente legale
ANACI Roma

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