Incombe sugli uffici un generale obbligo di attivare sempre il contraddittorio preventivo rispetto all’adozione di un provvedimento che possa incidere negativamente sui diritti e sugli interessi del contribuente. In caso contrario l’atto è nullo.
Il contraddittorio preventivo rappresenta un elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa così come previsto dall’art. 12, c. 7, L. 212/2000: “dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento, pertanto, non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.
Tuttavia, in caso di inosservanza di tale termine,
la norma non prevede alcuna espressa sanzione
a carico dell’Ufficio ed infatti, sul punto si sono
formate interpretazioni spesso contrastanti sulle
possibili conseguenze tuttavia in parte risolte
per gli accertamenti in seguito a verifica da una
pronuncia delle Sez. Unite della Corte di Cassazione
che con sentenza n. 18184 del 29 luglio 2013,
ha dichiarato invalido l’atto emesso prima dei 60
gg., termine quest’ultimo posto a garanzia del pieno
dispiegarsi del contraddittorio procedimentale.
Istituto, pertanto applicabile in tutte le ipotesi di
accesso presso i locali del contribuente.
Ed ancora, i giudici dipanando i dubbi relativi
all’applicabilità dell’istituto ai controlli a tavolino,
hanno ribadito che incombe sugli uffici un generale
obbligo di attivare sempre il contraddittorio preventivo
rispetto all’adozione di un provvedimento
che possa incidere negativamente sui diritti e sugli
interessi del contribuente. In caso contrario l’atto
è nullo. Si tratta di un principio applicabile a qualunque
procedimento amministrativo tributario a
prescindere dal nome dell’atto stesso. (Cass. Sez.
Unite, 18 settembre 2014, n. 19667).
Ad un certo punto, invece, con la sentenza 24823/15, i giudici di legittimità sono giunti, a
conclusioni totalmente differenti e hanno affermato
che non esiste nel nostro ordinamento un
diritto generalizzato al contraddittorio preventivo,
salvo non sia espressamente previsto per
legge. Si tratta, infatti, di un principio di derivazione
comunitaria e pertanto applicabile solo
ai tributi “armonizzati”, laddove avendo luogo la
diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione
dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale
da parte dell’Amministrazione comporta
in ogni caso, anche in campo tributario,
l’invalidità dell’atto, purchè in giudizio, il contribuente
assolva l’onere di enunciare in concreto le
ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il
contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato,
e che l’opposizione di dette ragioni si riveli
non puramente pretestuosa e tale da configurare,
in relazione al canone generale di correttezza e
buona fede ed al principio di lealtà processuale,
sviamento dello strumento difensivo rispetto alla
finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale,
per le quali è stato predisposto.
Da ultimo con la recentissima ordinanza, del 26 maggio 2016, n. 10903, la Suprema Corte stabilisce che: <<Come evidenziato, invero, dalla stessa sentenza n. 24823/2015 delle Sezioni Unite, il dato testuale della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, univocamente tendente alla limitazione della garanzia del contraddittorio procedimentale alle sole “verifiche in loco”, è da ritenersi “non irragionevole”, in quanto giustificato dalla peculiarità stessa di tali verifiche, “caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli; peculiarità che giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali; siffatta peculiarità, differenziando le due ipotesi di verifica (“in loco” o “a tavolino”), giustifica e rende non irragionevole il differente trattamento normativo delle stesse, con conseguente manifesta infondatezza della sollevata questione di costituzionalità con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.. Nè una questione di costituzionalità, sempre con riferimento all’art. 3 Cost. può porsi per la duplicità di trattamento giuridico tra “tributi armonizzati” e”tributi non armonizzati, atteso che, come anche in tal caso evidenziato dalla su menzionata sentenza n.
24823/2015, l’assimilazione tra i due trattamenti
è preclusa in presenza di un quadro normativo
univocamente interpretabile nel senso dell’inesistenza,
in campo tributario, di una clausola generale
di contraddittorio procedimentale.>>.
Sempre sulla stessa linea interpretativa, con altra
sentenza recentissima in tema di verifiche fiscali
Cass. civ. Sez. V, Sent., 27 maggio 2016, n.
10988, gli Ermellini stabiliscono che l’inosservanza
dell’obbligo di notificare il detto avviso al contribuente
e di concedergli il previsto termine dilatorio
al fine di fornire le prove richieste (obbligo
che non ammette equipollenti) determina - in applicazione
dei principi affermati dalle sezioni unite
nella sentenza n. 18184 del 2013 in relazione
all’analoga disposizione di cui alla L. n. 212 del
2000, art. 12, comma 7, - un vizio di legittimità
dell’atto impositivo emesso in assenza dell’avviso
o prima della scadenza del termine dilatorio: si
tratta, anche in questo caso, di garantire il pieno
dispiegarsi del contraddittorio procedimentale,
con la conseguenza che la “sanzione” dell’invalidità
dell’atto conclusivo del procedimento, pur
non espressamente prevista, deriva ineludibilmente
dal sistema ordinamentale, comunitario
e nazionale, e, in particolare, dal rilievo che il
vizio del procedimento si traduce, nella specie,
in una divergenza dal modello normativo di particolare
gravità, in considerazione della rilevanza
della funzione cui la norma assolve e della forza
impediente, rispetto al pieno svolgimento della
funzione, che assume il fatto viziante.
I giudici di merito non pare si siano adeguati
all’ultima pronuncia sentenza 24823/15, confermando
che le garanzie previste dall’articolo 12
non vanno necessariamente circoscritte agli accessi
presso la sede del contribuente poiché la locuzione “accessi, ispezioni e verifiche” può riguardare
tutti i tipi di controllo e dunque anche
quelli cosiddetti “a tavolino” (da ultimo Ctp di
Reggio Emilia, sentenza 5/01/16). In tale contesto
va poi segnalato che dovrà pronunciarsi
anche la Consulta su richiesta della Ctr Toscana
(ordinanza 736/1/15). Allo stato attuale esistono,
così, due incredibili distinzioni, innanzitutto
tra la tipologia di controllo adottata (se presso la
sede o a tavolino) e poi se si tratti di un tributo
armonizzato o meno.
Tutto ciò posto, è fondamentale evidenziare che
ai fini del rispetto del termine sospensivo di 60
gg. dal rilascio del pvc prima dell’emanazione
dell’avviso di accertamento, per data di emanazione
dell’atto deve intendersi quella in cui lo
stesso è stato sottoscritto dal funzionario munito
del relativo potere, ossia in definitiva deve intendersi
la data dell’atto medesimo, a prescindere
da quella della sua notifica (Cass. n. 11088 del
28.05.2015).
Unica eccezione al menzionato obbligo dell’Amministrazione
finanziaria di astenersi dal notificare
l’avviso di accertamento prima dello spirare del
termine di 60 gg. dalla chiusura delle operazioni
di controllo, è quella prevista dall’ultimo periodo
dello stesso 7° c. dell’art. 12 cit., il quale,
appunto, statuisce che l’avviso di accertamento
non può essere emanato prima della scadenza del
predetto termine, salvo casi di particolare e motivata
urgenza.
Va necessariamente evidenziato che la decadenza
del potere di accertamento per il periodo d’imposta
oggetto di rettifica non può rappresentare
un motivo d’urgenza per derogare al termine dei
60 giorni, con la conseguenza che l’atto emesso
prima di tale termine è illegittimo. (Cass. n. 9424
del 30 aprile 2014).
di Maurizio Villani
Avvocato Tributarista in Lecce
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