I caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione occasionale vanno individuati tendenzialmente nel carattere episodico dell’attività e nell’assenza del coordinamento con l’attività del committente.
- PREMESSA
In questa pagine affronteremo l’esame- sia pur sommario
– di un particolare aspetto del rapporto di
lavoro in genere, ovvero quello delle prestazioni occasionali,
ovvero quel “particolare rapporto di lavoro
“ che, come afferma l’art. 2222 del C.C. “…si può
definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga
a compiere, dietro corrispettivo, un’ opera o un
servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza
vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento
del committente in via del tutto occasionale“.
Da ciò possiamo arguire che per essere tali devono
avere le seguenti caratteristiche:
sporadicità ed episodicità: questo limite riguarda
principalmente il soggetto collaboratore. Egli
non potrà compiere un numero troppo elevato di
collaborazioni aventi il medesimo oggetto ed allo
stesso modo non potrà svolgere troppe collaborazioni
in un anno con il medesimo soggetto altrimenti
potrebbe essere contestata la continuità o,
ad esempio, il lavoro dipendente;
non organizzazione: la mancanza di una organizzazione,
minima, “sostiene” l’esercizio senza
professionalità ed abitualità della prestazione;
non professionalità: l’attività prestata, in quanto
occasionale, deve necessariamente essere diversa
da quella svolta dal prestatore nell’ambito
della propria attività professionale;
a portata limitata: il legislatore indica espressamente
un limite temporale (durata non superiore a giorni 30 - trenta) ed un limite quantitativo (i
compensi percepiti nell’anno solare non devono
essere superiori a euro 5000 - cinquemila lordi)
Si può concludere definendo prestatore di lavoro
autonomo occasionale chi si obbliga a compiere,
dietro corrispettivo, un’ opera o un servizio con
lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di
subordinazione, ne potere di coordinamento del
committente in via del tutto occasionale.
- IL LAVORO AUTONOMO…OCCASIONALE E AUTONOMO OCCASIONALE
• collaborazione continuativa;
• esclusivamente personale;
• organizzata dal committente in merito a tempi e
luogo di lavoro con cui viene svolta la prestazione.
Nel momento in cui si vengono a verificare queste
3 condizioni, non si parla più di collaborazione ma
di rapporto subordinato e dunque deve intendersi
come lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Sono invece considerate ancora come prestazioni
occasionali tutte le prestazioni che hanno carattere
saltuario e che sono identificate come lavoro
accessorio o autonomo occasionale.
Infine, la prestazione di lavoro non può intendersi
come lavoro co-co-co, o a progetto in quanto tale
prestazione è caratterizzata da:
• completa autonomia del lavoratore circa tempi
e modalità di esecuzione del lavoro;
• mancanza della continuità dell’attività lavorativa;
• mancato inserimento funzionale del lavoratore
nell’organizzazione aziendale;
In sostanza, il decreto attuativo del Jobs Act in
tema di riordino dei contratti di lavoro, ha:
• abrogato la disciplina del lavoro parasubordinato
regolata dalla Legge Biagi;
• riconosciuto come uniche forme di collaborazione
solo quelle di:
- lavoro autonomo secondo quanto previsto
dal codice civile;
- lavoro accessorio svolto in favore delle
persone fisiche e di professionisti e
imprese;
• abrogato dal 25 giugno 2015:
- le collaborazioni a progetto delle associazioni
in partecipazione;
- mini - co.co.co.
- DALLA PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMA OCCASIONALE
I caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale
rispetto alla collaborazione occasionale,
vanno individuati, tendenzialmente, nell’assenza
del coordinamento con l’attività del committente,
nella mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione
aziendale, nel carattere episodico
dell’attività, nella completa autonomia del lavoratore
circa il tempo ed il modo della prestazione.
È quindi evidente che l’esame della natura occasionale
del rapporto instaurato tra le parti deve
prescindere dalla misura del compenso e dal
numero di prestazioni svolte mentre deve concentrarsi
sulla presenza o meno dei requisiti del
coordinamento e della continuità con la struttura
del committente, ben potendo quindi esserci
prestazioni di lavoro autonomo occasionale con
compensi superiori a 5 mila euro.
Si presti attenzione:
• La prestazione da lavoro autonomo occasionale
può essere utilizzata in tutti gli ambiti economici.
Ma si DEVE UTILIZZARE applicando la MASSIMA
PRUDENZA . In particolare nelle attività a carattere
manuale e a bassa professionalità.
• Non possono prestare attività di lavoro occasionale:
i dipendenti pubblici salvo esplicita autorizzazione
delle proprie amministrazioni, coloro che
sono iscritti ad albi che esercitano professioni
intellettuali, coloro che appartengono a commissioni
e ad organi di amministrazione, chi lavora
presso enti sportivi legalmente riconosciuti.
- NECESSITA’ DELL’ATTO SCRITTO?
La legge non prevede espressamente che l’attività di
lavoro autonomo occasionale venga formalizzato attraverso
un contratto scritto. Per dimostrare la fonte
del reddito percepito è raccomandabile formalizzare
il rapporto, in moda da tutelare entrambe le parti, il
lavoratore autonomo e il datore di lavoro.
Ma, a tal proposito, in caso di “controversia” tra
le parti (datore di lavoro e prestatore occasionale)
o accesso o controllo ispettivo, come si può
dimostrare come “valida documentazione fiscale”
ai fini di evitare, eventualmente, l’applicazione
della maxisanzione?
Per poter considerare “valida” la prestazione in
base alla circolare del Ministero del lavoro n°
38 del 2010, nonché della nota n° 16920 del
9/10/2014 la documentazione la presenza di
tutta una serie di documentazione fiscale obbligatoria
attinente e riferibile al periodo oggetto di
accertamento quale:
- versamento delle ritenute d’acconto tramite il
modello F24;
- rilevazioni contabili aggiornate e puntuali;
- presenza della certificazione delle ritenute subite;
- indicazione del percipiente nel modello C.U./
modello 770;
- corretta applicazione, trattenuta e versamento
della contribuzione Inps in caso di superamento
della soglia di 5.000,00 euro.
In conclusione si può affermare che avere una
atto scritto da maggior “tranquillità” ed una tutela
maggiore ad entrambe le parti in caso che
insorgessero problemi.
- IN PRATICA…
Esempio 1
• Compenso lordo euro 2.000,00 –
• Ritenuta acconto 20% euro 400,00 =
• Netto corrisposto euro 2.400,00
lavoratori autonomi occasionali che hanno SUPERATO
la soglia dei 5.000 euro
La circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004 ha chiarito
che il limite di 5.000,00 euro costituisce una
fascia di esenzione e, di conseguenza, i contributi
sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito
eccedente tale importo. La circolare citata ha,
quindi, stabilito che il lavoratore deve comunicare
ai committenti interessati il superamento o meno
del limite di 5.000,00 euro in argomento, all’inizio
dei singoli rapporti,ovvero, tempestivamente, durante
il loro svolgimento, tenendo conto anche dei compensi percepiti da altri committenti.
Esempio 2
• Compenso lordo euro 5.500,00 -
• Ritenuta acconto 20% euro 1.100, 00 -
• Ritenuta previdenziale
• (1/3 di 27,72% su euro 500) * euro 46,20 -
• Netto corrisposto euro 4.353,80 = (*): Il Committente
dovrà versare quale contribuzione totale
euro 138,60 (500,00 x 27,72%) di cui 2/3 a proprio
carico committente ( 500,00 x 2/3 di 27,72%).
Esempio 3
Compenso lordo euro 5.500,00 +
Spese sostenute euro 80,00 +
Totale lordo euro 5.580,00 =
Ritenuta acconto 20% su euro 5.500,00
euro 1.100, 00 –
Ritenuta previdenziale (1/3 di 27,72% su euro
500) euro 46,20 –
Netto corrisposto euro 4.433,38 =
Si ipotizzi il caso che il prestatore percepisca il
Suo compenso da due committenti nello stesso
mese ed superamento della soglia di esenzione contributiva.
Esempio 4
– Compenso
lordo
corrisposto
Committente 1
euro 3.500,00
Committente 2
euro 4.000,00
–
Ritenuta
acconto
del 20%
Committente 1
euro 700,00
Committente 2
euro 800,00
– Ritenuta
previdenziale (*)
Committente 1
euro 119,47
Committente 2
euro 136,52
– Compenso
netto
Committente 1
euro 2.680,53
Committente 2
euro 3.063,48
Ritenuta previdenziale su euro 3.500,00 + euro
4.000 – euro 5.000,00 e in proporzione tra i committenti
= 2.500,00 x1/3 di 27,72% moltiplicato:
(committente 1) 46,67% = euro 107,81
(committente 2) 53,33% = euro 123,19
Esempio 5
– Compenso lordo corrisposto
Committente 1
euro 4.500,00
Committente 2
euro 4.500,00
– Ritenuta acconto del 20%
Committente 1
euro 900,00
Committente 2
euro 900,00
Ritenuta previdenziale su euro 4.500,00 + euro
4.500 – euro 5.000,00 e in proporzione tra i committenti
= 4.000,00 x1/3 di 27,72%x 50% euro
184,80 – euro 184,80 –
– Compenso netto
Committente 1
euro 3.415,52
Committente 2
euro 3.415,52
Esempio 6
– Compenso lordo corrisposto
Committente 1
euro 4.500,00
Committente 2
euro 4.500,00
– spese sostenute
(NON
analiticamente
dettagliate)
Committente 1
euro 120,00
Committente 2
euro 0,00
– Ritenuta acconto del 20%
Committente 1
euro 924,00 (a)
Committente 2
euro 900,00 (b)
Ritenuta previdenziale su euro 4.500,00 euro
184,80 euro 184,80 euro 4.500 – euro 5.000,00=
euro 4.000,00
(4.000,00 x1/3 di 27,72%x 50%
(IMPORTO computato in proporzione
tra i committenti) – Compenso netto
Committente 1
euro 3.511,00
Committente 2
euro 3.415,52
(a) (euro 4.500,00+ euro 120= 924)
COMMENTO:
per spese documentante si possono intendere
ad esempio acquisto di valori bollati, diritti
di cancelleria, visure, imposte e tasse e quant’altro.
Si rammenta che i documenti giustificativi delle spese
devono essere intestati al committente, perché il
committente “1” ha sostenuto in suo nome e per
suo conto, comportando per il prestatore solo un
esborso economico. (b) (euro 4.500,00 x20% = 900)
- IL CASO DEL MINIMALE e del MASSIMALE INPS
Può accadere che una persona effettui un certo
numero di prestazioni occasionali autonome
durante superando la soglia di euro 5.000,00 in
tal caso, come si è potuto leggere sopra, l’importo
eccedente la somma anzidetta dovrà essere
soggetta a contribuzione della gestione separata
INPS .Ovvero la persona interessata dovrà iscriversi
alla Gestione separata INPS.
- CHE COSA E’ IL MINIMALE
Il minimale contributivo è l’importo minimo che
deve essere rispettato per permettere l’accredito
della contribuzione dei lavoratori sia dipendenti che
autonomi. Questo importo è un valore INDEROGABILE
stabilito per Legge. Nel nostro caso, ovvero per i
lavoratori iscritti alla gestione parasubordinata ammonta
a euro 4.309,91 Corrispondente ad un reddito
minimo annuo di euro15.548,00 . Ai fini dell’accreditamento
dei contributi INPS a fine anno e qualora
minimale non sia raggiunto, saranno accreditati i
mesi corrispondenti al contributo versato.
- CHE COSA E’ IL MASSIMALE
Il massimale contributivo è l’importo massimo
oltre cui il reddito percepito non è soggetto a
contribuzione previdenziale. E’ stato fissato dalla
legge 335/1995 che ha introdotto che ha introdotto
il sistema di calcolo contributivo. Nel nostro
caso, ovvero per i lavoratori iscritti alla gestione
parasubordinata ammonta a euro 100.324,00
- Modulistica da far firmare al collaboratore
Allo scopo di non incorrere in, eventuali, errori circa
l’esatta individuazione dell’obbligo contributivo
che dipende dalla specifica situazione del collaboratore,
il suggerimento è quello di far compilare
e firmare al medesimo la dichiarazione ogni volta
che si procede con il pagamento del compenso.
di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI
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