giovedì 10 novembre 2016

L’occasionalità nel rapporto di lavoro… Autonomo

I caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione occasionale vanno individuati tendenzialmente nel carattere episodico dell’attività e nell’assenza del coordinamento con l’attività del committente.
  • PREMESSA
In questa pagine affronteremo l’esame- sia pur sommario – di un particolare aspetto del rapporto di lavoro in genere, ovvero quello delle prestazioni occasionali, ovvero quel “particolare rapporto di lavoro “ che, come afferma l’art. 2222 del C.C. “…si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’ opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente in via del tutto occasionale“. Da ciò possiamo arguire che per essere tali devono avere le seguenti caratteristiche:
sporadicità ed episodicità: questo limite riguarda principalmente il soggetto collaboratore. Egli non potrà compiere un numero troppo elevato di collaborazioni aventi il medesimo oggetto ed allo stesso modo non potrà svolgere troppe collaborazioni in un anno con il medesimo soggetto altrimenti potrebbe essere contestata la continuità o, ad esempio, il lavoro dipendente;
non organizzazione: la mancanza di una organizzazione, minima, “sostiene” l’esercizio senza professionalità ed abitualità della prestazione;
non professionalità: l’attività prestata, in quanto occasionale, deve necessariamente essere diversa da quella svolta dal prestatore nell’ambito della propria attività professionale;
a portata limitata: il legislatore indica espressamente un limite temporale (durata non superiore a giorni 30 - trenta) ed un limite quantitativo (i compensi percepiti nell’anno solare non devono essere superiori a euro 5000 - cinquemila lordi) Si può concludere definendo prestatore di lavoro autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’ opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente in via del tutto occasionale.
  • IL LAVORO AUTONOMO…OCCASIONALE E AUTONOMO OCCASIONALE
La collaborazione occasionale non va confusa con il lavoro autonomo occasionale , che trova la sua fonte normativa negli articoli 2222 e seguenti del codice civile, non interessati dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 81/2015 e tuttora in vigore. I caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione occasionale vanno individuati tendenzialmente nel carattere episodico dell’attività e nell’assenza del coordinamento con l’attività del committente. Pertanto saranno considerati subordinati e non collaboratori occasionali i soggetti che si trovano a rispondere alle seguenti condizioni:
• collaborazione continuativa;
• esclusivamente personale;
• organizzata dal committente in merito a tempi e luogo di lavoro con cui viene svolta la prestazione.

Nel momento in cui si vengono a verificare queste 3 condizioni, non si parla più di collaborazione ma di rapporto subordinato e dunque deve intendersi come lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sono invece considerate ancora come prestazioni occasionali tutte le prestazioni che hanno carattere saltuario e che sono identificate come lavoro accessorio o autonomo occasionale. Infine, la prestazione di lavoro non può intendersi come lavoro co-co-co, o a progetto in quanto tale prestazione è caratterizzata da:
• completa autonomia del lavoratore circa tempi e modalità di esecuzione del lavoro;
• mancanza della continuità dell’attività lavorativa;
• mancato inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale;

In sostanza, il decreto attuativo del Jobs Act in tema di riordino dei contratti di lavoro, ha:
• abrogato la disciplina del lavoro parasubordinato regolata dalla Legge Biagi;
• riconosciuto come uniche forme di collaborazione solo quelle di:
- lavoro autonomo secondo quanto previsto dal codice civile;
- lavoro accessorio svolto in favore delle persone fisiche e di professionisti e imprese;
• abrogato dal 25 giugno 2015:
- le collaborazioni a progetto delle associazioni in partecipazione;
- mini - co.co.co.
  • DALLA PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMA OCCASIONALE
I caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione occasionale, vanno individuati, tendenzialmente, nell’assenza del coordinamento con l’attività del committente, nella mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale, nel carattere episodico dell’attività, nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione. È quindi evidente che l’esame della natura occasionale del rapporto instaurato tra le parti deve prescindere dalla misura del compenso e dal numero di prestazioni svolte mentre deve concentrarsi sulla presenza o meno dei requisiti del coordinamento e della continuità con la struttura del committente, ben potendo quindi esserci prestazioni di lavoro autonomo occasionale con compensi superiori a 5 mila euro.
Si presti attenzione:
• La prestazione da lavoro autonomo occasionale può essere utilizzata in tutti gli ambiti economici. Ma si DEVE UTILIZZARE applicando la MASSIMA PRUDENZA . In particolare nelle attività a carattere manuale e a bassa professionalità.
• Non possono prestare attività di lavoro occasionale: i dipendenti pubblici salvo esplicita autorizzazione delle proprie amministrazioni, coloro che sono iscritti ad albi che esercitano professioni intellettuali, coloro che appartengono a commissioni e ad organi di amministrazione, chi lavora presso enti sportivi legalmente riconosciuti.
  • NECESSITA’ DELL’ATTO SCRITTO?
La legge non prevede espressamente che l’attività di lavoro autonomo occasionale venga formalizzato attraverso un contratto scritto. Per dimostrare la fonte del reddito percepito è raccomandabile formalizzare il rapporto, in moda da tutelare entrambe le parti, il lavoratore autonomo e il datore di lavoro. Ma, a tal proposito, in caso di “controversia” tra le parti (datore di lavoro e prestatore occasionale) o accesso o controllo ispettivo, come si può dimostrare come “valida documentazione fiscale” ai fini di evitare, eventualmente, l’applicazione della maxisanzione? Per poter considerare “valida” la prestazione in base alla circolare del Ministero del lavoro n° 38 del 2010, nonché della nota n° 16920 del 9/10/2014 la documentazione la presenza di tutta una serie di documentazione fiscale obbligatoria attinente e riferibile al periodo oggetto di accertamento quale:
- versamento delle ritenute d’acconto tramite il modello F24;
- rilevazioni contabili aggiornate e puntuali; - presenza della certificazione delle ritenute subite;
- indicazione del percipiente nel modello C.U./ modello 770;
- corretta applicazione, trattenuta e versamento della contribuzione Inps in caso di superamento della soglia di 5.000,00 euro. In conclusione si può affermare che avere una atto scritto da maggior “tranquillità” ed una tutela maggiore ad entrambe le parti in caso che insorgessero problemi.
  • IN PRATICA…
Qui di seguito si trascrivono degli esempi di conteggi relativi al LAVORO OCCASIONALE AUTONOMO
Esempio 1
• Compenso lordo euro 2.000,00 –
• Ritenuta acconto 20% euro 400,00 =
• Netto corrisposto euro 2.400,00
lavoratori autonomi occasionali che hanno SUPERATO la soglia dei 5.000 euro La circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004 ha chiarito che il limite di 5.000,00 euro costituisce una fascia di esenzione e, di conseguenza, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente tale importo. La circolare citata ha, quindi, stabilito che il lavoratore deve comunicare ai committenti interessati il superamento o meno del limite di 5.000,00 euro in argomento, all’inizio dei singoli rapporti,ovvero, tempestivamente, durante il loro svolgimento, tenendo conto anche dei compensi percepiti da altri committenti.
Esempio 2
• Compenso lordo euro 5.500,00 -
• Ritenuta acconto 20% euro 1.100, 00 -
• Ritenuta previdenziale
• (1/3 di 27,72% su euro 500) * euro 46,20 -
• Netto corrisposto euro 4.353,80 = (*): Il Committente dovrà versare quale contribuzione totale euro 138,60 (500,00 x 27,72%) di cui 2/3 a proprio carico committente ( 500,00 x 2/3 di 27,72%).
Esempio 3
Compenso lordo euro 5.500,00 + Spese sostenute euro 80,00 + Totale lordo euro 5.580,00 = Ritenuta acconto 20% su euro 5.500,00 euro 1.100, 00 – Ritenuta previdenziale (1/3 di 27,72% su euro 500) euro 46,20 – Netto corrisposto euro 4.433,38 = Si ipotizzi il caso che il prestatore percepisca il Suo compenso da due committenti nello stesso mese ed superamento della soglia di esenzione contributiva.
Esempio 4
– Compenso lordo corrisposto
Committente 1
euro 3.500,00
Committente 2
euro 4.000,00
– Ritenuta acconto del 20%
Committente 1
euro 700,00
Committente 2
euro 800,00
– Ritenuta previdenziale (*)
Committente 1
euro 119,47
Committente 2
euro 136,52
– Compenso netto
Committente 1
euro 2.680,53
Committente 2
euro 3.063,48
Ritenuta previdenziale su euro 3.500,00 + euro 4.000 – euro 5.000,00 e in proporzione tra i committenti = 2.500,00 x1/3 di 27,72% moltiplicato: (committente 1) 46,67% = euro 107,81 (committente 2) 53,33% = euro 123,19
Esempio 5
– Compenso lordo corrisposto
Committente 1
euro 4.500,00
Committente 2
euro 4.500,00
– Ritenuta acconto del 20%
Committente 1
euro 900,00
Committente 2
euro 900,00
Ritenuta previdenziale su euro 4.500,00 + euro 4.500 – euro 5.000,00 e in proporzione tra i committenti = 4.000,00 x1/3 di 27,72%x 50% euro 184,80 – euro 184,80 –
– Compenso netto
Committente 1
euro 3.415,52
Committente 2
euro 3.415,52
Esempio 6
– Compenso lordo corrisposto
Committente 1
euro 4.500,00
Committente 2
euro 4.500,00
– spese sostenute (NON analiticamente dettagliate)
Committente 1
euro 120,00
Committente 2
euro 0,00
– Ritenuta acconto del 20%
Committente 1
euro 924,00 (a)
Committente 2
euro 900,00 (b)
Ritenuta previdenziale su euro 4.500,00 euro 184,80 euro 184,80 euro 4.500 – euro 5.000,00= euro 4.000,00 (4.000,00 x1/3 di 27,72%x 50% (IMPORTO computato in proporzione tra i committenti) – Compenso netto
Committente 1
euro 3.511,00
Committente 2
euro 3.415,52
(a) (euro 4.500,00+ euro 120= 924)
COMMENTO:
per spese documentante si possono intendere ad esempio acquisto di valori bollati, diritti di cancelleria, visure, imposte e tasse e quant’altro. Si rammenta che i documenti giustificativi delle spese devono essere intestati al committente, perché il committente “1” ha sostenuto in suo nome e per suo conto, comportando per il prestatore solo un esborso economico. (b) (euro 4.500,00 x20% = 900)
  • IL CASO DEL MINIMALE e del MASSIMALE INPS
Può accadere che una persona effettui un certo numero di prestazioni occasionali autonome durante superando la soglia di euro 5.000,00 in tal caso, come si è potuto leggere sopra, l’importo eccedente la somma anzidetta dovrà essere soggetta a contribuzione della gestione separata INPS .Ovvero la persona interessata dovrà iscriversi alla Gestione separata INPS.
  • CHE COSA E’ IL MINIMALE
Il minimale contributivo è l’importo minimo che deve essere rispettato per permettere l’accredito della contribuzione dei lavoratori sia dipendenti che autonomi. Questo importo è un valore INDEROGABILE stabilito per Legge. Nel nostro caso, ovvero per i lavoratori iscritti alla gestione parasubordinata ammonta a euro 4.309,91 Corrispondente ad un reddito minimo annuo di euro15.548,00 . Ai fini dell’accreditamento dei contributi INPS a fine anno e qualora minimale non sia raggiunto, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato.
  • CHE COSA E’ IL MASSIMALE
Il massimale contributivo è l’importo massimo oltre cui il reddito percepito non è soggetto a contribuzione previdenziale. E’ stato fissato dalla legge 335/1995 che ha introdotto che ha introdotto il sistema di calcolo contributivo. Nel nostro caso, ovvero per i lavoratori iscritti alla gestione parasubordinata ammonta a euro 100.324,00
  • Modulistica da far firmare al collaboratore
Allo scopo di non incorrere in, eventuali, errori circa l’esatta individuazione dell’obbligo contributivo che dipende dalla specifica situazione del collaboratore, il suggerimento è quello di far compilare e firmare al medesimo la dichiarazione ogni volta che si procede con il pagamento del compenso.

di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI

Nessun commento:

Posta un commento

Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...