martedì 27 dicembre 2016

FACCIATA BENE COMUNE: CASSAZIONE 15 NOVEMBRE 2016, N. 23258



CASSAZIONE 15 NOVEMBRE 2016, N. 23258

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. BIANCHINI Bruno -  Presidente 
Dott. PARZIALE  Ippolisto -  Consigliere  
Dott. ORILIA  Lorenzo -  rel. Consigliere  
Dott. COSENTINO Antonello -  Consigliere  
Dott. GRASSO  Giuseppe -  Consigliere 
  
ha pronunciato la seguente:    
                                      
SENTENZA
                                 
sul ricorso 17448/2012 proposto da: 
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato F. F., che lo rappresenta e difende; 
- ricorrente - 

contro
N.U., (OMISSIS), B.M., S.M.A. (OMISSIS), IN QUALITA' DI EREDE DI SA.GI., C.D. (OMISSIS),          BR.CA. (OMISSIS), G.A. (OMISSIS), F.S. (OMISSIS), E.D.N.C. (OMISSIS), D.M.U. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avvocato G. B., che li rappresenta e difende; 
- controricorrenti - 

avverso la sentenza n. 2323/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/05/2011; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA; 
udito l'Avvocato MUCCIO Giuseppe con delega depositata in udienza dell'Avvocato F. F., difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati; 
udito l'Avvocato D. G. F. con delega depositata in udienza dell'Avvocato B. G. difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati; 
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l Con atto 22.1.1994 B.M., D.M.U., F.S., Br.Ca., C.D., Sa.Gi., G.A., N.U. e E.D.N.C., proprietari di unità immobiliari dell'Edificio (OMISSIS), convennero il Condominio davanti al Tribunale chiedendo di porre a carico di tutti condomini, in ragione delle rispettive quote, le spese relative al restauro e messa in sicurezza di alcuni pannelli decorativi della facciata dell'edificio, lamentando l'illegittimità della diffida a provvedere ai lavori a spese dei singoli attori.
Il Condominio, costituitosi, si oppose alla domanda replicando che i pannelli non avevano nessuna funzione decorativa del prospetto dell'immobile, ma costituivano elementi strutturali con funzioni di parapetto per la scala che, dai balconi degli attori, conduceva alla soprastante terrazza. In via riconvenzionale, chiese che gli attori fossero dichiarati tenuti alla manutenzione dei pannelli e che il condominio fosse manlevato da ogni ipotesi di danno e rimborsato di ogni spesa futura.
2 Il Tribunale di Roma respinse sia la domanda principale (ritenendo non provata la natura condominiale dei pannelli), che quella riconvenzionale (per difetto di prova), ma la Corte d'Appello si è mostrata di diverso avviso e, in accoglimento dell'appello del B. e degli altri attori, ha ritenuto che le spese di manutenzione dei pannelli dovessero essere ripartite tra tutti i condomini in base alle tabelle millesimali, osservando, per quanto qui interessa:
che l'appello conteneva requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c.;
- che i pannelli erano inseriti nel prospetto di facciata come elemento decorativo caratterizzante e che spettava al Condominio di fornire la prova dell'appartenenza dei pannelli alla proprietà esclusiva come pertinenze delle unità immobiliari dei singoli condomini.
3 Il Condominio ricorre per Cassazione denunziando tre motivi a cui resistono con controricorso B., D.M., F., Br., C., S.M.A. (quale erede dl Sa.Gi.), il G., il N. e l' E.D.N..
Il difensore dei controricorrenti ha depositato la sentenza del Tribunale di Roma n. 37152/02.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Preliminarmente, va disattesa, per estrema genericità, l'eccezione di inammissibilità del ricorso perchè notificato alla signora S.M.A., "quale unica erede di Sa.Gi., mentre invece doveva essere notificato agli altri coeredi..." (v. pag. 9 controricorso): è sufficiente rilevare in proposito che anche il controricorso deve rispettare lo standard di specificità art. 370 c.p.c., che rinvia all'art. 366, in quanto possibile), e pertanto, una simile eccezione avrebbe richiesto, quanto meno, che si indicasse nominativamente chi fossero gli altri eredi Sa., ma ciò non risulta.
Sempre preliminarmente, occorre chiarire che nel presente procedimento non trova applicazione la norma dell'art. 366 bis c.p.c. (formulazione del quesito di diritto) perchè la pubblicazione della sentenza impugnata (avvenuta, come si detto, il 25.5.2011) è successiva all'entrata in vigore della legge che l'ha abrogata (L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 4.7.2009): si rivela pertanto superflua la articolazione dei quesiti contenuti nei motivi di ricorso.
l bis Ciò premesso e venendo all'esame delle singole, con la prima di esse si lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza e del giudizio di secondo grado, per avere la Corte errato nell'interpretazione e nell'applicazione dell'art. 163 c.p.c. e art. 342 c.p.c., comma 1, stante l'omessa indicazione nell'atto di appello di specifici motivi di impugnazione, con conseguente nullità dello stesso e grave violazione delle norme processuali sopra indicate.
Tale censura, che denunzia in sostanza il mancato rilievo della inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, è inammissibile per difetto di autosufficienza (ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 6).
Come, infatti, più volte affermato da questa Corte, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012 Rv. 621100; Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012 Rv. 623401; Sez. L, Sentenza n. 9734 del 21/05/2004 Rv. 580597).
Nel caso in esame, come appare evidente dalla lettura del motivo il Condominio ricorrente si è sottratto a tale onere, avendo del tutto omettendo la trascrizione i motivi di appello ritenuti privi di specificità (non bastando certamente il personale riassunto a pag. 7 del ricorso sub a, di conseguenza la censura perde ogni consistenza.
2-3 Con il secondo motivo il Condominio denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e 2697 c.c. e della normativa prevista in tema di beni condominiali. Si sostiene che i giudici di appello avrebbero errato nel negare rilievo - ai fini della attribuzione della proprietà - al fatto che un elemento di proprietà comune possa avere anche una specifica utilizzazione da parte del singolo. Da tale errore, ad avviso del Condominio, è scaturito l'altro sulla ripartizione dell'onere probatorio nonchè sulla valutazione dell'efficacia probatoria della relazione tecnica dell'ing. M. e del regolamento di condominio. Rileva che i condomini non sono riusciti a dimostrare la destinazione all'uso e al godimento collettivo e quindi la natura condominiale degli stessi.
Con il terzo motivo il Condominio denunzia violazione dell'art. 115 c.p.c. (principio di disponibilità delle prove) l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia: ad avviso del ricorrente, la Corte d'Appello, invertendo l'onere probatorio, ha comunque totalmente omesso di valutare la documentazione del Condominio che avrebbe portato al sicuro rigetto dell'appello (relazione dell'ing. M. da cui si evinceva che i pannelli in questione erano di esclusiva utilità e pertinenza delle abitazioni dei condomini). Anche in caso di onere probatorio a carico del Condominio, la Corte d'Appello avrebbe dovuto ritenere dimostrato che i pannelli oggetto di giudizio fossero di esclusiva utilità e pertinenza delle abitazioni (in quanto pareti di protezione per la scala a chiocciola di collegamento tra il balcone dell'ultimo piano e la terrazza di copertura.
4 Queste due censure che ben si prestano ad esame unitario per il comune riferimento alla natura dei manufatti e al tema dell'onere probatorio - sono infondate.
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la Corte d'Appello si è confrontata sia con la relazione dell'ingegnere M. sia col regolamento condominiale che all'art. 2 include, tra i beni comuni, anche "murature perimetrali e le facciate con tutte le opere decorative esterne" (v. pag. 2 ricorso).
Ebbene, secondo l'apprezzamento della Corte di merito, da tali atti "emergeva che i pannelli in contestazione erano inseriti nel prospetto di facciata come elemento decorativo caratterizzante..." pag. 5 sentenza impugnata).
Una tale argomentazione, frutto di un tipico accertamento in fatto, appare priva di vizi logici e in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui, appunto, la facciata di prospetto di un edificio rientra nella categoria dei muri maestri, ed, al pari di questi, costituisce una delle strutture essenziali ai fini dell'esistenza stessa dello stabile unitariamente considerato, sicchè, nell'ipotesi di condominialità del fabbricato, ai sensi dell'art. 1117 c.c., n. 1, ricade necessariamente fra le parti oggetto di comunione fra i proprietari delle diverse porzioni dello stesso e resta destinata indifferenziatamente al servizio di tutte tali porzioni, con la conseguenza che le spese della sua manutenzione devono essere sostenute dai relativi titolari in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà (Sez. 2, Sentenza n. 945 del 30/01/1998 Rv. 512078; Sez. 2, Sentenza n. 298 del 20/01/1977 Rv. 383827).
La sentenza impugnata pertanto si sottrae alle censure oggi rivolte dal Condominio, tendenti sostanzialmente sollecitare una alternativa ricostruzione delle risultanze processuali, attività certamente preclusa in questa sede.
Il ricorso va pertanto rigettato con addebito di spese alla parte soccombente.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200.00 per esborsi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016

Nessun commento:

Posta un commento

Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...