Visualizzazione post con etichetta giudici. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta giudici. Mostra tutti i post

lunedì 4 dicembre 2017

Supercondominio Ipso Iure Et Facto - Cassazione 15 Novembre 2017, N. 27094 - La sentenza


per leggere il commento CLICCA QUI

CASSAZIONE 15 NOVEMBRE 2017, N. 27094

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:   
Dott. BIANCHINI BRUNO - Presidente
Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA – rel. consigliere

SENTENZA

sul ricorso 22987-2015 proposto da:
CONDOMINIO in MILANO, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,  presso lo studio dell'avvocato G. M., rappresentato e difeso dall'avvocato R. C.;
- ricorrente -

CONTRO
F. A., rappresentata e difesa da se medesima ex art. 86 c.p.c. unitamente all'avvocato G. S., presso il cui studio in ROMA, è elettivamente domiciliata;
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2719/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso comunque infondato;
udito l'Avvocato R. C., difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e si è opposto alle conclusioni del PM;
udito l'Avvocato A. F., difensore di se medesima, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. F.A. - condomina di un complesso edilizio costituito da otto edifici denominato Condominio (omissis) - ha impugnato la delibera assembleare del 23 giugno 2010, affermandone la nullità perché adottata in violazione di norme imperative di legge, del regolamento di condominio e comunque per eccesso potere. Il Tribunale Milano, con sentenza n. 6037/2012, ha parzialmente accolto l’impugnazione.
2. Il Condominio (…) ha proposto appello contro la sentenza alla Corte di Milano, che con sentenza n. 2719/2015 ha parzialmente riformato la pronunzia, dichiarando l’invalidità della deliberazione nelle parti in cui ha "approvato il signor L. quale amministratore del condominio Giovanni" e ha approvato "l’incarico al tecnico ing. Fe. ai fini del certificato prevenzione incendi anche per conto del Condominio (…)".
3. Il Condominio (…) propone ricorso in cassazione.
F.A. resiste con controricorso.
Il difensore del Condominio ha depositato ex art. 372 c.p.c. copia del verbale dell’assemblea condominiale - del 4 maggio 2016 - con cui si è ratificato l’operato dell’amministratore in relazione alla proposizione del ricorso.
Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso proposto dal Condominio, e il giudizio in cui questo si inserisce, fa parte di un vasto contenzioso che da anni vede contrapposti l’avv. F.A. e il Condominio (…), contenzioso che ha il suo fulcro nella qualificazione del Condominio come c.d. supercondominio, affermata da F. e negata dal Condominio.
Il ricorso, di cui si afferma la procedibilità, è articolato in due motivi.
a) Il primo motivo del ricorso denuncia violazione dell’art. 2909 c.c.: la Corte d’appello avrebbe infatti errato nel qualificare il complesso edilizio di (omissis) come supercondominio, essendo tale qualificazione da ritenersi preclusa a fronte del passaggio in giudicato di una sentenza della medesima Corte d’appello (n. 418/2007) che "aveva negato l’esistenza nella fattispecie di un supercondominio".
La doglianza è infondata. La sentenza della Corte d’appello n. 418/2007 (pronuncia che è stata impugnata di fronte a questa Corte e cassata con sentenza n. 18192/2009) non si è infatti occupata della natura giuridica del complesso edilizio, ma si è limitata, nel respingere l’eccezione di inammissibilità dell’appello, allora fatta valere dal Condominio, perché instaurato contro un soggetto inesistente - il Supercondominio (…) - ad affermare che "non può dubitarsi che l’impugnazione in esame sia rivolta proprio contro il Condominio (…), unico suo contendente", precisando che per meri e irrilevanti errori materiali è stato indicato due volte come "Supercondominio" (…), "ente che, oltretutto, come pacifico, è inesistente". Dalla precisazione della Corte d’appello che - pacificamente - la denominazione del complesso è quella "Condominio (…)" non può farsi discendere la preclusione, per la Corte che ha reso la sentenza impugnata, di qualificare giuridicamente il Condominio (…) come supercondominio.
b) Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di una serie svariata di disposizioni, gli artt. 1117, 1362, 1363 e 61 e 62 disp. att. c.c.; 112, 115; 132, 118 e 116 c.p.c.: la Corte d’appello, nell’affermare la natura di supercondominio del complesso edilizio di (omissis) , avrebbe erroneamente interpretato la giurisprudenza di questa Corte senza indagare l’effettiva volontà delle parti, violando così, in particolare, gli artt. 112, 115 c.p.c. e 1117 e 61 disp. att. c.c..
Le denunciate violazioni non sussistono. La Corte d’appello, nell’affermare la natura giuridica di supercondominio del Condominio (…) si pone in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte, che ha più volte affermato che "al pari del condominio negli edifici, regolato dagli artt. 1117 e segg. cod. civ., anche il c.d. supercondominio, viene in essere ipso iure et facto, se il titolo non dispone altrimenti, senza bisogno d’apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno d’approvazioni assembleari, sol che singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi" (così Cass. 17332/2011). Il ricorrente rimprovera alla Corte d’appello di aver completamente prescisso dal regolamento condominiale, ma così non è avendo la Corte osservato che il regolamento già contemplava la nomina di singoli amministratori per i singoli edifici, ritenendo poi - sulla base di elementi di fatto non censurabili di fronte a questa Corte - che il complesso sia costituito da una "pluralità di (…) che utilizzano alcuni servizi in comune con ciò ricalcando puntualmente il paradigma del supercondominio secondo l’accezione fattuale e giuridica" delineata da questa Corte. Quanto poi alle supposte violazioni degli artt. 112 e 115 c.p.c., esse non possono essere ravvisate nella "mancata considerazione delle prove documentali" e non può essere qualificato quale violazione del divieto di scienza privata del giudice il cenno posto in essere dalla Corte d’appello alla circostanza che siano stati nominati degli amministratori giudiziali distinti per i singoli edifici, fatto che non è stato posto alla base del convincimento del giudice, ma che costituisce mera conferma della conclusione cui la Corte è giunta.
2. Il ricorso va pertanto rigettato.
La controricorrente, che nel controricorso si era limitata a chiedere la condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio, nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c. ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c.. La domanda deve essere dichiarata inammissibile: la domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., può essere proposta anche in sede di legittimità, per i danni che si assumono derivanti dal giudizio di cassazione, ma deve essere formulata, a pena di inammissibilità, con il controricorso e non quindi con la memoria di cui all’art. 378 (cfr. Cass. 20914/2011).
Data la prevalente soccombenza del ricorrente, ad esso vengono addossate, così come liquidate in dispositivo, le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio che liquida in Euro 5.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione Civile, l'11 aprile 2017.
Continua a leggere...

Cassazione: la possibilità che ha un condominio di intervenire in un giudizio a ad adiuvandum - Cassazione 15 Novembre 2017, N. 27101 - La sentenza


per leggere il commento CLICCA QUI

CASSAZIONE 15 NOVEMBRE 2017, N. 27101

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:   
DOTT. PETITTI STEFANO – Presidente
DOTT. SCARPA ANTONIO – rel. Consigliere

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28352-2015 proposto da:
P. M. L., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato P. A., che la rappresenta e difende;
- ricorrente –

CONTRO
CONDOMINIO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato G. J. D. G., che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
NONCHÈ

sul ricorso successivo proposto da: 
A. A., elettivamente domiciliata in ROMA,, presso lo studio dell'avvocato C. G.I, che la rappresenta e difende;
- ricorrente incidentale -

CONTRO
P. M. L., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato P. A., che la rappresenta e difende;
- controricorrente -

CONDOMINIO;
- intimato -

avverso la sentenza n. 7179/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
uditi gli Avvocati A., .I. e G.;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Corrado Mistri, il quale ha concluso per l'accoglimento
del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale.

FATTO E DIRITTO

P.M.L. ha proposto ricorso avverso la sentenza 21 novembre 2014, n. 7179, resa dalla Corte d’Appello di Roma, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado n. 8052/2009 pronunciata dal Tribunale di Roma. Il giudizio ha avuto origine dalla domanda del Condominio (OMISSIS) , volta alla riduzione in pristino delle opere realizzate dalla condomina P. , proprietaria degli ultimi tre piani dell’edificio, in violazione dell’art. 3 del regolamento condominiale, nonché alla tutela della servitù di passaggio in favore di parti comuni esercitata mediante una scala esterna corrente tra il quarto ed il quinto piano. Il Tribunale aveva accolto integralmente le domande del Condominio (OMISSIS) . Sull’appello di P.M.L. , la Corte d’Appello di Roma ha confermato che l’art. 3 del regolamento di condominio, vietando "qualsiasi opera che modifichi le facciate, i prospetti e l’estetica degli edifici", preclude ogni modifica, indipendentemente dal limite del decoro architettonico. I giudici di secondo grado hanno altresì negato la legittimità dell’operato distacco della P. dall’impianto centrale di riscaldamento, in forza degli artt. 3 e 10 del medesimo regolamento. Invece la Corte di Roma ha accolto l’appello quanto al difetto di prova di un aggravamento della servitù conseguente allo spostamento all’interno dell’appartamento della scala di accesso al piano quinto.
Avverso la sentenza del 21 novembre 2014, n. 7179, della Corte d’Appello di Roma, P.M.L. ha proposto ricorso in due motivi, cui resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS) . La condomina A.A. ha proposto ricorso incidentale articolato in due motivi avverso i capi della sentenza in cui il Condominio è rimasto soccombente, ovvero quanto alla domanda di riduzione in pristino della scala esterna e la compensazione delle spese del gravame. P.M.L. si difende con controricorso dal ricorso incidentale.
Su proposta del relatore, che aveva ritenuto il giudizio definibile nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in riferimento all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., era stata dapprima fissata l’adunanza della camera di consiglio. Il Collegio, con ordinanza del 10 marzo 2017, ritenne tuttavia che non ricorressero le ipotesi di cui all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c. e rimise la causa alla pubblica udienza.
I. Il primo motivo del ricorso di P.M.L. denuncia violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., in relazione all’art. 3 del regolamento di condominio, nella parte in cui la sentenza della Corte d’Appello di Roma ha interpretato letteralmente la clausola, ravvisando l’esistenza di un divieto di modifica dei prospetti del fabbricato a prescindere dall’eventuale violazione del limite del decoro architettonico.
secondo motivo del ricorso principale deduce violazione degli artt. 1363 e 1366 c.c. in relazione agli artt. 3 e 10 del regolamento di condominio, nella parte in cui la sentenza impugnata desume da tali clausole il divieto regolamentare del distacco del condomino dall’impianto centralizzato di riscaldamento.
III. Il ricorso incidentale della condomina A.A. , notificato il 12 gennaio 2016, deduce un primo motivo come violazione dell’art. 3 del Regolamento di condominio e dell’art. 1117 c.c. Si sostiene che lo spostamento della scala esterna di collegamento tra il quarto ed il quinto piano all’interno dell’appartamento dia luogo ad un’opera abusiva, che altera il prospetto dell’edificio, e perciò viola le due indicate disposizioni, a nulla rilevando il mancato aggravamento della servitù di cui discute la Corte d’Appello di Roma. Il secondo motivo del ricorso incidentale della A. deduce violazione dell’art. 91 c.p.c. per la compensazione delle spese di secondo grado disposta dalla Corte d’Appello in ragione dell’ "esito complessivo della lite".
IV. Deve premettersi che si tratta, all’evidenza, di ricorso incidentale tardivo proposto non dal Condominio (OMISSIS) , "parte" nei cui confronti è stata proposta l’impugnazione principale (la quale si è difesa notificando soltanto un controricorso), ma da un singolo condomino.
La legittimazione al ricorso incidentale per cassazione della condomina A.A. , a fronte della soccombenza parziale del Condominio di via (omissis) , che in sede di legittimità si è limitato a contraddire al ricorso principale mediante notifica di controricorso, suppone, ad avviso del Collegio, la soluzione della questione di massima, di particolare importanza, della possibilità di considerare la stessa singola condomina già "parte" dei pregressi gradi di merito, in quanto comunque "rappresentata dall’amministratore", senza peraltro contrastare il principio di diritto enunciato da Cass. Sez. U, 18/09/2014, n. 19663.
Secondo, infatti, il tradizionale orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la legittimazione processuale dell’amministratore di condominio, accordata dall’art. 1131 c.c. nei limiti delle sue attribuzioni, in ordine alle liti aventi ad oggetto interessi comuni dei condomini, dà luogo unicamente ad una deroga rispetto alla disciplina generalmente valida per ogni altra ipotesi di pluralità di soggetti del rapporto giuridico dedotto in lite, sopperendo all’esigenza di rendere più agevole la costituzione del contraddittorio nei confronti del condominio, nel senso di evitare la necessità di promuovere il litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini. Questa ricostruzione tradizionale dei rapporti fra i condomini implica una forma di rappresentanza processuale reciproca, attributiva a ciascuno di una legittimazione sostitutiva, nascente dal fatto che ogni compartecipe non potrebbe tutelare il proprio diritto senza necessariamente e contemporaneamente difendere l’analogo diritto degli altri.
Su tali premesse dogmatiche, si è affermato, ad esempio, che il condomino che intervenga personalmente nel processo in cui sia già parte l’amministratore, ed in cui sia stata dedotta una situazione giuridica ascrivibile alla collettività condominiale, non si comporta come un terzo che si intromette in una vertenza fra estranei, ma appare come una delle parti originarie determinatasi a far valere direttamente le proprie ragioni, sicché tale intervento non conoscerebbe nemmeno le preclusioni segnate dall’art. 268 c.p.c. o, ove spiegato in grado di appello, dall’art. 344 c.p.c. (cfr. ad esempio Cass. Sez. 2, 27/01/1997, n. 826). Così come, sempre in controversie tra condomini e condominio, rappresentato dall’amministratore, per tutelare i diritti della collettività, i singoli condomini potrebbero intervenire, a sostegno del condominio, anche nel giudizio di rinvio, seppur questo si connoti come giudizio essenzialmente "chiuso", non solo con riferimento all’oggetto, ma anche con riferimento ai soggetti, e ciò sempre sull’assunto che i condomini intervenienti non sono terzi, ma si identificano sostanzialmente con la parte "condominio" già in giudizio (Cass. Sez. 2, 24/05/2000, n. 6813; Cass. Sez. 2, 30/06/2014, n. 14809).
Nella stessa prospettiva, si è altresì ritenuta in giurisprudenza l’incapacità a testimoniare dei singoli condomini nelle controversie in cui l’amministratore abbia assunto la rappresentanza del condominio a tutela delle cose o dei servizi comuni, essendo i primi comunque parti ab origine per il tramite del loro necessario rappresentante (Cass. Sez. 2, 23/08/2007, n. 17925; Cass. Sez. 2, 16/07/1997, n. 6483).
Coerenti con questa risalente impostazione sono altresì le soluzioni ermeneutiche secondo cui, ove la sentenza di primo grado sia stata notificata all’amministratore costituito per conto del condominio, tale notifica è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione anche rispetto ai condomini che non fossero costituiti di persona nel giudizio di primo grado (Cass. Sez. 6 - 2, 11/01/2012, n. 177); ovvero quelle secondo cui il giudicato, formatosi nel processo in cui sia costituito l’amministratore, faccia stato anche nei confronti dei singoli condomini non intervenuti uti singuli nel giudizio (Cass., Sez. 3, 24/07/2012, n. 12911; Cass. Sez. 2, 22/08/2002, n. 12343).
Ancora, considerazioni analoghe a quelle finora richiamate sono alla base pure del parallelo orientamento che ha sempre affermato che la sentenza (o il decreto ingiuntivo) recante condanna del condominio, per un credito vantato da chi abbia contratto con l’amministratore, equivalga a sentenza di condanna, e quindi funga da titolo esecutivo, nei confronti di tutti i condomini (a prescindere dal diverso profilo dell’attuazione solidale o parziaria), anche se essi non abbiano assunto le vesti di parti "in senso formale" del giudizio promosso dal terzo creditore nei confronti dell’amministratore, per non esser stati personalmente evocati in giudizio, e quindi non siano neppure individuati nominativamente nel provvedimento condannatorio (Cass., Sez. 3, 29/09/2017, n. 22856; Cass., Sez. U, 08/04/2008, n. 9148; Cass. Sez. 2, 14/10/2004, n. 20304; Cass. Sez. 2, 14/12/1982, n. 6866; Cass. Sez. 2, 11/11/1971, n. 3235). Questo specifico aspetto della più complessa questione andrebbe, peraltro, ora verificato anche alla luce del vigente art. 63, comma 2, disp. att. c.c. (introdotto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220), il quale fa divieto ai creditori di agire nei confronti degli obbligati in regola coi pagamenti se non dopo aver preventivamente escusso i condomini morosi. Se, infatti, tale beneficio d’escussione non si ritenesse efficace unicamente come limite alla fase esecutiva, quanto impeditivo già dell’azione di condanna in sede di cognizione, potrebbe favorirne un’agevole elusione riaffermare genericamente che "conseguita nel processo la condanna dell’amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all’esecuzione individualmente nei confronti dei singoli".
Peraltro, è stato contemporaneamente affermato il principio secondo cui, in caso di decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del condominio in persona dell’amministratore, ove il creditore voglia poi procedere in danno di un singolo condomino, quale obbligato pro quota, è necessaria la notifica del titolo a quest’ultimo, non operando la deroga di cui all’art. 654, comma 2, c.p.c., in quanto "il Condominio è soggetto distinto da ognuno dei singoli condomini, ancorché si tratti di soggetto non dotato di autonomia patrimoniale perfetta, e l’art. 654, comma 2, è da ritenere applicabile solo al soggetto nei confronti del quale il decreto ingiuntivo sia stato emesso ed al quale sia stato ritualmente notificato" (Cass., Sez. 6 - 3, 29/03/2017, n. 8150).
Quel che più, però, rileva, ai fini della questione di diritto posta dal ricorso incidentale di A.A. , è l’ulteriore conseguenza applicativa della tradizionale impostazione dei rapporti processuali tra condominio, condomini e terzi, inerente, appunto, la legittimazione reciproca e sostituiva all’impugnazione spettante al singolo condomino. È stata infatti costantemente reputata ammissibile altresì l’impugnazione, da parte del singolo partecipante, della sentenza di condanna emessa nei confronti dell’intero condominio, sull’assunto che il diritto di ogni partecipante al condominio ha per oggetto le cose comuni nella loro interezza, non rilevando, in contrario, la circostanza della mancata impugnazione da parte dell’amministratore, senza alcuna necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei condomini non appellanti (o non ricorrenti), né intervenienti, e senza che ciò determini il passaggio in giudicato della sentenza di primo (o di secondo) grado nei confronti di questi ultimi (cfr., ad esempio, Cass., Sez. 2, 16/12/2015, n. 25288; Cass. Sez. 2, 03/09/2012, n. 14765; Cass., Sez. 3, 16/05/2011, n. 10717; Cass., Sez. 2, 19/05/2003, n. 7827; Cass., Sez. 2, 28/08/2002, n. 12588; Cass., Sez. 2, 25/05/2001, n. 7130; Cass., Sez. 2, 30/03/2000, n. 3900; Cass., Sez. 2, 12/03/1994, n. 2392; Cass., Sez. 2, 21/06/1993, n. 6856). Sempre in coerenza con questo approccio interpretativo, proprio di recente, si è negato che la sentenza pronunciata nei confronti del condominio, in persona del suo amministratore, possa essere impugnata con l’opposizione ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c. dai singoli condomini, appunto perché questi non potrebbero dirsi terzi titolari di un diritto autonomo rispetto alla situazione giuridica affermata con tale decisione, la quale, piuttosto, fa stato anche nei loro confronti, benché non intervenuti in giudizio (Cass. Sez. 2, 21/02/2017, n. 4436).
Un limitato distinguo veniva posto dal cospicuo indirizzo ad avviso del quale dovrebbe soltanto escludersi la legittimazione processuale del singolo condomino, sia pure in caso di inerzia dell’amministratore, allorché si controverta su deliberazioni dell’assemblea che perseguano esclusivamente finalità di gestione di un servizio comune, in quanto non idonee ad incidere, se non in via mediata, sull’interesse esclusivo di uno o più partecipanti (in tal senso, Cass., Sez. 2, 21/09/2011, n. 19223; Cass., Sez. 2, 04/05/2005, n. 9213; Cass., Sez. 2, 03/07/1998, n. 6480; Cass., Sez. 2, 29/08/1997, n. 8257; Cass., Sez. 2, 12/03/1994, n. 2393). Altrimenti si è professata una generale ed indistinta legittimazione di ciascun condomino ad impugnare una sentenza pronunciata nei confronti dell’amministratore, al fine di evitare gli effetti sfavorevoli della stessa, affermandosi che sia priva di qualsiasi fondamento normativo quella distinzione tra incidenza immediata, oppure mediata, sulla sfera patrimoniale del singolo, derivante dalla caducazione di una decisione sulla gestione della cosa comune, operata allo scopo di identificare, appunto, i soggetti legittimati al relativo gravame (Cass. Sez. 2, 06/08/2015, n. 16562).
Ora, Cass. Sez. U, 18/09/2014, n. 19663, com’è noto, risolvendo un contrasto interpretativo tra precedenti decisioni della S.C., ha affermato che, in ipotesi di giudizio intentato dall’amministratore di condominio, pur autorizzato dall’assemblea, a tutela di diritti connessi alla situazione dei singoli condomini, ma senza che questi ultimi siano stati parte in causa, la legittimazione ad agire per l’equa riparazione, correlata alla violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della l. n. 89 del 2001, spetta esclusivamente al condominio, da intendere ormai quale autonomo soggetto giuridico. Le Sezioni Unite hanno ricordato come la giurisprudenza abbia costantemente riconosciuto ai singoli condomini il potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, nonché, quindi, la facoltà di intervenire nel giudizio in cui tale difesa fosse stata già assunta dall’amministratore e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti della soccombenza patita dal condominio. Tuttavia, la sentenza delle Sezioni Unite n. 19663 del 2014 ha dapprima affermato che la nozione di "ente di gestione", sovente adoperata nelle decisioni per descrivere la situazione di condominio, rischia di ingenerare equivoci, e poi, dall’analisi della Riforma del condominio (Legge 11 dicembre 2012, n. 220) ha tratto il convincimento della progressiva configurabilità in capo al medesimo condominio di una sia pur attenuata personalità giuridica, ovvero comunque sicuramente di una soggettività giuridica autonoma. Sicché, se la pregressa richiamata costruzione giurisprudenziale aveva ritenuto che il singolo condomino dovesse sempre considerarsi parte nella controversia tra il condominio ed altri soggetti, seppur rappresentato ex mandato dell’amministratore, proprio per la prospettazione dell’assoluta mancanza di soggettività del condominio, questa impostazione, ad avviso delle Sezioni Unite, entra in crisi ove ci soffermi sull’autonomia del condominio come centro di imputazione di interessi, di diritti e doveri, cui corrisponde una piena capacità processuale. In tal caso, infatti, il singolo condomino dovrà "essere considerato parte in quel processo solo se vi intervenga", e non, invece, già "qualora sia rappresentato dall’amministratore".
Il principio di diritto enunciato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19663 del 2014, a norma dell’art. 384 c.p.c., ed al quale va riconosciuta l’efficacia di cui al comma 3 dell’art. 374 c.p.c., premette: "Nel caso di giudizio intentato dal condominio e del quale, pur trattandosi di diritti connessi alla partecipazione di singoli condomini al condominio, costoro non siano stati parti...", mentre la motivazione, come visto, spiega che il singolo condominio non può più essere ritenuto parte in senso formale qualora sia rappresentato dall’amministratore.
Viene così tracciata una differenziazione tra la "parte condominio" (il quale rileva, ormai, sia come "soggetto dell’azione" che come "soggetto della lite") e la "parte condomino intervenuto", differenziazione che dovrebbe incidere sull’individuazione dei limiti soggettivi del giudicato, come anche su quelli oggettivi radicati nella domanda, riguardanti il petitum e la causa petendi fatti valere in causa.
Potrebbe altrimenti opinarsi che la peculiare legittimazione all’intervento, come all’impugnazione, riconosciuta ai singoli condomini in via reciproca, nonché sostitutiva di ogni precedente o diversa iniziativa dell’amministratore, possa tuttora trovare la sua ragione esclusivamente nella partecipazione degli stessi al diritto di proprietà sulle parti comuni dell’edificio, ovvero nel loro diritto esclusivo di proprietà sulla singola unità immobiliare. Sicché il potere di intervento in giudizio e di impugnativa del singolo potrebbe limitarsi alla materia delle controversie aventi ad oggetto azioni reali, incidenti sul diritto pro quota o esclusivo di ciascun condomino, o anche delle azioni personali, ma se incidenti in maniera immediata e diretta sui diritti di ciascun partecipante; mentre si potrebbe negare l’impugnazione individuale, come l’intervento del singolo partecipante, relativamente alle controversie aventi ad oggetto la gestione o la custodia dei beni comuni, in nome delle esigenze plurime e collettive della comunità condominiale. Nelle cause di quest’ultimo tipo, essendo la situazione sostanziale riferibile unicamente al condominio in quanto tale, la legittimazione ad agire e, quindi, anche ad impugnare, potrebbe spettare in via esclusiva all’amministratore, e la mancata impugnazione della sentenza da parte di quest’ultimo finirebbe per escludere la possibilità d’impugnazione da parte del singolo condomino.
L’autorevole precedente costituito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19663 del 2014 delinea, allora, la massima importanza della questione di diritto della legittimazione del singolo condomino (non costituitosi autonomamente) all’impugnazione della sentenza di primo o di secondo grado resa nei confronti del condominio, spettando la legittimazione all’impugnazione, fatta eccezione per l’opposizione di terzo, esclusivamente a chi abbia assunto la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata e nei cui confronti la sentenza risulti emessa.
La decisione sul ricorso incidentale di A.A. pone altra questione correlata a quella già sinora riassunta. Stante il principio della cosiddetta "rappresentanza reciproca" e della "legittimazione sostitutiva" (principio proprio del regime di comunione ordinaria, ed in verità adattato al condominio edilizio probabilmente trascurando la specialità della legittimazione processuale dell’amministratore ex art. 1131 c.c.), occorre interrogarsi altresì sull’ammissibilità dell’impugnazione incidentale proveniente da un singolo condomino in ipotesi di soccombenza parziale o reciproca del condominio, in primo o in secondo grado, ove lo stesso, a fronte di un appello o di un ricorso in cassazione della controparte, si sia, in realtà, difeso dall’impugnazione principale, seppur soltanto depositando una comparsa di risposta o notificando un controricorso mediante l’amministratore (ovvero tramite il proprio rappresentante unitario di tutti quei partecipanti che non abbiano già assunto individualmente l’iniziativa di appellare o di ricorrere in cassazione).
Nella specie, avendo il Condominio notificato un proprio controricorso in data 11 gennaio 2016, difendendosi dal ricorso principale mediante l’amministratore, potrebbe opporsi all’ammissibilità del ricorso incidentale, successivamente notificato il 12 gennaio 2016 dalla singola condomina A. , il disposto dell’art. 366 c.p.c. Tale norma, che si applica anche al controricorso, impone, invero, che esso sia presentato con un unico atto, nel rispetto dei previsti requisiti di contenuto e forma, sicché è inammissibile la successiva notifica di un nuovo atto, a modifica od integrazione del primo, diretto alla proposizione di un gravame incidentale, ostandovi il principio della consumazione dell’impugnazione, che potrebbe qui riferirsi a tutti i condomini per conto dei quali era già avvenuta la preventiva costituzione unitaria dell’amministratore di condominio.
Il Collegio ritiene pertanto opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2017.
Continua a leggere...

Cassazione: la possibilità che ha un condominio di intervenire in un giudizio a ad adiuvandum - Cassazione 15 Novembre 2017, N. 27101 - Il commento



La seconda sezione Civile rimette alle Sezioni Unite la questione relativa alla possibilità per i singoli condomini di intervenire in giudizio successivamente al Condominio, con un intervento ad adiuvandum.
Nel caso di specie stante la parziale soccombenza, un condomino decideva di ricorrere in Cassazione al fine di ottenere la riforma della decisione d’appello. Resisteva il Condominio.

Nel controricorso, però, il Condominio si limitava a contestare il contenuto del ricorso del condomino, ma non impugnava i capi della sentenza di appello ove era risultato soccombente.
Un altro condomino, quindi, proponeva successivo ricorso incidentale avverso i capi della sentenza di appello in cui il Condominio era risultato soccombente. Su tali capi, difatti, il Condominio non aveva proposto alcuna domanda in Cassazione e il secondo condomino era intervenuto proprio per sopperire alle mancanze della difesa del Condominio.

Il tutto si fonda sulla natura giuridica del condominio e la questione è stata rimessa al Primo Presidente della Cassazione per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della stessa Corte.

per scaricare la Sentenza CLICCA QUI
Continua a leggere...

venerdì 1 dicembre 2017

Supercondominio Ipso Iure Et Facto - Cassazione 15 Novembre 2017, N. 27094 - Il commento




In tema di supercondominio questa Corte, ha più volte affermato che "al pari del condominio negli edifici, regolato dagli artt. 1117 e segg. cod. civ., anche il c.d. supercondominio, viene in essere ipso iure et facto, se il titolo non dispone altrimenti, senza bisogno d’apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno d’approvazioni assembleari, sol che singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi"

per scaricare la Sentenza CLICCA QUI
Continua a leggere...

martedì 16 maggio 2017

La riforma della giustizia tributaria

In occasione dell’apertura dell’anno giudiziario del 26 gennaio 2017, il primo Presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Canzio, ha fatto presente che quasi il 40% dei ricorsi arrivati in Cassazione nel 2016 riguarda la materia fiscale; di questo passo, nel 2020 le liti tributarie rappresenteranno il 56% del contenzioso tributario e nel 2025 addirittura il 64%. Di conseguenza, il Presidente auspica una necessaria ed urgente riforma della giustizia tributaria per evitare il collasso in Cassazione. Sulla stessa lunghezza d’onda si muove la Ragioneria Generale dello Stato nella nota integrativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze alla legge di bilancio 2017.
Nel suddetto documento è scritto “Assicurare il supporto alla riforma complessiva della giustizia tributaria per garantire ai cittadini una giurisdizione più efficiente e tempi del giudicato più celeri”.
In merito alla riforma della giustizia tributaria, in Parlamento sono in discussione i seguenti disegni di legge:

1. al Senato:
  • disegno di legge n. 988 dell’01 agosto 2013 “Codice del processo tributario”;
  • disegno di legge n. 1593 del 06 agosto 2014 “Riforma del processo tributario”, che ha ripreso il mio progetto di legge, in gran parte tenuto presente nell’ultima riforma del D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015 (a tal proposito, rinvio al mio intervento fatto in audizione alle Commissioni riunite Finanze e Giustizia del Senato il 06 dicembre 2016, pubblicato sul mio sito (www.studiotributariovillani.it);
2. alla Camera dei Deputati:
  • proposta di legge n. 3734 dell’08 aprile 2016 “Delega al Governo per la soppressione delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali e per l’istituzione di sezioni specializzate tributarie presso i Tribunali ordinari”.
Questa è la dimostrazione che, finalmente, il mondo politico si è reso conto della necessità ed urgenza di intervenire per modificare strutturalmente e professionalmente la giustizia tributaria. Sulla necessaria ed urgente riforma della giustizia tributaria recentemente si sono pronunciati:
  • la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 227 del 20/10/2016 che ha invitato il legislatore a riformare la giustizia tributaria;
  • il XXXIII Congresso Nazionale Forense che a Rimini il 06, 07 e 08 ottobre 2016 ha approvato una specifica mozione in merito (pubblicata sul sito istituzionale dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura).
A tal proposito, secondo me, nell’auspicata riforma, che può essere una sintesi di tutte le succitate proposte legislative, il legislatore deve tenere conto dei seguenti principi informatori, come previsto nel mio disegno di legge, con relativa relazione, del 14 aprile 2016 (36 articoli pubblicati sul mio sito www.studiotributariovillani.it).

A) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
La gestione della giustizia tributaria non può più essere affidata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che è una parte in causa e che non deve assolutamente condizionare l’organizzazione processuale (basta citare l’ultimo esempio del mancato rispetto del termine dell’01 giugno 2016 per il Decreto Ministeriale per l’immediata esecutività delle sentenze ex art. 69, comma 2, D.Lgs. n. 156/2016).
Infatti, bisogna rispettare l’art. 111, secondo comma, della Costituzione che stabilisce che “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale” (come oltretutto prevedeva l’art. 10 della Legge Delega n. 23 dell’11 marzo 2014).
Secondo me, la giustizia tributaria deve essere gestita ed organizzata, anche dal punto di vista finanziario, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che deve esercitare l’alta sorveglianza su tutti gli uffici e su tutti i giudici tributari attraverso il Consiglio della Giustizia Tributaria e deve riferire annualmente al Parlamento con una relazione sullo stato della giustizia tributaria.
Di conseguenza, con la riforma, devono essere trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i compiti relativi all’attività giurisdizionale delle attuali commissioni tributarie svolti dalla Direzione della giustizia tributaria del dipartimento delle finanze del MEF, nonché i relativi uffici e le corrispondenti risorse umane e finanziarie.
Solo in questo modo la giustizia tributaria oltre che essere può “apparire” terza ed imparziale, rispettando scrupolosamente il dettato costituzionale.
Oltretutto, l’art. 6, comma 1, della CEDU testualmente dispone:
“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente ed imparziale, costituito per legge, il quale deciderà delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta”.
La clausola del giusto processo è comunque applicabile a tutti i processi tributari nei quali si contestano sanzioni sia penali che amministrative (Corte CEDU, sentenza del 23 novembre 2006, Jussila contro Finlandia).
In definitiva, si deve creare una magistratura autonoma specializzata, che non è straordinaria né speciale, per rispettare l’art. 102, secondo comma, della Costituzione, è diversa dalla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.
In conclusione, deve essere istituita la quarta magistratura autonoma rispetto alla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.
I difensori devono continuare ad essere quelli previsti dall’art. 12 D.Lgs. n. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni, che logicamente devono essere preparati e specializzati alla luce delle modifiche processuali, strutturali ed organizzative.

B) TRIBUNALI TRIBUTARI E CORTI D’APPELLO TRIBUTARIE – SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE
Bisogna cambiare denominazione ai nuovi organi della giustizia tributaria, che saranno “Tribunali Tributari e Corti d’Appello Tributarie”.
I Tribunali Tributari devono avere sede presso le attuali circoscrizioni dei Tribunali ordinari.
Il Tribunale Tributario si deve articolare in sezioni, che possono essere specializzate anche per materia. Il Tribunale Tributario giudica in composizione monocratica, con udienze che si devono tenere tre volte alla settimana.
Le Corti d’Appello Tributarie devono avere sede presso gli attuali distretti di Corte d’Appello per non rendere difficile la difesa da parte dei contribuenti, soprattutto in Regioni con lunghe distanze (come per esempio la Puglia).
La Corte d’Appello tributaria giudica in composizione collegiale; ogni collegio giudicante è presieduto dal Presidente della Sezione e giudica con numero invariabile di tre votanti.
Anche in questo caso si devono tenere tre udienze settimanali.
Tutti i giudici tributari ogni cinque anni devono cambiare sezione.
Deve essere istituita una sezione speciale autonoma della Corte di Cassazione.

C) SEZIONE DELLA MEDIAZIONE
Deve essere totalmente abrogato l’attuale art. 17- bis D.Lgs. n. 546/92 perché la mediazione non deve più essere svolta davanti allo stesso organo fiscale che ha notificato l’avviso di accertamento o la cartella esattoriale o gli altri atti impositivi impugnati, questo perché viene altamente compromessa l’imparzialità e la serenità di giudizio.
Di conseguenza, secondo me, presso ciascun Tribunale Tributario deve essere istituita una sezione speciale di mediazione, organo non giurisdizionale e terzo rispetto all’ente accertatore, competente nell’ambito dei procedimenti di cui succitato art. 17-bis.
Come ho più volte scritto, secondo me, la sezione deve essere composta da un giudice del Tribunale Tributario, da un funzionario fiscale e da un professionista abilitato alla difesa dinanzi ai giudici tributari.
Se all’udienza di comparizione delle parti dinanzi alla suddetta sezione non si perfeziona la mediazione, il collegio può formulare d’ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa ed al principio di economicità dell’azione amministrativa.
Se nonostante l’invito della sezione non si raggiunge la mediazione, il reclamo produce gli stessi effetti del ricorso ed il fascicolo è trasmesso d’ufficio alla segreteria del Tribunale Tributario competente, che logicamente deciderà con giudice diverso da quello che era presente nella sezione della mediazione per un evidente caso di incompatibilità (come più volte correttamente rilevato dalla Corte EDU, con le sentenze del 28 settembre 1995, del 06 giugno 2000 e del 09 novembre 2006).
Tutta la fase della mediazione non deve avere limiti di tempo, come oggi, per dare la possibilità alle parti di potersi confrontare in maniera serena davanti ad un organismo terzo.
Logicamente, ingiustificate resistenze o assurde prese di posizioni, soprattutto se in contrasto con la costante giurisprudenza di merito e di legittimità o con circolari ministeriali, saranno valutate in sede di pronuncia della sentenza di merito, come comportamento processuale delle parti.
Infine, secondo me, si deve aumentare di molto il limite attuale dei 20.000 euro per la mediazione, portando il limite a 200.000 euro (al netto delle sanzioni e degli interessi) anche per deflazionare il contenzioso tributario alla luce delle segnalazioni succitate del primo Presidente della Corte di Cassazione.

D) GIUDICI TRIBUTARI PROFESSIONALI E COMPETENTI
La nomina a giudice tributario si consegue mediante concorso regionale per esame (art. 97, ultimo comma, e art. 106, primo comma, della Costituzione).
Le prove scritte ed orali si dovranno svolgere presso i capoluoghi di regione in base al numero di assunzioni da effettuare, tenendo conto anche delle sezioni distaccate.
L’esame consiste in una prova preselettiva, in due prove scritte di diritto tributario e stesura di sentenza, una prova orale in varie materie tributarie, processuali e contabili (questo per evitare clamorosi casi di nullità assoluta delle sentenze, Cassazione – Sez. VI – sentenza n. 6162 del 17/03/2014).
La commissione giudicante deve essere presieduta da un magistrato della Corte di Cassazione e composta da professori universitari e da avvocati iscritti all’albo speciale dei cassazionisti da oltre venti anni e con specifica competenza professionale nel processo tributario.
I giudici tributari vincitori di concorso e nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non possono assumere impieghi pubblici o privati, non possono esercitare industrie, commerci o qualsiasi libera professione, non possono essere membri della Corte Suprema di Cassazione, del Parlamento Nazionale o del Parlamento Europeo, né ricoprire qualsivoglia carica politica.
In definitiva, le incompatibilità devono essere assolute proprio perché i giudici tributari saranno a tempo pieno e parificati a tutti gli effetti, anche economici, ai giudici ordinari.
Infatti, ai giudici tributari deve spettare, oltre il trattamento economico corrispondente all’analogo incarico e funzione svolta presso la giurisdizione ordinaria, anche una indennità aggiuntiva da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio della Giustizia Tributaria.
I giudici tributari, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età.
Ai componenti dei Tribunali Tributari e delle Corti d’Appello tributarie, logicamente, devono applicarsi le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. In caso di comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio, i giudici tributari sono soggetti, nei casi tassativamente previsti dalla legge, alle sanzioni disciplinari dell’ammonimento, della censura, della sospensione dalle funzioni per un periodo da tre mesi a due anni con perdita dei compensi fissi e, in casi di gravi trasgressioni, della rimozione dall’incarico, senza la possibilità di essere rinominati giudici tributari.
Solo una magistratura specializzata è in grado di interpretare le leggi fiscali (spesso confusionarie e contraddittorie), conoscere e ben gestire un processo, con allo stesso tempo una adeguata preparazione sugli istituti fondamentali del diritto tributario.
Ove, poi, le controversie trattate richiedano competenze ancora più specialistiche, ad esempio in materia contabile, bancaria, di valori e di estimi castali, i giudici tributari possono nominare un consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.).

E) UFFICI DI SEGRETERIA
Deve essere istituito il ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giustizia tributaria.
E’ istituito presso ogni Tribunale Tributario e ogni Corte d’Appello tributaria un ufficio di segreteria con funzioni di assistenza e collaborazione nell’esercizio dell’attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento per ogni altra attività amministrativa attribuita alla stessa o ai suoi componenti.
Al personale addetto spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni relative al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Presso l’ufficio di segreteria di ogni Corte d’Appello tributaria è istituita una speciale sezione del massimario che deve provvedere a rilevare, classificare ed ordinare in massime le sentenze della stessa e dei Tribunali Tributari aventi sede nella circoscrizione.
Il personale di segreteria, in definitiva, non deve assolutamente dipendere dal MEF, come stigmatizzato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che, nella relazione per l’anno 2000, così scriveva:
“La collocazione del personale degli uffici di segreteria nell’amministrazione finanziaria finisce per determinare condizionamenti, anche involontari, comunque non corrispondenti alla funzione di garanzia imparziale della giurisdizione e alla par condicio delle parti nel processo”.

F) ABROGAZIONE
Dalla data di entrata in vigore della nuova legge di riorganizzazione della nuova giustizia tributaria deve essere abrogato il decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992 e successive modificazioni.
Le attuali controversie dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, pendenti alla data di insediamento dei Tribunali Tributari e delle Corti d’Appello tributarie, sono rispettivamente attribuite ai Tribunali Tributari ed alle Corti d’Appello tributarie tenuto conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi.
Non deve essere assolutamente prevista alcuna istanza di fissazione d’udienza che potrebbe compromettere il diritto di difesa dei contribuenti.

G) CONCILIAZIONE ANCHE IN CASSAZIONE
Si deve prevedere la conciliazione giudiziale anche in pendenza del giudizio in Cassazione, modificando l’art. 48-ter, comma 1, D.Lgs. n. 546/92 e stabilendo la misura del 60% del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.

H) TESTIMONIANZA E GIURAMENTO
Deve essere abrogato l’art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546/92, consentendo il giuramento e la prova testimoniale nel nuovo processo tributario davanti a giudice terzo, imparziale, professionale ed altamente qualificato a seguito del superamento del concorso per esame, come sopra esposto.
Solo in questo modo il contribuente potrà veramente difendersi senza alcuna limitazione e senza alcun condizionamento e si potrà dire che veramente si è raggiunta la “parità delle armi” tra contribuente e fisco, cosa che si è sempre denunciata ma mai seriamente ed efficacemente applicata (nonostante i solleciti della Corte Costituzionale con la sentenza n. 18 del 21 gennaio 2000 e della Corte di Cassazione con le sentenze n. 5018/2015, n. 11785/2010, n. 20028/2011 e n. 8987/2013).

I) CONCLUSIONI
E’ arrivato, finalmente, il momento di riorganizzare strutturalmente e professionalmente la giustizia tributaria, che deve avere una sua autonomia e dignità rispetto alla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, nel rispetto scrupoloso degli articoli 102, secondo comma, 106, 108 e 111 della Costituzione, nel senso che non devono essere istituiti giudici speciali o straordinari, le nomine dei giudici devono avere luogo solo per concorso e le norme sull’ordinamento giudiziario su ogni magistratura sono stabilite soltanto con legge ed infine che il giudice deve essere terzo ed imparziale e la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo.
Il processo tributario deve avere le stesse regole processuali del processo civile, senza limitazioni e condizionamenti, proprio perché sarà gestito da giudici professionali.
Oltretutto, l’autonomia della giustizia tributaria può determinare l’estensione della competenza non soltanto agli atti intermedi ed agli interpelli ma a tutti gli atti istruttori lesivi di diritti costituzionalmente garantiti, anche in ordine al risarcimento dei danni consequenziali, senza doversi rivolgere alla magistratura ordinaria con aggravio di tempi e costi e senza dover attendere l’atto di accertamento finale (come oggi, Cassazione – Sez. Unite – sentenza n. 11082/2010).
Inoltre, i giudici tributari devono essere competenti anche per tutte le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento, anche in questo caso per evitare perdite di tempo e duplicazioni di giudizi.
Da ultimo, si potrebbe prevedere la competenza dei nuovi giudici tributari professionali anche per il penale, limitatamente ai reati tributari del D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, per evitare le assurdità processuali del c.d. doppio binario (Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 10036 del 06/05/2011); infatti, tra le prove orali del concorso si devono prevedere anche gli elementi di diritto e procedura penale.
Spero che, finalmente, sia approvata la legge di riforma della giustizia tributaria, prima della fine della presente legislatura, con il rispetto dei principi sinteticamente sopra esposti e che ho sempre evidenziato nei miei scritti e nelle mie relazioni congressuali, sin dal mio primo libro “Per un “Giusto” Processo Tributario” - Congedo Editore – del 25 gennaio 2000 e nel mio disegno di legge, con relativa relazione, del 14 aprile 2016.
di Maurizio Villani
Avvocato Tributarista in Lecce
Continua a leggere...

giovedì 29 dicembre 2016

PROVA NULLA SE MANSIONE GIÀ SVOLTA COME CO.CO.PRO., MA REINTEGRA SOLO PER AZIENDA CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI

La corte di Cassazione con la Sentenza n. 17921 del 12 settembre 2016 ha affermato in merito alla legittimità di un licenziamento per mancato superamento del periodo di prova per un lavoratore che in precedenza aveva svolto stessa mansione con una collaborazione a progetto.

Nello specifico la Suprema Corte ha stabilito che il patto di prova è nullo, in quanto la “sperimentazione” delle attitudini e qualità professionale del dipendente era già avvenuta durante lo svolgimento di una precedente collaborazione a progetto che prevedeva stesse mansioni. I giudici della S.C. hanno, anche, stabilito che nonostante il licenziamento sia nullo, devono essere rispettate le regole in materia di tutela reale e obbligatoria: essendo l’organico aziendale sotto i 15 dipendenti, spetterà solo una tutela risarcitoria e non anche la reintegra sul posto di lavoro.(ed. :seac).

di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI
Continua a leggere...

venerdì 25 marzo 2016

Cause condominiali ai Giudici di Pace: intervista allo storico Esponente dell’Avvocatura romana Alfredo BARBIERI:

“Sul buon esempio di ANAP, auspico azione unita e congiunta delle Associazioni”

La recisa presa di posizione dell’ANAP volta a contrastare le previsioni dell’art. 15 del d.d.l. 1738 approvato al Senato il 10.3.2016 che prevede l’ipotesi di distogliere dai Tribunali Civili, fra le altre, l’integrale materia condominiale in favore dell’esclusiva competenza dell’Ufficio del Giudice di Pace, ha riscosso vasto interesse nell’ambito degli operatori del settore.

Tra questi segnaliamo l’intervento dell’Avv. Alfredo Barbieri, storico esponente dell’avvocatura romana nonché autorevole membro coordinatore del Centro Studi del Consiglio dell’Ordine capitolino in materia immobiliare, locazione e condominio.

Avvocato Barbieri cosa ne pensa riguardo l’ipotesi legislativa di trasferire l’integrale materia condominiale alla competenza del Giudice di Pace? 
Recisamente ed assolutamente critica. Ho letto ed interamente apprezzato il comunicato dell’ANAP e del suo Centro Studi volto a contrastare l’approvazione di una riforma che andrebbe a distogliere dal vaglio della Magistratura ordinaria una materia di assoluta difficoltà interpretativa dal punto di vista giuridico e nel contempo di altrettanto rilievo nell’ambito della regolamentazione dei rapporti di convivenza dei cittadini italiani. A tal proposito segnalo che ho personalmente inviato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, una dettagliata nota personale a mezzo della quale sottolineo svariate e rilevanti incongruenze che deriverebbero nella denegata ipotesi l’intenzione legislativa trovasse poi effettiva approvazione definitiva, sollecitando il Consiglio dell’Ordine ad investire della questione anche che il Consiglio Nazionale Forense.
Può anticiparcene qualcuna?
Innanzitutto l’eventuale trasferimento di competenza al Giudice di Pace impedirebbe la possibilità, in difetto di una apposita ulteriore riforma normativa, di assumere provvedimenti cautelari quale, fra gli altri, è la “sospensiva” della delibera assembleare impugnata, una volta tenuto a mente che l’art. 669 ter, 2° comma, C.p.c. per tali provvedimenti prevede che "se competente per la causa di merito è il Giudice di Pace la domanda si propone al Tribunale", il che comporterebbe sia un ulteriore maggior costo della lite sia la necessità che addirittura due organismi di giustizia, diversi, si debbano occupare della stessa vicenda anche con il conseguente immotivato aumento dei carichi di ruolo.
In altre parole allorchè ci si troverebbe nella necessità di impugnare un deliberato assembleare avanzando contestuale istanza di “inibitoria” del deliberato in questione, il cittadino si troverebbe nella triplice necessità di instaurare prima l’obbligatorio procedimento di mediazione, per poi avanzare l’impugnativa ex art. 1137 c.c. avanti il Giudice di Pace e contestualmente l’istanza di sospensiva avanti il Tribunale.
Esattamente. Ma vi è anche di più. Infatti se apparentemente l’intento legislativo fosse quello di rendere più rapido l’iter per giungere alla pronuncia del Giudice, del tutto diversamente lo spostamento al Giudice di Pace impedirebbe ogni possibilità di poter utilizzare il procedimento d’istruzione sommaria, e quindi con maggiore rapidità decisionale, previsto dall’art. 702 bis c.p.c., a ciò espressamente volto, in quanto applicabile esclusivamente avanti il Tribunale e non nel procedimenti di competenza dei Giudici di Pace.
Per cui la conseguenza di tale ipotesi di riforma sortirebbe effetti totalmente inversi alle aspettative, prescindendo poi dal porre in indagine la puntualità e l’autorevolezza delle variegate pronunce che potrebbero scaturire
Ma certamente. Già per quanto sottolineato precedentemente in tema procedurale si mostra già sufficiente per comprendere il naturale conseguente allungamento delle tempistiche processuali.
Se poi poniamo attenzione all’attuale inefficace funzionamento degli Uffici del Giudice di Pace, e non certo per i suoi organi, quanto per l’indisponibilità di locali, personale e fondi economici sufficienti, non è minimamente possibile comprendere come possano essere in grado di smaltire il l’immane carico delle controversie civili che per effetto dell’ipotesi legislativa di allargamento della sua competenza verrebbero a ricadere su detto Organismo.
Per non parlare poi dei frequenti “congelamenti dei ruoli” dei vari giudici di Pace. 
Altra spina nel fianco. E’ infatti frequente che per svariati motivi (cessazione dell’incarico, trasferimento etc) il Giudice di Pace debba essere sostituito con il conseguente effetto che il suo ruolo venga congelato in attesa della nuova nomina. A causa di ciò il processo si sospende.
Pensi che ho svariati giudizi in tali condizioni, ed a distanza di oltre 1 anno e mezzo ancora non si è provveduto alla nomina del sostituto.
Cosa ne pensa dell’iniziativa intrapresa dall’ANAP in difesa dei cittadini?
Sicuramente lodevole e, ribadisco, ne ho molto apprezzato sia il contenuto tecnico che i toni.
A tal proposito mi auguro che anche le altre associazioni del settore condominiale seguano analogamente il solco tracciato per un opera di sensibilizzazione. Anzi riterrei auspicabile che tutte le associazioni unite possano giungere a promuovere un’azione congiunta, tipo class action, nei confronti degli organi legislativi ai quali è affidata la questione.
Non possiamo che restare fiduciosi che il legislatore ponga rimedio al grave errore ipotizzato, magari, del tutto diversamente, andando ad istituire nelle sedi tribunalizie una speciale sezione “per gli affari immobiliari all'interno dei Tribunali Civili, analogamente a quanto previsto per le imprese, il lavoro e la famiglia”, come da altri già condivisibilmente suggerito.

Inserendoci quindi il condominio, le locazioni, la contrattualistica immobiliare e tutti quelle ulteriori controversie aventi ad oggetto processuale l’indagine-casa. Con il positivo risultato di riuscire ad ottenere la qualità selezionata di un magistrato quanto mai specializzato in tale materia.


Fonte: ANAP Ufficio Stampa

Continua a leggere...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...